Legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 - Testo storico

Legge regionale n. 33 del 08 10 1973

Bollettino ufficiale 8 10 1973 n. 10

COSTITUZIONE DI FONDI DI ROTAZIONE REGIONALI PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE ECONOMICHE NEL TERRITORIO DELLA VALLE D’AOSTA.

Art. 1

È autorizzata la costituzione presso gli Istituti di Credito a ciò abilitati, di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d’Aosta.

I fondi stessi sono destinati alla concessione dei mutui agevolati previsti dai Capi I, II, III e IV della presente legge.

Gli Istituti di Credito presso i quali sono costituiti i fondi di rotazione devono tenere gestioni separate, con apertura per ciascun tipo di intervento di apposito conto intestato alla Regione (gestione fondi di rotazione).

CAPO I

(Provvidenze per la valorizzazione dei villaggi rurali a scopo turistico ricettivo)

Art. 2

Sono concessi mutui agevolati per la sistemazione, parziale o totale, dei villaggi rurali compresi nelle zone A degli strumenti urbanistici comunali, o compresi in zone degli strumenti urbanistici comprensoriali o regionali a queste assimilabili oppure compresi negli agglomerati deliberati dalle rispettive Amministrazioni Comunali a norma di legge.

Art. 3

Possono ottenere le provvidenze di cui all’articolo 2 i seguenti soggetti:

a) i conduttori di aziende agricole residenti nel Comune in cui sono ubicati gli immobili da sistemare;

b) i proprietari degli immobili compresi nelle zone di cui all’articolo 2 e residenti, da almeno tre anni, nel Comune in cui sono ubicati detti immobili;

c) i proprietari, da almeno due anni prima dell’entrata in vigore della presente legge, di immobili compresi nelle zone di cui all’articolo 2, ma non residenti nei Comuni in cui sono ubicati detti immobili;

d) i soggetti di cui ai punti precedenti riuniti in un’unica iniziativa di sistemazione;

e) i Comuni.

Art. 4

Le provvidenze previste dalla presente legge, sono concesse per interventi interessanti:

- la totalità dei fabbricati compresi nelle singole zone di cui all’articolo 2;

- uno o più fabbricati, compresi nelle stesse zone, liberi su 4 lati;

- almeno una porzione di fabbricato, estesa dalle fondazioni ed eventuali locali interrati, al tetto compreso, ritenuta idonea, ai fini e per gli scopi che si propone l’intervento regionale.

In ogni caso la sistemazione parziale o totale dei villaggi rurali comprese nelle zone A, dovrà essere effettuata per ricavare strutture turistico-ricettive.

Art. 5

Ai soggetti elencati all’articolo 3 possono essere concessi mutui agevolati, da rimborsare nel periodo massimo di anni 20.

Gli importi dei mutui ed i relativi tassi di interesse vengono stabiliti nel modo seguente:

1) mutui fino all’80 percento della spesa riconosciuta ammissibile per l’eventuale acquisto degli immobili o di parte di essi da sistemare, nonché per la spesa riconosciuta ammissibile per la loro sistemazione, al tasso di interesse annuo del 2 percento, a favore dei conduttori di azienda agricola residenti nel Comune in cui sono ubicati detti immobili da sistemare;

2) mutui fino al 60 percento della spesa riconosciuta ammissibile per la sistemazione degli immobili di cui all’articolo 4, al tasso di interesse annuo del 3 percento, a favore dei proprietari degli immobili compresi nelle zone di cui all’articolo 2, residenti da almeno tre anni nel Comune in cui sono ubicati detti immobili, ovvero non residenti negli stessi Comuni ma proprietari degli immobili da almeno due anni prima dell’entrata in vigore della presente legge;

3) mutui fino all’80 percento della spesa riconosciuta ammissibile per la sistemazione degli immobili di cui all’articolo 4, al tasso di interesse annuo del 2 percento, a favore dei soggetti di cui ai precedenti punti 1 e 2 riuniti in un’unica iniziativa di sistemazione.

