Legge regionale 30 luglio 1991, n. 32 - Testo storico
Legge regionale n. 32 del 30 07 1991
Bollettino ufficiale 6 8 1991 n. 35
Interventi finanziari per la ricostruzione dei soprassuoli boschivi danneggiati da eventi calamitosi eccezionali.
(Finalità )
1. La presente legge dispone per l’esecuzione di interventi intesi alla ricostituzione dei soprassuoli boschivi distrutti o danneggiati da eventi calamitosi di eccezionale entità.
2. Agli effetti della presente legge per eventi calamitosi di eccezionale entità si intendono: incendi boschivi, attacchi parassitari, avversità meteoriche, movimenti franosi o valanghivi già oggetto di dichiarazioni di stato di emergenza da parte del Presidente della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 31 luglio 1986, n. 37 (Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche), ovvero quelli di vaste dimensioni il cui verificarsi ha indotto la distruzione, il deperimento e l’alterazione della struttura o della composizione di vasti comprensori boschivi o di aree forestali particolarmente significative per lo svolgimento di funzioni protettive, produttive, paesaggistiche e ricreative.
3. Le procedure di cui alla presente legge, intese alla ricostituzione di soprassuoli boschivi distrutti da incendio, sostituiscono le procedure di cui ai commi uno, due, tre, quattro, cinque e sei dell’articolo 4 della legge regionale 3 dicembre 1982, n. 85 (Norma per la difesa dei boschi dagli incendi) nel caso in cui gli incendi boschivi assumano la connotazione di eventi calamitosi di eccezionale entità.
(Interventi ricostitutivi)
1. Gli interventi per la ricostituzione dei boschi distrutti o degradati dagli eventi calamitosi di eccezionale entità consistono:
a) nell’asportazione del legname e dei detriti legnosi ed eventuale loro stoccaggio in luoghi di facile accesso per
i mezzi a motore idonei al trasporto di carichi pesanti;
b) nella realizzazione di piste forestali necessarie per agevolare le opere ricostitutive;
c) in rimboschimenti;
d) in opere preventive e protettive intese a porre al riparo i nuovi impianti dal fuoco, dalla caduta dei massi o di altro materiale lapideo e terroso, dalle slavine e da quant’altro possa pregiudicare la loro affermazione.
(Struttura tecnica, piani e progetti di ricostituzione)
1. Il Servizio selvicoltura, difesa e gestione del patrimonio forestale dell’Assessorato dell’agricoltura, foreste ed ambiente naturale costituisce la struttura tecnica preposta all’individuazione dei soprassuoli boschivi degradati o distrutti dagli eventi calamitosi di eccezionale entità, e alla predisposizione dei piani e dei progetti necessari per la ricostituzione dei suddetti soprassuoli boschivi.
2. I piani e i progetti di ricostituzione sono approvati dalla Giunta regionale su proposta dell’Assessore all’agricoltura, foreste e ambiente naturale, previo parere della competente Commissione consiliare.
3. L’approvazione dei progetti e delle opere previste per la ricostituzione dei soprassuoli boschivi distrutti o danneggiati da eventi calamitosi eccezionali equivale, ad ogni effetto, a dichiarazione di pubblica utilità, nonché di urgenza e di indifferibilità.
4. Il Servizio selvicoltura, difesa e gestione del patrimonio forestale dell’Assessorato dell’agricoltura, foreste e ambiente naturale verifica l’attuazione dei piani e dei progetti di cui al comma uno avvalendosi anche del Corpo forestale valdostano.
(Ricorso a prestazioni esterne)
1. Per la predisposizione dei piani di ricostituzione e per la progettazione delle opere, la Giunta regionale può avvalersi anche delle prestazioni professionali di tecnici liberi professionisti.
2. Per la realizzazione delle opere, oltre che all’uso di mezzi di proprietà dell’amministrazione regionale e all’impiego di operai forestali di cui alla legge regionale 27 luglio 1989, n. 44, (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti), la Giunta regionale può fare ricorso a ditte specializzate in grado di realizzare gli interventi programmati e progettati per la ricostituzione dei soprassuoli danneggiati.
(Rapporti con i privati e divieto di cambio di destinazione)
1. I proprietari pubblici o privati dei soprassuoli boschivi ricostituiti ai sensi della presente legge sono esclusi dai benefici previsti dalla legge regionale 7 agosto 1986, n. 44 (Disposizioni recanti provvedimenti per promuovere ed incoraggiare la selvicoltura).
2. Ai proprietari indicati al comma uno, nulla è dovuto per l’occupazione temporanea dei suoli oggetto d’interventi ricostitutivi.
