Legge regionale 7 dicembre 1967, n. 31 - Testo storico

Legge regionale n. 31 del 07 12 1967

Bollettino ufficiale 28 12 1967 n. 12

APPROVAZIONE DI NUOVE NORME DI ATTUAZIONE IN VALLE D’AOSTA DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1956 N. 1533, PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE PER GLI ARTIGIANI.

Art. 1

Le norme approvate con legge regionale 10 marzo 1959 n. 1 (Norme di attuazione, in Valle d’Aosta, della legge 29 dicembre 1956 n. 1533, per la assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli artigiani) sono abrogate e sostituite dalle nuove norme di attuazione approvate con la presente legge.

Art. 2

La Regione provvede, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti, ad integrare a favore degli artigiani residenti in Valle d’Aosta l’assistenza mutualistica sanitaria prevista dalla legge statale 29 dicembre 1956 n. 1533.

Art. 3

A decorrere dall’anno finanziario 1967 la Regione corrisponderà alla locale Cassa Mutua Regionale di Malattia per gli Artigiani, a titolo di contributo integrativo regionale nelle spese per il maggior costo della assistenza sanitaria di cui all’articolo 23 - lettera c) della legge 29 dicembre 1956 n. 1533, una quota annua integrativa pro - capite, sino ad un importo unitario massimo di Lire duemila, per ciascun artigiano e per ciascun familiare assistibile ai sensi della legge statale suddetta e per ciascun pensionato artigiano e familiare a carico, assistibili gratuitamente ai sensi della legge statale 25 febbraio 1963 n. 260.

Non sarà corrisposta alcuna quota capitaria per gli artigiani che già beneficino di altra forma di assistenza mutualistica.

Resta fermo l’obbligo del versamento dei contributi ai sensi della legge 29 dicembre 1956 n. 1533 per gli artigiani per i quali i contributi stessi non sono corrisposti dalla Amministrazione Regionale a norma della presente legge.

Art. 4

La quota capitaria da corrispondere dalla Regione ai sensi dell’articolo precedente sarà annualmente stabilita dalla Giunta Regionale in base alle risultanze del rendiconto consuntivo annuo per il precedente esercizio finanziario e del bilancio preventivo dell’anno in corso, approvati dall’Assemblea della Cassa Mutua Regionale, nonché in base al numero degli assistiti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente risultante dai seguenti prospetti riassuntivi:

a) prospetti riassuntivi degli elenchi da trasmettere dalla Commissione Regionale per l’Artigianato, istituita con decreto del Presidente della Giunta Regionale ai sensi del DM 18- 4- 1958, previo accertamento del diritto all’assistenza;

b) prospetti riassuntivi, approvati dal Consiglio di Amministrazione della Cassa Mutua Regionale, relativi agli artigiani e ai loro familiari fruenti dell’assistenza gratuita.

Art. 5

Ai fini della compilazione dei prospetti riassuntivi previsti alla lettera a) dell’articolo precedente, la Commissione Regionale per l’Artigianato provvede, alla scadenza di ogni mese, all’esame delle notifiche pervenute nel corso del mese stesso e agli eventuali accertamenti di ufficio e trasmette, entro la prima decade del mese successivo, gli elenchi di aggiornamento alla Cassa Mutua Regionale per l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

Ai fini della compilazione dei prospetti riassuntivi previsti alla lettera b) dell’articolo precedente, la Cassa Mutua Regionale provvede, alla fine di ciascun trimestre, all’esame delle domande pervenute nel corso del trimestre stesso e trasmette, entro la prima decade del mese successivo, i prospetti di aggiornamento all’Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale.

Art. 6

Alla determinazione e alla liquidazione della quota capitaria di cui ai precedenti articoli si provvederà con deliberazioni della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale.

Art. 7

Qualora, in futuro i contributi previsti dalla lettera c) dell’articolo 23 della legge 29-12-1956 n. 1533, per la copertura dell’eventuale maggior costo dell’assistenza sanitaria, fossero assunti a carico del bilancio dello Stato o diminuissero sino ad un importo inferiore a Lire 6.615 per la 1.a classe di contribuzione, a Lire 8.115 per la 2.a classe, a Lire 9.615 per la 3.a classe, a Lire 11.115 per la 4.a classe, a Lire 12.615 per la 5.a classe e a Lire 14.115 per la 6.a classe, la Regione non corrisponderà alla Cassa Mutua Regionale di Malattia per gli Artigiani i contributi previsti dalla presente legge.

Art. 8

In relazione all’intervento finanziario regionale, previsto dalla presente legge, faranno parte del Consiglio di Amministrazione della locale Cassa Mutua Regionale Malattia per gli Artigiani, quali membri di diritto e con voto consuntivo, tre rappresentanti della Regione nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno designato dalla minoranza.

Art. 9

Per l’applicazione in Valle d’Aosta della legge statale 29

dicembre 1956 n. 1533 le dizioni " Provincia " e " provinciale ", previste dalle norme della legge medesima, si intendono sostituite dalle dizioni " Regioni " e " regionale ".

Art. 10

La copertura della maggiore spesa annua, prevista in Lire sei milioni, derivante a carico del bilancio regionale dalla applicazione della presente legge, in aggiunta alla spesa annua di Lire sei milioni già prevista al capitolo di spesa 467 del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1967, è assicurata dall’apposito stanziamento del capitolo 111 del bilancio stesso, come risulta dall’Allegato E alla legge regionale 3 aprile 1967 n. 6.

La spesa annua, prevista in complessive Lire dodici milioni, per l’integrazione della assistenza di malattia agli artigiani a' sensi della presente legge, graverà sull’apposito capitolo di spesa 467 del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1967, il cui attuale stanziamento viene aumentato come da successivo comma, nonché al corrispondente capitolo di spesa, con stanziamento annuo di Lire dodici milioni, da iscrivere nei bilanci preventivi della Regione per i successivi anni finanziari.

Per il finanziamento della spesa annua di cui ai precedenti commi per l’anno finanziario 1967 è approvata la seguente variazione allo stato di previsione della PARTE SPESA del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1967: " lo stanziamento del capitolo di spesa 467 del bilancio (Spese per integrazione assistenza malattia artigiani) è aumentato da Lire sei milioni a Lire dodici milioni mediante prelievo di Lire sei milioni dal capitolo 111 del bilancio stesso (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - Spese correnti - Allegato E) ".

Art. 11

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.