Legge regionale 21 novembre 2012, n. 31 - Testo storico

Legge regionale 21 novembre 2012, n. 31

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. Legge finanziaria per gli anni 2013/2015. Modificazioni di leggi regionali.

(B.U. del 4 dicembre 2012, n. 50)

CAPO I

AGEVOLAZIONI PER IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE

Art. 1 - Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali

Art. 2 - Sospensione delle quote capitali su mutui con contributo in conto interessi della Regione

Art. 3 - Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti. Bonus energia

CAPO II

MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

Art. 4 - Disposizioni in materia di personale regionale

Art. 5 - Disposizioni per il contenimento della spesa per iniziative turistiche e culturali

Art. 6 - Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 7 - Disposizioni in materia di personale regionale

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI

Art. 8 - Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale

Art. 9 - Fondo per speciali programmi di investimento - FoSPI

Art. 10 - Fondo regionale per le politiche sociali. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 18

Art. 11 - Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale

Art. 12 - Piani di edilizia scolastica

Art. 13 - Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITA'

Art. 14 - Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti

CAPO VI

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 15 - Interventi in materia di politica del lavoro

Art. 16 - Contributi per i lavoratori disabili. Modificazioni alla legge regionale 28 dicembre 1983, n. 89

Art. 17 - Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale

Art. 18 - Programma di sviluppo rurale 2007/2013

Art. 19 - Fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.A..L.r. 7/2006

Art. 20 - Contributo alla società Autoporto S.p.A. per il concorso nell'ammortamento di mutui per la realizzazione di interventi di investimento di interesse regionale. Modificazione alla l.r. 30/2011

Art. 21 - Finanziamento della Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales. Modificazioni alla legge regionale 20 maggio 2002, n. 7

Art. 22 - Disposizioni in materia di società regionali. Modificazioni alle leggi regionali 17 agosto 1987, n. 81, e 20 dicembre 2010, n. 44

CAPO VII

INTERVENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 23 - Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41

Art. 24 - Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 10 agosto 2004, n. 16, e 7 aprile 1992, n. 18

Art. 25 - Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti. Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali

Art. 27 - Entrata in vigore

CAPO I

AGEVOLAZIONI PER IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE E DELLE FAMIGLIE

Art. 1

(Sospensione delle rate di mutui agevolati previsti da leggi regionali)

1. Gli interventi di cui all'articolo 3 della legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1 (Misure regionali straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), sono prorogati per l'anno 2013, limitatamente alla prima rata in scadenza nel periodo di cui al comma 2, per i mutui agevolati con rate semestrali e limitatamente ad un periodo di sei mesi, per i mutui agevolati con rate annuali con conseguente variazione delle scadenze delle rate successive, a valere sulle seguenti leggi regionali:

a) 8 ottobre 1973, n. 33 (Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta), limitatamente al capo I (Provvidenze per il recupero di centri e nuclei abitati);

b) 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta);

c) 30 dicembre 1982, n. 101 (Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione);

d) 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia);

e) 15 luglio 1985, n. 46 (Concessione di incentivi per la realizzazione di impianti di risalita e di connesse strutture di servizio);

f) 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie);

g) 13 maggio 1993, n. 33 (Norme in materia di turismo equestre);

h) 24 dicembre 1996, n. 43 (Costituzione di un fondo di rotazione per la realizzazione di opere di miglioramento fondiario in agricoltura);

i) 27 febbraio 1998, n. 8 (Interventi regionali per lo sviluppo di impianti a fune e di connesse strutture di servizio);

j) 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del settore termale);

k) 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali);

l) 24 giugno 2002, n. 11 (Disciplina degli interventi e degli strumenti diretti alla delocalizzazione degli immobili siti in zone a rischio idrogeologico);

m) 31 marzo 2003, n. 6 (Interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane);

n) 8 giugno 2004, n. 7 (Interventi regionali a sostegno delle imprese artigiane ed industriali operanti nel settore della trasformazione dei prodotti agricoli);

o) 16 marzo 2006, n. 7 (Nuove disposizioni concernenti la società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A.. Abrogazione della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16);

p) 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1);

q) 23 dicembre 2009, n. 52 (Interventi regionali per l'accesso al credito sociale).

2. La sospensione si applica alle rate dei mutui stipulati al 31 dicembre 2012 in scadenza dal 1° marzo 2013 al 28 febbraio 2014.

3. La sospensione si applica anche ai mutuatari inadempienti alla data del 31 dicembre 2012 rispetto a rate di mutuo scadute, a condizione che non sia già iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie.

