Legge regionale 10 maggio 1988, n. 31 - Testo storico

Legge regionale n. 31 del 10 05 1988

Bollettino ufficiale 13 06 1988 n. 9, 1° SUPPLEMENTO STRAORDINARIO al n. 0013 del 10 06 1988

Aumento, per l'anno 1988, della spesa per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, relativa alla sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale.

Art. 1

1. Per l'applicazione della legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, e successive modificazioni e integrazioni, concernente " Sottoscrizione di capitale azionario di società di funivie e seggiovie locali e di altre società aventi per fine iniziative di interesse turistico locale ", è autorizzata, limitatamente all'anno 1988, la maggiore spesa di lire 2.000.000.000.

2. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge graverà sul cap. 37500 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988.

3. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 - Settore secondo: sviluppo economico - del bilancio di previsione per l'anno 1988.

Art. 2

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1988 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

(Variazione in diminuzione)

Cap. 50150 " Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo (spese di investimento) " Lire 2.000.000.000

(Variazione in aumento)

Cap. 37500 " Spese per la sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali e di altre società ".

- LR 3 agosto 1971, n. 10

- LR 14 dicembre 1972, n. 40 L. 2.000.000.000

Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.