Legge regionale 23 maggio 1973, n. 31 - Testo storico

Legge regionale n. 31 del 23 05 1973

Bollettino ufficiale 13 6 1973 n. 8

CONCESSIONE, PER L’ANNO 1972, DI CONTRIBUTI DI ESERCIZIO ALLE AZIENDE CONCESSIONARIE DI AUTOSERVIZI DI LINEA PER VIAGGIATORI.

Art. 1

L’autoservizio pubblico di linea rappresenta esecuzione di un servizio sociale che la Regione indirizza, coordina e disciplina attraverso strumenti legislativi in corso di studio.

Art. 2

Allo scopo di assicurare la continuità di servizi in atto esistenti, la Giunta Regionale è autorizzata a concedere, per il periodo dal primo aprile 1972 al 31 dicembre 1972, agli Enti e Società che esercitano autoservizi pubblici di linea ordinaria o per lavoratori dipendenti e studenti nell’ambito della Regione Valle d’Aosta, contributi regionali da erogare entro i limiti di cui agli articoli seguenti.

Art. 3

I contributi saranno erogati per ciascun Ente o Società solo nel caso che risulti passivo il conto di esercizio per l’anno 1972 di tutto il complesso di autolinee esercite da ciascuna Società ed Ente e concesse alle Imprese stesse e saranno calcolati sulla base dei seguenti parametri:

a) contributo pari all’intero ammontare degli sconti praticati ai viaggiatori in possesso di abbonamento e tessera a tariffa preferenziale (lavoratori dipendenti e studenti);

b) contributo in relazione alle percorrenze effettuate sino ad un massimo di Lire quindici per autobus/ Km. per tutte le linee e tratti di linee svolgentisi in territorio regionale.

Art. 4

Gli Enti e Società concessionari sono ammessi a beneficiare dei contributi per le autolinee:

- che si svolgano interamente nell’ambito del territorio della Regione;

- che si svolgano solo parzialmente nel territorio della Regione ma che, comunque, assolvano ad esigenze di traffico riconosciute dalla Giunta Regionale di interesse regionale e per la sola parte di percorso su cui tale interesse è riconosciuto.

Art. 5

L’erogazione dei contributi è limitata in valore all’ammontare del deficit ammissibile risultante dal conto di esercizio delle autolinee di cui si tratta ed al deficit totale di esercizio delle Imprese.

Art. 6

Sono esclusi dai contributi di cui sopra gli Enti e Società che non abbiano assicurato la normale efficienza del servizio o che abbiano reiteratamente violato le norme del contratto di lavoro o delle leggi sociali.

Art. 7

Ai fini della determinazione del contributo autobus/ Km., va considerata la percorrenza indicata sul disciplinare di concessione. A questa sarà aggiunta la percorrenza relativa alle corse bis regolarmente denunciate e sarà sottratta quella relativa ai giorni di sospensione dei servizi.

Art. 8

Le domande di contributo dovranno essere presentate alla Presidenza della Giunta Regionale entro trenta giorni dalla data dell’entrata in vigore della presente legge e dovranno essere corredate:

- dalla dichiarazione del concessionario nella quale sia garantito il rispetto delle condizioni di cui all’articolo 5;

- dal conto economico della gestione per l’anno 1972 relativo a tutte le attività aziendali, compilato in conformità all’apposito mod. 1°;

- dall’elenco di tutte le autolinee ritenute di interesse regionale esercitate dall’azienda con l’indicazione delle percorrenze e dei proventi a tariffa preferenziale, conforme all’allegato mod. 2°;

- dalla copia delle denunce presentate agli uffici fiscali per il pagamento dell’IGE e della tassa di bollo relativa all’intero 1972;

- dalle dichiarazioni dei competenti Uffici postali e dei Comuni relative agli eventuali canoni e sussidi percepiti nel 1972;

- dalla eventuale ulteriore documentazione ritenuta necessaria al completamento dell’istruttoria.

Art. 9

I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con analoghi contributi o sussidi statali eventualmente concessi per il periodo dal primo aprile 1972 al 31 dicembre 1972 e il cui importo sarà dalle Aziende interessate versato alla Regione fino alla concorrenza dei contributi regionali ottenuti in applicazione della presente legge.

Art. 10

Per il finanziamento delle spese derivanti dall’applicazione della presente legge, previste in complessive massime Lire 130.000.000, sono approvate le seguenti variazioni alla Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1973:

- è istituito il seguente nuovo capitolo 481 (" Spese per la concessione di contributi di esercizio alle Aziende concessionarie di autoservizi di linea per viaggiatori "), con lo stanziamento di Lire 130.000.000, somma da prelevare per Lire 50.000.000 dal Capitolo 206 del bilancio (" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento - Spese correnti - Allegato E ") e per Lire 80.000.000 da prelevare dal capitolo 205 del bilancio (" Fondo di riserva per spese impreviste per far fronte a nuove e maggiori spese ").

Art. 11

Con deliberazioni della Giunta Regionale si provvederà alla concessione dei contributi previsti dalla presente legge, nonché alla approvazione e liquidazione delle relative spese, da imputare al nuovo capitolo di spesa 481 di cui al precedente articolo.

Art. 12

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.