4. I mutuatari possono richiedere la sospensione del pagamento delle rate di mutuo ai sensi del presente articolo con apposita domanda da presentare alla società finanziaria regionale FINAOSTA S.p.A. o alle banche convenzionate, entro il 22 febbraio 2013, per le rate in scadenza nei mesi di marzo ed aprile 2013 ed entro il 26 aprile 2013, per le rate con scadenza successiva.

Art. 2

(Sospensione delle quote capitali su mutui con contributo in conto interessi della Regione)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2010, n. 2 (Proroga, per l'anno 2010, delle misure straordinarie ed urgenti in funzione anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese di cui alla legge regionale 23 gennaio 2009, n. 1, ed altri interventi), per la sospensione delle quote capitali sui mutui con contributo in conto interessi della Regione sono prorogate, limitatamente alla prima rata in scadenza nel periodo di cui al comma 2, per i mutui agevolati con rate semestrali e limitatamente ad un periodo di sei mesi, per i mutui agevolati con rate annuali con conseguente variazione delle scadenze delle rate successive.

2. La sospensione si applica alle rate dei mutui stipulati al 31 dicembre 2012 in scadenza dal 1° marzo 2013 al 28 febbraio 2014.

3. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, stimato per il triennio 2013/2015 in complessivi euro 300.000, è finanziato con le disponibilità presenti sul fondo di gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 7/2006.

Art. 3

(Interventi a sostegno delle famiglie meno abbienti. Bonus energia)

1. Gli interventi di cui all'articolo 6 della l.r. 1/2009 sono prorogati, alle condizioni ivi previste, per l'anno 2013.

2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1, stimato per l'anno 2013 in complessivi euro 1.500.000, è finanziato mediante le risorse del Fondo regionale per le politiche sociali di cui alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004) (UPB 1.4.2.11 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali - parz.).

CAPO II

MISURE DI CONTENIMENTO DELLA SPESA

Art. 4

(Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Per l'anno 2013, l'Amministrazione regionale può ricoprire a tempo indeterminato, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, non oltre il 20 per cento dei posti della dotazione organica vacanti al 1° gennaio 2013 e non oltre il 20 per cento dei posti che si renderanno vacanti nell'anno 2013.

Art. 5

(Disposizioni per il contenimento della spesa per iniziative turistiche e culturali)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 10 della legge regionale 13 dicembre 2011, n. 30 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2012/2014). Modificazioni di leggi regionali), concernenti le limitazioni alla spesa a carico del bilancio regionale per le iniziative turistiche e culturali, continuano a trovare applicazione anche per il triennio 2013/2015.

Art. 6

(Concorso degli enti locali al riequilibrio della finanza pubblica)

1. Sino alla completa definizione delle funzioni comunali da esercitare in forma associata e dei relativi fabbisogni di personale, e comunque per l'anno 2013, è fatto divieto agli enti locali di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, ad eccezione di quelle da effettuarsi nell'ambito dei servizi socio-assistenziali e socio-educativi necessarie ad assicurare il rispetto degli standard organizzativi minimi dei predetti servizi definiti dalla Giunta regionale. Prima dell'espletamento delle procedure concorsuali, gli enti locali sono in ogni caso tenuti ad avviare le procedure di mobilità di cui all'articolo 43, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), con riferimento al personale appartenente alla medesima categoria e posizione in servizio presso altri enti locali. Per le assunzioni a tempo determinato, si applicano, anche per il 2013, le limitazioni stabilite con la deliberazione della Giunta regionale adottata ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della l.r. 30/2011.

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 7

(Disposizioni in materia di personale regionale)

1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), la dotazione organica della struttura regionale è definita in 84 unità di personale assegnate all'organico del Consiglio regionale, di cui 9 unità con qualifica di dirigente, e 2.865 unità di personale, di cui 141 unità con qualifica di dirigente, così distribuite nei seguenti organici:

a) Giunta regionale: 2.070 unità di personale, di cui 137 unità con qualifica di dirigente;

b) istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione: 396 unità di personale;

c) Corpo forestale della Valle d'Aosta: 167 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente;

d) personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco: 232 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica di dirigente.

2. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, della l.r. 22/2010, i segretari particolari, definiti in 10 unità di personale di cui 1 unità assegnata all'organico del Consiglio regionale, sono collocati al di fuori della dotazione organica. La spesa è autorizzata per l'anno 2013, per euro 860.000 (UPB 1.02.01.12 Altri interventi per il personale regionale - parz.) e per euro 90.000 (UPB 1.01.01.10 Consiglio regionale - parz.).

3. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello di cui agli articoli 8, comma 2, 9, comma 1, 11, commi 1 e 2bis, della l.r. 22/2010, nonché di quello i cui incarichi possono essere conferiti ai sensi degli articoli 21, comma 2, e 22, comma 4, della medesima legge.