Qualora le agevolazioni siano richieste per la sistemazione di interi villaggi rurali, compresi nelle zone A dai soggetti di cui al precedente punto 3, i mutui vengono concessi fino ad un ammontare dell’85 percento della spesa riconosciuta ammissibile, al tasso di interesse annuo dell’1 percento.

Nelle spese riconosciute ammissibili ai fini del mutuo sono comprese anche le spese di progetto, direzione e contabilizzazione lavori, fino ad un massimo del 7 percento sull’ammontare complessivo di spesa dei lavori valutato in sede preventiva.

CAPO II

(Provvidenze per il turismo)

Art. 6

Al fine di favorire la qualificazione delle attrezzature turistico-ricettive nella Regione Autonoma della Valle d’Aosta è autorizzata la concessione di mutui a favore di Imprese che, in forma singola od associata operino nel settore turistico ed abbiano attività principale, sede legale e fiscale in Valle d’Aosta.

Art. 7

Alle Imprese di cui all’articolo 6 della presente legge vengono concessi mutui fino alla concorrenza massima del 60 percento della spesa riconosciuta ammissibile per una durata massima di anni 18, al tasso annuo di interesse del 3 percento per le seguenti iniziative:

1) ristrutturazione ed arredamento, ad uso alberghiero, di edifici o complessi di edifici già esistenti;

2) ristrutturazione ed arredamento di esercizi alberghieri, già esistenti;

3) ristrutturazione ed arredamento di edifici già esistenti destinati ad utilizzazioni ricettive para - alberghiere, sempre che non rientrino tra le provvidenze previste al Capo I della presente legge per i villaggi rurali;

4) costruzione ed arredamento di nuovi esercizi alberghieri.

Gli standards qualitativi minimi relativi agli interventi di cui al presente articolo saranno stabiliti dal Consiglio Regionale.

CAPO III

(Provvidenze per l’industria)

Art. 8

Al fine di favorire nella Valle d’Aosta investimenti da parte di Imprese produttrici di beni o di servizi tecnici, da definire questi ultimi dalla Giunta, possono essere concessi mutui per acquisto, costruzione, ampliamento ed ammodernamento di opifici situati sul territorio regionale, l’acquisto di aree, la esecuzione delle opere di infrastrutturazione tecnica e servizi che insistono sulle aree stesse, nonché l’acquisto di nuovi macchinari, scorte ed attrezzature ed altri beni strumentali compresi gli impianti antiinquinamento destinati agli opifici predetti.

La spesa per macchinari ed attrezzature deve rappresentare, in linea di massima, una quota non inferiore al 30 percento della spesa totale per l’investimento, escluse le scorte.

La spesa ammissibile per le scorte non può superare il 30 percento della spesa totale per l’investimento.

Art. 9

I finanziamenti di cui al precedente articolo sono concessi per un importo non superiore al 60 percento della spesa riconosciuta ammissibile per una durata massima di anni 15, al tasso annuo di interesse del 4 percento.

Art. 10

I finanziamenti previsti dal precedente articolo sono concessi alle Imprese che rispondano ai seguenti requisiti e rispettino le seguenti condizioni:

a) Imprese con non più di 500 dipendenti ed un capitale investito non superiore a Lire 5 miliardi;

b) Imprese che si localizzano nelle zone industriali previste nel Piano Urbanistico Regionale o da provvedimenti ad esso assimilabili in tutto o in parte;

c) Imprese che abbiano rilasciato o rilascino preventivo atto di impegno a stabilire e mantenere, la propria sede fiscale e legale in Valle d’Aosta.

Il Consiglio Regionale stabilisce i rami, le classi e le sottoclassi di attività economica cui dovranno appartenere le Imprese ammesse ai finanziamenti agevolati.

Saranno favorite le Imprese che, in rapporto al capitale investito, favoriscano una maggiore occupazione, soprattutto femminile, oppure un più alto valore aggiunto.

