Legge regionale 13 novembre 1970, n. 33 - Testo storico

Legge regionale n. 33 del 13 11 1970

Bollettino ufficiale 14 11 1970 n. 10

ASSEGNAZIONE GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLA REGIONE FREQUENTANTI SCUOLE SECONDARIE DI 2° GRADO DI TIPO NON ESISTENTE IN VALLE D’AOSTA.

Art. 1

È approvata l’assegnazione gratuita, a decorrere dall’anno scolastico 1970- 1971, dei libri di testo concernenti le materie di insegnamento per gli alunni, residenti e con iscrizione anagrafica in un Comune della Regione, iscritti a Scuole Secondarie di secondo grado di tipo non esistente in Valle d’Aosta.

Art. 2

Le disposizioni e modalità per l’acquisto e il pagamento dei libri di testo scolastici da assegnare agli alunni di cui all’articolo 1 sono approvate con deliberazioni della Giunta Regionale, sentito il parere della Commissione consiliare permanente per la Pubblica Istruzione.

Art. 3

La spesa annua derivante a carico del bilancio regionale dalla applicazione della presente legge, prevista in Lire diecimilioni, sarà imputata al capitolo 654 ("Spese per l’assegnazione gratuita dei libri di testo e della cancelleria") del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1970 e al corrispondente capitolo di spesa dei bilanci preventivi della Regione per gli anni seguenti.

A tal fine è approvato l’aumento dello stanziamento annuo del capitolo stesso da Lire centosessantatremilioni a Lire centosettantatremilioni.

Al finanziamento e alla copertura della spesa annua di Lire diecimilioni si provvede mediante aumento, per la corrispondente somma, dello stanziamento annuo del capitolo 50 della Parte Entrata del bilancio ("Compartecipazione sul provento IGE - articolo 4 della legge 2- 7- 1952 n. 703") con il già accertato aumento del gettito della compartecipazione di cui si tratta.

Art. 4

Le spese per l’applicazione della presente legge saranno approvate, finanziate e liquidate con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 5

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle Leggi e Regolamenti della Regione Autonoma della Valle d’Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.