Legge regionale 4 agosto 2010, n. 32 - Testo storico

Legge regionale 4 agosto 2010, n. 32

Istituzione della Fondazione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per la ricerca sul cancro.

(B.U. 24 agosto 2010, n. 35)

Art. 1

(Oggetto)

1. La Regione promuove, in accordo con l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), l'istituzione di una fondazione, senza scopo di lucro, denominata Fondazione della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per la ricerca sul cancro (Fondazione VdA-RC), al fine di favorire gli studi e le ricerche scientifiche e applicate sul cancro.

2. La Fondazione VdA-RC svolge la sua attività nell'ambito della Rete oncologica del Piemonte e della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Art. 2

(Scopi)

1. La Fondazione VdA-RC persegue, in particolare, i seguenti scopi:

a) accrescere le conoscenze sulle cause e sui meccanismi cellulari e molecolari di insorgenza del cancro;

b) identificare bersagli molecolari e cellulari che possano essere sfruttati nella diagnostica e nella terapia delle neoplasie;

c) sviluppare terapie innovative mirate;

d) sviluppare strumenti di diagnosi e di valutazione precoce della risposta terapeutica;

e) favorire e sostenere l'attività di ricerca clinica e traslazionale nel campo dell'oncologia, all'interno dell'Azienda USL e in collaborazione con le strutture di ricovero e cura a carattere scientifico presenti nel territorio regionale;

f) favorire la collaborazione con altri enti o istituti di ricerca operanti nel territorio regionale e in Piemonte;

g) promuovere la formazione e l'aggiornamento professionale nell'ambito dell'oncologia e, in particolare, dell'oncologia molecolare.

Art. 3

(Soggetti partecipanti)

1. La Regione partecipa alla Fondazione VdA-RC in qualità di socio fondatore.

2. I soggetti pubblici e privati che intendono aderire alla Fondazione VdA-RC, successivamente alla sua costituzione, ne fanno richiesta al consiglio di amministrazione il quale decide sulla loro ammissione, tenuto conto dell'idoneità dei richiedenti a concorrere al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

Art. 4

(Atto costitutivo e statuto)

1. Il Presidente della Regione è autorizzato ad assumere gli accordi e a compiere ogni atto necessario all'istituzione della Fondazione VdA-RC, provvedendo a tal fine alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto conformi alle disposizioni di cui alla presente legge. In particolare, lo statuto deve prevedere il vincolo di destinazione agli scopi istituzionali per tutti gli avanzi di gestione, con divieto di distribuzione degli utili.

Art. 5

(Patrimonio e finanziamento)

1. Il patrimonio della Fondazione VdA-RC è costituito da beni immobili, da beni mobili e da dotazioni finanziarie conferiti dai soci all'atto della sua costituzione o successivamente, secondo quanto previsto dall'atto costitutivo e dallo statuto.

2. La Regione concorre alla formazione del patrimonio iniziale della Fondazione VdA-RC e alle spese di costituzione nella misura di euro 1.000.000 per l'anno 2010.

3. La Regione concorre, inoltre, al finanziamento delle attività e delle spese di gestione della Fondazione VdA-RC mediante l'erogazione di un contributo annuo nella misura annualmente determinata dalla Giunta regionale, in relazione alle risorse finanziarie disponibili e stabilito, per gli anni 2011 e 2012, in euro 1.000.000.

Art. 6

(Organi)

1. Sono organi della Fondazione VdA-RC:

a) il consiglio di amministrazione;

b) il presidente;

c) il revisore dei conti;

d) il comitato scientifico.

2. Il consiglio di amministrazione, organo di indirizzo e programmazione, è composto da un massimo di tre membri, nominati con deliberazione della Giunta regionale.

3. Il consiglio di amministrazione sceglie tra i suoi componenti il presidente, che ha la rappresentanza legale della Fondazione VdA-RC.

4. Il consiglio di amministrazione trasmette annualmente alla Giunta regionale, alla Commissione consiliare competente, alle associazioni di volontariato operanti in Valle d'Aosta nel campo della ricerca, prevenzione e assistenza delle malattie tumorali e ad eventuali altri soggetti sostenitori una relazione sull'attività svolta, evidenziando i risultati ottenuti rispetto agli obiettivi prefissati.

5. Il controllo contabile della Fondazione VdA-RC è affidato a un revisore dei conti, nominato con deliberazione della Giunta regionale tra gli iscritti nell'apposito registro.

6. Al comitato scientifico spetta l'individuazione del programma di ricerca e dei connessi programmi di aggiornamento e formazione del personale e dei ricercatori. Tale comitato è composto:

a) dal direttore sanitario dell'Azienda USL, che lo presiede;

b) da un dirigente medico, con qualificata e comprovata esperienza nell'area di attività della Fondazione VdA-RC, nominato dal direttore generale dell'Azienda USL;

c) da un esperto di ricerca nell'ambito dell'oncologia, con qualificata e comprovata competenza scientifica, riconosciuta a livello internazionale, nominato dal presidente della Fondazione VdA-RC.

7. Ove necessario, il comitato scientifico può essere integrato da un massimo di tre esperti scelti dal comitato stesso.

8. Il compenso del revisore dei conti della Fondazione Vda-RC è stabilito con deliberazione della Giunta regionale all'atto della nomina, in misura non superiore al minimo della tariffa professionale. Per i componenti del consiglio di amministrazione e del comitato scientifico è previsto un rimborso delle spese sostenute, nei limiti e secondo le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 7

(Programmi di ricerca)

1. I programmi di ricerca individuati dal comitato scientifico ai sensi dell'articolo 6, comma 6, e finanziati dalla Fondazione VdA-RC sono attuati direttamente, o tramite convenzioni, con l'Istituto per la ricerca e la cura del cancro (IRCC) di Candiolo o con eventuali altri enti o istituti di ricerca.

2. Il comitato scientifico effettua la selezione dei programmi di ricerca da finanziare sulla base dei seguenti criteri:

a) valore scientifico comprovato e suffragato da letteratura adeguata e dai curricula dei soggetti sperimentatori;

b) rilevanza clinica dell'oggetto della ricerca.

3. I programmi di ricerca finanziati dalla Fondazione VdA-RC, i quali devono contemplare attività svolte, anche in parte, all'interno delle strutture cliniche o di laboratorio dell'Azienda USL con impiego di risorse tecnologiche e umane presenti nel territorio regionale, sono valutati dal comitato scientifico, all'uopo eventualmente integrato da uno o più esperti, individuati con le modalità di cui all'articolo 6, comma 7. La valutazione positiva, intermedia e finale, da parte del comitato scientifico costituisce condizione per la prosecuzione e l'erogazione dei finanziamenti. Le pubblicazioni derivanti dai predetti programmi di ricerca devono contenere l'indicazione del sostegno finanziario della Fondazione VdA-RC e la citazione espressa dei soggetti sperimentatori e delle strutture dell'Azienda USL coinvolti.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere complessivo derivante dall'applicazione dell'articolo 5 è determinato in euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2010.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010-2012 nell'unità previsionale di base di nuova istituzione 1.9.2.11 (Interventi a favore della ricerca in ambito sanitario).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per pari importi degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 1.16.2.10 (Fondo globale di parte corrente) a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto D1 (Istituzione di una fondazione per la ricerca sul cancro) dell'allegato n. 2/A al bilancio stesso.

4. A decorrere dall'anno 2011 l'onere annuo a carico della Regione è determinato con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Nuove disposizioni in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e principi in materia di controllo strategico e di controllo di gestione).

5. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.