Legge regionale 9 giugno 1981, n. 33 - Testo storico

Legge regionale n. 33 del 09 06 1981

Bollettino ufficiale 14 7 1981 n. 9

Proroga con modificazioni al 31 dicembre 1981 dell’applicazione della legge regionale 11 agosto 1976, n. 33 e successive modificazioni e integrazioni: Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo - sportive di interesse turistico.

Art. 1

L’applicazione della legge regionale 11 agosto 1976, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni, č prorogata a tutto il 31 dicembre 1981.

Art. 2

I contributi di cui alla legge regionale 11 agosto 1976, n. 33, possono essere concessi a comuni e consorzi di comuni al fine di consentire il completamento di infrastrutture.

Art. 3

Le spese derivanti dall’applicazione del precedente articolo, previste e autorizzate in complessive lire 700 milioni, sono finanziate, quanto a lire 500 milioni, sul capitolo 47650 (" Spese per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive ") del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1981, e quanto a lire 200 milioni, sul capitolo 47700 (" Contributi per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive ") del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1981, previo prelievo di pari somme dal capitolo 50050 della parte spesa del bilancio stesso.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1981 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazioni in aumento:

Cap. 47650 - Spese per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive. L. 500.000.000

Cap. 47700 - Contributi per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive. L. 200.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50050 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese di investimento, settore 4, promozione sociale) L. 700.000.000

La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.