Legge regionale 12 novembre 2001, n. 32 - Testo vigente

Legge regionale 12 novembre 2001, n. 32

Finanziamenti regionali per l'effettuazione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa.

(B.U. 20 novembre 2001, n. 52)

Art. 1

(Oggetto) (1)

1. Le spese per le infrastrutture, per le attrezzature e per la gestione del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa sono a carico del gestore.

2. La Regione, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, può intervenire a sostegno delle spese di cui al comma 1, in considerazione del rilevante interesse pubblico che riveste il servizio di soccorso.

Art. 2

(Organizzazione e gestione del servizio)

1. La responsabilità organizzativa e gestionale del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa è affidata ai soggetti cui compete la gestione delle piste interessate.

2. I gestori delle piste di sci di discesa sono tenuti a comunicare alla struttura regionale competente in materia di piste di sci le date di apertura e di chiusura al pubblico dei comprensori da essi gestiti.

Art. 3

(Oneri a carico della Regione)

1. La Giunta regionale approva annualmente, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, l'ammontare massimo della spesa destinata al finanziamento del servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa nonché la sua ripartizione fra i gestori delle piste interessati, in relazione all'estensione delle piste gestite e alla potenza degli impianti di risalita.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la potenza degli impianti di risalita è definita come il prodotto della portata massima autorizzata per il dislivello, espresso in chilometri, di ciascun impianto.

3. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 1, i gestori delle piste di sci di discesa sono tenuti a presentare alla struttura regionale competente in materia di piste di sci, entro il 31 gennaio di ciascuna stagione invernale, apposita domanda corredata di un elenco delle piste e degli impianti esercìti dal richiedente e di cui quest'ultimo preveda, in presenza di sufficienti condizioni di innevamento e fatte salve le esigenze di sicurezza, il funzionamento per almeno novanta giorni durante la successiva stagione invernale, o di cui abbia assicurato il funzionamento durante la precedente stagione estiva. (2)

Art. 4

(Modalità di liquidazione) (3)

1. Alla liquidazione della spesa di cui all'articolo 3, comma 1, si provvede in un'unica soluzione entro il 30 novembre di ciascun anno, subordinatamente alla verifica dell'effettivo e regolare svolgimento del servizio di soccorso.

Art. 5

(Riduzioni)

1. Qualora sia accertato un periodo di funzionamento invernale dei comprensori sciistici inferiore a novanta giorni, la liquidazione della spesa è disposta in misura proporzionalmente ridotta, fatto comunque salvo il recupero delle eventuali somme eccedenti già liquidate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a).

2. Per le finalità di cui al comma 1, un comprensorio sciistico è considerato funzionante quando sia assicurata la percorribilità di almeno il 25 per cento del chilometraggio complessivo delle piste incluse nell'elenco allegato alla domanda di cui all'articolo 3, comma 3. (4)

2bis. In occasione di stagioni invernali caratterizzate da precipitazioni nevose particolarmente scarse o da temperature anormalmente elevate, la Giunta regionale può disporre che il periodo minimo di funzionamento cui è subordinata l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sia ridotto a quarantacinque giorni e che la percentuale minima di percorribilità cui è subordinata l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sia ridotta al 20 per cento. (5)

2ter. Limitatamente alla stagione invernale 2020/2021, per la liquidazione della spesa non sono applicate le soglie minime di periodo di funzionamento e di percentuale di percorribilità. (6)

Art. 6

(Rinvio)

1. La Giunta regionale disciplina con propria deliberazione ogni ulteriore adempimento o aspetto relativo alle procedure concernenti l'approvazione e la liquidazione dei finanziamenti di cui alla presente legge.

2. La deliberazione di cui al comma 1 è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 7

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine di cui all'articolo 3, comma 3, è fissato al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dalla applicazione della presente legge è valutato in lire 4.900.000.000 (euro 2.530.638) per l'anno 2001 ed in annui euro 4.200.000 a decorrere dall'anno 2002.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 2.2.1.11. "Protezione civile", al capitolo 40815 la cui descrizione viene così modificata: "Spese per il servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa", mediante riduzione per pari importo delle risorse iscritte al capitolo 64810 "Contributi a favore delle società di impianti a fune per la realizzazione di investimenti" dell'obiettivo programmatico 2.2.2.12. "Interventi promozionali per il turismo" dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001 e di quello pluriennale per gli anni 2001/2003.

3. Per l'applicazione della presente legge la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

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(1) Articolo sostituito dal comma 1 dell'art. 1 della L.R. 4 marzo 2016, n. 4.

Nella formulazione originaria l'articolo 1 recitava:

Art. 1

(Finalità)

1. In considerazione del rilevante interesse pubblico che riveste il servizio di soccorso sulle piste di sci di discesa, la Regione assume a proprio carico le spese necessarie per assicurarne l'effettuazione.".

(2) Comma modificato dal comma 4 dell'art. 1 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 3 recitava:

"3. Per l'attuazione di quanto disposto al comma 1, i gestori delle piste di sci di discesa sono tenuti a presentare alla struttura regionale competente in materia di piste di sci, entro il 30 settembre di ciascun anno, apposita domanda corredata di un elenco delle piste e degli impianti esercìti dal richiedente e di cui quest'ultimo preveda, in presenza di sufficienti condizioni di innevamento e fatte salve le esigenze di sicurezza, il funzionamento per almeno novanta giorni durante la successiva stagione invernale, o di cui abbia assicurato il funzionamento durante la precedente stagione estiva.".

(3) Articolo sostituito dal comma 5 dell'art. 1 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 4 recitava:

Art. 4

(Modalità di liquidazione)

1. Alla liquidazione della spesa di cui all'articolo 3, comma 1, provvede, con proprio provvedimento, il dirigente della struttura regionale competente in materia di piste di sci con le seguenti modalità:

a) il 70 per cento della spesa relativa alla stagione invernale, di norma entro il 31 dicembre;

b) la totalità della spesa riferita allo sci estivo, di norma entro il 31 dicembre;

c) il saldo della spesa relativa alla stagione invernale, di norma entro il 30 giugno dell'anno successivo.

2. Alle liquidazioni di cui al comma 1, lettere b) e c), si provvede subordinatamente alla verifica dell'effettivo e regolare svolgimento del servizio di soccorso.".

L'alinea del comma 1 dell'art. 4 era già stato modificato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31, nel modo seguente:

"1. Alla liquidazione della spesa di cui all'articolo 3, comma 1, si provvede secondo le seguenti modalità:".

(4) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 7 della L.R. 15 maggio 2023, n. 5.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 5 recitava.

"2. Per le finalità di cui al comma 1, un comprensorio sciistico è considerato funzionante quando sia assicurata la percorribilità di almeno il 50 per cento del chilometraggio complessivo delle piste incluse nell'elenco allegato alla domanda di cui all'articolo 3, comma 3.".

(5) Comma modificato dal comma 2 dell'art. 7 della L.R. 15 maggio 2023, n. 5.

Il comma 2bis dell'articolo 5 è stato aggiunto dall'art. 10 della L.R. 29 giugno 2007, n. 16, e nella formulazione originaria recitava:

"2bis. In occasione di stagioni invernali caratterizzate da precipitazioni nevose particolarmente scarse o da temperature anormalmente elevate, la Giunta regionale può disporre che il periodo minimo di funzionamento cui è subordinata l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sia ridotto a quarantacinque giorni e che la percentuale minima di percorribilità cui è subordinata l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sia ridotta al 30 per cento.".

(6) Comma aggiunto dal comma 1 dell'articolo 6 della L.R. 9 aprile 2021, n. 6.