Legge regionale 31 maggio 1979, n. 32 - Testo storico

Legge regionale n. 32 del 31 05 1979

Bollettino ufficiale 6 6 1979 n. 6

Ulteriori norme in materia urbanistica e di pianificazione territoriale e disciplina concernente l’edificabilità dei suoli in Valle d’Aosta.

Art. 1

Al capo VII della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è aggiunto il seguente articolo 19 bis:

"( Poteri di deroga previsti dagli strumenti urbanistici) "

" I poteri di deroga previsti da norme vigenti di piano regolatore o di regolamento edilizio possono essere esercitati limitatamente ai casi di edifici e di impianti pubblici o di interesse pubblico.

Gli edifici e gli impianti di interesse pubblico per i quali siano rilasciate concessioni in deroga ai sensi del comma precedente non possono essere mutati di destinazione per un periodo di venti anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori.

Detto vincolo di destinazione è trascritto alla Conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese dei concessionari, o loro aventi causa, entro la data di ultimazione dei lavori.

Per l’esercizio dei poteri di deroga, il sindaco, previa favorevole deliberazione del consiglio comunale, trasmette la relativa domanda all’Assessore regionale competente in materia urbanistica.

La concessione può essere rilasciata solo previo nulla osta dell’Assessore anzidetto emanato su parere del Sottocomitato CRPT ".

Art. 2

Al capo VII della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è aggiunto il seguente articolo 19 ter: "( Poteri di deroga a favore di fabbricati ad uso industriale) "

" Per l’adeguamento funzionale e l’ampliamento dei fabbricati ad uso industriale, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, è ammesso derogare all’indice di copertura di cui al quarto comma dell’articolo 3.

Per l’esercizio dei poteri di deroga, il Sindaco, previa favorevole deliberazione del Consiglio comunale, trasmette la relativa domanda all’Assessore regionale competente in materia urbanistica.

La concessione può essere rilasciata soltanto previo nulla osta dell’Assessore anzidetto emanato su parere del Sottocomitato del CRPT, all’uopo integrato dal Dirigente dell’Assessorato regionale all’industria, al commercio e all’artigianato o suo sostituto ".

Al quarto comma dell’articolo 18 della legge 15 giugno 1978, n. 14, le parole: " nei casi previsti dagli articoli 4, 16, 20 della presente legge " sono sostituite con le parole: " nei casi previsti dagli articoli 4, 16, 19 bis, 19 ter, 20 della presente legge ".

Art. 3

Il secondo comma dell’articolo 19 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è sostituito dal seguente: " Il Sottocomitato è composto dai membri del CRPT di cui ai numeri 1), 2), 3), 7), 9), ed è integrato dal Dirigente dell’Assessorato regionale all’industria, al commercio e all’artigianato o suo sostituto e dal Dirigente dell’Ufficio regionale del turismo o suo sostituto per i pareri di cui, rispettivamente, all’articolo 19 ter e all’articolo 20 della presente legge ".

Al 10° comma dell’articolo 19 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, le parole: " di cui all’articolo 20 " sono sostituite con le parole: " di cui agli articoli 19 ter e 20 ".

Art. 4

Il primo comma dell’articolo 20 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è sostituito dai seguenti: " Per l’adeguamento funzionale dei fabbricati alberghieri, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammesse deroghe all’indice di fabbricazione, al numero dei piani e al limite di altezza di cui all’articolo 3 ".

" Per quanto concerne le finalità e le prescrizioni di cui al comma precedente, per adeguamento funzionale si intende l’esecuzione di opere dirette a migliorare l’efficienza dell’organismo edilizio in rapporto a una maggiore qualificazione del servizio alberghiero, nonché dirette ad aumentare il numero dei posti letto in rapporto a una migliore economia di gestione. In ogni caso il numero dei posti letto aggiunti non può superare il 50 percento del numero dei posti letto esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge ".

Art. 5

Dopo l’ultimo comma dell’articolo 20 della legge regionale 15 giugno 1978, n. 14, è aggiunto il seguente: " Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano, altresì:

1) ai fabbricati con destinazione d’uso diversa da quella alberghiera già ultimati o in corso di costruzione in base a licenza o concessione rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali sia richiesta concessione per l’esecuzione di nuove opere dirette a trasformare i fabbricati stessi in albergo;

2) ai fabbricati con destinazione d’uso alberghiera in corso di costruzione in base a licenza o concessione rilasciate prima della data di entrata in vigore della presente legge e per i quali sia richiesta concessione per l’esecuzione di nuove opere dirette a migliorarne la funzionalità.

Art. 6

Il contributo afferente alle concessioni relative a progetti di ristrutturazione e di riconversione di fabbricati o impianti destinati ad attività industriali e artigiane dirette alla trasformazione di beni è ridotto, rispettivamente, a 1/ 10 e 1/ 5 di quello stabilito per i nuovi insediamenti industriali e artigiani ai sensi del primo comma dell’articolo 10 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

Ai fini delle disposizioni del comma precedente, si intendono:

a) per progetti di ristrutturazione, i progetti diretti alla riorganizzazione delle imprese attraverso la razionalizzazione, il rinnovo, l’aggiornamento tecnologico, la sostituzione di fabbricati e impianti esistenti nell’ambito dell’area occupata dall’impresa alla data dell’istanza di concessione;

b) per progetti di riconversione, i progetti diretti a introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi e la sostituzione di fabbricati e impianti esistenti nell’ambito dell’area occupata dall’impresa alla data dell’istanza di concessione.

Non costituisce ristrutturazione o riconversione ai sensi del presente articolo la riutilizzazione di fabbricati industriali abbandonati da più di cinque anni che vengono destinati a nuovi insediamenti industriali e artigianali.

Art. 7

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, 31 maggio 1979.