Legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 - Testo vigente

Legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta (Legge finanziaria per gli anni 2008/2010). Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. 27 dicembre 2007, n. 53)

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE, CONTABILITA' E CONTENIMENTO DELLA SPESA

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E CONTABILITA'

Art. 1 - Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP

Art. 2 - Riproposizione di fondi assegnati dallo Stato o dall'Unione europea con atto amministrativo

Art. 3 - Vincolo di destinazione delle economie relative agli stanziamenti destinati alla Casa da gioco di Saint-Vincent

CAPO II

MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA

Art. 4 - Disposizioni per il contenimento della spesa in materia di personale

Art. 5 - Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

INTERVENTI IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI

Art. 6 - Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale

Art. 7 - Fondi globali. Modificazione alla l.r. 48/1995

Art. 8 - Fondo per Speciali Programmi di Investimento - Fo.S.P.I.

Art. 9 - Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale

Art. 10 - Sperimentazione della televisione digitale

Art. 11 - Piani di edilizia scolastica

Art. 12 - Finanziamento straordinario al Comune di Saint-Christophe

Art. 13 - Completamento di opere di interesse regionale

CAPO II

POLITICHE DEL LAVORO E PROGRAMMI COMUNITARI

Art. 14 - Interventi in materia di politica del lavoro. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7

Art. 15 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Art. 16 - Disposizioni in materia di personale regionale

Art. 17 - Modificazione all'articolo 32 della l.r. 45/1995

Art. 18 - Disposizioni in materia di fondi pensione

Art. 19 - Contribuzione di previdenza complementare per il personale del Servizio sanitario regionale

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

Art. 20 - Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente

Art. 21 - Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali

Art. 22 - Opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili

Art. 23 - Finanziamento degli oneri di realizzazione di una struttura polifunzionale in Comune di Morgex per l'erogazione di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali

Art. 24 - Fondo regionale per le politiche sociali. Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18

Art. 25 - Esercizio transitorio di funzioni in materia di assistenza. Modificazione alla legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25

Art. 26 - Disciplina del servizio di trasporto a mezzo elicotteri. Modificazioni alla legge regionale 31 ottobre 1997, n. 35

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI E PATRIMONIO

Art. 27 - IN.VA. S.p.A. Modificazione alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81

Art. 28 - Rideterminazione degli oneri fiscali ed accessori per l'acquisizione del complesso alberghiero e immobiliare Grand Hôtel Billia in Comune di Saint-Vincent

Art. 29 - Ufficio di rappresentanza a Bruxelles. Legge regionale 16 marzo 2006, n. 8

CAPO VI

INTERVENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 30 - Avvio del progetto sperimentale Valle d'Aosta Sicura

Art. 31 Fondo per il finanziamento delle opere di rilevante interesse regionale. Legge regionale 17 agosto 2004, n. 21

Art. 32 - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41

Art. 33 - Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 7 aprile 1992, n. 18, e 10 agosto 2004, n. 16

CAPO VII

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 34 - Disposizioni in materia di anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà. Modificazioni alla legge regionale 26 gennaio 2005, n. 4

Art. 35 - Programma di sviluppo rurale 2007/2013 -Misure cofinanziate

Art. 36 - Incentivi regionali per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18

Art. 37 - Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno. Leggi regionali 31 marzo 2003, n. 6, e 8 giugno 2004, n. 7

CAPO VIII

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE SOCIALE

Art. 38 - Disposizioni in materia di interventi regionali per il diritto allo studio universitario. Modificazioni alla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30

Art. 39 - Disposizioni in materia di interventi regionali per il diritto allo studio. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68

Art. 40 - Promozione di servizi formativi e di ricerca scientifica per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica

Art. 41 - Associazione Forte di Bard. Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10

Art. 42 - Interventi per la valorizzazione del Forte e del Borgo medioevale di Bard. Modificazioni alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 10

Art. 43 - Manutenzione straordinaria del Museo regionale di Scienze naturali. Legge regionale 20 maggio 1985, n. 32

Art. 44 - Contributo straordinario all'Aero Club Valle d'Aosta

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45 - Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

TITOLO III

(15)

Art. 69 - Modificazioni alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 18

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 70 - Presentazione delle domande e istruttoria

Art. 71 - Vincolo di destinazione e di alienazione

Art. 72 - Controlli

Art. 73 - Revoca

Art. 74 - Fondo di rotazione

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 75 - Rinvio

Art. 76 - Disposizioni transitorie

Art. 77 - Disposizioni finanziarie

Art. 78 - Abrogazioni

TITOLO IV

ENTRATA IN VIGORE

Art. 79 - Entrata in vigore

TITOLO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE, CONTABILITA' E CONTENIMENTO DELLA SPESA

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATE E CONTABILITA'

Art. 1

(Imposta regionale sulle attività produttive - IRAP)

1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008, le aliquote di cui all'articolo 16, commi 1 e 1bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), si applicano nella misura ridotta di un punto percentuale sul valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale per i soggetti passivi che, alla chiusura del singolo periodo d'imposta, realizzino, su base nazionale, entrambi i seguenti presupposti (00):

a) un incremento del valore della produzione netta, aumentato degli ammortamenti rilevanti ai fini IRAP e diminuito dei contributi pubblici rilevanti ai fini IRAP, di almeno il 5 per cento rispetto alla media del triennio precedente;

b) un incremento dei costi relativi al personale, classificabili nell'articolo 2425, comma primo, lettera b), numero 9), del codice civile, diminuiti degli oneri deducibili ai fini IRAP di almeno il 5 per cento rispetto alla media del triennio precedente.

2. La Giunta regionale è autorizzata a definire, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.

3. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore stabilite con legge.

Art. 2

(Riproposizione di fondi assegnati dallo Stato o dall'Unione europea con atto amministrativo) (01)

Art. 3

(Vincolo di destinazione delle economie relative agli stanziamenti destinati alla Casa da gioco di Saint-Vincent)

1. Le risorse finanziarie destinate annualmente alla Casa da gioco di Saint-Vincent, in applicazione degli articoli 12 e 14, relativi rispettivamente alle manifestazioni e promozione e al piano di sviluppo, del disciplinare approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 3176/XI in data 14 aprile 2003, e non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario, possono essere portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo (obiettivo programmatico 2.2.2.12. - capitoli 64965 parz. e 64970; obiettivo programmatico 2.1.4.01 - capitolo 35020 parz).

CAPO II

MISURE PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA

Art. 4

(Disposizioni per il contenimento della spesa in materia di personale)

1. Al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi complessivi di finanza pubblica per l'anno 2008, l'Amministrazione regionale può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili sugli specifici stanziamenti di bilancio, non oltre il 50 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 1° gennaio 2008 e non oltre il 50 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell'anno 2008.

Art. 5

(Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica)

1. Per l'anno 2008, la Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali, definisce le misure per la razionalizzazione e il contenimento della spesa di personale degli enti locali, contestualmente alla definizione del Patto di stabilità per gli enti locali.

2. Fino all'approvazione della deliberazione di cui al comma 1, sono confermate le misure per il contenimento della spesa di personale degli enti locali previste dalle deliberazioni della Giunta regionale 23 febbraio 2007, n. 456, e 27 aprile 2007, n. 1128.

3. Nelle more della revisione organica della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78, e 19 maggio 1995, n. 17), gli importi relativi alle indennità di funzione e ai gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali non possono, per l'anno 2008, essere determinati in aumento rispetto agli importi stabiliti per l'anno 2007.

4. Per gli amministratori di cui all'articolo 11, comma 4, della l.r. 23/2001 che nell'anno 2008 variano la loro posizione lavorativa rispetto a quella in essere nell'anno 2007, l'importo massimo dell'indennità di funzione attribuibile ai sensi del comma 3 è, rispettivamente, raddoppiato o dimezzato, in relazione all'eventuale collocamento in aspettativa dell'amministratore interessato o alla cessazione dell'aspettativa medesima.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

CAPO I

INTERVENTI IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI

Art. 6

(Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 211.217.374 per l'anno 2008.

2. Per l'anno 2008, la somma di cui al comma 1 è ripartita, in deroga ai criteri stabiliti dall'articolo 18 della l.r. 48/1995, fra gli interventi finanziari di cui all'articolo 5 della medesima legge nel modo seguente:

a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione: euro 124.066.894 (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitoli 20501 - 20503 e 20745);

b) interventi per programmi di investimento: euro 40.475.974 da utilizzare, quanto ad euro 38.019.127, per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (Fo.S.P.I.) di cui al titolo IV, capo II, della l.r. 48/1995 (obiettivo programmatico 2.1.1.03.) e, quanto ad euro 2.456.847, per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica) - (obiettivo programmatico 2.1.1.03. - capitolo 33755);

c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione: euro 46.674.506 (obiettivi programmatici 2.1.1.02. e 3.2.) ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 48/1995.

3. Per l'anno 2008, in deroga ai criteri stabiliti dalla l.r. 48/1995, le risorse finanziarie di cui al comma 2, lettera a), sono destinate:

a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripartiti secondo il criterio di cui all'articolo 6, comma 2bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per il triennio 1998/2000) - (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20501 parz.);

b) per euro 112.037.237, al finanziamento dei Comuni (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitoli 20501 parz. e 20503);

c) per euro 7.250.000, al finanziamento delle Comunità montane (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20745);

d) per euro 338.128, al Comune di Aosta quale ulteriore trasferimento finanziario senza vincolo settoriale di destinazione, ai sensi dell'articolo 106 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema della autonomie in Valle d'Aosta), correlato all'aumento del trasferimento alle Comunità montane di cui alla lettera c) (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20501).

4. Per l'anno 2008, in deroga ai criteri stabiliti dalla l.r. 48/1995, una quota delle risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera b), è destinata:

a) per un importo pari a euro 15.291.661, a spese d'investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20503 parz.);

b) per un ulteriore importo pari a euro 2.000.595 a spese di investimento, prioritariamente destinate ad interventi corrispondenti alle tipologie delle opere definite dalla Giunta regionale, ai fini dell'applicazione dei criteri di priorità per la formazione dei programmi, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, della l.r. 48/1995 (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20503 parz.);

c) per un importo pari a euro 4.052.000, a spese per gli interventi di politica sociale, i cui criteri di riparto sono determinati dalla Giunta regionale, previo parere del Consiglio permanente degli enti locali (obiettivo programmatico 2.1.1.01. - capitolo 20501 parz.).

5. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali si fanno carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato A, per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei competenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

6. I Comuni hanno l'obbligo di concorrere al finanziamento delle Comunità montane di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento. In caso di mancato accordo, ogni Comune contribuisce al finanziamento della Comunità montana in base alla spesa di riferimento determinata ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 48/1995.

7. Gli enti locali hanno l'obbligo reciproco di concorrere, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.

Art. 7

(Fondi globali. Modificazione alla l.r. 48/1995) (1)

Art. 8

(Fondo per Speciali Programmi di Investimento - Fo.S.P.I.)

1. Per la realizzazione del programma definitivo Fo.S.P.I. 2007/2009, è confermata la spesa di euro 32.736.675, già autorizzata ai sensi della legge regionale 15 dicembre 2006, n. 30 (Legge finanziaria per gli anni 2007/2009), e ripartita, ai sensi della legge regionale 13 giugno 2007, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2007), rispettivamente, in euro 13.561.300 per l'anno 2007, euro 10.587.337 per l'anno 2008 ed euro 8.588.038 per l'anno 2009.

2. Ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma Fo.S.P.I. 2008/2010 di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, è autorizzata la spesa complessiva di euro 32.960.254 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - capitolo 21245 parz.), suddivisa nel modo seguente:

a) anno 2008: euro 18.901.957;

b) anno 2009: euro 5.284.872;

c) anno 2010: euro 8.773.425.

3. Per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 21 della l.r. 48/1995, la spesa per l'anno 2008 è rideterminata in euro 2.966.423 e per l'anno 2009 in euro 2.774.229; per l'anno 2010 è autorizzata la spesa di euro 2.869.404 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - capitolo 21255).

4. Ai fini dell'approvazione del programma Fo.S.P.I. di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, la spesa di riferimento per il triennio 2009/2011, già determinata dall'articolo 6, comma 5, della l.r. 30/2006, è rideterminata in euro 30.824.771 ed è indicativamente suddivisa in euro 16.894.861 per l'anno 2009 ed euro 8.994.071 per l'anno 2010. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvederà con legge finanziaria per il triennio 2009/2011.

5. Ai fini dell'approvazione del programma di cui all'articolo 20 della l.r. 48/1995, la spesa di riferimento per il triennio 2010/2012 è determinata in euro 31.882.263, di cui indicativamente euro 13.418.100 per l'anno 2010. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvederà con legge finanziaria per il triennio 2010/2012.

6. Per l'aggiornamento, nel periodo 2008/2010, dei programmi triennali già approvati ai sensi delle leggi regionali 18 agosto 1986, n. 51 (Istituzione del Fondo regionale investimenti occupazione-FRIO), 26 maggio 1993, n. 46 (Norme in materia di finanza degli enti locali della Regione), e 48/1995, la spesa complessiva è rideterminata in euro 2.999.997 ripartita in euro 999.997 per l'anno 2008 e in annui euro 1.000.000 per gli anni 2009 e 2010 (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - capitolo 21245 parz.).

Art. 9

(Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale), è determinata in euro 10.000.000 per l'anno 2008, euro 6.000.000 per l'anno 2009, ed euro 5.569.466 per l'anno 2010 (obiettivo programmatico 2.1.1.05 - capitolo 33665).

2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi per gli importi e per i periodi di cui al comma 1 (capitolo 11155).

Art. 10

(Sperimentazione della televisione digitale)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare, d'intesa con il Consiglio permanente degli enti locali, un piano straordinario, per l'anno 2008, finalizzato alla prosecuzione delle attività di sperimentazione della televisione digitale di cui all'articolo 24 della legge regionale 4 novembre 2005, n. 25 (Disciplina per l'installazione, la localizzazione e l'esercizio di stazioni radioelettriche e di strutture di radiotelecomunicazioni. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e abrogazione della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31).

2. Alla realizzazione degli interventi attuativi del piano di cui al comma 1 provvede direttamente la Regione, in deroga a quanto previsto dalla l.r. 25/2005, mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995, per un importo di euro 3.500.000 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.1.1.02. - capitolo 21882).

Art. 11

(Piani di edilizia scolastica)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare, per gli anni 2008 e 2009, piani straordinari di interventi finalizzati alla messa in sicurezza e adeguamento a norma degli edifici scolastici di proprietà degli enti locali, ad integrazione del piano straordinario, per l'anno 2007, di cui all'articolo 6, comma 3, della l.r. 15/2007.

2. Alla realizzazione degli interventi inseriti nei piani di cui al comma 1 provvedono direttamente gli enti locali interessati mediante:

a) risorse regionali, in deroga a quanto disposto dalla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), considerato l'interesse generale ad assicurare la messa in sicurezza e l'adeguamento a norma degli edifici scolastici non oltre il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della l.r. 15/2007;

risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della l.r. 48/1995 (1a).

3. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato complessivamente in euro 2.000.000 per l'anno 2008 e in euro 2.500.000 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.1.1.05. - capitolo 33705).