4. Per le finalità di cui all'articolo 6 della l.r. 22/2010, i limiti di spesa relativi alla dotazione organica di cui al comma 1 sono definiti in euro 128.742.464 per retribuzioni, indennità accessorie e oneri di legge a carico del datore di lavoro, ivi comprese le assunzioni a tempo determinato, di cui:

a) euro 124.790.504 per il personale amministrato dalla Giunta regionale (UPB 1.2.1.10 Trattamento economico del personale regionale), suddivisi in euro 124.052.604 per il personale assegnato agli organici facenti capo alla Giunta regionale, ivi compresi euro 150.000 per l'attribuzione dell'indennità di trasferta al personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco per gli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, ed euro 737.900 per il personale dell'ex direzione Agenzia regionale del lavoro assunto con contratto di diritto privato;

b) euro 3.951.960 per il personale assegnato all'organico del Consiglio regionale (UPB 1.1.1.10 Consiglio regionale - parz.).

5. Le risorse finanziarie destinate annualmente al Fondo unico aziendale del personale regionale e del personale dell'ex direzione Agenzia regionale del lavoro non utilizzate al termine di ciascun esercizio finanziario sono portate in aumento delle risorse dell'esercizio finanziario successivo.

6. Le risorse finanziarie destinate al Fondo per la quarta progressione orizzontale ai sensi dell'articolo 141 del contratto collettivo regionale di lavoro del 13 dicembre 2010, che risultino in eccesso a seguito dell'erogazione della medesima al personale avente diritto, costituiscono economia di spesa.

7. Per le finalità di cui agli articoli 14 e 15 della l.r. 22/2010, la spesa degli addetti alle attività giornalistiche e di informazione è autorizzata, per l'anno 2013, per euro 255.000 (UPB 1.02.01.12 Altri interventi per il personale regionale - parz.) a carico dell'Amministrazione regionale e per euro 225.000 a carico della Presidenza del Consiglio regionale (UPB 1.01.01.10 Consiglio regionale - parz.).

8. Per le finalità di cui agli articoli 11 e 14, comma 2, lettera b), della l.r. 22/2010, la spesa dei collaboratori di supporto è autorizzata, per l'anno 2013, per euro 50.000 a carico dell'Amministrazione regionale (UPB 1.01.01.11 Giunta regionale e Presidente della Regione - parz.) e per euro 50.000 a carico della Presidenza del Consiglio regionale (UPB 1.01.01.10 Consiglio regionale - parz.).

9. Per le finalità di cui all'articolo 53 della l.r. 22/2010, è autorizzata la spesa per l'importo di euro 200.000 a decorrere dall'anno 2013 (UPB 1.01.01.12 Istituzioni diverse - parz.).

10. La spesa relativa alla gestione e al funzionamento della Commissione indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 36 della l.r. 22/2010 è autorizzata nel limite di euro 180.000 a decorrere dall'anno 2013 (UPB 1.03.01.11 - Comitati e commissioni - parz.).

11. Per le finalità di cui agli articoli 29 e 66 della l.r. 22/2010 e 8 della legge regionale 18 aprile 2008, n 16 (Disposizioni in materia di telelavoro), è autorizzata la spesa per complessivi euro 18.000 a decorrere dall'anno 2013 (UPB 1.03.01.11 Comitati e commissioni - parz.).

12. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le occorrenti variazioni per la riproposizione nel bilancio dell'anno successivo degli importi di cui al comma 5 non utilizzati al termine di ciascun esercizio finanziario. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle predette spese non si tiene conto ai fini del calcolo dell'eventuale differenza di cui all'articolo 7, comma 1, della l.r. 30/2009.

13. La spesa relativa alle pari opportunità e il benessere organizzativo dei lavoratori del comparto unico regionale di cui all'articolo 66 della l.r. 22/2010 è autorizzata nel limite di euro 58.000 a decorrere dall'anno 2013 (UPB 1.02.01.12 Altri interventi per il personale regionale - parz).

14. Per le finalità di cui all'articolo 56 della l.r. 22/2010, come disciplinato dall'articolo 15, comma 2, del C.C.R.L. del 13/01/2012, è autorizzata la spesa per l'importo di euro 200.000 a decorrere dall'anno 2013 (UPB 1.01.01.12 Istituzioni diverse - parz).

CAPO IV

INTERVENTI IN MATERIA DI FINANZA E CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI

Art. 8

(Determinazione delle risorse destinate alla finanza locale)

1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in euro 234.811.259 per l'anno 2013.

2. Per l'anno 2013, le risorse di cui al comma 1 sono ripartite e destinate con le modalità di cui ai commi 3, 4 e 5, anche in deroga alla l.r. 48/1995, in relazione agli impatti sulla finanza regionale e locale derivanti dalla partecipazione della Regione agli obiettivi complessivi di finanza pubblica, nonché a quelli di perequazione e di solidarietà e dell'esercizio dei diritti e dei doveri dagli stessi derivanti.

