Legge regionale 11 agosto 1976, n. 33 - Testo storico

Legge regionale n. 33 del 11 08 1976

Bollettino ufficiale 20 9 1976 n. 10

Interventi per la realizzazione di infrastrutture ricreativo - sportive di interesse turistico.

Art. 1

È autorizzata la concessione a Comunità montane della Valle d’Aosta, anche costituite in consorzio, di contributi in conto capitale nelle spese per la realizzazione di infrastrutture ricreativo sportive di interesse turistico.

Le infrastrutture di cui al comma precedente dovranno essere comprese in un programma di intervento nel settore, adottato dalla Comunità e approvato dal Consiglio regionale.

I predetti piani dovranno armonizzarsi con un piano di intervento a scala regionale da approvarsi da parte del Consiglio regionale entro l’anno 1976 e nel quale saranno previste sia le opere di interesse regionale da realizzarsi integralmente a carico del bilancio regionale, secondo quanto previsto dal successivo articolo 7, sia gli indirizzi programmatici cui dovranno ispirarsi i sopramenzionati piani di intervento comunitario per quanto concerne le opere di interesse sub - regionale.

Ai fini della presente legge si intende per infrastruttura ricreativo - sportiva qualsiasi attrezzatura idonea a consentire la pratica di uno o più sport, nonché le aree verdi attrezzate.

Art. 2

I contributi regionali possono essere concessi per l’acquisizione delle aree e per la realizzazione degli impianti, fino ad un massimo dell’80 percento della spesa ritenuta ammissibile.

Art. 3

Le domande per la concessione dei contributi regionali previsti dalla presente legge devono essere presentate all’Assessorato regionale del turismo, antichità e belle arti corredate della seguente documentazione:

a) domanda in carta legale firmata dal rappresentante o dai rappresentanti legali degli enti, corredata di copia dell’atto o degli atti deliberativi con i quali gli organi comunitari competenti autorizzano la presentazione della domanda;

b) planimetria delle aree interessate e progetti delle attrezzature e degli impianti previsti;

c) documentazione dimostrativa dell’onere derivante dall’applicazione delle norme nazionali e regionali vigenti in materia di espropri per pubblica utilità, nel caso di acquisizione di aree, e computo metrico estimativo, nel caso di costruzione di attrezzature e impianti;

d) documentazione comprovante l’avvenuta costituzione del Consorzio, qualora la domanda sia presentata da un consorzio di comunità.

La documentazione è esaminata dall’Assessorato del turismo, antichità e belle arti, che provvede a stralciare o a ridurre le voci di spesa non ammissibili a contributo.

La percentuale di contributo è determinata in base alla spesa ritenuta ammissibile dal predetto Assessorato.

Art. 4

Le infrastrutture ricreativo - sportive oggetto delle domande di contributo di cui alla presente legge debbono rispettare le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti a scala comunale e a scala intercomunale, nonché le norme regionali e nazionali vigenti in materia di impianti sportivi.

Art. 5

Le decisioni in merito alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge sono assunte con deliberazione del Consiglio, previo parere della Commissione consiliare permanente per il turismo, o della Giunta regionale, secondo le rispettive competenze di spesa.

Art. 6

Le spese derivanti dall’applicazione dei precedenti articoli della presente legge, previste ed autorizzate per anni cinque in annue massime lire 200 milioni, sono finanziate sull’apposito capitolo 855 (" Contributi per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive ") del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1976, previo prelievo di pari somma dal capitolo 271 della parte Spesa del bilancio stesso, e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni 1977, 1978, 1979 e 1980.

Art. 7

La Regione può costruire direttamente e a proprie spese impianti ricreativo - sportivi quando gli impianti stessi siano riconosciuti dal Consiglio regionale di particolare interesse regionale e siano pertanto inseriti nel piano degli interventi di competenza regionale di cui al terzo comma dell’articolo 1 della presente legge.

Le spese derivanti dall’applicazione del presente articolo, previste ed autorizzate per anni cinque in annue lire 800 milioni, sono finanziate sull’apposito capitolo 844 (" Spese per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive ") del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1976, previo prelievo di pari somma dal capitolo 271 della parte Spesa del bilancio stesso, e sul corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni 1977, 1978, 1979 e 1980.

Art. 8

Limitatamente all’esercizio finanziario 1976 possono essere concessi contributi a comuni e a consorzi di comuni al fine di consentire il completamento e l’ampliamento di infrastrutture già esistenti all’atto dell’entrata in vigore della presente legge.

Detti contributi sono concedibili con le modalità e nelle misure già stabilite dalla legge regionale 28 agosto 1971, n. 14.

Analogamente possono essere stanziate ulteriori somme per consentire il completamento di opere già dichiarate di interesse regionale e ammesse a finanziamento ai sensi dell’articolo 7 della citata legge 28 agosto 1971, n. 14.

Art. 9

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

Variazioni in aumento:

Cap. 844 - " Spese per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive " L. 800.000.000

Cap. 855 - " Contributi per il potenziamento delle attrezzature turistiche e sportive " L. 200.000.000

Variazioni in diminuzione:

Cap. 271 - " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale - Allegato F) " L. 1.000.000.000

Art. 10

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.