Art. 12

(Finanziamento straordinario al Comune di Saint-Christophe)

1. In relazione alla presenza sul territorio del Comune di Saint-Christophe dell'aeroporto regionale Corrado Gex, a servizio dell'intera Regione, è riconosciuto un finanziamento straordinario finalizzato alla realizzazione di opere pubbliche da parte del medesimo Comune, in deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995.

2. Le modalità di concessione del finanziamento straordinario di cui al comma 1 e l'individuazione delle opere pubbliche da realizzare con il predetto finanziamento sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

3. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato complessivamente in euro 3.800.000, di cui euro 500.000 per l'anno 2008, euro 1.700.000 per il 2009 ed euro 1.600.000 per il 2010 (obiettivo programmatico 2.1.1.05. - capitolo 33743).

Art. 13

(Completamento di opere di interesse regionale)

1. Al fine di completare gli interventi di ammodernamento e le relative procedure espropriative afferenti alla strada di interesse regionale Etroubles-Allein-Doues-Valpelline, oggetto di accordo di programma tra la Regione e la Comunità montana Grand Combin, ai sensi dell'articolo 105 della l.r. 54/1998, è autorizzata la maggiore spesa di euro 600.000 per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.1.1.5. - capitolo 33700).

CAPO II

POLITICHE DEL LAVORO E PROGRAMMI COMUNITARI

Art. 14

(Interventi in materia di politica del lavoro. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7)

1. Sino all'approvazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 (Disposizioni in materia di politiche regionali del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego), del nuovo piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione 2008/2010 restano valide le indicazioni di cui al piano 2004/2006, già prorogate ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della l.r. 30/2006, ed integrate con i contenuti di cui al programma annuale di interventi straordinari, approvato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della l.r. 30/2006.

2. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione dei piani di cui al comma 1 è rideterminata, per il triennio 2008/2010, in complessivi euro 15.326.700, di cui annui euro 5.108.900 per gli anni 2008, 2009 e 2010 (obiettivo programmatico 2.2.2.16. - capitolo 26010; obiettivo programmatico 2.2.2.18. - capitolo 30040 e obiettivo programmatico 2.2.2.10. - capitolo 47555).

3. (2)

Art. 15

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale)

1. L'autorizzazione di spesa per la prosecuzione o il completamento, nell'ambito del Documento unico di Programmazione (Docup) obiettivo n. 2 per il periodo 2000/2006, di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, degli investimenti e delle connesse azioni di assistenza tecnica di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2000, n. 27 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio, rideterminazione di autorizzazioni di spesa per gli anni 2000, 2001 e 2002 e prima variazione al bilancio di previsione 2000 e del triennio 2000/2002), intrapresi nell'ambito dei programmi a finalità strutturale obiettivo n. 2 e di iniziativa comunitaria Interreg, previsti dal regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, del 24 giugno 1988, dal regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, dal regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, e dal regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, è determinata, per il periodo 2000/2008, in euro 40.173.709, di cui euro 60.000 per l'anno 2008, al lordo delle risorse già autorizzate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della l.r. 30/2006 (obiettivo programmatico 2.2.2.17. - capitolo 25026).

2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati, secondo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della l.r. 27/2000, anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione del regolamento (CE) 1260/1999 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari), per gli interventi nelle aree obiettivo n. 2 previsti dal Documento unico di Programmazione finalizzato al conseguimento del medesimo obiettivo (riconversione economica e sociale delle zone con difficoltà strutturali) per il periodo 2000/2007.

3. La Regione attua, nel periodo 2007/2013, investimenti definiti nell'ambito del Programma operativo Competitività regionale 2007/2013, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, previsto dal regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, e dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006.

4. In relazione all'approvazione con decisione della Commissione europea n. C/2007/3867, in data 7 agosto 2007, del Programma operativo Competitività regionale 2007/2013, gli investimenti di cui al comma 3 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano renderanno disponibili, in applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e della l. 183/1987.

5. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata, per il periodo 2007/2013, la quota di cofinanziamento a carico della Regione di euro 8.785.910 determinati, con riferimento al periodo 2008/2010, in complessivi euro 4.495.250 (obiettivo programmatico 2.2.2.17. - capitolo 47010), annualmente così suddivisi:

a) anno 2008: euro 2.011.549;

b) anno 2009: euro 1.229.555;

c) anno 2010: euro 1.254.146.

6. Gli oneri a carico della Regione per il cofinanziamento di investimenti finalizzati allo sviluppo, in applicazione di Accordi di programma-quadro tra lo Stato e la Regione, sono determinati, per il periodo 2008/2010, in complessivi euro 4.500.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.17. - capitolo 47007), annualmente così suddivisi:

a) anno 2008: euro 1.500.000;

b) anno 2009: euro 1.500.000;

c) anno 2010: euro 1.500.000.

7. Gli oneri a carico della Regione per l'avvio degli investimenti da intraprendere in favore della cooperazione territoriale nel periodo 2007/2013 sono determinati, per il periodo 2008/2010, in complessivi euro 4.000.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.17. - capitolo 47011), annualmente così suddivisi:

a) anno 2008: euro 1.000.000;

b) anno 2009: euro 1.500.000;

c) anno 2010: euro 1.500.000.

8. L'autorizzazione di spesa per la proposizione, l'avvio e l'attuazione dei progetti in attuazione dei programmi di iniziativa comunitaria Interreg III, già determinata in euro 251.600 per l'anno 2007 ai sensi dell'articolo 11, comma 8, della l.r. 30/2006, è rideterminata in euro 200.000 per l'anno 2008, euro 180.000 per l'anno 2009 e euro 210.000 per l'anno 2010 ed è finalizzata anche all'attuazione dei programmi di cooperazione territoriale 2007/2013 ed al relativo coordinamento e animazione (obiettivo programmatico 2.2.2.17. - capitolo 25033).

9. L'autorizzazione di spesa per la prosecuzione e il completamento delle attività intraprese nell'ambito del programma operativo regionale (POR) obiettivo 3 per il periodo 2000/2006 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 è determinata, per l'anno 2008, in euro 1.300.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.18. - capitolo 30050).

10. La Regione attua, nel periodo 2007/2013, gli interventi definiti nell'ambito del Programma obiettivo n. 2 Occupazione previsto dai regolamenti (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio nn. 1081/2006 e 1083/2006.

11. Gli interventi di cui al comma 10 e all'articolo 14, comma 1, sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano renderanno disponibili, in applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e della l. 183/1987, ad avvenuta approvazione del Programma obiettivo n. 2 Occupazione, per il periodo 2007/2013.

12. Per le finalità di cui al comma 10, è autorizzata, per il periodo 2008/2010, la spesa complessiva di euro 8.664.003 (obiettivo programmatico 2.2.2.18. - capitoli 26030, 30055, 30056 e 30057), annualmente così suddivisi:

a) anno 2008: euro 3.622.760;

b) anno 2009: euro 2.476.497;

c) anno 2010: euro 2.564.746.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE E PREVIDENZA COMPLEMENTARE

Art. 16

(Disposizioni in materia di personale regionale) (2a)

Art. 17

(Modificazione all'articolo 32 della l.r. 45/1995) (3)

Art. 18

(Disposizioni in materia di fondi pensione)

1. Le risorse finanziarie necessarie a garantire, in applicazione dell'articolo 8, comma 2, della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative aventi riflessi sul bilancio e rideterminazione di autorizzazioni di spesa per l'anno 1999), l'integrale fruizione dei benefici maturati dai soggetti iscritti al Fondo di cui all'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 1968, n. 1 (Norme sulla corresponsione e sulla pensionabilità della indennità regionale spettante al personale scolastico in servizio presso le scuole elementari della Valle d'Aosta, in relazione al prolungamento di orario per l'insegnamento della lingua francese), già valutate in complessivi euro 28.594.000 ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della legge regionale 19 dicembre 2005, n. 34 (Legge finanziaria per gli anni 2006/2008), sono rideterminate in complessivi euro 29.200.000 e sono gradualmente trasferite al Fondo pensione di francese, competente all'erogazione delle prestazioni maturate dagli iscritti, mediante il versamento di una quota annua di euro 1.825.000 per ciascuno degli anni dal 2008 al 2023 (obiettivo programmatico 1.2.2. - capitolo 54740).

2. Il trasferimento a favore dell'Istituto dell'assegno vitalizio di cui alla legge regionale 8 settembre 1999, n. 28 (Interventi per il contenimento della spesa in materia di previdenza dei consiglieri regionali. Costituzione dell'Istituto dell'assegno vitalizio. Modificazioni alla legge regionale 21 agosto 1995, n. 33 (Norme sulle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta e sulla previdenza dei consiglieri regionali)), è rideterminato, per l'anno 2008, in euro 4.900.000 (obiettivo programmatico 1.1.1. - capitolo 20010).

Art. 19

(Contribuzione di previdenza complementare per il personale del Servizio sanitario regionale)

1. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1bis, comma 4, del decreto legislativo 28 dicembre 1989, n. 430 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Valle d'Aosta in materia di previdenza ed assicurazioni sociali), e al fine di incentivare l'adesione a forme di previdenza complementare da parte dei dipendenti del Servizio sanitario regionale, è autorizzata una quota contributiva aggiuntiva a carico del datore di lavoro pari all'1 per cento per dodici mesi, per coloro che sono già iscritti o che si iscrivono, entro il 31 dicembre 2008, al Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti della Regione autonoma Valle d'Aosta (FOPADIVA), e pari allo 0,50 per cento, per dodici mesi, per coloro che si iscrivono al medesimo Fondo nel corso del 2009.

2. Per la copertura del maggior onere di cui al comma 1, è autorizzato il trasferimento dalla Regione all'Azienda regionale USL della Valle d'Aosta di una somma complessiva per il biennio 2008/2009 pari ad euro 375.000, di cui euro 250.000 per l'anno 2008 ed euro 125.000 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59915).

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA SOCIALE

Art. 20

(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente)

1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata, per l'anno 2008, in euro 271.893.791 di cui:

a) trasferimenti all'Azienda sanitaria regionale USL della Valle d'Aosta (azienda USL) per complessivi euro 251.769.000, dei quali euro 228.100.000 quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59900 parz.) e:

1) euro 1.750.000, per prestazioni sanitarie aggiuntive regionali (obiettivo programmatico 2.2.3.01. capitolo 59980);

2) euro 264.000, per iniziative di formazione professionale (capitolo 59900 parz.);

3) euro 4.927.000, per iniziative di assistenza sanitaria e prestazioni sanitarie particolari e ricerca (capitolo 59900 parz.);

4) euro 8.628.000, per interventi a favore del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario regionale (capitolo 59900 parz.);

5) euro 8.100.000, per applicazione dei contratti del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale - biennio 2006/2007 (capitolo 59900 parz.);

b) rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva di euro 7.030.000 quale saldo dell'anno 2005 e di euro 11.000.000,00 quale acconto per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59910);

c) interventi diretti della Regione, euro 1.844.791 (obiettivi programmatici 2.2.3.01. e 2.2.3.03.-capitoli 59920, 61265);

d) trasferimenti all'Azienda USL di euro 250.000 (obiettivo programmatico 2.2.3.01, capitolo 59915) per quota contributiva aggiuntiva in materia di previdenza complementare per il personale della sanità (FOPADIVA) (3a).

2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione variazioni compensative tra le assegnazioni disposte ai sensi del comma 1, lettera a).

3. La Giunta regionale può autorizzare l'Azienda USL ad apportare variazioni compensative tra le assegnazioni trasferite ai sensi del comma 1, lettera a).

4. In attuazione dell'articolo 1, comma 565, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), la Giunta regionale è autorizzata ad adottare disposizioni per la stabilizzazione a domanda, con la necessaria gradualità, del personale precario, ivi compresa la dirigenza, del Servizio sanitario regionale.

5. A parziale copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio economico 2006/2007 del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario regionale, l'Azienda USL utilizza i risultati economici positivi degli esercizi precedenti, nonché gli ulteriori accantonamenti per rischi qualora i medesimi non si verifichino nell'anno di competenza.

6. Alla totale copertura della spesa di cui al comma 5 concorre la Regione con le somme a destinazione vincolata di cui al comma 1, lettera a), numero 5), che l'Azienda USL è obbligata a destinare ai rinnovi contrattuali per il quadriennio 2006/2009 del personale dipendente e convenzionato anche mediante appositi accantonamenti di bilancio, sentito il collegio sindacale.

7. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 38, comma 2, della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la realizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione), e a quanto previsto dall'obiettivo n. 25 del Piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008, approvato con legge regionale 20 giugno 2006, n. 13, la Giunta regionale, al fine di promuovere l'inserimento della Regione nei percorsi sanitari di cura di particolari patologie cliniche per le quali l'ambiente montano rappresenta un valido supporto terapeutico e di soddisfare i fabbisogni propri e di altre Regioni, favorendo al contempo lo sviluppo turistico e l'incremento del livello occupazionale locale, può autorizzare, senza obbligo di convenzione per l'Azienda USL e fermo restando il rispetto di ogni altra condizione prevista dalla normativa vigente, la realizzazione e l'esercizio, nel distretto socio-sanitario n. 4, di una struttura sanitaria residenziale per la cura di patologie di interesse psichiatrico e di disturbi del comportamento alimentare.

Art. 21

(Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali)

1. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie ospedaliere è determinata, per il triennio 2008/2010, in euro 21.300.000, di cui euro 600.000 per l'anno 2008, euro 8.700.000 per l'anno 2009 ed euro 12.000.000 per l'anno 2010 (obiettivo programmatico 2.2.3.02. - capitolo 60310).

2. La spesa per interventi di edilizia sanitaria, da trasferire all'Azienda USL, è determinata, per il triennio 2008/2010, in euro 18.850.000, di cui euro 6.600.000 per l'anno 2008, euro 6.250.000 per l'anno 2009 ed euro 6.000.000 per l'anno 2010 (obiettivo programmatico 2.2.3.02. - capitolo 60380).

3. La spesa per la realizzazione di interventi urgenti di edilizia sanitaria ospedaliera e territoriale è determinata, per il triennio 2008/2010, in euro 11.930.000, di cui euro 210.000 per l'anno 2008, euro 5.610.000 per l'anno 2009 ed euro 6.110.000 per l'anno 2010 (obiettivo programmatico 2.2.3.02. - capitolo 60420).

4. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture socio-sanitarie territoriali è determinata, per il triennio 2008/2010, in euro 1.200.000, di cui euro 600.000 per l'anno 2009 ed euro 600.000 per l'anno 2010 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 - capitolo 60480 parz.).

5. La spesa per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie e lo sviluppo del sistema informativo aziendale, da trasferire all'Azienda USL, è determinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 24 giugno 1994, n. 31 (Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie), in euro 16.000.000, di cui euro 9.000.000 per l'anno 2008, euro 3.500.000 per l'anno 2009 ed euro 3.500.000 per l'anno 2010 (obiettivo programmatico 2.2.3.02. - capitolo 60445) (3b).

Art. 22

(Opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili)

1. La spesa per l'ampliamento, per la ristrutturazione e per altri interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'adeguamento funzionale di opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane ed inabili, previste dall'articolo 17 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), è determinata, per il triennio 2008/2010, in euro 13.500.000, di cui euro 3.500.000 per l'anno 2008, euro 4.500.000 per l'anno 2009 ed euro 5.500.000 per l'anno 2010 (obiettivo programmatico 2.1.1.05. - capitolo 33690).