3. Per l'anno 2013, la somma di cui al comma 1 è ripartita fra gli interventi finanziari di cui all'articolo 5 della l.r. 48/1995 nel modo seguente:

a) trasferimenti finanziari agli enti locali senza vincolo settoriale di destinazione, euro 95.170.000 (Area omogenea 1.4.1 Trasferimenti di finanza locale senza vincolo di destinazione);

b) interventi per programmi di investimento, euro 11.434.005 (Area omogenea 1.4.3 Speciali programmi di investimento) da utilizzare:

1) quanto ad euro 9.000.000, per il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (FoSPI) di cui al capo II del titolo IV della l.r. 48/1995;

2) quanto ad euro 2.434.005, per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (Interventi regionali per favorire l'accesso al credito degli enti locali e degli enti ad essi strumentali dotati di personalità giuridica);

c) trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione, euro 128.207.254 ripartiti ed autorizzati nelle misure indicate nell'allegato A, ai sensi dell'articolo 27 della l.r. 48/1995 (Area omogenea 1.4.2 Interventi di finanza locale con vincolo settoriale di destinazione; UPB 1.15.1.10 Oneri per interessi - parz. e UPB 1.15.1.30 Quote capitale per ammortamento mutui - parz.).

4. Per l'anno 2013, le risorse finanziarie di cui al comma 3, lettera a), sono destinate:

a) per euro 4.441.529, al finanziamento dei Comuni, ripartiti secondo il criterio di cui all'articolo 6, comma 2bis, della legge regionale 17 dicembre 1997, n. 41 (Legge finanziaria per gli anni 1998/2000);

b) per euro 85.978.471, al finanziamento dei Comuni;

c) per euro 3.750.000, al finanziamento delle Comunità montane;

d) per euro 1.000.000, al Comune di Aosta quale ulteriore trasferimento finanziario senza vincolo settoriale di destinazione.

5. Per l'anno 2013, una quota delle risorse finanziarie di cui al comma 4, lettera b), pari a euro 3.220.000, è destinata a spese di investimento.

6. Salvo quanto previsto dalla presente legge, gli enti locali si fanno carico degli oneri per la realizzazione degli interventi previsti nell'allegato A per quanto eccedente gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione della Regione.

7. I Comuni concorrono al finanziamento delle Comunità montane di appartenenza, al fine di garantirne un adeguato funzionamento. In caso di mancato accordo, ogni Comune contribuisce al finanziamento della Comunità montana in base alla spesa di riferimento determinata ai sensi dell'articolo 11 della l.r. 48/1995.

8. Gli enti locali concorrono, per quanto di rispettiva competenza, al finanziamento dei servizi erogati ai propri cittadini.

9. Per l'anno 2013, le risorse disponibili derivanti dai sovracanoni idroelettrici, destinate dal Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM) ai Comuni valdostani, sono determinate in un importo pari a quello delle risorse ripartite tra i medesimi Comuni nell'anno 2009; le ulteriori risorse disponibili sono accantonate in un fondo vincolato costituito presso il BIM per il finanziamento di specifici interventi in materia assistenziale e sanitaria.

10. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 9 aprile 2010, n. 14 (Modificazioni alla legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 (Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta)), le parole: "dalla data di scadenza naturale dell'incarico" sono sostituite dalle seguenti: "dal 30 aprile 2015 o dalla data di scadenza naturale dell'incarico, se successiva".

11. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 1, del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1 (Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta), per le Comunità montane e il Consorzio dei comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel bacino imbrifero montano della Dora Baltea (BIM), fino al 31 dicembre 2013, il fondo per il finanziamento di spese in conto capitale non ha destinazione vincolata a spese di investimento.

12. In deroga a quanto disposto dall'articolo 23, comma 3, del regolamento regionale 1/1999, fino al 31 dicembre 2013 le Comunità montane possono utilizzare l'avanzo di amministrazione per il finanziamento delle sole spese correnti correlate all'esercizio in forma associata delle funzioni comunali in ambito socio-assistenziale per gli anziani e i minori; in deroga al medesimo disposto, il BIM può utilizzare l'avanzo di amministrazione per il finanziamento di tutte le spese correnti.

13. I commi 4 e 5 dell'articolo 19 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali), sono abrogati.

14. Al comma 3 dell'articolo 2bis della l.r. 48/1995, dopo la parola: "stabilisce" sono inserite le seguenti: ", tenuto conto delle spese correlate all'esercizio delle funzioni devolute dalla Regione al sistema degli enti locali in ambito socio-assistenziale,".

15. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 3, comma 1, della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 (Norme in materia di contabilità e di controlli sugli atti degli enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) e 23 agosto 1993, n. 73 (Disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali)), gli enti locali approvano il bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 entro il 28 febbraio 2013. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2013/2015, gli enti locali sono autorizzati alla gestione del bilancio in esercizio provvisorio, consistente nella gestione degli stanziamenti di spesa del secondo anno dell'ultimo bilancio di previsione pluriennale approvato, con le destinazioni previste dalla relazione previsionale e programmatica di cui all'articolo 9 della l.r. 48/1995. L'esercizio provvisorio è limitato all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi specificatamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse e, in generale, alle sole operazioni necessarie e adeguatamente motivate per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente locale.

Art. 9

(Fondo per speciali programmi di investimento - FoSPI)

1. Ai fini del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2011/2013 la spesa complessiva di euro 38.722.139, già determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013), è rideterminata in euro 36.868.721 (UPB 1.4.3.20) e ripartita nel quadriennio 2011/2014 ed è così suddivisa per gli anni 2013 e 2014:

a) anno 2013 euro 9.000.000;

b) anno 2014 euro 7.385.831.

2. Il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 30/2011 è abrogato.

3. Ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2012/2014, la spesa complessiva di euro 17.894.132, già rideterminata ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della l.r. 30/2011, è ulteriormente rideterminata in euro 17.862.504 (UPB 1.4.3.20) e ripartita nel quinquennio 2012/2016 ed è così suddivisa per gli anni 2014 e 2015:

a) anno 2014 euro 1.614.169;

b) anno 2015 euro 9.000.000.

All'autorizzazione della spesa residua di euro 7.222.826, si provvederà con legge finanziaria per il triennio 2014/2016.

4. L'approvazione e il finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2012/2014 sono rinviati all'anno 2014, ad eccezione dei progetti già presentati alla data del 1° agosto 2012 e per i quali la relativa spesa sia già stata approvata e impegnata. Resta salva la facoltà di concedere, limitatamente ai progetti esecutivi la cui istruttoria abbia dato esito positivo, il contributo sulle spese progettuali di cui all'articolo 21 della l.r. 48/1995.

5. Ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma FoSPI 2013/2015, la spesa complessiva di euro 15.000.000, già rideterminata ai sensi dell'articolo 19, comma 3, della l.r. 30/2011, è ulteriormente rideterminata in euro 13.444.327. La realizzazione delle opere inserite nel programma FoSPI 2013/2015 è posticipata al triennio 2016/2018 e l'approvazione e il finanziamento dei progetti esecutivi sono rinviati all'anno 2016. Il termine di cui all'articolo 20, comma 3, della l.r. 48/1995 per la presentazione dei progetti esecutivi relativi al programma FoSPI 2013/2015 è posticipato di un anno.

6. L'attuazione del programma FoSPI 2014/2016 è posticipata al triennio 2017/2019. Ai fini dell'approvazione del programma FoSPI 2014/2016 i termini previsti dall'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della l.r. 48/1995 sono posticipati di un anno. La relativa spesa di riferimento, già determinata in euro 15.000.000 ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della l.r. 30/2011, è rideterminata in euro 9.000.000. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità, ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvederà con legge finanziaria per il triennio 2017/2019.

7. In deroga alla l.r. 48/1995, le eventuali economie realizzate dalla gestione dei residui e dalla gestione della competenza nell'ambito dell'UPB 1.4.3.20 sono destinate in sede di assestamento del bilancio alla medesima UPB.

8. Dopo il comma 3 dell'articolo 20 della l.r. 48/1995, è inserito il seguente:

"3bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 3, lettera b), numero 2), i progetti esecutivi possono essere ammessi a finanziamento anche se comportano modificazioni rispetto al progetto preliminare a condizione che vi sia un risparmio nei costi di investimento, rimangano inalterate le funzionalità principali del progetto preliminare e sia dimostrata la perdurante convenienza economica, anche sotto forma di minore onerosità di gestione o di maggiore risparmio energetico, dell'opera modificata.".

Art. 10

(Fondo regionale per le politiche sociali. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 18)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004), le parole: "di quelli ricompresi nella finanza locale" sono soppresse.

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 18/2001, è inserito il seguente:

"2bis. A decorrere dall'anno 2013, al finanziamento del Fondo si provvede mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale), in deroga a quanto disposto dalla medesima legge, integrate da eventuali risorse aggiuntive di finanza regionale o derivanti da finanziamenti statali ed europei.".

