Legge regionale 31 agosto 1972, n. 31 - Testo storico

Legge regionale n. 31 del 31 08 1972

Bollettino ufficiale 31 8 1972 n. 10

MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 22- 1- 1970 N. 5 RIGUARDANTE L’ISTITUZIONE DI UN CENTRO REGIONALE PER LA DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI GINECOLOGICI.

Art. 1

L’articolo 4 della legge regionale 22 gennaio 1970 n. 5 č sostituito dal seguente nuovo articolo:

" Al funzionamento del Centro regionale diagnostico si provvede mediante l’impiego del seguente personale:

1) un medico anatomo - patologo - istologo, quale incaricato che sovraintende al servizio;

2) un medico specialista in ginecologia, esperto nella citologia vaginale, quale incaricato e che dirige tecnicamente il servizio;

3) due tecniche ausiliarie in possesso di uno dei seguenti titoli: ostetrica, assistente sanitaria, infermiera professionale, tecnico-laboratorista, ovvero di altro titolo equiparato ai precedenti e idoneo alla ammissione ai corsi ministeriali per cito - tecnica; le due tecniche ausiliarie coadiuvano i Sanitari ed effettuano i prelievi;

4) una addetta al Centro con mansioni di dattilografa, archivista ed applicata.

L’espletamento dei servizi amministrativi del Centro č affidato agli uffici amministrativi regionali all’uopo incaricati".

Art. 2

La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale per la Valle d’Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarą inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarą dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.