CAPO IV

(Provvidenze per l’agricoltura)

Art. 11

È autorizzata la concessione di mutui in favore di proprietari di fondi rustici singoli o associati, per la costruzione, la ricostruzione e l’ampliamento di fabbricati rurali, nonché per l’esecuzione di opere di miglioramento fondiario in genere.

Tali mutui sono concessi fino ad un ammontare massimo dell’intera spesa riconosciuta ammissibile, per la durata massima di anni 20 al tasso annuo di interesse del 3 percento.

Per i mutui concessi a favore delle Cooperative agricole e dei Consorzi di miglioramento fondiario la durata del periodo di ammortamento può essere elevata ad anni 25 al tasso annuo di interesse dell’1 percento.

Per i mutui concessi a favore di coloro che conducono direttamente l’azienda agraria prestando la loro opera manuale nella lavorazione dei terreni o nella conduzione degli allevamenti, il periodo di ammortamento può essere elevato ad anni 25 al tasso annuo di interesse del 2 percento.

Art. 12

È autorizzata la concessione di prestiti agrari di conduzione per la durata di un anno, rinnovabili, al tasso annuo di interesse dell’1 percento, a favore di conduttori di aziende agricole, singoli o associati (Cooperative agricole e Consorzi di miglioramento fondiario).

Art. 13

È autorizzata la concessione di prestiti di esercizio per l’acquisto di macchine ed attrezzi agricoli, di bestiame bovino, di mezzi tecnici in genere, ai conduttori di aziende agricole singoli od associati (Cooperative agricole e Consorzi di miglioramento fondiario) per la durata di anni 5 al tasso annuo di interesse del 2 percento.

CAPO V

(Norme generali)

Art. 14

I mutui previsti dalla presente legge non sono, in alcun caso, per le medesime iniziative, cumulabili con altri contributi o provvidenze regionali, mentre sono cumulabili con analoghe provvidenze concesse dallo Stato o da Enti da esso delegati o da altri Enti Pubblici per le medesime iniziative entro il limite massimo della spesa riconosciuta ammissibile ai sensi della presente legge.

Art. 15

Le annualità di ammortamento dei mutui previsti dalla presente legge dovranno essere restituite nei termini indicati ai precedenti articoli 5, 7, 9, 11, 12 e 13.

I tassi annui di interesse previsti dalla presente legge si intendono comprensivi dei diritti di commissione e delle spese accessorie, con esclusione delle spese di istruttoria della pratica di mutuo.

Gli Istituti di Credito gestori dei fondi potranno corrispondere acconti di somme sulle quali i mutuatari dovranno versare un interesse di preammortamento allo stesso tasso di interesse stabilito per il mutuo in corso di perfezionamento.

I mutuatari potranno estinguere anticipatamente i mutui contratti versando al fondo di rotazione le residue annualità di ammortamento, con attualizzazione al tasso annuo di interesse previsto per ogni singolo intervento.

Art. 16

I crediti derivanti dalla concessione dei mutui agevolati previsti dalla presente legge devono essere assistiti da idonee garanzie da richiedersi a cura degli Istituti di Credito gestori dei fondi di rotazione.

Art. 17

I fondi di rotazione previsti dalla presente legge saranno costituiti con una dotazione iniziale complessiva di lire 3 miliardi e 400 milioni, con destinazione dei fondi stessi in misura del 25 percento per gli interventi previsti al Capo I, del 30 percento per gli interventi previsti al Capo II, del 30 percento per gli interventi previsti al Capo III e del 15 percento per gli interventi previsti al Capo IV.

Il Consiglio Regionale autorizza a destinare, di anno in anno, in misure percentuali diverse, i fondi tra i vari settori di intervento, stabilendo, altresì, qualora lo ritenga opportuno, i criteri di priorità da osservare nell’erogazione dei fondi all’interno di ogni singolo settore.

