Legge regionale 15 aprile 1987, n. 32 - Testo storico

Legge regionale n. 32 del 15 04 1987

Rifinanziamento della legge regionale 11 aprile 1984, n. 6, concernente il finanziamento di opere pubbliche nell'interesse di enti locali.

(B.U. 4 maggio 1987, n. 9, 3° S.S. al n. 8 del 24 aprile 1987)

Art. 1

(Rifinanziamento legge regionale 11 aprile 1984, n. 6)

1. È autorizzata la spesa di lire 35 miliardi, per l'applicazione nell'anno 1987 della legge regionale 11 aprile 1984, n. 6, concernente " Finanziamento di opere pubbliche nell'interesse di enti locali ".

2. La spesa di cui al primo comma è destinata:

a) per lire 32 miliardi al finanziamento delle opere indicate all'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1984, n. 6;

b) per lire 1,5 miliardi alla concessione di contributi ai comuni in spese di investimento straordinarie e imprevedibili e comunque a carattere eccezionale;

c) per lire 1 miliardo alla concessione a enti locali dei contributi previsti dall'articolo 11, secondo comma, della menzionata legge n. 6 del 1984;

d) per lire 0,5 miliardi alla concessione a privati dei contributi previsti dall'articolo 11, secondo comma, della menzionata legge n. 6 del 1984.

Art. 2

(Norme finanziarie)

1. L'onere complessivo di lire 35 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge graverà sui capitoli 22701, 22702, 22703 e 23320 della parte spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio finanziario 1987.

2. Alla copertura dell'onere di cui al primo comma si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1987.

Art. 3

(Variazioni al bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1987 sono apportate le seguenti variazioni:

Variazione in diminuzione

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " L. 35.000.000.000

Variazioni in aumento

Cap. 22701 " Contributi ai comuni nelle spese di investimento nel settore delle opere pubbliche diverse LR 11 aprile 1984, n. 6 " L. 32.000.000.000

Cap. 22702 " Contributi ai comuni in spese di investimento straordinarie e imprevedibili e comunque a carattere eccezionale LR 11 aprile 1984, n. 6 " L. 1.500.000.000

Cap. 22703 " Contributi ad enti locali per la realizzazione di opere di pubblico interesse LR 11 aprile 1984, n. 6, articolo 11, secondo comma " L. 1.000.000.000

Cap. 23320 " Contributi per la realizzazione di opere di pubblico interesse LR 11 aprile 1984, n. 6, articolo 11, secondo comma " L. 500.000.000

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.