Art. 23

(Finanziamento degli oneri di realizzazione di una struttura polifunzionale in Comune di Morgex per l'erogazione di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali)

1. In deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995, la Regione provvede al finanziamento dell'esecuzione dei lavori, dell'acquisizione degli elementi di arredo e delle attrezzature e degli afferenti oneri dei servizi di ingegneria e architettura inerenti alla struttura polifunzionale sita nel Comune di Morgex, nella quale ospitare una struttura socio-assistenziale residenziale per anziani, alla cui gestione provvede l'Unité des Communes valdôtaines Valdigne Mont-Blanc, con le modalità stabilite in apposito accordo di programma tra la Regione, la predetta Unité e il Comune di Morgex. (3c)

2. Con propria deliberazione, la Giunta regionale approva, sulla base dell'istruttoria condotta dalla struttura regionale competente in materia di edilizia socio-sanitaria, la progettazione preliminare ed esecutiva dell'opera ed impegna la relativa spesa.

3. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia socio-sanitaria provvede alla liquidazione delle spese sostenute su presentazione, da parte del Comune di Morgex o dell'Unité des Communes valdôtaines Valdigne Mont-Blanc, incaricati della realizzazione delle opere con le modalità stabilite in apposito accordo di programma, di regolari stati d'avanzamento dei lavori, corredati dei relativi documenti di contabilità, in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici. (3d)

3bis. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia socio- sanitaria provvede alla liquidazione delle spese sostenute per l'acquisizione degli elementi di arredo e delle attrezzature su presentazione, da parte dell'Unité des Communes valdôtaines Valdigne Mont-Blanc, della documentazione idonea ad attestare la spesa sostenuta. (3e)

3ter. Parte della struttura realizzata ai sensi del presente articolo è ceduta in comodato gratuito all'Azienda USL della Valle d'Aosta, per almeno un triennio, per l'erogazione di prestazioni socio-sanitarie, secondo modalità definite in un apposito accordo fra gli enti interessati. (3e1)

4. (3f)

4. Nella struttura realizzata ai sensi del presente articolo, con le modalità stabilite in apposito accordo di programma, debbono essere riservati, all'Amministrazione regionale, in relazione ai bisogni della stessa, i locali necessari per l'attivazione di un Centro educativo assistenziale per l'Alta Valle, all'Azienda USL i locali relativi al Centro diurno per malati psichici e alla Comunità montana Valdigne i locali della struttura socio-assistenziale per anziani.

5. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il triennio 2008/2010, la spesa massima di euro 2.450.000, di cui euro 450.000 per l'anno 2008, euro 1.000.000 per l'anno 2009 ed euro 1.000.000 per l'anno 2010 (obiettivo programmatico 2.2.3.02. - capitolo 60480 parz.).

Art. 24

(Fondo regionale per le politiche sociali. Legge regionale 4 settembre 2001, n. 18)

1. L'autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001 n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), è determinata, per il triennio 2008/2010, in euro 89.140.000 di cui euro 28.080.000 per l'anno 2008, euro 30.380.000 per l'anno 2009 ed euro 30.680.000 per l'anno 2010 (obiettivo programmatico 2.2.3.03 - capitoli 61310, 61311, 61312, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317, 61318, 61319) (3g).

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ricomprende anche le spese concernenti la partecipazione della Regione a reti e progetti europei in materia di politiche sociali.

Art. 25

(Esercizio transitorio di funzioni in materia di assistenza. Modificazione alla legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25)

1. (4)

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 trova copertura nel Fondo regionale per le politiche sociali, istituito ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 18/2001. L'autorizzazione di spesa è determinata, per gli anni 2008 e 2009, ai sensi dell'articolo 24.

Art. 26

(Disciplina del servizio di trasporto a mezzo elicotteri. Modificazioni alla legge regionale 31 ottobre 1997, n. 35)

1. (5)

2. Il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 35/1997 è abrogato.

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI PARTECIPAZIONI E PATRIMONIO

Art. 27

(IN.VA. S.p.A. Modificazione alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81)

1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), è abrogato.

Art. 28

(Rideterminazione degli oneri fiscali ed accessori per l'acquisizione del complesso alberghiero e immobiliare Grand Hôtel Billia in Comune di Saint-Vincent)

1. Gli oneri fiscali ed accessori per l'acquisizione del complesso immobiliare del Grand Hôtel Billia, del Centro congressi e delle relative pertinenze di cui all'articolo 9, comma 1, della legge regionale 3 agosto 2006, n. 15 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006, modificazioni a disposizioni legislative, variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2006), sono rideterminati in euro 8.715.000 massimi.

2. Il maggiore onere derivante dal comma 1, pari a euro 1.015.000, trova copertura, nell'anno 2008, nell'obiettivo programmatico 2.1.4.2. - capitolo 35850 parz..

Art. 29

(Ufficio di rappresentanza a Bruxelles. Legge regionale 16 marzo 2006, n. 8)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad acquisire la proprietà dei locali da destinare a sede dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles, istituito ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 8 (Disposizioni in materia di attività e relazioni europee e internazionali della Regione autonoma Valle d'Aosta).

2. L'onere di cui al comma 1 è determinato, per l'anno 2008, in euro 2.200.000 (obiettivo programmatico 2.1.4.01. - capitolo 35060 parz.).

CAPO VI

INTERVENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 30

(Avvio del progetto sperimentale Valle d'Aosta Sicura)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad avviare un progetto sperimentale, denominato Valle d'Aosta Sicura, finalizzato ad assicurare il controllo del territorio e il monitoraggio del flusso di traffico sulla rete viaria regionale, per il tramite di apparati di videosorveglianza.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 200.000 per il triennio 2008/2010, di cui euro 100.000 per il 2008 e annui euro 50.000 per il 2009 e il 2010 (obiettivo programmatico 2.1.5. - capitolo 21883).

3. Iniziative analoghe a quelle di cui al comma 1 possono essere intraprese dai Comuni, singoli o associati, e dalle Comunità montane secondo modalità da concordare con la Regione.

Art. 31

(Fondo per il finanziamento delle opere di rilevante interesse regionale. Legge regionale 17 agosto 2004, n. 21)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dal capo II della legge regionale 17 agosto 2004, n. 21 (Disposizioni in materia di opere di rilevante interesse regionale, disciplina del Fondo per speciali programmi di investimento e istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici (NUVV). Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), da ultimo modificata dalla legge regionale 28 aprile 2003, n. 13), è autorizzata, per il triennio 2008/2010, la spesa complessiva di euro 2.500.000, di cui euro 500.000 per l'anno 2008 e annui euro 1.000.000 per l'anno 2009 e 2010 (obiettivo programmatico 2.2.1.05 - capitolo 51845).

Art. 32

(Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41)

1. Il trasferimento annuale all'Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente (ARPA), istituita con legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), è autorizzato, per l'anno 2008, in euro 4.500.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.09. - capitolo 67380).

2. L'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della l.r. 21/2003 è prorogata fino all'esercizio finanziario 2010 ed è determinata in euro 460.000 per ciascun anno del triennio 2008/2010 (obiettivo programmatico 2.2.1.09. - capitolo 67382).

Art. 33

(Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 7 aprile 1992, n. 18, e 10 agosto 2004, n. 16)

1. Il trasferimento annuale all'ente gestore per il funzionamento del Parco naturale del Mont Avic di cui alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del Parco naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionali 19 ottobre 1989, n. 66, 30 luglio 1991, n. 31, e 16 agosto 2001, n. 16), è autorizzato, per l'anno 2008, in euro 1.225.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.08. - capitolo 67300).

2. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il Parco naturale del Mont Avic di cui alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 18 (Finanziamento dei lavori di costruzione di infrastrutture di servizio per il Parco del Mont Avic), è rideterminata, per il triennio 2008/2010, in euro 4.650.000, di cui euro 1.450.000 per l'anno 2008 ed annui euro 1.600.000 per gli anni 2009 e 2010 (obiettivo programmatico 2.2.1.08. - capitolo 50150).

3. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi per gli importi e i periodi di cui al comma 2 (capitolo 11175).

CAPO VII

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 34

(Disposizioni in materia di anticipazione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di integrazione salariale a seguito della stipula di contratti di solidarietà. Modificazioni alla legge regionale 26 gennaio 2005, n. 4)

1. (6)

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8 della l.r. 4/2005 è prorogata al 31 dicembre 2010 ed è determinata in complessivi euro 270.000 per il triennio 2008/2010 (obiettivo programmatico 2.2.2.16. - capitoli 27000 e 26040), annualmente suddivisi nel modo seguente:

a) anno 2008 euro 170.000;

b) anno 2009 euro 50.000;

c) anno 2010 euro 50.000.

Art. 35

(Programma di sviluppo rurale 2007/2013 - Misure cofinanziate)

1. La Regione attua, per il periodo 2007/2013, gli interventi definiti nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2007/2013, in applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005.

2. Gli oneri a carico della Regione per il cofinanziamento di investimenti a sostegno dell'agricoltura, nelle more dell'approvazione da parte della Commissione europea del Programma di sviluppo rurale 2007/2013, sono determinati, nel triennio 2008/2010, in euro 22.696.300 (obiettivo programmatico 2.2.2.17. - capitolo 43070), annualmente suddivisi nel modo seguente:

a) anno 2008: euro 7.575.300;

b) anno 2009: euro 7.617.500;

c) anno 2010: euro 7.503.500.

3. L'autorizzazione di spesa per l'implementazione e gestione del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 è determinata, per il triennio 2008/2010, in euro 600.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.17. - capitolo 43055), annualmente suddivisa nel modo seguente:

a) anno 2008: euro 200.000;

b) anno 2009: euro 200.000;

c) anno 2010: euro 200.000.

4. Le azioni di cui al comma 3 sono attuate anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato renderanno disponibili ad avvenuta approvazione del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 da parte della Commissione europea.

Art. 36

(Incentivi regionali per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 18)

1. La Regione assicura il finanziamento delle domande di contributo relative ad iniziative di demolizione/acquisto o riconversione effettuate entro il 31 dicembre 2007 ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 18 (Incentivi regionali per il rinnovo tecnologico del parco auto e moto circolante in Valle d'Aosta ).

2. E' autorizzata l'ulteriore applicazione della l.r. 18/2007 per la concessione dei contributi ivi previsti relativamente alle iniziative di demolizione/acquisto o riconversione effettuate nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008. Limitatamente a dette iniziative, i contributi di cui all'articolo 3 della l.r. 18/2007 sono concessi a prescindere dal requisito relativo al livello massimo di emissioni di CO2 per chilometro di cui al comma 1 del medesimo articolo nei seguenti casi:

a) qualora il beneficiario del contributo sia un soggetto handicappato in situazione di gravità, portatore di gravi difficoltà motorie certificate ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), ovvero un soggetto grande invalido del lavoro, portatore di gravi difficoltà motorie;

b) qualora il nucleo familiare del beneficiario del contributo sia composto da almeno cinque persone, per l'acquisto di una nuova autovettura avente un numero di posti compreso tra sette e nove; in tali casi non può essere concesso più di un contributo per nucleo familiare.

3. (7)

4. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla l.r. 18/2007 è determinata, per il 2008, in euro 1.060.000 (obiettivo programmatico 2.2.1.09. - capitolo 67372 e obiettivo programmatico 2.1.6.01. - capitolo 67374).

Art. 37

(Concessione di contributi in conto interessi. Autorizzazioni di limiti di impegno. Leggi regionali 31 marzo 2003, n. 6, e 8 giugno 2004, n. 7)

1. I limiti di impegno, della durata massima di quindici anni, previsti dalla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane), sono autorizzati, per l'anno 2008, in euro 101.556 per le imprese industriali e in euro 107.138 per le imprese artigiane (obiettivi programmatici 2.2.2.09. - capitolo 35750 parz. e 2.2.2.10. - capitolo 47590 parz.).

2. Il limite di impegno, della durata massima di quindici anni, previsto dalla legge regionale 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli), è autorizzato, per l'anno 2008, in euro 27.000 (obiettivo programmatico 2.2.2.09. - capitolo 35805 parz. e obiettivo programmatico 2.2.2.10. - capitolo 47645 parz.).

CAPO VIII

INTERVENTI PER LA PROMOZIONE SOCIALE

Art. 38

(Disposizioni in materia di interventi regionali per il diritto allo studio universitario. Modificazioni alla legge regionale 14 giugno 1989, n. 30)

1. (8)

2. (9)

3. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla l.r. 30/1989 è determinata per il triennio 2008/2010 in complessivi euro 10.452.000, di cui annui euro 3.484.000 per gli anni 2008, 2009 e 2010 (obiettivo programmatico 2.2.4.02. - capitolo 55560).

Art. 39

(Disposizioni in materia di interventi regionali per il diritto allo studio. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68)

1. (10)

2. (11)

3. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui alla l.r. 68/1993 è determinata per il triennio 2008/2010 in complessivi euro 1.887.000, di cui annui euro 629.000 per gli anni 2008, 2009 e 2010 (obiettivo programmatico 2.2.4.02. - capitoli 55511, 55515 e 55530; obiettivo programmatico 1.2.2. - capitolo 55960; obiettivo programmatico 2.2.4.1. - capitolo 55160).

Art. 40

(Promozione di servizi formativi e di ricerca scientifica per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica)

1. L'onere per le convenzioni di cui all'articolo 35, comma 2, della l.r. 30/2006 è rideterminato per il triennio 2008/2010 in complessivi euro 4.019.000, di cui euro 1.108.000 per l'anno 2008, euro 1.258.000 per l'anno 2009 ed euro 1.653.000 per l'anno 2010 (obiettivo programmatico 2.2.4.04. - capitoli 56676, 56677 e 56678).

2. Nell'autorizzazione di cui al comma 1 è ricompresa la spesa per i compensi ai rappresentanti di parte regionale in seno agli organismi all'uopo costituiti.

Art. 41

(Associazione Forte di Bard. Legge regionale 17 maggio 1996, n. 10)

1. L'autorizzazione di spesa per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 17 maggio 1996, n. 10 (Interventi per il recupero e la valorizzazione del forte e del borgo medioevale di Bard), a favore della Associazione Forte di Bard per la valorizzazione del turismo culturale del Forte di Bard, è determinata per il triennio 2008/2010 in complessivi euro 9.450.000, di cui annui euro 3.150.000 per gli anni 2008, 2009 e 2010 (obiettivo programmatico 2.2.4.07. - capitoli 68356 e 68357).

Art. 42

(Interventi per la valorizzazione del Forte e del Borgo medioevale di Bard. Modificazioni alla legge regionale 17 maggio 1996, n. 10)

1. (12)

2. Il periodo di cui all'articolo 3, comma 1, della l.r. 10/1996 è prorogato al 31 dicembre 2009.

Art. 43

(Manutenzione straordinaria del Museo regionale di Scienze naturali. Legge regionale 20 maggio 1985, n. 32)

1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria del Museo regionale di Scienze naturali di cui alla legge regionale 20 maggio 1985, n. 32 (Istituzione del Museo regionale di Scienze naturali), è rideterminata in euro 500.000 per l'anno 2008, in euro 2.000.000 per l'anno 2009 e in euro 1.700.000 per l'anno 2010 (obiettivo programmatico 2.2.4.07. - capitolo 68352).