I fondi di rotazione previsti dalla presente legge saranno alimentati per gli anni 1974 e seguenti:

a) da appositi stanziamenti annuali di bilancio approvati dal Consiglio Regionale anche mediante trasferimento annuale, parziale o totale, ai fondi di rotazione delle disponibilità derivanti alla Regione dagli avanzi di amministrazione;

b) dal provento di eventuali mutui o prestiti obbligazionari a medio o lungo termine contratti a tale scopo;

c) dal recupero, anche anticipato, delle annualità di ammortamento (interessi e capitale) dovute dai mutuatari;

d) dagli interessi maturati sulle giacenze dei fondi stessi presso gli istituti di credito gestori dei fondi;

e) dagli interessi su prestiti concessi in preammortamento;

f) da erogazioni a qualsiasi titolo dello Stato, di Enti Pubblici e di privati.

Ai fondi di rotazione sono addebitati gli eventuali oneri fiscali ed il costo dei servizi prestati dagli Istituti di credito gestori dei fondi.

Art. 18

Le domande di mutuo, dopo l’istruttoria compiuta dagli Uffici e dell’Assessorato competente per materia, sono sottoposte, insieme alla documentazione relativa, all’esame della Commissione di cui al presente articolo, per un parere tecnico - consultivo. Per l’esame delle domande dirette ad ottenere le provvidenze di cui alla presente legge, è istituita presso l’Amministrazione Regionale una Commissione, nominata dal Presidente della Giunta Regionale e costituita come segue:

a) dal Segretario generale o da un suo delegato, il quale funge da Presidente della Commissione;

b) da un rappresentante dell’Ufficio Regionale per la Programmazione, designato dal Presidente della Giunta;

c) dal responsabile dell’Ufficio del Piano Urbanistico Regionale;

d) da un funzionario dell’Assessorato del Turismo, Antichità e Belle Arti, designato dall’Assessore;

e) da un funzionario dell’Assessorato dell’Industria e Commercio, designato dall’Assessore;

f) da un funzionario dell’Assessorato dell’Agricoltura e Foreste, designato dall’Assessore;

g) da un funzionario dell’Assessorato alla Sanità e Assistenza Sociale;

h) dal Ragioniere Capo della Regione o da un suo delegato, che svolge anche la funzione di Segretario della Commissione.

La Commissione si riunisce su richiesta della Giunta Regionale.

Art. 19

La Giunta Regionale delibera sui finanziamenti da concedere, stabilendone gli importi, con conseguente autorizzazione delle operazioni di mutuo, salvo ratifica da parte degli Istituti di Credito convenzionati sulla base delle garanzie offerte.

Art. 20

La Giunta Regionale è autorizzata a costituire i fondi di rotazione di cui all’articolo 1 della presente legge, determinandone l’importo e le modalità di versamento e di prelievo.

La Giunta Regionale è, altresì autorizzata ad approvare la stipulazione con Istituti di Credito, a ciò abilitati, di apposite convenzioni per la costituzione e la gestione dei fondi di rotazione.

Le stipulande convenzioni dovranno prevedere l’obbligo, da parte degli Istituti di Credito convenzionati, di assumere il rischio connesso alle erogazioni dei fondi e di trasmettere alla Regione situazioni semestrali dei conti correnti intestati ai fondi, dalle quali dovranno risultare:

a) la consistenza dei versamenti effettuati sui fondi di rotazione;

b) l’importo dei prelevamenti effettuati nel semestre;

c) l’ammontare degli interessi maturati sulle giacenze dei fondi;

d) l’importo delle annualità recuperate;

e) l’importo delle annualità estinte anticipatamente e quello dei relativi interessi;

f) i compensi e le spese spettanti agli Istituti;

g) le rate di ammortamento dei mutui scadute e non versate;

h) l’ammontare dei mutui concessi sulla base delle garanzie offerte;

i) la consistenza dei fondi alla fine del semestre.

