Legge regionale 24 giugno 1992, n. 31 - Testo vigente

Legge regionale 24 giugno 1992, n. 31

Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse turistico - promozionale.

(B.U. 7 luglio 1992, n. 30).

Art. 1

(Oggetto) (1)

1. La Regione concede contributi a favore di enti privati non aventi finalità di lucro, al fine di sostenere ed incentivare la realizzazione di spettacoli, manifestazioni ed altri eventi suscettibili di produrre effetti favorevoli per la Valle d'Aosta sotto il profilo turistico-promozionale.

Art. 2

(Presentazione domande).

1. Per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 1 gli interessati devono presentare all'Assessorato Regionale del Turismo, Sport e Beni colturali domanda in carta libera corredata da:

a) relazione illustrante l'articolazione, le caratteristiche organizzative e i risvolti turistico - promozionali dell'iniziativa;

b) dettagliata previsione delle spese e delle eventuali entrate.

Art. 2bis

(Termini per la presentazione delle domande) (1a)

1. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 1 devono essere presentate, a pena di decadenza, entro i seguenti termini:

a) 30 novembre, per le iniziative programmate nel successivo periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 30 giugno;

b) 31 maggio, per le iniziative programmate nel successivo periodo compreso tra il 1° luglio ed il 31 dicembre.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, le domande presentate oltre i termini indicati possono essere ammesse a contributo qualora si riferiscano alla realizzazione di iniziative alle quali la Giunta regionale riconosca un particolare rilievo turistico promozionale.

Art. 3

(Entità dei contributi).

1. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 percento della spesa ritenuta ammissibile.

2. (2).

3. (3).

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua le voci di spesa ammissibili a contributo (3a).

Art. 4

(Istruttoria e concessione dei contributi).

1. Entro sessanta giorni dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 2bis, comma 1, la struttura regionale competente in materia di turismo provvede all'istruttoria delle domande presentate (3b).

2. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale (3c).

Art. 5

(Liquidazione ed erogazione).

1. I contributi concessi a norma dell'articolo 4 sono liquidati ed erogati, anche ratealmente, in relazione a particolari esigenze organizzative, previa presentazione di idonei giustificativi delle spese sostenute.

2. Sono considerati idonei i giustificativi costituiti da documenti fiscalmente regolari.

3. Il rapporto tra l'ammontare complessivo del contributo erogato e quello delle spese regolarmente giustificate non può eccedere il rapporto tra l'ammontare del contributo inizialmente concesso e quello delle spese preventivate.

Art. 6

(Non cumulabilità dei contributi). (4)

Art. 7

(Disposizioni finanziarie).

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 3.320 milioni, si provvede, per il 1992, mediante utilizzo dei fondi iscritti ai capitoli 62520 ("Contributi e sussidi ad enti locali per attività nel settore del turismo e del tempo libero") e 64320 ("Contributi e sussidi ad istituzioni e organismi vari per attività nel settore del turismo e del tempo libero") del Bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1992.

2. A decorrere dal 1993 gli stessi oneri saranno determinati con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90: "Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta".

Art. 8

(Dichiarazione d'urgenza).

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma 3 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

¦

(1) Comma già modificato dall'art. 40 della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3, e così sostituito dall'art. 20 della L.R. 4 agosto 2006, n.21.

Il comma 1 dell'articolo 1era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 40 della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3:

"1. La Regione concede contributi a favore di enti pubblici ed enti privati non aventi finalità di lucro allo scopo di sostenere e incentivare la realizzazione di iniziative di carattere culturale o spettacolare, suscettibili di favorire la promozione dell'immagine turistica della Valle d'Aosta."

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 1 recitava:

"1. La Regione concede contributi a favore di persone ed enti pubblici e privati allo scopo di sostenere e incentivare la realizzazione di iniziative di carattere culturale, spettacolare o sportivo suscettibili di favorire la promozione dell'immagine turistica della Valle d'Aosta.".

(1a) Articolo inserito dall'art. 42, comma 1, della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21.

(2) Comma soppresso dall'art. 18 della L.R. 14 gennaio 1994, n. 2.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 3 recitava:

"2. In caso di manifestazioni di contenuto sportivo la percentuale di cui al comma uno può essere aumentata sino al 70 percento della spesa ritenuta ammissibile.".

(3) Comma abrogato dall'art. 41 della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

Il comma 3 dell'articolo 3 era già stato sostituito nel modo seguente dall'art. 18 della L.R. 14 gennaio 1994, n. 2:

"3. La percentuale di cui al comma 1 può essere superata solo in caso di manifestazioni sportive di particolare importanza turistico-promozionale, approvate dal Consiglio regionale, le cui modalità organizzative siano direttamente concordate con l'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali (capp. 62520 e 64320).".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 3 recitava:

"3. La percentuale di cui al comma due può essere superata solo in caso di manifestazioni sportive di particolare importanza turistico - promozionale, approvate dal consiglio regionale, le cui modalità organizzative siano direttamente concordate con l'Assessorato regionale del turismo, sport e beni culturali."

(3a) Comma così sostituito dall'art. 34, comma 1, della "L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 3 recitava:

"4. Sull'ammissibilità a contributo delle spese e sulla valutazione dell'interesse turistico - promozionale delle iniziative proposte decide l'Assessore Regionale al Turismo, Sport e Beni Culturali, sentito il parere dell'Ufficio Regionale per il Turismo.".

(3b) Comma così sostituito dall'art. 34, comma 2, della L.R. 5 dicembre 2005, n. 31.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 4 recitava:

"1. L'Ufficio regionale per il turismo provvede, entro 60 giorni dal ricevimento delle domande, all'istruttoria delle stesse e alla formulazione del parere di cui al comma quattro dell'articolo 3.".

(3c) Comma così sostituito dall'art. 42, comma 2, della L.R. 15 dicembre 2003, n. 21.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'articolo 4 recitava:

"2. I contributi sono concessi con delibera della Giunta o del Consiglio regionale, in relazione ai rispettivi limiti di spesa di competenza.".

(4) Articolo abrogato dall'art. 41 della L.R. 20 gennaio 1998, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 6 recitava:

"(Non cumulabilità dei contributi)

1. I contributi concessi in applicazione della presente legge con riferimento a manifestazioni sportive di particolare interesse turistico promozionale non sono cumulabili con eventuali contributi straordinari concessi ai sensi della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 85 concernente " Interventi a favore dello sport ".".