Art. 44

(Contributo straordinario all'Aero Club Valle d'Aosta)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario a favore dell'Aero Club Valle d'Aosta a titolo di concorso nelle spese finalizzate all'acquisto di beni funzionali allo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente.

2. Il contributo è concesso fino ad un massimo del 90 per cento della spesa ammissibile, su presentazione di apposita domanda alla struttura competente, corredata di idonea documentazione di spesa relativa all'investimento effettuato.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2008 (obiettivo programmatico 2.2.4.08. - capitolo 66575).

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 45

(Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali elencate nell'allegato B e dalle leggi regionali modificative delle stesse sono determinate, ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 90/1989, nelle misure indicate nell'allegato B medesimo.

2. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008/2010.

TITOLO III

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E DI SVILUPPO RURALE. MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 16 NOVEMBRE 1999, N. 36, E 28 APRILE 2003, N. 18

[Art. 46 - Art. 68] (12a1)

Art. 69

(Modificazioni alla legge regionale 28 aprile 2003, n. 18)

1. Il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 28 aprile 2003, n. 18 (Disciplina della Route des vins de la Vallée d'Aoste), è sostituito dal seguente:

"1. Per la realizzazione delle finalità della presente legge, la Giunta regionale può concedere all'Associazione Route des vins aiuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile a sostegno delle seguenti attività:

a) studio e apposizione della specifica segnaletica;

b) promozione, a livello regionale, nazionale e internazionale, della Route des vins, attraverso la partecipazione a fiere ed eventi e l'organizzazione di iniziative di valorizzazione e di divulgazione;

c) azioni pubblicitarie condotte mediante i mezzi di comunicazione di massa e la realizzazione di materiale promozionale;

d) realizzazione, potenziamento e adeguamento delle strutture di accoglienza, ivi compresi gli arredi e i materiali di supporto, indispensabili alla realizzazione degli obiettivi di cui alla presente legge.".

2. L'articolo 8 della l.r. 18/2003 è abrogato.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 70

(Presentazione delle domande e istruttoria)

1. Le domande dirette all'ottenimento delle agevolazioni previste dal presente titolo sono presentate alla struttura regionale competente in relazione al settore interessato dall'agevolazione, di seguito denominata struttura competente.

2. La struttura competente verifica la completezza e la regolarità delle domande e ne valuta l'ammissibilità.

3. Le iniziative ammesse ad agevolazione devono essere avviate successivamente all'adozione del relativo provvedimento di concessione, fatte salve le iniziative di cui agli articoli 50, 51 e 66 intraprese per ragioni di urgenza, al fine di garantire la prosecuzione dell'attività agricola o di prevenire danni a persone, animali o cose, le quali possono essere avviate anche prima della presentazione della relativa domanda di agevolazione.

4. L'erogazione delle agevolazioni è subordinata alla verifica della completezza e della regolarità della documentazione di spesa esibita dal beneficiario.

5. Le opere in economia effettuate direttamente dal beneficiario o dai suoi collaboratori sono ammesse ad agevolazione qualora siano riconducibili alla normale attività svolta dall'imprenditore agricolo. Per normale attività si intende quella che l'imprenditore agricolo è in grado di porre in essere, disponendo di attrezzature e professionalità sufficienti, con il lavoro proprio, della sua famiglia e dei suoi dipendenti. La Giunta regionale definisce, con la deliberazione di cui all'articolo 75, i limiti massimi di spesa ammissibile per i lavori in proprio e i prezzi di riferimento, al fine di valutare la congruità della spesa.

Art. 71

(Vincolo di destinazione e di alienazione)

1. Non possono essere richiesti nuovi aiuti ai sensi del presente titolo per le medesime iniziative per le quali siano già state concesse agevolazioni, prima che siano decorsi:

a) tre anni dalla data di entrata in produzione, se si tratta di impianti di colture officinali o di piccoli frutti;

b) cinque anni dalla data di acquisto o di ultimazione, se si tratta di impianti ed attrezzature mobili;

c) dieci anni dalla data di entrata in produzione, se si tratta di impianti di colture pregiate;

d) quindici anni dalla data di acquisto o di ultimazione, se si tratta di altri impianti e attrezzature fissi ovvero di interventi relativi a beni immobili.

2. I soggetti beneficiari non possono mutare la destinazione e l'uso dichiarati, né alienare o cedere i beni agevolati separatamente dall'azienda, né ridurre la superficie aziendale che ha giustificato la concessione dell'aiuto per gli investimenti relativi ai fabbricati rurali e alle macchine e attrezzature agricole, prima che siano decorsi:

a) tre anni dalla data di entrata in produzione, se si tratta di impianti di colture officinali o di piccoli frutti;

b) cinque anni dalla data di acquisto o di ultimazione, se si tratta di impianti ed attrezzature mobili;

c) dieci anni dalla data di entrata in produzione, se si tratta di impianti di colture pregiate;

d) quindici anni dalla data di acquisto o di ultimazione, se si tratta di altri impianti ed attrezzature fissi ovvero di interventi relativi a beni immobili.

3. Il vincolo sui fabbricati di proprietà di soggetti privati, qualora la spesa ammessa sia superiore a euro 100.000, è reso pubblico a cura e spese del beneficiario mediante trascrizione presso l'ufficio dei registri immobiliari competente per territorio.

4. La Giunta regionale, a richiesta del beneficiario, può autorizzare con propria deliberazione, prima della scadenza dei termini di cui al comma 2, la cessione, separatamente dall'azienda, dei beni finanziati ovvero il mutamento della destinazione o dell'uso dichiarati, fatti salvi i vincoli di destinazione urbanistica, qualora:

a) sopravvengano gravi e comprovati motivi;

b) la cessione favorisca la ricomposizione o il riordino fondiario;

c) si tratti di cessione di terreni agricoli ad imprenditori agricoli.

5. Nei casi previsti dal comma 4, l'erogazione dell'agevolazione, se non esauritasi all'atto della concessione, è interrotta. I beneficiari non sono tenuti a restituire i contributi in conto capitale e in conto interessi sino a quel momento percepiti; i mutui erogati devono essere estinti anticipatamente mediante il rimborso del capitale residuo.

6. Nel caso di cessione di azienda, i mutui a tasso agevolato concessi ai sensi del presente titolo possono essere ceduti al cessionario, previa autorizzazione della struttura competente, sentita la Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni (FINAOSTA S.p.A.).

Art. 72

(Controlli)

1. Al fine di verificare i tempi e le modalità di attuazione delle iniziative oggetto di agevolazione, nonché il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dal presente titolo e dal provvedimento di concessione, le strutture competenti effettuano controlli, anche a campione, potendo, a tale scopo, accedere liberamente alle sedi delle aziende interessate e prendere visione della documentazione ivi custodita.

2. Le funzioni di controllo possono essere affidate, mediante apposita convenzione, all'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA), di cui alla legge regionale 26 aprile 2007, n. 7 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA).

Art. 73

(Revoca)

1. Salvi gravi e comprovati motivi, le agevolazioni sono revocate qualora il beneficiario contravvenga agli obblighi previsti dal presente titolo e dalle relative disposizioni applicative. In particolare, le agevolazioni sono revocate qualora il soggetto beneficiario:

a) violi il divieto di cui all'articolo 71, comma 2;

b) non ultimi le iniziative concernenti beni immobili entro i termini massimi stabiliti, in relazione a ciascuna tipologia di iniziativa, dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 75, comunque non superiori a cinque anni dalla data di concessione dell'agevolazione;

c) non ultimi le iniziative concernenti beni mobili entro un anno dalla data di concessione dell'agevolazione;

d) attui l'iniziativa in modo difforme rispetto alle modalità previste.

2. L'agevolazione è inoltre revocata qualora dai controlli effettuati risulti la non veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni rese dai beneficiari al fine dell'ottenimento dell'agevolazione, nonché qualora, decorso un anno dalla data di concessione dell'agevolazione, l'iniziativa non sia stata ancora avviata.

3. La revoca comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla comunicazione del relativo provvedimento:

a) l'intero ammontare del contributo in conto capitale e del contributo in conto interessi percepito sino alla data del provvedimento di revoca, maggiorato degli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 4;

b) il capitale residuo del mutuo, maggiorato della differenza tra gli interessi calcolati con le modalità di cui al comma 4 e gli interessi corrisposti.

4. Gli interessi sono riferiti al periodo intercorrente tra la data di erogazione dell'aiuto e la data del provvedimento di revoca e sono calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di riferimento, riferita al periodo in cui si è beneficiato dell'agevolazione.

5. Nel provvedimento di revoca sono fissate le eventuali condizioni di rateizzazione, in un periodo comunque non superiore a ventiquattro mesi.

6. La revoca dell'agevolazione può essere disposta anche in misura parziale, purché proporzionale all'inadempimento riscontrato.

Art. 74

(Fondo di rotazione)

1. Ai fini della concessione di mutui per la realizzazione delle iniziative disciplinate dal presente titolo, è autorizzato l'utilizzo delle disponibilità del fondo di rotazione istituito dalla legge regionale 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura).

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, FINALI E TRANSITORIE

Art. 75

(Rinvio)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le spese ammissibili per le agevolazioni previste dal presente titolo e ogni altro aspetto concernente i procedimenti amministrativi diretti all'ottenimento delle stesse, ivi comprese eventuali condizioni minime di redditività aziendale cui subordinare la concessione delle agevolazioni, le modalità e i termini di presentazione delle domande, la documentazione da allegare e la documentazione di spesa da esibire al fine dell'erogazione dell'agevolazione (15).

2. La deliberazione di cui al comma 1 ed ogni altra deliberazione prevista dal presente titolo sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 76

(Disposizioni transitorie)

1. Ai procedimenti diretti alla concessione di agevolazioni le cui domande pervengano entro il 31 dicembre 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 16 maggio 2005, n. 1480 (Ridefinizione delle modalità di attuazione e dei criteri di applicazione afferenti al capitolo 16 - aspetti connessi agli aiuti di Stato - del piano di sviluppo rurale della Valle d'Aosta per il periodo 2000-2006, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1807/XI del 24 gennaio 2001. Revoca di deliberazioni della Giunta regionale), come modificata dalla deliberazione della Giunta regionale 17 febbraio 2006, n. 418 (Approvazione dei criteri di applicazione della misura I.A.1: Investimenti nelle aziende agricole - Intervento: acquisti di macchine e attrezzi agricoli e revoca dell'allegato "E" alla deliberazione della Giunta regionale n. 1480 del 16 maggio 2005).

2. Per i procedimenti diretti alla concessione di agevolazioni avviati prima dell'entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi, quanto all'inizio dei lavori, le disposizioni di cui all'allegato A della deliberazione della Giunta regionale n. 1480 del 2005, come modificata dalla deliberazione n. 418 del 2006.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 73, commi 3, 4, 5 e 6, si applicano anche ai rapporti derivanti dalle agevolazioni già concesse e ancora in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 77

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione del presente titolo è determinato, per l'anno 2008, in euro 17.000.000, per l'anno 2009, in euro 57.000.000 e, a partire dall'anno 2010, in annui euro 59.000.000.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010.

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse iscritte negli stessi bilanci nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti) per euro 4.000.000 annui e al capitolo 69020 (Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento) per euro 13.000.000 per l'anno 2008, euro 53.000.000 per l'anno 2009 ed euro 55.000.000 per l'anno 2010, a valere sugli appositi accantonamenti previsti al punto C.1. dell'allegato n. 1 agli stessi bilanci.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni al bilancio.

Art. 78

(Abrogazioni)

1. Sono abrogate le seguenti leggi e disposizioni:

a) la legge regionale 5 aprile 1973, n. 15 (Istituzione del servizio di assistenza tecnico-economico-sociale per l'agricoltura);

b) la legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura);

c) la legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura);

d) la legge regionale 12 agosto 1987, n. 70 (Interventi regionali per la promozione e lo sviluppo del riordino fondiario);

e) la legge regionale 13 giugno 1991, n. 19 (Ulteriori modifiche alla legge regionale 6 luglio 1984, n 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura, già modificata dalla legge regionale 12 dicembre 1986, n. 62);

f) la legge regionale 23 dicembre 1991, n. 84 (Modifiche della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura, già modificata dalle leggi regionali 12 dicembre 1986, n. 62 e 13 giugno 1991, n. 19);

g) la legge regionale 28 febbraio 1994, n. 5 (Modifica alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), già modificata dalle leggi regionali 12 dicembre 1986, n. 62, 13 giugno 1991, n. 19 e 23 dicembre 1991, n. 84);

h) il regolamento regionale 16 agosto 1994, n. 7 (Regolamento di applicazione della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura) e successive modificazioni);

i) la legge regionale 5 maggio 1995, n. 14 (Interpretazione autentica della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), e successive modificazioni);

j) la lettera e) del comma 2 dell'articolo 65 della l.r. 45/1995;

k) la legge regionale 23 maggio 1997, n. 19 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 30 (Interventi regionali in materia di agricoltura), già modificata dalle leggi regionali 12 dicembre 1986, n. 62, 13 giugno 1991, n. 19, 23 dicembre 1991, n. 84, e 28 febbraio 1994, n. 5);

l) l'articolo 9 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 21 (Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti);

m) l'articolo 53 della l.r. 21/2003.

TITOLO IV

ENTRATA IN VIGORE

Art. 79

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2008.

ALLEGATI (omissis) (16)

(00) Alinea così modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 13 dicembre 2011, n. 30.

Nella formulazione originaria, il testo dell'alinea del comma 1 dell'articolo 1 recitava:

"1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008, l'aliquota di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), si applica nella misura ridotta di un punto percentuale sul valore della produzione netta realizzato nel territorio regionale per i soggetti passivi che, alla chiusura del singolo periodo d'imposta, realizzino, su base nazionale, entrambi i seguenti presupposti:".

(01) Articolo abrogato dall'art. 73, comma 1, lettera j), della L.R. 4 agosto 2009, n. 30. Il presente articolo ha cessato di avere vigore dal 1° gennaio 2010.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 2 recitava:

"(Riproposizione di fondi assegnati dallo Stato o dall'Unione europea con atto amministrativo)

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 42, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta), le spese relative a fondi assegnati a qualsiasi titolo alla Regione dallo Stato o dall'Unione europea non impegnate entro il termine di ciascun esercizio possono essere attribuite alla competenza dell'esercizio successivo con atto amministrativo. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle predette spese non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale differenza di cui all'articolo 28, comma 1, della l.r. 90/1989.".

(1) Inserisce il comma 3bis all'art. 25 della L.R. 20 novembre 1995, n. 48.

(1a) Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 15 aprile 2008, n. 9.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 11 recitava:

"2. Alla realizzazione degli interventi inseriti nei piani di cui al comma 1 provvedono direttamente gli enti locali interessati, mediante finanziamenti regionali, in deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995, considerato il preminente interesse generale ad assicurare la messa in sicurezza e l'adeguamento a norma degli edifici scolastici non oltre il termine di cui all'articolo 6, comma 1, della l.r. 15/2007.".

(2) Modifica il comma 1 degli artt. 4 e 5 della L.R. 31 marzo 2003, n. 7.