3. L'autorizzazione di spesa del Fondo regionale per le politiche sociali è determinata, per l'anno 2013, in euro 18.070.000 (UPB 1.4.2.11 Interventi correnti di finanza locale con vincolo di destinazione nel settore delle politiche sociali - parz.; UPB 1.4.2.22 Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per strutture destinate all'assistenza sociale - parz.). Per gli anni successivi, gli stanziamenti di finanza locale sono individuati secondo le modalità di cui all'articolo 25, comma 3, della l.r. 48/1995. L'autorizzazione di spesa comprende le spese concernenti la partecipazione della Regione a reti e progetti europei in materia di politiche sociali.

Art. 11

(Finanziamento degli interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale)

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4 della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 (Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale), è determinata, per il triennio 2013/2015, in euro 3.257.522 per l'anno 2013, euro 1.953.785 per l'anno 2014 ed euro 2.200.634 per l'anno 2015 (UPB 1.4.4.20 Interventi per altri investimenti di finanza locale - parz.).

2. Per gli importi e per i periodi di cui al comma 1, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi (Parte Entrata - UPB 1.5.1.10 Accensione di prestiti a medio e lungo termine - parz.).

Art. 12

(Piani di edilizia scolastica)

1. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 11 dicembre 2009, n. 47 (Legge finanziaria per gli anni 2010/2012), le parole: "2010, 2011 e 2012" sono sostituite dalle seguenti: "2010, 2011, 2012 e 2013".

2. L'onere per l'applicazione del comma 1 è determinato in complessivi euro 1.000.000 per l'anno 2013 (UPB 1.4.2.25 Interventi d'investimento di finanza locale con vincolo di destinazione per strutture destinate all'istruzione e alla cultura - parz).

Art. 13

(Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18)

1. L'articolo 12 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), è abrogato.

CAPO V

INTERVENTI IN MATERIA DI SANITA'

Art. 14

(Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente e per investimenti)

1. La spesa sanitaria di parte corrente oggetto di trasferimento annuale all'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL) è determinata per il triennio 2013/2015 in euro 277.877.670 per l'anno 2013, in euro 272.657.670 per l'anno 2014 e in euro 265.657.670 per l'anno 2015 ed è ripartita in:

a) finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei livelli essenziali di assistenza (LEA);

b) finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA.

2. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera a), è determinato in euro 276.027.670 per l'anno 2013, euro 270.807.670 per l'anno 2014 ed euro 263.807.670 per l'anno 2015, di cui annui euro 12.972.000 per il saldo della mobilità sanitaria (Area Omogenea 1.9.1. Servizio sanitario regionale - Finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA).

3. Il finanziamento di cui al comma 1, lettera b), è determinato in annui euro 1.850.000 per il triennio 2013/2015 (Area Omogenea 1.9.2. Servizio sanitario regionale - Finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiore ai LEA).

4. La spesa per investimenti in ambito sanitario è determinata, per il triennio 2013/2015, in euro 2.150.000 per l'anno 2013, in euro 1.650.000 per l'anno 2014 e in euro 1.150.000 per l'anno 2015. Tali somme sono trasferite annualmente all'Azienda USL (UPB 01.09.05.20 Spesa per gli investimenti in ambito sanitario) che deve predisporre un piano di interventi da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale nell'ambito dell'accordo di programma di cui all'articolo 7 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione).

5. A decorrere dall'anno 2013, gli oneri per la mobilità sanitaria sono sostenuti dall'Azienda USL che vi provvede con le risorse appositamente trasferite nell'ambito del finanziamento di cui al comma 2.

6. La Regione può trasferire all'Azienda USL le somme versate dallo Stato, da enti o da aziende in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa sanitaria o al finanziamento di specifiche iniziative e attività. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.

7. Per la spesa di personale, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 46, comma 5, della l.r. 30/2011.

8. Gli oneri per gli accertamenti medico-legali sui dipendenti della Regione, degli enti del comparto unico regionale e delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione assenti dal servizio per malattia sono posti a carico dell'Azienda USL che vi provvede con le risorse trasferite nell'ambito del finanziamento ordinario dei LEA.

CAPO VI

INTERVENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO

Art. 15

(Interventi in materia di politica del lavoro)

1. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del piano triennale degli interventi di politica del lavoro, delle azioni di formazione professionale, di orientamento e sviluppo delle azioni per favorire l'impiego e l'occupazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 2493/XIII del 21 giugno 2012, è rideterminata per il triennio 2013/2015 in complessivi euro 17.736.500, annualmente così suddivisa:

anno 2013 euro 6.019.900;

anno 2014 euro 5.858.300;

anno 2015 euro 5.858.300

(UPB 01.11.08.20 Fondo per le politiche del lavoro e la formazione professionale; UPB 01.11.08.10 Interventi di politica del lavoro a valere sul fondo per le politiche del lavoro - parte corrente; UPB 01.11.08.11 Interventi di formazione professionale a valere sul fondo per le politiche del lavoro).

