Legge regionale 9 giugno 1981, n. 31 - Testo storico

Legge regionale n. 31 del 09 06 1981

Bollettino ufficiale 14 7 1981 n. 9

Revisione per l’anno 1980 delle aliquote di cui all’articolo 2, lettera b), della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27, recante contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori.

Art. 1

Le aliquote di cui alla lettera b) dell’articolo 2 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27, da applicare per l’anno 1980, sono stabilite fino ad un massimo di:

- L. 490 per autobus/Km. per tutte le linee o tratti di linea svolgentisi in territorio regionale i cui capilinea siano a quota inferiore a mt. 800;

- L. 531 per autobus/Km. per tutte le linee o tratti di linea svolgentisi in territorio regionale con almeno un capolinea situato a quota superiore a mt. 800, purché posto nel territorio della Regione Valle d’Aosta, con eslcusione di linee che hanno percorso esclusivamente corrente sulla direttrice Torino - Aosta - Courmayeur.

Art. 2

La Giunta regionale adotta i provvedimenti previsti dagli articoli 9 e 10 della legge regionale 6 agosto 1974, n. 27.

Art. 3

L’onere di L. 348.000.000, derivante a carico della Regione per l’applicazione della presente legge, graverà sul capitolo 38000 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1981 e seguenti.

Alla copertura dell’onere di cui al comma precedente si provvede:

Per il 1981 mediante riduzione di pari importo del fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) settore 2 " Sviluppo economico ", iscritto al capitolo 50000 della parte spesa del bilancio stesso.

Per il 1982 e 1983 con la disponibilità del settore 222 " Sviluppo economico " programma 2.2.2.15.

Per gli anni successivi gli oneri saranno iscritti nei corrispondenti capitoli di spesa, con le leggi di approvazione dei relativi bilanci di previsione.

Art. 4

Al bilancio di previsione della Regione, per l’anno finanziario 1981, sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione

Cap. 50000 - Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 348.000.000

Variazione in aumento

Cap. 38000 - Spese per la concessione di contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori( LR 6 agosto 1974, n. 27, LR 23 giugno 1975, n. 25, LR 5 novembre 1976, n. 45, LR 31 maggio 1977, n. 38, LR 15 giugno 1979, n. 20, LR 26 aprile 1979, n. 28, LR 24 aprile 1980, n. 15, LR 9 giugno 1981, n. 31) L. 348.000.000

Art. 5

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.