(2a) Articolo abrogato dall'art. 77, comma 1, lettera qq), della L.R. 23 luglio 2010, n. 22.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 16 recitava:

"(Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), la dotazione organica della struttura regionale è definita in 2.888 unità di personale, di cui 149 unità con qualifica di dirigente, oltre a 86 unità di personale dipendenti dal Consiglio regionale, di cui 11 unità con qualifica di dirigente.

2. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 35 e 62, comma 5, della l.r. 45/1995 e di quello i cui incarichi possono essere conferiti con le modalità di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, della medesima legge.

3. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 2, della l.r. 45/1995, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1 sono definiti in euro 136.252.947 per retribuzioni, indennità accessorie ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui euro 131.444.283 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitoli 30500, 30501, 30505, 30515, 30520, 30521 e 39020), euro 839.070 per il personale dell'Agenzia del lavoro assunto con contratto di diritto privato (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitoli 30631) ed euro 3.969.594 per il personale dipendente dal Consiglio regionale (obiettivo programmatico 1.1.1. - capitolo 20000 parz.), ivi comprese le assunzioni a tempo determinato.

4. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo unico aziendale ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera b), del contratto collettivo regionale di lavoro del 12 giugno 2000, come sostituito dall'articolo 33 del contratto collettivo regionale di lavoro del 24 dicembre 2002, e non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario, sono portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitolo 39020).

5. La spesa relativa al rinnovo contrattuale del personale regionale per il biennio economico 2006/2007 è rideterminata in euro 20.095.140 per l'anno 2008 e in euro 8.900.000 a decorrere dall'esercizio 2009. Per il biennio 2008/2009, la spesa contrattuale è determinata in complessivi euro 3.300.000 per l'anno 2008 e in euro 6.600.000 a decorrere dall'esercizio 2009. Per il biennio 2010/2011 la spesa contrattuale è determinata in complessivi euro 4.800.000 per l'anno 2010 (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitolo 30650 parz. e obiettivo programmatico 1.1.1. - capitolo 20000 parz.). La spesa relativa ai bienni economici 2006/2007 e 2008/2009 è comprensiva dell'onere relativo al recupero del differenziale inflazionistico per i bienni per i quali è chiusa la contrattazione.

6. Gli importi presenti sui fondi per il rinnovo contrattuale del personale della Regione (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitolo 30650) e del Consiglio (obiettivo programmatico 1.1.1. - capitolo 20000) relativi a ciascun biennio economico, non utilizzati al termine di ciascun esercizio finanziario, sono portati in aumento sull'esercizio finanziario successivo. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione variazioni compensative tra le assegnazioni dei capitoli 30650 e 20000 limitatamente ai fondi per il rinnovo contrattuale del personale.

7. Il trasferimento dei trattamenti di fine rapporto del personale regionale, maturati al 31 dicembre 1997, previsto dalla legge regionale 31 dicembre 1998, n. 57 (Gestione dei trattamenti di fine rapporto del personale regionale, maturati al 31 dicembre 1997, tramite fondo pensione), è prorogato fino all'anno 2010 ed è effettuato a favore del Fondo pensione complementare per i lavoratori dipendenti della Regione autonoma Valle d'Aosta (FOPADIVA). Gli importi per tale trasferimento sono rideterminati in complessivi euro 120.000 per il triennio 2008/2010 corrispondenti a euro 40.000 per ogni anno (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitolo 39050).

8. Per le finalità di cui alla legge regionale 14 ottobre 2005, n. 20 (Istituzione della figura di Segretario generale della Regione e altre disposizioni in materia di personale. Modificazioni alle leggi regionali 23 ottobre 1995, n. 45, e 15 giugno 1983, n. 57), è autorizzata, per l'anno 2008, la spesa di euro 180.000 (obiettivo programmatico 1.2.1. - capitolo 30495).

9. Per l'anno 2008, nei confronti del personale cessato dal servizio, non si procede né ad effettuare pagamenti né a richiedere la restituzione di somme per importi pari o inferiori a 15 euro.".

(3) Articolo abrogato dall'articolo 77, comma 1, lettera qq), della L.R. 23 luglio 2010, n. 22. Sostituiva il comma 1 dell'art. 32 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

(3a) Comma così sostituito dall'art. 24, comma 1, della L.R. 15 aprile 2008, n. 9.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 20 recitava:

"1. La spesa sanitaria di parte corrente è determinata, per l'anno 2008, in euro 260.393.791 di cui:

a) trasferimenti all'Azienda USL per complessivi euro 251.269.000, dei quali euro 228.100.000 quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59900 parz.) e:

1) euro 1.750.000, per prestazioni sanitarie aggiuntive regionali (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59980);

2) euro 264.000, per iniziative di formazione professionale (capitolo 59900 parz.);

3) euro 4.427.000, per iniziative di assistenza sanitaria e prestazioni sanitarie particolari e ricerca (capitolo 59900 parz.);

4) euro 8.628.000, per interventi a favore del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario regionale (capitolo 59900 parz.);

5) euro 8.100.000, per applicazione contratti personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario nazionale - biennio 2006-2007 (capitolo 59900 parz.);

b) rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilità passiva di euro 7.030.000 quale saldo dell'anno 2005 (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59910);

c) interventi diretti della Regione, euro 1.844.791 (obiettivi programmatici 2.2.3.01. e 2.2.3.03. -capitoli 59920 e 61265);

d) trasferimenti all'Azienda USL di euro 250.000 per quota contributiva aggiuntiva in materia di previdenza complementare per il personale della sanità (FOPADIVA) (obiettivo programmatico 2.2.3.01 - capitolo 59915).".

(3b) Comma così sostituito dall'art. 26, comma 1, della L.R. 15 aprile 2008, n. 9.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 5 dell'articolo 21 recitava:

"5. La spesa per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie e lo sviluppo del sistema informativo aziendale, da trasferire all'Azienda USL, è determinata, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge regionale 24 giugno 1994, n. 31 (Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie), in euro 10.500.000, per il triennio 2008/2010, di cui euro 3.500.000 per l'anno 2008, euro 3.500.000 per l'anno 2009 ed euro 3.500.000 per l'anno 2010 (obiettivo programmatico 2.2.3.02. - capitolo 60445).".

(3c) Comma sostituito dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 16 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 1.

Il comma 1 dell'art. 23 era già stato sostituito dall'art. 4, comma 3, lettera a), della L.R. 2 agosto 2016, n. 16, nel modo seguente:

"1. In deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995, la Regione provvede al finanziamento dell'esecuzione dei lavori e degli afferenti oneri dei servizi di ingegneria e architettura inerenti alla struttura polifunzionale sita nel Comune di Morgex, nella quale ospitare una struttura socio-assistenziale residenziale per anziani, alla cui gestione provvede l'Unité des Communes valdôtaines Valdigne Mont-Blanc, con le modalità stabilite in apposito accordo di programma tra la Regione, la predetta Unité e il Comune di Morgex. ".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 23 recitava:

"1. In deroga a quanto disposto dalla l.r. 48/1995, la Regione provvede con fondi del proprio bilancio al finanziamento dell'esecuzione dei lavori e degli afferenti oneri dei servizi di ingegneria ed architettura inerenti alla struttura polifunzionale da realizzare in Comune di Morgex a cura dello stesso Comune, nel quale ospitare un Centro educativo assistenziale (CEA), un Centro diurno per persone affette da disturbi psichici ed una struttura socio-assistenziale residenziale per anziani.".

(3d) Comma sostituito dalla lettera b) del comma 1 dell'art. 16 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 1.

Il comma 3 dell'art. 23 era già stato sostituito dall'art. 4, comma 3, lettera b), della L.R. 2 agosto 2016, n. 16, nel modo seguente:

"3. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia socio-sanitaria provvede alla liquidazione delle spese sostenute su presentazione, da parte del Comune di Morgex, incaricato della realizzazione delle opere, di regolari stati d'avanzamento dei lavori, corredati dei relativi documenti di contabilità, in conformità alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 23 recitava:

"3. Il dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia socio-sanitaria provvede, con proprio provvedimento, alla liquidazione della spesa effettivamente sostenuta con le seguenti modalità:

a) nella misura del 10 per cento, a titolo di primo acconto a seguito dell'approvazione della progettazione esecutiva;

b) nella misura del 30 per cento, a titolo di secondo acconto, all'atto della consegna dei lavori;

c) nella misura del 50 per cento, a titolo di terzo acconto, ad avvenuta rendicontazione e verifica da parte della struttura regionale competente in materia di edilizia socio-sanitaria della totalità della spesa sostenuta relativa ai primi acconti;

d) nella misura del 10 per cento, a titolo di saldo, all'atto dell'approvazione del certificato di collaudo e dell'avvenuta rendicontazione e verifica da parte della struttura regionale competente in materia di edilizia socio-sanitaria della totalità della spesa sostenuta.".

(3e) Comma inserito dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 16 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 1.

(3e1) Comma inserito dal comma 1 dell'art. 46 della L.R. 16 giugno 2021, n. 15.

(3f) Comma abrogato dall'art. 4, comma 3, lettera c), della L.R. 2 agosto 2016, n. 16.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 23 recitava:

"4. Nella struttura realizzata ai sensi del presente articolo, con le modalità stabilite in apposito accordo di programma, debbono essere riservati, all'Amministrazione regionale, in relazione ai bisogni della stessa, i locali necessari per l'attivazione di un Centro educativo assistenziale per l'Alta Valle, all'Azienda USL i locali relativi al Centro diurno per malati psichici e alla Comunità montana Valdigne i locali della struttura socio-assistenziale per anziani.".

(3g) Comma così sostituito dall'art. 28, comma 1, della L.R. 15 aprile 2008, n. 9.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 24 recitava:

"1. L'autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali, istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), è determinata, per il triennio 2008/2010, in euro 88.140.000, di cui euro 27.080.000 per l'anno 2008, euro 30.380.000 per l'anno 2009 ed euro 30.680.000 per l'anno 2010 (obiettivo programmatico 2.2.3.03. - capitoli 61310, 61311, 61312, 61313, 61314, 61315, 61316, 61317, 61318).".

(4) Modifica il comma 1 dell'art. 20 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25.

(5) Sostituisce il comma 1 dell'art. 5 della L.R. 31 ottobre 1997, n. 35.

(6) Inserisce l'art. 7bis alla L.R. 26 gennaio 2005 n. 4.

(7) Sostituisce il comma 1 dell'art. 9 della L.R. 6 agosto 2007, n. 18.

(8) Sostituisce l'art. 3 della L.R. 14 giugno 1989, n. 30.

(9) Inserisce l'art. 13bis alla L.R. 14 giugno 1989, n. 30.

(10) Aggiunge la lettera ibis) al comma 1 dell'art. 2 della L.R. 20 agosto 1993, n. 68.

(11) Inserisce l'art. 12bis alla L.R. 20 agosto 1993, n. 68.

(12) Modifica il comma 4bis dell'art. 2 della L.R. 17 maggio 1996, n. 10.

(12a1) Titolo abrogato, ad eccezione dell'art. 69, dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 34 della L.R. 3 agosto 2016, n. 17.

Nella formulazione in vigore al momento dell'abrogazione il testo del titolo III, escluso l'art. 69 non toccato dall'abrogazione, recitava:

"TITOLO III

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E DI SVILUPPO RURALE. MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 16 NOVEMBRE 1999, N. 36, E 28 APRILE 2003, N. 18

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 46

(Oggetto e finalità)

1. Il presente titolo disciplina gli interventi regionali diretti ad assicurare la conservazione e il miglioramento del sistema rurale montano, quale risorsa culturale, ambientale ed economica, a garantire la permanenza nelle aree montane, preservando un adeguato livello di redditività per gli addetti, e ad assicurare ai consumatori la fruibilità di prodotti agricoli di alto valore qualitativo.

2. Gli interventi regionali perseguono, in particolare, le seguenti finalità:

a) ammodernamento del sistema agricolo e agro-alimentare, al fine di accrescerne la produttività, la competitività e la redditività, in particolare attraverso interventi strutturali, e di valorizzare la professionalità degli addetti;

b) sostegno ai territori rurali, attraverso lo sviluppo delle infrastrutture, dei servizi e delle opportunità occupazionali, al fine di contenere lo spopolamento delle aree montane, anche attraverso la garanzia di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati;

c) salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico, mediante la valorizzazione di pratiche agricole eco-compatibili che garantiscano l'equilibrio tra sviluppo economico ed esigenze ambientali;

d) gestione e tutela del territorio rurale quale elemento del patrimonio culturale e ricreativo;

e) promozione e sviluppo delle tradizioni rurali locali;

f) valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità;

g) salvaguardia dei suoli e corretta gestione delle acque superficiali;

h) valorizzazione del sistema zootecnico e dei relativi prodotti, con particolare riguardo alla salvaguardia delle specie autoctone di interesse zootecnico.

Art. 47

(Politica di sviluppo rurale)

1. La politica regionale di sviluppo rurale è diretta alla diversificazione delle attività economiche delle aziende agricole mediante lo sviluppo di attività complementari, alla valorizzazione del patrimonio rurale e ambientale e al miglioramento della qualità della vita delle popolazioni e della famiglia rurale, anche al fine di contenere l'esodo rurale e di rafforzare il tessuto economico e sociale e le capacità progettuali e gestionali delle zone rurali.

2. La politica regionale di sviluppo rurale si attua, oltre che con gli interventi di cui al presente titolo, attraverso specifici programmi approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. L'efficacia del programma è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

Art. 48

(Beneficiari e tipologia degli aiuti)

1. Possono accedere agli interventi di cui al presente titolo gli imprenditori agricoli, in forma singola o associata, come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, operanti nel territorio regionale e gli altri soggetti indicati nel presente titolo.

2. Gli aiuti possono consistere in:

a) contributi in conto capitale;

b) contributi in conto interessi;

c) mutui a tasso agevolato di durata quindicennale, oltre a un ulteriore periodo di preammortamento della durata massima di tre anni.

3. Gli aiuti di cui al comma 2 possono essere concessi anche cumulativamente.

4. L'intensità degli aiuti disciplinati dal presente titolo è calcolata in equivalente sovvenzione lorda.

Art. 49

(Compatibilità con la normativa comunitaria)

1. Ove non diversamente disposto, gli aiuti disciplinati dal presente titolo sono concessi conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 13 gennaio 2001, e dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 16 dicembre 2006, in quanto applicabili.

CAPO II

TIPOLOGIA DEGLI AIUTI

Art. 50

(Investimenti nelle aziende agricole)

1. Al fine di favorire la razionalizzazione della gestione aziendale mediante la riduzione dei costi di produzione, il miglioramento della qualità della produzione, la tutela e il miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali e l'incremento della produzione di energie alternative e da fonti rinnovabili, possono essere concessi aiuti per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) dotazione di attrezzature e macchinari, ivi compresi gli strumenti informatici, destinati al miglioramento, all'incremento e alla tutela della produzione agricola, in misura comunque non superiore al loro valore di mercato;

b) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;

c) spese e oneri di progettazione e altre spese di carattere generale correlate alle iniziative di cui alle lettere a) e b);

d) acquisto di terreni diversi da quelli destinati all'edilizia, sino ad un costo non superiore al 10 per cento delle spese ammissibili dell'investimento;

e) realizzazione di impianti di biogas per l'autoconsumo(12a).

