Legge regionale 16 maggio 1977, n. 32 - Testo storico

Legge regionale n. 32 del 16 05 1977

Bollettino ufficiale 17 5 1977 n. 5

Integrazioni alla legge 4 dicembre 1970, n. 34.

Art. 1

L’intervento finanziario della Regione nelle spese per la redazione degli strumenti urbanistici, di cui alla legge regionale 4 dicembre 1970, n. 34, è autorizzato anche a favore delle comunità montane della Valle d’Aosta.

Art. 2

I limiti massimi delle spese ammissibili a contributo, che, ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 4 dicembre 1970, n. 34, sono approvati in via preliminare dalla Giunta regionale, sono modificati con deliberazione della Giunta stessa con la decorrenza e nella stessa misura percentuale degli aggiornamenti della " tariffa professionale degli ingegneri ed architetti ", approvata con legge 2 marzo 1949, n. 143.

Art. 3

È autorizzata la liquidazione del saldo del contributo di cui all’articolo 4, secondo comma, lettera b, della legge regionale 4 dicembre 1970, n. 34, a favore dei Comuni che, antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 16 marzo 1976, n. 12, hanno adottato un programma di fabbricazione.

Il saldo del contributo, di cui al primo comma, sarà liquidato ai comuni che ne hanno titolo non prima della data di adozione del rispettivo piano regolatore generale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.