Legge regionale 31 agosto 1972, n. 33 - Testo storico

Legge regionale n. 33 del 31 08 1972

Bollettino ufficiale 31 8 1972 n. 10

MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 12 NOVEMBRE 1959 N. 5, 14 MAGGIO 1964 N. 3, 30 AGOSTO 1967 N. 26 E 22 GENNAIO 1970 N. 6, RECANTI NORME INTEGRATIVE E DI ATTUAZIONE, IN VALLE D’AOSTA, DEI DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 MARZO 1956 N. 648 E 30 GIUGNO 1965 N. 1124, SULL’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LA SILICOSI E L’ASBESTOSI.

Art. 1

L’importo della rendita dovuta, ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 12 novembre 1959 n. 5, modificata con leggi regionali 14 maggio 1964 n. 3, 30 agosto 1967 n. 26 e 22 gennaio 1970 n. 6, ai malati riconosciuti affetti da silicosi o da asbestosi in sede di primo accertamento e in sede di successive revisioni č calcolato, a decorrere dal 1° luglio 1971, in base alla retribuzione massimale rivalutata in lire 1.740.000 annue.

Art. 2

La maggiore spesa annua di lire diecimilioni, derivante a carico del bilancio regionale dall’applicazione della presente legge, sarą imputata al capitolo 744 del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1972 (" Spese per l’assistenza, rendite, assegni e concorso in spese agli invalidi colpiti da silicosi ed asbestosi sprovvisti di assistenza di invaliditą (leggi regionali 12- 11-1959 n. 5, 14- 5- 1964 n. 3, 30- 8-1967 n. 26 e 22- 1-1970 n. 6) ") ed al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci di previsione della Regione per gli anni seguenti a tal fine č approvato l’aumento da lire 42.000.000 a lire 52.000.000 dello stanziamento annuo a decorrere dall’anno 1972.

Per la copertura ed il finanziamento della maggiore spesa annua di lire diecimilioni derivante dall’applicazione della presente legge, č approvato l’aumento dello stanziamento del capitolo di spesa 744 del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1972 da L. 42.000.000 a lire 52.000.000, mediante prelievo della somma di lire 10.000.000 dal capitolo di spesa 206 del bilancio stesso (" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese correnti - Allegato E).

Art. 3

La presente legge entrerą in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.