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, l'ammontare percentuale concedibile degli aiuti, in misura comunque non superiore:

a) al 60 per cento della spesa ammissibile, per investimenti realizzati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento;

b) al 75 per cento della spesa ammissibile relativa ai costi aggiuntivi necessari all'attuazione di norme specifiche per la tutela e il miglioramento dell'ambiente e il miglioramento delle condizioni igieniche negli allevamenti o del benessere degli animali, diretti a conformarsi ai nuovi requisiti comunitari minimi ovvero a superare i requisiti comunitari minimi in vigore. Detta maggiorazione non si applica agli investimenti che comportano un aumento della capacità produttiva (12b).

c) al 50 per cento della spesa ammissibile, negli altri casi.

3. Il limite massimo degli aiuti concedibili ad ogni singolo beneficiario nel corso di tre esercizi finanziari è pari a euro 500.000.

4. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere concessi nei seguenti casi:

a) acquisto di diritti di produzione, animali e piante annuali;

b) impianto di piante annuali;

c) drenaggi, impianti e opere per l'irrigazione, salvo che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25 per cento il precedente consumo di acqua;

d) semplici investimenti di sostituzione;

e) fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

5. Possono beneficiare degli aiuti per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c), anche i proprietari di immobili destinati ad attività agricola non titolari o conduttori di azienda agricola.

Art. 51

(Conservazione di paesaggi e fabbricati rurali tradizionali)

1. Al fine di conservare la fruibilità del territorio di alta montagna, consentendone l'utilizzazione per lo svolgimento della tradizionale pratica della transumanza e garantendo, allo stesso tempo, la tutela e il miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene, di benessere degli animali e della qualità delle produzioni, nonché la riduzione dei costi di produzione, il recupero del patrimonio storico, architettonico e di interesse ambientale a valenza agricola e l'incremento della produzione di energie alternative e da fonti rinnovabili, possono essere concessi aiuti per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) interventi diretti alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio aziendale, avente interesse ambientale, archeologico o storico;

b) interventi diretti alla conservazione di elementi del patrimonio facente parte dei fattori produttivi dell'azienda;

c) spese e oneri di progettazione inerenti agli interventi di cui alle lettere a) e b).

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, l'ammontare percentuale concedibile degli aiuti, in misura comunque non superiore:

a) al 100 per cento della spesa ammissibile, per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), e per le spese e gli oneri di progettazione ad essi inerenti di cui al comma 1, lettera c); nel caso di opere in economia effettuate direttamente dal beneficiario o dai suoi collaboratori nell'attività aziendale non possono essere concessi aiuti per un importo superiore a euro 10.000;

b) al 75 per cento della spesa ammissibile, per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), e per le spese e gli oneri di progettazione ad essi inerenti di cui al comma 1, lettera c), quando tali iniziative non comportino aumento della capacità produttiva aziendale;

c) al 50 per cento della spesa ammissibile, per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), e per le spese e gli oneri di progettazione ad essi inerenti di cui al comma 1, lettera c), quando tali iniziative comportino aumento della capacità produttiva aziendale; detto limite può essere incrementato di ulteriori dieci punti percentuali se l'iniziativa è effettuata da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento;

d) al 100 per cento delle spese aggiuntive determinate dall'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche degli edifici, nel caso di interventi che comportino aumento della capacità produttiva.

3. Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente articolo anche i proprietari di immobili destinati ad attività agricola non titolari o conduttori di azienda agricola.

Art. 52

(Ricomposizione fondiaria)

1. Ai proprietari di fondi agricoli possono essere concessi aiuti per favorire la ricomposizione fondiaria fino ad un massimo del 100 per cento dei costi legali e amministrativi, ivi compresi quelli per la realizzazione delle indagini.

Art. 53

(Aiuti relativi a fitopatie e infestazioni parassitarie)

1. Al fine di compensare i titolari di aziende agricole dei costi e delle perdite per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie e infestazioni parassitarie, i cui focolai siano stati formalmente riconosciuti dalle competenti autorità nell'ambito di programmi pubblici obbligatori di prevenzione o eradicazione, possono essere concessi aiuti per la prevenzione ed eradicazione di fitopatie e dei vettori di infestazione.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, l'ammontare percentuale concedibile degli aiuti, in misura comunque non superiore al 100 per cento della spesa sostenuta o della perdita subita, dedotte le somme eventualmente percepite a titolo di indennizzo assicurativo e i costi non sostenuti a causa delle fitopatie o infestazioni parassitarie.

3. Gli aiuti diretti a compensare i titolari di azienda agricola dei costi sostenuti ai sensi del comma 1 sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non possono comportare pagamenti diretti in denaro; le perdite subite ai sensi del comma 1 possono essere compensate mediante pagamenti diretti.

3bis. La compensazione delle perdite è calcolata esclusivamente in relazione al valore di mercato delle colture distrutte dalle fitopatie o infestazioni parassitarie o delle colture distrutte per disposizione delle competenti autorità nell'ambito di programmi pubblici obbligatori di prevenzione o eradicazione e alle perdite di reddito dovute a difficoltà di reimpianto (12c).

3ter. Gli aiuti non devono riferirsi a malattie per le quali la legislazione comunitaria fissa oneri specifici per le misure di controllo (12d).

3quater. Gli aiuti non devono riferirsi a misure per le quali la legislazione comunitaria stabilisca che i relativi costi sono a carico delle aziende agricole, a meno che il costo di tali misure di aiuto non sia interamente compensato dagli oneri obbligatori imposti ai produttori (12e).

3quinquies. I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi delle spese o delle perdite. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite (12f).

Art. 54

(Aiuti per perdite dovute ad avversità atmosferiche)

1. Possono essere concessi aiuti al fine di indennizzare gli imprenditori agricoli per le perdite di piante e di animali, per i danni agli edifici e alle attrezzature aziendali, nonché per la riduzione del reddito determinati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, formalmente riconosciuti dalle competenti autorità.

2. Per avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali si intendono gli eventi atmosferici, quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità, che abbiano distrutto più del 30 per cento della produzione media annua di un imprenditore agricolo nei tre anni precedenti (12g).

3. Ai fini della concessione degli aiuti di cui al comma 1, la riduzione del reddito è calcolata sottraendo il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi prodotti nell'anno in cui si sono verificate le avversità atmosferiche per il prezzo medio di vendita ottenuto in tale anno dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui prodotti nei tre anni precedenti per il prezzo medio di vendita ottenuto durante lo stesso periodo di riferimento (12h).

4. Gli aiuti possono essere concessi fino ad un massimo del 90 per cento della spesa ammissibile, dedotte le somme percepite a titolo di indennizzo assicurativo e i costi non sostenuti a causa delle avversità atmosferiche.

5. La spesa ammissibile può essere maggiorata dell'importo corrispondente ad altri costi specifici sostenuti dall'imprenditore agricolo impossibilitato a effettuare il raccolto a causa delle avversità atmosferiche.

6. La percentuale di aiuto di cui al comma 4 è ridotta del 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, per gli imprenditori agricoli che, a quella data, non abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 per cento della loro produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti.

6bis. I regimi di aiuto devono essere introdotti entro tre anni dal verificarsi delle spese o delle perdite. Gli aiuti devono essere versati entro quattro anni dal verificarsi delle spese o delle perdite (12i).

Art. 55

(Aiuti per il pagamento di premi assicurativi)

1. Possono essere concessi aiuti per la sottoscrizione di polizze assicurative contro i rischi per le perdite di beni aziendali e per il mancato guadagno derivanti da avversità atmosferiche e da fitopatie e infestazioni parassitarie.

2. Gli aiuti, compatibilmente con i principi comunitari in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, possono essere concessi entro il limite massimo:

a) dell'80 per cento del costo del premio assicurativo, nel caso di polizze stipulate esclusivamente contro i rischi derivanti da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

b) del 50 per cento del costo del premio assicurativo, nel caso di polizze stipulate contro i rischi di cui alla lettera a) e contro altri rischi derivanti da avversità atmosferiche in genere;

c) del 50 per cento del costo del premio assicurativo, nel caso di polizze stipulate contro i rischi derivanti da fitopatie o infestazioni parassitarie.

2bis. Gli aiuti non devono ostacolare il funzionamento del mercato interno dei servizi assicurativi e non devono essere limitati ad un'unica compagnia di assicurazioni o a un unico gruppo assicurativo comprendente diverse compagnie, né essere subordinati alla stipula di un contratto assicurativo con un'impresa stabilita in Valle d'Aosta (12j).

Art. 56

(Aiuti alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli)

1. Al fine promuovere la razionalizzazione della gestione aziendale mediante la riduzione dei costi di produzione, il miglioramento della produzione e della qualità, nonché il miglioramento dell'ambiente naturale e delle condizioni di igiene e di benessere degli animali, possono essere concessi aiuti alle piccole e medie imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, ivi comprese le spese di consulenza relative alla loro realizzazione.

2. Per trasformazione di prodotti agricoli si intende qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

3. Per commercializzazione di prodotti agricoli si intende la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per la prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerare commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.

4. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, l'ammontare percentuale concedibile degli aiuti di cui al comma 1, in misura comunque non superiore al 40 per cento della spesa ammissibile.

Art. 57

(Interventi diretti)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'agricoltura regionale, possono essere effettuati da parte della Regione interventi diretti per l'acquisizione, la realizzazione e il miglioramento di strutture ed impianti fissi.

2. Nei casi di cui al comma 1, la Regione conserva la proprietà delle strutture e degli impianti e ne affida la gestione a terzi, secondo modalità, parametri e oneri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale. La Regione può, inoltre, conferire i predetti beni alla società Struttura Valle d'Aosta s.r.l. - Vallée d'Aoste Structure s.à.r.l., costituita ai sensi della legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali). (12p)

2bis. La Giunta regionale è autorizzata a prevedere un regime di aiuto, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), per far fronte agli oneri di cui al comma 2 (12j1).

2ter. Il vincolo di cui all'articolo 70, comma 3, non si applica agli aiuti previsti dal comma 2bis (12j2).

Art. 58

(Aiuti diretti a promuovere il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli)

1. Al fine di promuovere e migliorare la qualità dei prodotti agricoli, possono essere concessi aiuti sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti in denaro agli imprenditori agricoli singoli ed associati per:

a) ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, ivi comprese le iniziative per la preparazione del riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità in conformità alla normativa comunitaria vigente;

b) iniziative dirette all'introduzione di norme di assicurazione della qualità, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo, di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale;

c) formazione del personale destinato ad applicare i regimi e i sistemi di cui alla lettera b);

d) costi richiesti dagli organismi di certificazione riconosciuti per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi;

e) misure obbligatorie di controllo, salvo che la normativa comunitaria vigente stabilisca che tali iniziative debbano gravare integralmente sugli imprenditori.

2. Gli aiuti possono essere concessi fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile.

3. Agli imprenditori agricoli che partecipano a sistemi di qualità alimentare comunitari o nazionali riconosciuti per prodotti agricoli destinati al consumo umano, possono essere concessi aiuti fino a euro 3.000 annui, per un periodo massimo di cinque anni, per la compensazione dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai predetti sistemi di qualità.

3bis. Gli aiuti devono essere accessibili a tutti i soggetti ammissibili sulla base di criteri oggettivamente definiti. Qualora i servizi di cui al presente articolo siano prestati da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni agricole di mutuo sostegno, l'appartenenza a tali organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'organizzazione o dell'associazione devono essere limitati ai costi in proporzione al servizio prestato (12k).

Art. 59

(Assistenza tecnica e formazione)

1. Al fine di garantire un'adeguata assistenza tecnica alle aziende agricole, possono essere concessi agli imprenditori agricoli aiuti sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti in denaro, per le seguenti iniziative:

a) formazione dell'agricoltore e dei suoi collaboratori, limitatamente agli oneri derivanti dall'organizzazione del programma, da eventuali spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti e dai costi dei servizi di sostituzione dell'imprenditore agricolo e dei suoi collaboratori;

b) servizi di sostituzione dell'imprenditore o di un suo collaboratore in caso di malattia o nei periodi di ferie;

c) organizzazione e partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere, ivi comprese le spese di iscrizione, le spese di viaggio, le spese per le pubblicazioni, l'affitto degli stand e i premi simbolici assegnati nell'ambito di concorsi fino ad un valore massimo di euro 250 per premio e per vincitore;

d) diffusione di conoscenze scientifiche e di informazioni sui sistemi di qualità aperti a prodotti di altri Paesi, sui prodotti generici, sui benefici nutrizionali di tali prodotti e sugli utilizzi per essi proposti, a condizione che non siano menzionati i produttori, i marchi o l'origine, fatti salvi i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, e di cui agli articoli da 54 a 58 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, purché i riferimenti all'origine corrispondano esattamente ai riferimenti registrati dalla Comunità;

e) pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, purché le informazioni e la presentazione siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni;

f) consulenze a carattere non continuativo o periodico di esperti che non siano connesse con le normali spese di funzionamento dell'impresa.

2. Qualora i servizi siano forniti da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali organizzazioni non può costituire una condizione per l'accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione devono essere limitati ai costi del servizio prestato.

3. Gli aiuti possono essere concessi fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile relativa al servizio agevolato.

Art. 60

(Assistenza tecnica e altri aiuti di importanza minore alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli) (12l)

1. Alle piccole e medie imprese, in forma singola o associata, operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, possono essere concessi aiuti a sostegno delle iniziative dirette:

a) a garantire adeguata assistenza tecnica e formazione agli operatori delle aziende;

b) a promuovere e migliorare la qualità e la tracciabilità delle produzioni;

c) all'introduzione di norme di assicurazione della qualità, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo, di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale.

cbis) a valorizzare i sottoprodotti (12m).

2. Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, fino ad un massimo del 100 per cento delle spese ammissibili.

2bis. Il vincolo di cui all'articolo 70, comma 3, non si applica agli aiuti previsti dal comma 1, lettera cbis). (12n)

Art. 61

(Aiuti per l'introduzione di sistemi di certificazione ambientale)

1. Al fine di incrementare la diffusione di sistemi di gestione ambientale sul territorio regionale, possono essere concessi agli enti locali e ai gestori di aree naturali protette aiuti per la realizzazione di iniziative dirette ad ottenere certificazioni ambientali. In tal caso, rientrano nella spesa ammissibile anche i costi per le consulenze tecniche, la formazione del personale e gli oneri inerenti al processo di certificazione.

2. I contributi sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006, in quanto applicabile, fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile.

Art. 62

(Animazione sociale e culturale delle comunità) (12o)

1. Al fine di valorizzare e promuovere la cultura rurale e delle comunità, la Regione può:

a) organizzare manifestazioni tematiche di interesse agricolo;

b) assumere altre iniziative dirette, con particolare riferimento all'acquisto, a fini divulgativi, di pubblicazioni tematiche ad interesse agricolo e zootecnico e alla realizzazione e divulgazione, anche mediante l'acquisto di pagine pubblicitarie, di materiale informativo relativo alle produzioni agroalimentari e vitivinicole regionali, senza effettuare alcun pregiudizio qualitativo che evidenzi la superiorità di tali produzioni rispetto ad altre o riferimenti diretti a singoli operatori del settore;

c) concedere aiuti ad enti pubblici o privati che operano senza fine di lucro per la realizzazione di manifestazioni tematiche di interesse agricolo.

