Legge regionale 1° settembre 1997, n. 31 - Testo storico

Legge regionale 01 settembre 1997, n. 31

Bollettino Ufficiale regionale 08 09 1997 n. 41

Modificazioni alla legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), già modificata con legge regionale 11 marzo 1993, n. 13.

Art. 1

1. L'art. 6 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 3 (Norme per l'elezione del Consiglio regionale della Valle d'Aosta), già modificato dall'art. 2 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 13, è sostituito dal seguente:

"Art. 6

(Liste dei candidati)

1. Le liste dei candidati devono comprendere ciascuna un numero di candidati non inferiore a diciotto e non superiore a trentacinque.

2. Le liste dei candidati devono essere sottoscritte dal presidente o segretario regionale dei partiti, movimenti o gruppi politici, ovvero da rappresentanti da loro indicati con mandato autenticato da notaio. Qualora tali organi non fossero previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non fossero in carica, la sottoscrizione può essere effettuata o il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale del partito o del raggruppamento politico. La carica dei sottoscrittori deve essere comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari o presidenti nazionali oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale. Il sottoscrittore della lista può essere compreso nell'elenco dei candidati. La lista dei candidati deve essere corredata dai moduli di cui all'art. 7, comma 4, contenenti le firme di non meno di cinquecento e non più di ottocento elettori, fatto salvo quanto disposto dal comma 10.

3. Per i partiti o gruppi politici che hanno avuto almeno un eletto nella legislatura in corso ed hanno costituito un gruppo consiliare esistente al momento della pubblicazione del decreto del Presidente della Giunta di convocazione dei comizi elettorali, e per quelli che, costituiti inizialmente in gruppo consiliare, hanno nel corso della legislatura mutato simbolo e denominazione, fatta eccezione per il gruppo misto, non è richiesta alcuna sottoscrizione. Nessuna presentazione di firme è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente dall'onere della raccolta di firme ai sensi del presente comma.

4. I nomi dei candidati devono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l'ordine di elenco, ai fini dell'espressione dei voti di preferenza.

5. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un notaio o da personale delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie collocato nella settima qualifica funzionale e superiori o da un segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall'art. 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale), come modificato dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

6. Di tutti i candidati deve essere indicato cognome, nome, luogo e data di nascita.

7. Nessun candidato può essere compreso in più liste.

8. Ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza walser può collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi prevista dagli art. 50, 51 e 52, con altra lista presentata da partito o gruppo politico. A tale scopo, nella dichiarazione di presentazione della lista, deve essere indicata la lista con la quale si intende effettuare il collegamento. Le dichiarazioni di collegamento fra le liste devono essere reciproche.

9. Le liste dei candidati di cui al comma 8 devono comprendere ciascuna un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore a sei. I candidati devono essere residenti da almeno tre anni in uno dei Comuni walser di cui al comma 10.

10. Le liste dei candidati di cui al comma 8 devono essere sottoscritte con le modalità di cui al comma 2 e corredate dai moduli di cui all'art. 7, comma 4, contenenti le firme di almeno quaranta e non più di settanta elettori, iscritti nelle liste elettorali dei Comuni di Issime, Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean e Gaby."

Art. 2

1. Il comma 4 dell'art. 7 della l.r. 3/1993, già modificato dall'art. 3 della l.r. 13/1993, è sostituito dal seguente:

"4. La firma degli elettori deve avvenire nei tre mesi precedenti la scadenza naturale del Consiglio su appositi moduli contenenti il contrassegno di lista stampato e l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita dei candidati, nonché del nome, cognome, luogo e data di nascita e Comune di iscrizione elettorale dei sottoscrittori, e deve essere autenticata da notaio, pretore, giudice di pace, cancelliere di pretura o di tribunale, sindaco, assessore delegato in via generale a sostituire il sindaco assente o impedito, segretario comunale o funzionario appositamente delegato dal sindaco."