Al conto consuntivo della Regione, per ciascun esercizio finanziario dovrà essere allegato il rendiconto sulla situazione, al 31 dicembre di ciascun anno, dei fondi di rotazione costituiti ai sensi della presente legge.

Art. 21

L’Assessorato regionale alle Finanze, in collaborazione con gli Istituti di Credito gestori dei fondi di rotazione, provvederà al controllo amministrativo e contabile sull’impiego e sulla destinazione dei mutui agevolati concessi a termine della presente legge.

Gli Assessorati competenti per materia provvederanno al controllo tecnico delle opere, attrezzature o impianti e della regolare destinazione dei fondi; a tale scopo i mutuatari dovranno consentire ogni tipo di controllo richiesto dall’Amministrazione Regionale.

In caso di comprovata irregolarità la Giunta Regionale, su proposta dell’Assessorato competente, potrà richiedere che l’Istituto di Credito convenzionato proceda all’immediata estinzione del mutuo.

Gli Istituti di Credito gestori dei fondi di rotazione potranno, in caso di necessità, provvedere direttamente a richiedere all’autorità giudiziaria l’adozione di provvedimenti cautelari o conservativi urgenti, dandone immediata notizia all’Assessorato Regionale alle Finanze.

Art. 22

Gli immobili e le opere in genere finanziati a termine dei Capi I, II, III e IV della presente legge, non possono essere destinati ad altra finalità per la durata originaria del mutuo, a decorrere dalla data di inizio dell’ammortamento; i mutuatari dovranno assumere e costituire formalmente tale vincolo in sede di stipulazione del contratto definitivo di mutuo.

Il vincolo è trascritto a cura e spesa dei beneficiari, nei registri immobiliari.

Nel caso di mutata destinazione il mutuatario dovrà, oltre al rimborso anticipato del mutuo, versare, a titolo di penale, una somma pari al 25 percento del debito residuo.

In casi eccezionali e previa valutazione delle risultanze negative delle gestioni, la Giunta Regionale può autorizzare, subordinatamente al rimborso totale delle somme mutuate, l’abolizione del vincolo di cui sopra dopo 5 anni di entrata in funzione delle opere per le quali sono stati concessi i mutui agevolati.

Art. 23

Per il finanziamento delle spese derivanti a carico della Regione dall’applicazione della presente legge, è approvata l’istituzione dei seguenti nuovi capitoli di entrata e di spesa nei bilanci preventivi della Regione per l’anno 1973 e per gli anni seguenti:

In Entrata

Titolo II

, Cat. IV - Recuperi e rimborsi

Cap. 40 - " Recuperi ed introiti di somme provenienti dai fondi regionali di rotazione (legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33);

In Spesa

Titolo II

, Sezione IV, Cat. V - Somme non attribuibili

Cap. 270 - " Spese per finanziamenti sui fondi regionali di rotazione istituiti per lo sviluppo di iniziative economiche in Valle d’Aosta ", con lo stanziamento di Lire 3.400 milioni, per l’anno 1973, mediante prelievo della somma di Lire 3.400 milioni dal Capitolo 271 del bilancio (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese in conto capitale - Allegato F) - Legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33).

Art. 24

In sede di approvazione dei bilanci di previsione della Regione per gli anni 1974 e seguenti si provvederà all’adeguamento degli stanziamenti annui dei capitoli di entrata e di spesa del bilancio di cui al precedente articolo 23, in relazione alle disponibilità finanziarie della Regione ed in applicazione alle norme della presente legge.

Art. 25

Con deliberazioni della Giunta Regionale saranno approvate le disposizioni particolari e procedurali, necessarie per la pratica applicazione delle norme della presente legge.

Art. 26

Il Presidente della Giunta Regionale e, in caso di sua assenza od impedimento, l’Assessore Regionale alle Finanze, sono autorizzati a sottoscrivere gli atti e le convenzioni approvati dalla Giunta e necessari per la costituzione e la gestione dei fondi di rotazione presso gli Istituti di Credito convenzionati.

Art. 27

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.