Legge regionale 23 maggio 1990, n. 32 - Testo storico

Legge regionale n. 32 del 23 05 1990

Bollettino ufficiale 29 5 1990 n. 22

Modificazione alla legge regionale 28 novembre 1985 n. 73, concernente interventi finanziari atti a favorire il traffico commerciale all’autoporto di Pollein.

Art. 1

1. L’articolo 4 della legge regionale 28 novembre 1985, n. 73, č sostituito dal seguente articolo:

" 1. A decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, č concesso all’" Autoporto Valle d’Aosta SpA ", un contributo commisurato allo 1,00 percento del gettito annuo dell’imposta sul valore aggiunto percetto dal competente ufficio dell’Amministrazione dello Stato, per le operazioni concluse presso la struttura autoportuale di Pollein.

2. Il contributo in esame sarą liquidato in tre rate anticipate scadenti il mese di gennaio, luglio e ottobre sulla base del 90 per cento del gettito dell’imposta sul valore aggiunto accertato nell’anno precedente.

3. Nella liquidazione del mese di gennaio di ciascun anno č compreso il saldo relativo all’esercizio precedente.

4. Il pagamento del contributo di cui al presente articolo, č subordinato all’accertamento, con dichiarazione sottoscritta dall’intero Collegio Sindacale dell’" Autoporto Valle d’Aosta SPA ", di quanto segue:

a) che l’accesso alle strutture autoportuali sia stato del tutto gratuito, tranne che per le sole quote concernenti specifiche spese per forniture e servizi;

b) avvenuto rilascio, da parte dell’" Autoporto Valle d’Aosta SpA ", a favore del competente ricevitore doganale di una fidejussione fino al limite massimo di lire 15 miliardi a garanzia dell’eventuale differimento nel versamento delle imposte e diritti doganali dovuti da case di spedizione con sede legale nella Regione Valle d’Aosta e operanti presso la struttura autoportuale di Pollein;

c) dimostrazione di aver sostenuto spese, ad esclusivo carico della societą, per ammodernamento e ristrutturazione della struttura autoportuale, per un importo non inferiore a lire 250.000.000 annui, con possibilitą di accumulo fino a somme corrispondenti a tre annualitą;

d) dimostrazione, a consuntivo, di aver sostenuto spese per attivitą di assistenza e di promozione pari o superiore alla metą di contributo di cui al primo comma. Qualora la somma delle spese destinate ad attivitą di assistenza e promozione sia inferiore alla metą del contributo di cui al primo comma, la differenza verrą trattenuta, in unica soluzione a titolo di conguaglio, dalle erogazioni previste al terzo comma del presente articolo.

5. Entro il 31 dicembre di ciascun anno, la Giunta regionale, sentite le competenti Commissioni consiliari, approva il programma di interventi di promozione e di assistenza da attuare, nell’anno successivo, nei limiti dello stanziamento recato dalla presente legge.

6. Gli incentivi finanziari di cui alla presente legge sono soggetti, a decorrere dall’esercizio 1993, alla conferma annuale con le modalitą di cui all’articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90. "

Art. 2

1. La maggiore spesa derivante dall’applicazione della presente legge, valutata in lire 2.000.000.000 annue, graverą sul capitolo 36470 del bilancio preventivo della Regione " contributo alla SpA Autoporto Valle d’Aosta per favorire il traffico commerciale diretto all’Autoporto di Pollein ".

2. Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede mediante prelevamento di pari somma dal capitolo 50150 (" fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo ") del bilancio di previsione per l’esercizio 1990, a valere sull’intervento previsto all’allegato n. 8 al bilancio medesimo concernente " Contributo al Consorzio Garanzia Fidi tra gli importatori e le case di spedizione per attivitą connesse ai servizi di importazione "; su detto intervento risulta quindi disponibile la somma di lire 2.000.000.000 ".

Art. 3

1. Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1990 sono apportate le seguenti variazioni nella parte spesa;

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " L. 2.000.000.000

Variazione in aumento

Cap. 36470 " Contributo alla Autoporto Valle d’Aosta SpA per favorire il traffico commerciale diretto all’Autoporto di Pollein " L. 2.000.000.000

1. La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.