2. Al fine di promuovere il coinvolgimento e la conoscenza della realtà agricola presso la popolazione, la Regione può inoltre avviare:

a) attività didattiche relative alla realtà agricola regionale;

b) attività di educazione alimentare;

c) attività di divulgazione e di sperimentazione in ambito agricolo;

d) progetti di sviluppo del settore agroalimentare con il coinvolgimento di diversi portatori di interesse.

3. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006, in quanto applicabile, fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile.

4. In relazione alle finalità di cui al presente articolo, la struttura regionale competente è autorizzata ad effettuare il trattamento di dati personali, come definito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), ivi comprese la comunicazione e la diffusione dei medesimi per scopi pertinenti e non eccedenti le predette finalità.

Art. 63

(Incentivazione delle attività turistiche)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo del turismo rurale e la creazione di spazi da destinare ad attività collettive di natura socio-culturale, possono essere concessi aiuti ad enti pubblici e a soggetti privati per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) recupero di siti naturali di interesse turistico, ivi compresi i siti di cui alla legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007);

b) sistemazione e valorizzazione di aree interessate a gestione alieutica finalizzata al pescaturismo dilettantistico;

c) sistemazione e valorizzazione di aree da destinare a parchi faunistici e ad aziende faunistiche-venatorie;

d) riqualificazione a fini turistici dei rus tradizionali.

2. Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006, in quanto applicabile, fino ad un massimo:

a) del 100 per cento della spesa ammissibile, per le iniziative di cui al comma 1, lettera d);

b) dell'80 per cento della spesa ammissibile, per i soggetti pubblici, e del 50 per cento della spesa ammissibile, per i soggetti privati, per le iniziative di cui alle lettere a), b) e c).

Art. 64

(Riqualificazione dei villaggi rurali)

1. Al fine di favorire il recupero del patrimonio storico e architettonico dei villaggi rurali, di promuovere lo sviluppo dei servizi rurali e l'attrattiva dei luoghi e di contenere lo spopolamento dei villaggi, possono essere concessi agli enti pubblici e ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), aiuti per la realizzazione di interventi di recupero e ripristino delle infrastrutture e della viabilità interna e di collegamento tra villaggi.

2. Gli aiuti sono concessi fino ad un massimo del 70 per cento della spesa ammissibile.

Art. 65

(Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale)

1. Al fine di tutelare il patrimonio rurale, anche in relazione allo sviluppo economico locale, possono essere concessi aiuti ad enti pubblici e a soggetti privati per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) interventi di riqualificazione della rete sentieristica ed escursionistica e della viabilità minore;

b) interventi di recupero e di riqualificazione degli elementi tipici dei paesaggi rurali.

2. Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006, in quanto applicabile, fino ad un massimo:

a) dell'80 per cento della spesa ammissibile, per le iniziative di cui al comma 1, lettera a), se realizzate da enti pubblici;

b) del 70 per cento della spesa ammissibile, per le iniziative di cui al comma 1, lettera b), se realizzate da enti pubblici;

c) del 50 per cento della spesa ammissibile, per le iniziative di cui al comma 1, lettere a) e b), se realizzate da soggetti privati.

Art. 66

(Infrastrutture rurali)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo delle infrastrutture funzionali al settore agricolo e di garantire la stabilità idrogeologica dei terreni agricoli, possono essere concessi ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del r.d. 215/1933, alle consorterie legalmente costituite e agli altri enti gestori di opere irrigue aiuti fino ad un massimo del 100 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) studio preliminare, elaborazione e realizzazione di piani di riordino fondiario;

b) interventi di miglioramento della viabilità rurale;

c) interventi di sistemazione e bonifica del terreno;

d) interventi di elettrificazione rurale;

e) interventi di adeguamento della rete di gestione idrica.

2. Ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del r.d. 215/1933 possono essere concessi aiuti fino ad un massimo del 100 per cento delle spese accessorie, oneri fiscali inclusi, inerenti ai trasferimenti dei diritti reali per fondi siti in comprensori di riordino fondiario.

Art. 67

(Gestione dei consorzi di miglioramento fondiario, delle consorterie e degli altri enti gestori di opere irrigue)

1. Possono essere concessi ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del r.d. 215/1933, alle consorterie legalmente costituite e agli altri enti gestori di opere irrigue aiuti per le spese relative:

a) alla costituzione, fusione, incorporazione e modificazione dei confini territoriali;

b) all'attività di gestione e di funzionamento.

2. Gli aiuti sono concessi fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile.

Art. 68

(Modificazioni alla legge regionale 16 novembre 1999, n. 36)

1. (13)

2. (14).

(12a) Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, della L.R. 13 marzo 2008, n. 3.

(12b) Lettera così modificata dall'art. 1, comma 2, della L.R. 13 marzo 2008, n. 3.

(12c) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, della L.R. 13 marzo 2008, n. 3.

(12d) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 2, della L.R. 13 marzo 2008, n. 3.

(12e) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 3, della L.R. 13 marzo 2008, n. 3.

(12f) Comma aggiunto dall'art. 2, comma 4, della L.R. 13 marzo 2008, n. 3.

(12g) Comma così modificato dall'art. 3, comma 1, della L.R. 13 marzo 2008, n. 3.

(12h) Comma così sostituito dall'art. 3, comma 2, della L.R. 13 marzo 2008, n. 3

(12i) Comma aggiunto dall'art. 3, comma 3, della L.R. 13 marzo 2008, n. 3.

(12j) Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 13 marzo 2008, n. 3.

(12j1) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 19 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16.

(12j2) Comma aggiunto dal comma 2 dell'art. 19 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16.

(12k) Comma aggiunto dall'art. 5 della L.R. 13 marzo 2008, n. 3.

(12l) Rubrica così sostituita dall'art. 6, comma 1, della L.R. 13 marzo 2008, n. 3.

(12m) Lettera aggiunta dall'art. 6, comma 2, della L.R. 13 marzo 2008, n. 3.

(12n) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 12 della L.R. 3 agosto 2015, n. 16.

(12o) Articolo così sostituito dall'art. 28, comma 1, della L.R. 11 dicembre 2009, n. 47.

(12p) Comma modificato dall'art. 25, comma 2, della L.R. 13 dicembre 2013, n. 18.

(13) Sostituisce il comma 1 dell'art. 12 della L.R. 16 novembre 1999, n. 36.

(14) Sostituisce il comma 2 dell'art. 12 della L.R. 16 novembre 1999, n. 36.".

Nella formulazione originaria, il testo del titolo III, escluso l'art. 69 non toccato dall'abrogazione, recitava:

"TITOLO III

DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI REGIONALI IN MATERIA DI AGRICOLTURA E DI SVILUPPO RURALE. MODIFICAZIONI ALLE LEGGI REGIONALI 16 NOVEMBRE 1999, N. 36, E 28 APRILE 2003, N. 18

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 46

(Oggetto e finalità)

1. Il presente titolo disciplina gli interventi regionali diretti ad assicurare la conservazione e il miglioramento del sistema rurale montano, quale risorsa culturale, ambientale ed economica, a garantire la permanenza nelle aree montane, preservando un adeguato livello di redditività per gli addetti, e ad assicurare ai consumatori la fruibilità di prodotti agricoli di alto valore qualitativo.

2. Gli interventi regionali perseguono, in particolare, le seguenti finalità:

a) ammodernamento del sistema agricolo e agro-alimentare, al fine di accrescerne la produttività, la competitività e la redditività, in particolare attraverso interventi strutturali, e di valorizzare la professionalità degli addetti;

b) sostegno ai territori rurali, attraverso lo sviluppo delle infrastrutture, dei servizi e delle opportunità occupazionali, al fine di contenere lo spopolamento delle aree montane, anche attraverso la garanzia di servizi quantitativamente e qualitativamente adeguati;

c) salvaguardia del patrimonio ambientale e paesaggistico, mediante la valorizzazione di pratiche agricole eco-compatibili che garantiscano l'equilibrio tra sviluppo economico ed esigenze ambientali;

d) gestione e tutela del territorio rurale quale elemento del patrimonio culturale e ricreativo;

e) promozione e sviluppo delle tradizioni rurali locali;

f) valorizzazione dei prodotti agricoli di qualità;

g) salvaguardia dei suoli e corretta gestione delle acque superficiali;

h) valorizzazione del sistema zootecnico e dei relativi prodotti, con particolare riguardo alla salvaguardia delle specie autoctone di interesse zootecnico.

Art. 47

(Politica di sviluppo rurale)

1. La politica regionale di sviluppo rurale è diretta alla diversificazione delle attività economiche delle aziende agricole mediante lo sviluppo di attività complementari, alla valorizzazione del patrimonio rurale e ambientale e al miglioramento della qualità della vita delle popolazioni e della famiglia rurale, anche al fine di contenere l'esodo rurale e di rafforzare il tessuto economico e sociale e le capacità progettuali e gestionali delle zone rurali.

2. La politica regionale di sviluppo rurale si attua, oltre che con gli interventi di cui al presente titolo, attraverso specifici programmi approvati con deliberazione del Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale. L'efficacia del programma è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea.

Art. 48

(Beneficiari e tipologia degli aiuti)

1. Possono accedere agli interventi di cui al presente titolo gli imprenditori agricoli, in forma singola o associata, come definiti dall'articolo 2135 del codice civile, operanti nel territorio regionale e gli altri soggetti indicati nel presente titolo.

2. Gli aiuti possono consistere in:

a) contributi in conto capitale;

b) contributi in conto interessi;

c) mutui a tasso agevolato di durata quindicennale, oltre a un ulteriore periodo di preammortamento della durata massima di tre anni.

3. Gli aiuti di cui al comma 2 possono essere concessi anche cumulativamente.

4. L'intensità degli aiuti disciplinati dal presente titolo è calcolata in equivalente sovvenzione lorda.

Art. 49

(Compatibilità con la normativa comunitaria)

1. Ove non diversamente disposto, gli aiuti disciplinati dal presente titolo sono concessi conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 13 gennaio 2001, e dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato degli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 16 dicembre 2006, in quanto applicabili.

CAPO II

TIPOLOGIA DEGLI AIUTI

Art. 50

(Investimenti nelle aziende agricole)

1. Al fine di favorire la razionalizzazione della gestione aziendale mediante la riduzione dei costi di produzione, il miglioramento della qualità della produzione, la tutela e il miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene e di benessere degli animali e l'incremento della produzione di energie alternative e da fonti rinnovabili, possono essere concessi aiuti per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) dotazione di attrezzature e macchinari, ivi compresi gli strumenti informatici, destinati al miglioramento, all'incremento e alla tutela della produzione agricola, in misura comunque non superiore al loro valore di mercato;

b) costruzione, acquisizione o miglioramento di beni immobili;

c) spese e oneri di progettazione e altre spese di carattere generale correlate alle iniziative di cui alle lettere a) e b);

d) acquisto di terreni diversi da quelli destinati all'edilizia, sino ad un costo non superiore al 10 per cento delle spese ammissibili dell'investimento;

e) impianti di biogas.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, l'ammontare percentuale concedibile degli aiuti, in misura comunque non superiore:

a) al 60 per cento della spesa ammissibile, per investimenti realizzati da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento;

b) al 75 per cento della spesa ammissibile relativa ai costi aggiuntivi necessari all'attuazione di norme specifiche per la tutela e il miglioramento dell'ambiente e il miglioramento delle condizioni igieniche negli allevamenti o del benessere degli animali, diretti a conformarsi ai nuovi requisiti comunitari minimi ovvero a superare i requisiti comunitari minimi in vigore;

c) al 50 per cento della spesa ammissibile, negli altri casi.

3. Il limite massimo degli aiuti concedibili ad ogni singolo beneficiario nel corso di tre esercizi finanziari è pari a euro 500.000.

4. Gli aiuti di cui al presente articolo non possono essere concessi nei seguenti casi:

a) acquisto di diritti di produzione, animali e piante annuali;

b) impianto di piante annuali;

c) drenaggi, impianti e opere per l'irrigazione, salvo che tali interventi permettano di ridurre di almeno il 25 per cento il precedente consumo di acqua;

d) semplici investimenti di sostituzione;

e) fabbricazione di prodotti di imitazione o di sostituzione del latte o dei prodotti lattiero-caseari.

5. Possono beneficiare degli aiuti per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, lettere b) e c), anche i proprietari di immobili destinati ad attività agricola non titolari o conduttori di azienda agricola.

Art. 51

(Conservazione di paesaggi e fabbricati rurali tradizionali)

1. Al fine di conservare la fruibilità del territorio di alta montagna, consentendone l'utilizzazione per lo svolgimento della tradizionale pratica della transumanza e garantendo, allo stesso tempo, la tutela e il miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene, di benessere degli animali e della qualità delle produzioni, nonché la riduzione dei costi di produzione, il recupero del patrimonio storico, architettonico e di interesse ambientale a valenza agricola e l'incremento della produzione di energie alternative e da fonti rinnovabili, possono essere concessi aiuti per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) interventi diretti alla conservazione di elementi non produttivi del patrimonio aziendale, avente interesse ambientale, archeologico o storico;

b) interventi diretti alla conservazione di elementi del patrimonio facente parte dei fattori produttivi dell'azienda;

c) spese e oneri di progettazione inerenti agli interventi di cui alle lettere a) e b).

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, l'ammontare percentuale concedibile degli aiuti, in misura comunque non superiore:

a) al 100 per cento della spesa ammissibile, per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), e per le spese e gli oneri di progettazione ad essi inerenti di cui al comma 1, lettera c); nel caso di opere in economia effettuate direttamente dal beneficiario o dai suoi collaboratori nell'attività aziendale non possono essere concessi aiuti per un importo superiore a euro 10.000;

b) al 75 per cento della spesa ammissibile, per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), e per le spese e gli oneri di progettazione ad essi inerenti di cui al comma 1, lettera c), quando tali iniziative non comportino aumento della capacità produttiva aziendale;

c) al 50 per cento della spesa ammissibile, per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), e per le spese e gli oneri di progettazione ad essi inerenti di cui al comma 1, lettera c), quando tali iniziative comportino aumento della capacità produttiva aziendale; detto limite può essere incrementato di ulteriori dieci punti percentuali se l'iniziativa è effettuata da giovani agricoltori entro cinque anni dall'insediamento;

d) al 100 per cento delle spese aggiuntive determinate dall'utilizzo di materiali tradizionali necessari per preservare le caratteristiche architettoniche degli edifici, nel caso di interventi che comportino aumento della capacità produttiva.

3. Possono beneficiare degli aiuti di cui al presente articolo anche i proprietari di immobili destinati ad attività agricola non titolari o conduttori di azienda agricola.

Art. 52

(Ricomposizione fondiaria)

1. Ai proprietari di fondi agricoli possono essere concessi aiuti per favorire la ricomposizione fondiaria fino ad un massimo del 100 per cento dei costi legali e amministrativi, ivi compresi quelli per la realizzazione delle indagini.

Art. 53

(Aiuti relativi a fitopatie e infestazioni parassitarie)

1. Al fine di compensare i titolari di aziende agricole dei costi e delle perdite per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie e infestazioni parassitarie, i cui focolai siano stati formalmente riconosciuti dalle competenti autorità nell'ambito di programmi pubblici obbligatori di prevenzione o eradicazione, possono essere concessi aiuti per la prevenzione ed eradicazione di fitopatie e dei vettori di infestazione.

2. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, l'ammontare percentuale concedibile degli aiuti, in misura comunque non superiore al 100 per cento della spesa sostenuta o della perdita subita, dedotte le somme eventualmente percepite a titolo di indennizzo assicurativo e i costi non sostenuti a causa delle fitopatie o infestazioni parassitarie.

3. Gli aiuti diretti a compensare i titolari di azienda agricola dei costi sostenuti ai sensi del comma 1 sono erogati in natura sotto forma di servizi agevolati e non possono comportare pagamenti diretti in denaro; le perdite subite ai sensi del comma 1 possono essere compensate mediante pagamenti diretti.

Art. 54

(Aiuti per perdite dovute ad avversità atmosferiche)

1. Possono essere concessi aiuti al fine di indennizzare gli imprenditori agricoli per le perdite di piante e di animali, per i danni agli edifici e alle attrezzature aziendali, nonché per la riduzione del reddito determinati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, formalmente riconosciuti dalle competenti autorità.

2. Per avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali si intendono gli eventi atmosferici, quali gelo, grandine, ghiaccio, pioggia o siccità, che abbiano distrutto più del 30 per cento della produzione media annua di un imprenditore agricolo nei tre anni precedenti o della produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata.

3. Ai fini della concessione degli aiuti di cui al comma 1, la riduzione del reddito è calcolata sottraendo il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi prodotti nell'anno in cui si sono verificate le avversità atmosferiche per il prezzo medio di vendita ottenuto in tale anno dal risultato ottenuto moltiplicando la produzione media triennale calcolata sui cinque anni precedenti, escludendo l'anno con la produzione più bassa e quello con la produzione più elevata, per il prezzo medio di vendita ottenuto nei cinque anni precedenti ovvero, se più favorevole, dal risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi annui prodotti nei tre anni precedenti per il prezzo medio di vendita ottenuto nel detto periodo.

4. Gli aiuti possono essere concessi fino ad un massimo del 90 per cento della spesa ammissibile, dedotte le somme percepite a titolo di indennizzo assicurativo e i costi non sostenuti a causa delle avversità atmosferiche.

5. La spesa ammissibile può essere maggiorata dell'importo corrispondente ad altri costi specifici sostenuti dall'imprenditore agricolo impossibilitato a effettuare il raccolto a causa delle avversità atmosferiche.

6. La percentuale di aiuto di cui al comma 4 è ridotta del 50 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2010, per gli imprenditori agricoli che, a quella data, non abbiano stipulato una polizza assicurativa a copertura di almeno il 50 per cento della loro produzione e dei rischi climatici statisticamente più frequenti.

Art. 55

(Aiuti per il pagamento di premi assicurativi)

1. Possono essere concessi aiuti per la sottoscrizione di polizze assicurative contro i rischi per le perdite di beni aziendali e per il mancato guadagno derivanti da avversità atmosferiche e da fitopatie e infestazioni parassitarie.

2. Gli aiuti, compatibilmente con i principi comunitari in materia di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi, possono essere concessi entro il limite massimo:

a) dell'80 per cento del costo del premio assicurativo, nel caso di polizze stipulate esclusivamente contro i rischi derivanti da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

b) del 50 per cento del costo del premio assicurativo, nel caso di polizze stipulate contro i rischi di cui alla lettera a) e contro altri rischi derivanti da avversità atmosferiche in genere;

c) del 50 per cento del costo del premio assicurativo, nel caso di polizze stipulate contro i rischi derivanti da fitopatie o infestazioni parassitarie.

Art. 56

(Aiuti alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli)

1. Al fine promuovere la razionalizzazione della gestione aziendale mediante la riduzione dei costi di produzione, il miglioramento della produzione e della qualità, nonché il miglioramento dell'ambiente naturale e delle condizioni di igiene e di benessere degli animali, possono essere concessi aiuti alle piccole e medie imprese operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli per investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali, ivi comprese le spese di consulenza relative alla loro realizzazione.

2. Per trasformazione di prodotti agricoli si intende qualunque trattamento di un prodotto agricolo in esito al quale il prodotto ottenuto rimane comunque un prodotto agricolo, escluse le operazioni eseguite nell'azienda agricola necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale per la prima vendita.

3. Per commercializzazione di prodotti agricoli si intende la detenzione o l'esposizione ai fini della vendita, la messa in vendita, la consegna o qualsiasi altra modalità di immissione sul mercato, eccettuata la prima vendita da parte di un produttore primario a rivenditori o trasformatori ed ogni operazione necessaria per preparare il prodotto per la prima vendita; la vendita da parte di un produttore primario al consumatore finale è da considerare commercializzazione se avviene in locali separati riservati a questa attività.

4. La Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, l'ammontare percentuale concedibile degli aiuti di cui al comma 1, in misura comunque non superiore al 40 per cento della spesa ammissibile.

Art. 57

(Interventi diretti)

1. Al fine di promuovere lo sviluppo dell'agricoltura regionale, possono essere effettuati da parte della Regione interventi diretti per l'acquisizione, la realizzazione e il miglioramento di strutture ed impianti fissi.

2. Nei casi di cui al comma 1, la Regione conserva la proprietà delle strutture e degli impianti e ne affida la gestione a terzi, secondo modalità, parametri e oneri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 58

(Aiuti diretti a promuovere il miglioramento della qualità dei prodotti agricoli)

1. Al fine di promuovere e migliorare la qualità dei prodotti agricoli, possono essere concessi aiuti sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti in denaro agli imprenditori agricoli singoli ed associati per:

a) ricerche di mercato, ideazione e progettazione del prodotto, ivi comprese le iniziative per la preparazione del riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificità in conformità alla normativa comunitaria vigente;

b) iniziative dirette all'introduzione di norme di assicurazione della qualità, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo, di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale;

c) formazione del personale destinato ad applicare i regimi e i sistemi di cui alla lettera b);

d) costi richiesti dagli organismi di certificazione riconosciuti per la certificazione iniziale dell'assicurazione di qualità e di sistemi analoghi;

e) misure obbligatorie di controllo, salvo che la normativa comunitaria vigente stabilisca che tali iniziative debbano gravare integralmente sugli imprenditori.

2. Gli aiuti possono essere concessi fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile.

3. Agli imprenditori agricoli che partecipano a sistemi di qualità alimentare comunitari o nazionali riconosciuti per prodotti agricoli destinati al consumo umano, possono essere concessi aiuti fino a euro 3.000 annui, per un periodo massimo di cinque anni, per la compensazione dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai predetti sistemi di qualità.

Art. 59

(Assistenza tecnica e formazione)

1. Al fine di garantire un'adeguata assistenza tecnica alle aziende agricole, possono essere concessi agli imprenditori agricoli aiuti sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti in denaro, per le seguenti iniziative:

a) formazione dell'agricoltore e dei suoi collaboratori, limitatamente agli oneri derivanti dall'organizzazione del programma, da eventuali spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti e dai costi dei servizi di sostituzione dell'imprenditore agricolo e dei suoi collaboratori;

b) servizi di sostituzione dell'imprenditore o di un suo collaboratore in caso di malattia o nei periodi di ferie;

c) organizzazione e partecipazione a forum per lo scambio di conoscenze tra imprese, a concorsi, mostre e fiere, ivi comprese le spese di iscrizione, le spese di viaggio, le spese per le pubblicazioni, l'affitto degli stand e i premi simbolici assegnati nell'ambito di concorsi fino ad un valore massimo di euro 250 per premio e per vincitore;

d) diffusione di conoscenze scientifiche e di informazioni sui sistemi di qualità aperti a prodotti di altri Paesi, sui prodotti generici, sui benefici nutrizionali di tali prodotti e sugli utilizzi per essi proposti, a condizione che non siano menzionati i produttori, i marchi o l'origine, fatti salvi i prodotti di cui al regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, e di cui agli articoli da 54 a 58 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, purché i riferimenti all'origine corrispondano esattamente ai riferimenti registrati dalla Comunità;

e) pubblicazioni, quali cataloghi o siti web, purché le informazioni e la presentazione siano neutre e tutti i produttori interessati abbiano le stesse possibilità di figurare nelle pubblicazioni;

f) consulenze a carattere non continuativo o periodico di esperti che non siano connesse con le normali spese di funzionamento dell'impresa.

2. Qualora i servizi siano forniti da organizzazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali organizzazioni non può costituire una condizione per l'accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione devono essere limitati ai costi del servizio prestato.

3. Gli aiuti possono essere concessi fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile relativa al servizio agevolato.

Art. 60

(Assistenza tecnica alle aziende operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli)

1. Alle piccole e medie imprese, in forma singola o associata, operanti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, possono essere concessi aiuti a sostegno delle iniziative dirette:

a) a garantire adeguata assistenza tecnica e formazione agli operatori delle aziende;

b) a promuovere e migliorare la qualità e la tracciabilità delle produzioni;

c) all'introduzione di norme di assicurazione della qualità, di sistemi di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo, di sistemi di tracciabilità, di sistemi per garantire il rispetto dell'autenticità e delle norme di commercializzazione o di sistemi di audit ambientale.

2. Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006, fino ad un massimo del 100 per cento delle spese ammissibili.

Art. 61

(Aiuti per l'introduzione di sistemi di certificazione ambientale)

1. Al fine di incrementare la diffusione di sistemi di gestione ambientale sul territorio regionale, possono essere concessi agli enti locali e ai gestori di aree naturali protette aiuti per la realizzazione di iniziative dirette ad ottenere certificazioni ambientali. In tal caso, rientrano nella spesa ammissibile anche i costi per le consulenze tecniche, la formazione del personale e gli oneri inerenti al processo di certificazione.

2. I contributi sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006, in quanto applicabile, fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile.

Art. 62

(Animazione sociale e culturale delle comunità)

1. Al fine di valorizzare e promuovere la cultura rurale e delle comunità, possono essere avviate iniziative dirette da parte della Regione ed essere concessi aiuti agli enti pubblici o privati che operano senza fine di lucro per la realizzazione di manifestazioni tematiche di interesse agricolo.

2. Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006, in quanto applicabile, fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile.

Art. 63

(Incentivazione delle attività turistiche)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo del turismo rurale e la creazione di spazi da destinare ad attività collettive di natura socio-culturale, possono essere concessi aiuti ad enti pubblici e a soggetti privati per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) recupero di siti naturali di interesse turistico, ivi compresi i siti di cui alla legge regionale 21 maggio 2007, n. 8 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007);

b) sistemazione e valorizzazione di aree interessate a gestione alieutica finalizzata al pescaturismo dilettantistico;

c) sistemazione e valorizzazione di aree da destinare a parchi faunistici e ad aziende faunistiche-venatorie;

d) riqualificazione a fini turistici dei rus tradizionali.

2. Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006, in quanto applicabile, fino ad un massimo:

a) del 100 per cento della spesa ammissibile, per le iniziative di cui al comma 1, lettera d);

b) dell'80 per cento della spesa ammissibile, per i soggetti pubblici, e del 50 per cento della spesa ammissibile, per i soggetti privati, per le iniziative di cui alle lettere a), b) e c).

Art. 64

(Riqualificazione dei villaggi rurali)

1. Al fine di favorire il recupero del patrimonio storico e architettonico dei villaggi rurali, di promuovere lo sviluppo dei servizi rurali e l'attrattiva dei luoghi e di contenere lo spopolamento dei villaggi, possono essere concessi agli enti pubblici e ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), aiuti per la realizzazione di interventi di recupero e ripristino delle infrastrutture e della viabilità interna e di collegamento tra villaggi.

2. Gli aiuti sono concessi fino ad un massimo del 70 per cento della spesa ammissibile.

Art. 65

(Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale)

1. Al fine di tutelare il patrimonio rurale, anche in relazione allo sviluppo economico locale, possono essere concessi aiuti ad enti pubblici e a soggetti privati per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) interventi di riqualificazione della rete sentieristica ed escursionistica e della viabilità minore;

b) interventi di recupero e di riqualificazione degli elementi tipici dei paesaggi rurali.

2. Gli aiuti sono concessi ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006, in quanto applicabile, fino ad un massimo:

a) dell'80 per cento della spesa ammissibile, per le iniziative di cui al comma 1, lettera a), se realizzate da enti pubblici;

b) del 70 per cento della spesa ammissibile, per le iniziative di cui al comma 1, lettera b), se realizzate da enti pubblici;

c) del 50 per cento della spesa ammissibile, per le iniziative di cui al comma 1, lettere a) e b), se realizzate da soggetti privati.

Art. 66

(Infrastrutture rurali)

1. Al fine di incentivare lo sviluppo delle infrastrutture funzionali al settore agricolo e di garantire la stabilità idrogeologica dei terreni agricoli, possono essere concessi ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del r.d. 215/1933, alle consorterie legalmente costituite e agli altri enti gestori di opere irrigue aiuti fino ad un massimo del 100 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione delle seguenti iniziative:

a) studio preliminare, elaborazione e realizzazione di piani di riordino fondiario;

b) interventi di miglioramento della viabilità rurale;

c) interventi di sistemazione e bonifica del terreno;

d) interventi di elettrificazione rurale;

e) interventi di adeguamento della rete di gestione idrica.

2. Ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del r.d. 215/1933 possono essere concessi aiuti fino ad un massimo del 100 per cento delle spese accessorie, oneri fiscali inclusi, inerenti ai trasferimenti dei diritti reali per fondi siti in comprensori di riordino fondiario.

Art. 67

(Gestione dei consorzi di miglioramento fondiario, delle consorterie e degli altri enti gestori di opere irrigue)

1. Possono essere concessi ai consorzi di miglioramento fondiario costituiti ai sensi del r.d. 215/1933, alle consorterie legalmente costituite e agli altri enti gestori di opere irrigue aiuti per le spese relative:

a) alla costituzione, fusione, incorporazione e modificazione dei confini territoriali;

b) all'attività di gestione e di funzionamento.

2. Gli aiuti sono concessi fino ad un massimo del 100 per cento della spesa ammissibile.

Art. 68

(Modificazioni alla legge regionale 16 novembre 1999, n. 36)

1. Il comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 16 novembre 1999, n. 36 (Disposizioni in materia di controlli e promozione per le produzioni agricole ottenute mediante metodi biologici), è sostituito dal seguente:

"1. Al fine di contribuire alle spese sostenute per il controllo e la certificazione del processo produttivo, possono essere concessi aiuti, sotto forma di servizi agevolati che non comportino pagamenti diretti in denaro, agli operatori iscritti nelle sezioni dell'elenco regionale di cui all'articolo 7.".

2. Il comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 36/1999 è sostituito dal seguente:

"2. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, i servizi agevolati e le relative modalità di erogazione. L'ammontare degli aiuti non può comunque superare il 100 per cento della spesa relativa ai servizi agevolati."."

(15) Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 13 marzo 2008, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 75 recitava:

"1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, le spese ammissibili per le agevolazioni previste dal presente titolo e ogni altro aspetto concernente i procedimenti amministrativi diretti all'ottenimento delle stesse, ivi comprese eventuali condizioni minime di redditività aziendale cui subordinare la concessione delle agevolazioni, le modalità e i termini di presentazione delle domande, la documentazione da allegare e la documentazione di spesa da esibire al fine dell'erogazione dell'agevolazione.".

(16) Allegato A così modificato dall'art. 4, comma 5, della L.R. 15 aprile 2008, n. 9.