Legge regionale 24 giugno 1994, n. 31 - Testo vigente

Legge regionale 24 giugno 1994, n. 31

Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie.

(B.U. 5 luglio 1994, n. 29).

Art. 1.

1. La Regione interviene finanziariamente per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature in dotazione ai presidi sanitari esistenti sul territorio regionale.

2. Per le finalità di cui al comma 1, nonché nei limiti annualmente fissati con legge finanziaria, la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare all'Unità sanitaria locale, dopo l'approvazione del bilancio di previsione, un finanziamento annuale vincolato.

Art. 2.

1. L'Unità sanitaria locale approva, con deliberazione dell'organo di gestione, il programma triennale delle nuove attrezzature da acquistare e delle sostituzioni ed integrazioni di attrezzature esistenti da operare, tenendo conto degli indirizzi programmatici della Regione delineati nel Piano socio-sanitario regionale.

2. L'Unità sanitaria locale individua, altresì, nell'ambito del programma di cui al comma 1, le attrezzature da acquistare nei limiti del finanziamento regionale di cui all'art. 1, comma 2.

3. La deliberazione dell'organo di gestione va sottoposta al controllo preventivo della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e), della legge regionale 16 dicembre 1992, n. 75 (Disciplina del controllo preventivo della Giunta regionale sugli atti dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta).

4. Agli acquisti di nuove attrezzature, nonché alle sostituzioni ed integrazioni di attrezzature esistenti, individuate con le modalità di cui al comma 1, provvede l'Unità sanitaria locale.

Art. 3.

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, nel triennio 1994/1996, la spesa di lire 7.500.000.000, di cui lire 3.000.000.000 a carico dell'esercizio 1994.

2. L'onere di cui al comma 1 graverà sul capitolo 60445 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994, di nuova istituzione, che assumerà la seguente denominazione "Finanziamento all'U.S.L. per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie", e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti già iscritti al capitolo 60440 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 (Spese di manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie) ed ai capitoli corrispondenti per gli anni 1995 e 1996.

4. A decorrere dall'esercizio finanziario 1995, l'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà determinato con legge finanziaria.

Art. 4.

1. Nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 60440 "Spese di manutenzione straordinaria e adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie"

lire 3.000.000.000;

b) in aumento:

programma regionale 2.2.3.02

codificazione 2.1.2.3.7.3.08.8.8.31

cap. 60445 (di nuova istituzione)

"Finanziamento all'U.S.L. per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie"

lire 3.000.000.000.

Art. 5.

1. La legge regionale 10 agosto 1992, n. 40 (Interventi finanziari per l'adeguamento tecnologico delle strutture ospedaliere) è abrogata.

Art. 6.

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.