3. Il Servizio selvicoltura, difesa e gestione del patrimonio forestale dispone affinché le operazioni di taglio, allestimento ed esbosco siano precedute da un preavviso pubblicato su organi di stampa locali e per almeno trenta giorni all’albo pretorio del Comune ove sono situati i boschi danneggiati, onde consentire ai proprietari di contrassegnare le piante di loro proprietà.
4. Il legname di proprietà privata, che viene ottenuto a seguito delle operazioni di taglio di cui al comma tre, deve essere allontanato dalle aree di stoccaggio a cura e spese dei proprietari entro e non oltre trenta giorni dal deposito di avviso presso il Municipio del Comune dove sono situati i boschi danneggiati.
5. Trascorso vanamente, per fatti non imputabili a cause di forza maggiore, il termine di cui al comma quattro sono applicati i dispositivi di cui all’articolo 37 del decreto del Ministero dell’agricoltura 28 aprile 1930 (Prescrizioni di massima e di polizia forestale).
6. Qualora l’inadempienza si protraesse ulteriormente, il Servizio selvicoltura, difesa e gestione del patrimonio forestale dispone per la rimozione del legname addebitando le spese ai proprietari omittenti.
7. Le superfici boscate i cui soprassuoli sono stati danneggiati o distrutti dagli eventi calamitosi di eccezionale entità, non possono avere destinazione diversa da quella forestale. In tali superfici l’edificazione, per opere diverse da quelle strettamente necessarie alla ricostituzione della copertura forestale, è vietata ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14 (Norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale) così come modificato dall’articolo 1 della legge regionale 9 giugno 1981, n. 32.
8. Le superfici di cui al comma sette, opportunamente delimitate mediante tabelle, sono automaticamente sottoposte al vincolo idrogeologico di cui all’articolo 1 del rdl 30 dicembre 1923 n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani). In esse non sono ammessi la caccia, la raccolta di funghi, il pascolo e il transito al di fuori dei sentieri e delle altre infrastrutture a ciò predisposte, per un periodo di cinque anni dall’ultimazione dei lavori di impianto.
9. Il periodo indicato dal comma otto può essere prorogato dall’Assessore all’agricoltura, foreste e ambiente naturale con proprio decreto.
(Versamento in conto migliorie boschive)
1. I Comuni e gli altri enti pubblici devono versare all’amministrazione regionale una quota pari al 25 percento della somma introitata a seguito dell’alienazione del materiale legnoso proveniente dalle superfici danneggiate; i versamenti sono introitati sul cap. 70660 " Gestione fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie " della parte entrata del bilancio di previsione della Regione.
2. I versamenti di cui al comma uno, in conformità a quanto previsto dall’articolo 131 del rdl 30 dicembre 1923, n. 3267, costituiscono un accantonamento per le spese sostenute dall’amministrazione regionale per il miglioramento forestale operato in favore dei Comuni o altri enti pubblici.
3. La Giunta regionale può esonerare i Comuni e gli altri enti pubblici dal versamento in conto migliorie boschive, per alienazione del valore complessivo inferiore a 10 milioni, o nel caso in cui i Comuni o gli altri enti pubblici destinino il ricavato della vendita per la realizzazione di interventi intesi alla protezione, al miglioramento o al potenziamento del patrimonio forestale.
(norme finanziarie)
1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge, valutato in lire 1.000.000.000 per l’anno 1991, graverà sul capitolo 38845, di nuova istituzione, del bilancio di previsione per l’anno in corso.
2. Alla copertura dell’onere di cui al comma 1 si provvede: a) per l’anno 1991 mediante riduzione di lire 1.000.000.000 dello stanziamento iscritto al Capitolo n. 43710 " Contributi straordinari nel settore della agricoltura per il risarcimento di danni causati dalla siccità " del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1991 che presenta la necessaria disponibilità.
3. A decorrere dall’anno 1992 gli oneri saranno determinati con la legge di approvazione dei relativi bilanci ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d’Aosta).
(Variazioni al bilancio)
1. Alla parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’esercizio finanziario 1991 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
Variazione in diminuzione:
Cap. 43710 " Contributi straordinari nel settore dell’agricoltura per il risarcimento di danni causati dalla siccità
L. 1.000.000.000
Variazioni in aumento:
Programma regionale: 2.2.1.07.
" Forestazione e difesa dei boschi
" Codificazione: 2.1.2.1.0.3.10.11.4
Cap. 38845 (di nuova istituzione)
" Spese per interventi intesi alla ricostituzione dei soprassuoli boschivi distrutti o danneggiati da eventi calamitosi "
L. 1.000.000.000
(Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del comma tre dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.