Art. 3

1. Il comma 2 dell'art. 16 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"2. Il Presidente dell'ufficio elettorale accerta l'esistenza e il buono stato delle urne e di tutto il materiale di arredamento necessario per il regolare svolgimento delle operazioni elettorali e segnala eventuali deficienze al sindaco affinché questi provveda immediatamente e comunque prima dell'inizio delle operazioni di votazione."

Art. 4

1. Il comma 2 dell'art. 34 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"2. L'elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per candidati della lista da lui votata. Il numero massimo delle preferenze è di tre. Per le liste presentate ai sensi dell'art. 6, comma 8, può essere espressa una sola preferenza."

Art. 5

1. L'art. 48 della l.r. 3/1993 è abrogato.

Art. 6

1. Il comma 1 dell'art. 50 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"1. Compiute le operazioni di cui all'art. 49, l'ufficio elettorale regionale, con l'assistenza degli esperti di cui all'art. 8, comma 2:

a) determina la cifra elettorale di ciascuna lista e, per le liste collegate ai sensi dell'art. 6, la cifra elettorale di gruppo. La cifra elettorale di lista è data dalla somma dei voti validi di lista, compresi quelli di cui all'art. 49, comma 1, lett. b), ottenuti da ciascuna lista nelle singole sezioni del collegio. La cifra elettorale di gruppo è data dalla somma dei voti validi, compresi quelli di cui all'art. 49, comma 1, lett. b), ottenuti da ciascuna lista che compone il gruppo nelle singole sezioni del collegio;

b) divide il totale dei voti validi riportati da tutte le liste per il numero dei consiglieri da eleggere, trascurando la parte decimale; il quoziente così ottenuto, moltiplicato per due, rappresenta la soglia minima per partecipare all'attribuzione dei seggi;

c) procede alla somma delle cifre elettorali delle liste, o dei gruppi di liste, che hanno raggiunto o superato la soglia minima di cui alla lett. b);

d) divide la somma di cui alla lett. c) per il numero dei consiglieri da eleggere ottenendo così il quoziente elettorale regionale di attribuzione;

e) attribuisce ad ogni lista o gruppo di liste che abbiano raggiunto o superato la soglia minima di cui alla lett. b) tanti seggi quante volte il quoziente elettorale regionale risulti contenuto nella cifra elettorale regionale di ciascuna lista o gruppo di liste, evidenziando i resti di ciascuna lista o gruppo di liste;

f) attribuisce alle liste o ai gruppi di liste che hanno i maggiori resti i seggi non assegnati a seguito dell'operazione di cui alla lett. e)."

Art. 7

1. L'art. 51 della l.r. 3/1993 è sostituito dal seguente:

"Art. 51

(Graduatoria dei candidati)

1. Stabilito il numero dei seggi assegnato a ciascuna lista, o gruppo di liste, l'ufficio elettorale regionale:

a) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi ad esso attribuiti;

b) determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l'ordine di presentazione nella lista;

c) determina la graduatoria dei candidati di ciascun gruppo di liste disponendoli in un'unica graduatoria secondo le rispettive cifre individuali, indipendentemente dalla lista cui appartengano;

d) qualora nessuno dei candidati delle liste di minoranza walser collegate sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, viene assegnato un seggio a quella lista presentata ai sensi dell'art. 6, comma 8, che abbia ottenuto, nei Comuni di Issime, Gaby, Gressoney-La-Trinité e Gressoney-Saint-Jean, il maggior numero e almeno il quaranta per cento dei voti validamente assegnati a tutte le liste negli stessi Comuni, attribuendo l'ultimo posto della lista con la quale è avvenuto il collegamento al candidato della lista della comunità walser collegata che abbia ottenuto la maggiore cifra individuale."

Art. 8

1. La tabella A allegata alla l.r. 3/1993 è sostituita dall'allegato A alla presente legge.

Art. 9

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.