2. Il finanziamento degli interventi del piano di cui al comma 1 può essere oggetto di spesa da parte del programma obiettivo n. 2 occupazione per il periodo 2007/2013.

Art. 16

(Contributi per i lavoratori disabili. Modificazione alla legge regionale 28 dicembre 1983, n. 89)

1. L'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1983, n. 89 (Norme integrative alla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, concernente: interventi per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicaps), è sostituito dal seguente:

"Art. 2

1. Alle cooperative che abbiano come soci o dipendenti soggetti portatori di handicap, come individuati dalla legge regionale 11 agosto 1981, n. 54 (Interventi per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicap), il contributo può essere concesso, a scelta del beneficiario:

a) nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato;

b) in regime de minimis, ai sensi della normativa europea vigente.

2. Possono inoltre essere riconosciuti, nella determinazione dell'ammontare dei contributi, alle condizioni di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 800/2008, i costi totali o parziali relativi al tempo impiegato per l'affiancamento di personale di sostegno ai soggetti portatori di handicap.

3. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione, previa illustrazione alla Commissione consiliare competente, i criteri e le modalità, anche procedimentali, per la concessione dei contributi di cui al presente articolo. La predetta deliberazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.".

Art. 17

(Programmi di investimento oggetto di cofinanziamento europeo e statale)

1. La Regione attua, nel periodo 2007/2015, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma operativo Competitività regionale 2007/2013, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale previsto dal regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999 e dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999.

2. In relazione all'approvazione, con decisione della Commissione europea C/2007/3867 del 7 agosto 2007, del Programma operativo Competitività regionale 2007-2013, gli investimenti di cui al comma 1 sono attuati anche mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie che l'Unione europea e lo Stato italiano rendono disponibili, in applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 e della legge 16 aprile 1987, n. 183 (Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari).

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2007/2015, la quota, a carico della Regione, di euro 34.639.235, così suddivisa:

a) euro 8.785.913, quale quota di cofinanziamento a carico della Regione prevista dal piano finanziario del Programma operativo, che viene determinata complessivamente per il triennio 2013/2015 in euro 1.330.910 interamente assegnata alla competenza 2013;

b) euro 25.853.322, di cui euro 16.355.301 già autorizzati nelle annualità 2010, 2011 e 2012, quale quota aggiuntiva di risorse regionali per il periodo 2007/2015 e che viene determinata complessivamente per il triennio 2013/2015 in euro 9.498.021, annualmente così suddivisa:

anno 2013 euro 3.721.370;

anno 2014 euro 5.676.651;

anno 2015 euro 100.000

(UPB 01.11.09.20 Programma competitività regionale 2007/2013 parz.).

4. La Regione attua, nel periodo 2007/2015, gli investimenti definiti nell'ambito del Programma Valle d'Aosta oggetto di contributo del Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

5. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata, per il periodo 2007/2015, la spesa complessiva, a carico della Regione, di euro 35.869.443, così suddivisa:

a) euro 21.401.469 quale quota di cofinanziamento a carico della Regione, che viene determinata complessivamente, per il triennio 2013/2015, in euro 3.819.055 annualmente così suddivisa:

anno 2013 euro 3.655.055;

anno 2014 euro 82.000;

anno 2015 euro 82.000;

b) euro 14.467.974 quale quota aggiuntiva di risorse regionali che, per il triennio 2013/2015, viene annualmente così suddivisa:

anno 2013 euro 2.293.323;

anno 2014 euro 6.174.651;

anno 2015 euro 6.000.000

(UPB 01.11.09.22 Programma Valle d'Aosta 2007/2013 oggetto di cofinanziamento FAS).

6. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione, nel periodo 2007/2015, dei Programmi di cooperazione territoriale 2007/2013, cofinanziati dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e dal Fondo di rotazione statale, sono determinati, per il periodo 2013/2015, in complessivi euro 3.177.131, annualmente così suddivisi:

anno 2013 euro 1.137.131;

anno 2014 euro 1.020.000;

anno 2015 euro 1.020.000

(UPB 01.11.09.21 Programmi cooperazione territoriale 2007/2013 - parz.).

7. Le spese per interventi coerenti con i Programmi di cui al presente articolo, già finanziate nell'ambito di Unità previsionali di base diverse da quelle indicate ai commi 3, 5 e 6, possono essere rendicontate dalla Regione, a valere sui medesimi Programmi, purché rispondenti ai criteri di ammissibilità previsti dalla normativa vigente.

8. La Regione attua, nel periodo 2007/2013, gli interventi definiti nell'ambito del programma obiettivo n. 2 occupazione previsto dal regolamento (CE) n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999 e dal regolamento (CE) n. 1083/2006.

