Legge regionale 6 agosto 1974, n. 31 - Testo storico

Legge regionale n. 31 del 06 08 1974

Bollettino ufficiale 9 9 1974 n. 8

Modificazioni alla legge regionale 31 agosto 1972, n. 35, recante norme in materia di assistenza integrativa regionale, mediante concessione di un "assegno di accompagnamento" ai ciechi civili.

Art. 1

Con decorrenza 1° gennaio 1974, l’assegno mensile di assistenza integrativa regionale, denominato " assegno di accompagnamento ", di cui all’articolo 1 della legge regionale 31 agosto 1972, n. 35, è aumentato a lire trentacinquemila per i ciechi assoluti ed a lire venticinquemila per i minorati della vista che abbiano un residuo visivo non superiore ad un ventesimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione.

Per cecità assoluta si intende la totale mancanza della vista o la mera percezione dell’ombra e della luce.

Art. 2

Con decorrenza primo gennaio 1974 l’articolo 2 della legge regionale 31 agosto 1972, n. 35, è abrogato e sostituito dal seguente:

" Possono ottenere l’assistenza integrativa regionale " assegno di accompagnamento", prevista dal precedente articolo 1, i minorati della vista che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età e siano nati e residenti in Valle d’Aosta, oppure siano residenti e con dimora di fatto in Valle d’Aosta da almeno cinque anni;

b) siano stati riscontrati affetti da cecità assoluta o da un residuo visivo non superiore ad 1/ 20 in entrambi gli occhi con eventuale correzione;

c) non siano affetti da cecità o minorazione della vista riconosciuta per cause di guerra, lavoro o servizio per le quali abbiano diritto a provvidenze pensionistiche previste da leggi statali speciali ".

Art. 3

I titolari di assegno di accompagnamento i quali, in seguito ad aggravamento delle condizioni visive, aspirino alla concessione dell’assegno nella misura prevista nel caso di cecità assoluta, debbono produrre apposita istanza nei modi e con gli effetti previsti dagli articoli 4 e seguenti della legge regionale 31 agosto 1972, n. 35.

Art. 4

L’individuazione dei titolari di assegno di accompagnamento i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano titolo alla concessione dell’assegno nella misura prevista nel caso di cecità assoluta, può essere fatta d’ufficio in base agli accertamenti precedentemente effettuati dalla competente commissione sanitaria.

Art. 5

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverà sul capitolo 751 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1974, previo prelievo di pari somma dal capitolo 206 della parte spesa del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

Art. 6

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

- Variazioni in aumento:

Capitolo 751 " Spese per l’assistenza integrativa regionale mediante concessione di un assegno di accompagnamento ai ciechi civili " L. 45.000.000

- Variazioni in diminuzione:

Capitolo 206 " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento (Spese correnti - allegato E) " L. 45.000.000

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.