9. Per le finalità di cui al comma 8, è autorizzata, per il periodo 2013/2015, la quota di cofinanziamento a carico del bilancio regionale di euro 2.674.610 interamente assegnata all'annualità 2013 (UPB 01.11.09.11 Programma occupazione 2007/2013 - parz.).

Art. 18

(Programma di sviluppo rurale 2007/2013)

1. La Regione attua gli interventi definiti nell'ambito del Programma di sviluppo rurale 2007/2013, approvato con decisione della Commissione europea C (2008) 734 del 18 febbraio 2008 e con deliberazione del Consiglio regionale 3399/XII del 20 marzo 2008, in applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata, per il periodo 2013/2015, una spesa a carico della Regione di euro 18.000.000 (UPB 1.11.09.23 Programma sviluppo rurale 2007/2013), così suddivisa:

a) euro 860.000 quale quota di cofinanziamento a carico della Regione per l'anno 2013;

b) euro 17.140.000 quale quota aggiuntiva di risorse regionali, come definita dal capitolo 8 del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 per la piena realizzazione del programma stesso, annualmente così suddivisa:

anno 2013 euro 7.140.000;

anno 2014 euro 5.000.000;

anno 2015 euro 5.000.000.

3. L'autorizzazione di spesa per la gestione e la valutazione del Programma di sviluppo rurale 2007/2013 è determinata, per il triennio 2013/2015, in euro 1.050.000 (UPB 01.11.09.10 Programma sviluppo rurale 2007/2013 - spese correnti), ed è ripartita in annui euro 350.000.

Art. 19

(Fondo di gestione speciale di Finaosta S.p.A.. L.r. 7/2006)

1. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale di FINAOSTA S.p.A. ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 7/2006, è autorizzata, per il triennio 2013/2015, la spesa annua di euro 5.912.000 (UPB 1.11.01.21 Partecipazioni azionarie e conferimenti - parz.; UPB 1.9.5.10 Spesa corrente relativa ad investimenti sanitari; UPB 1.6.3.10 Interventi nell'ambito delle strutture universitarie - parte corrente - parz.; UPB 1.15.2.21 Altri interventi di investimento non ripartibili - parz.).

2. Al comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 7/2006, dopo le parole "appositi incarichi conferiti dalla Regione" sono inserite le seguenti: ", previa illustrazione alla Commissione consiliare competente,".

Art. 20

(Contributo alla società Autoporto S.p.A. per il concorso nell'ammortamento di mutui per la realizzazione di interventi di investimento di interesse regionale. Modificazione alla l.r. 30/2011)

1. Al comma 1 dell'articolo 53 della l.r. 30/2011, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La ripartizione del predetto contributo, ai fini dell'imputazione al bilancio della società Autoporto S.p.A., nella quota in conto capitale per la realizzazione delle opere e in conto interessi a copertura degli oneri finanziari connessi all'intervento è determinata nell'ambito di apposita convenzione.".

Art. 21

(Finanziamento della Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales. Modificazioni alla legge regionale legge regionale 20 maggio 2002, n. 7)

1. Il comma 3 dell'articolo 12 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta), è sostituito dal seguente:

"3. Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 1, la Regione eroga un finanziamento annuale alla Chambre determinato con legge di bilancio, tenuto anche conto degli oneri per la gestione dell'Albo regionale delle imprese artigiane di cui alla l.r. 34/2001. Nelle more del trasferimento di cui all'articolo 11, comma 1, la Regione mette a disposizione i locali per la sede della Chambre ovvero tiene conto, nella determinazione del finanziamento annuale, delle spese sostenute dalla Chambre per gli oneri di locazione.".

2. Il comma 3bis dell'articolo 12 della l.r. 7/2002 è abrogato.

Art. 22

(Disposizioni in materia di società regionali. Modificazioni alle leggi regionali 17 agosto 1987, n. 81, e 20 dicembre 2010, n. 44)

1. Alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 81 (Costituzione di una Società per azioni nel settore dello sviluppo dell'informatica), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo del comma 1 dell'articolo 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "anche ai fini dello sviluppo di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione per renderle fruibili ai cittadini nei rapporti con le pubbliche amministrazioni";

b) dopo il comma 1 dell'articolo 3, come modificato dalla lettera a), è aggiunto il seguente:

"1bis. Le attività di sviluppo, conduzione e gestione del sistema informativo del settore pubblico regionale costituiscono servizi di interesse generale.".

2. L'alinea del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 2010, n. 44 (Costituzione di una società per azioni per la gestione di servizi per la gestione di servizi alla pubblica amministrazione regionale), è sostituito dal seguente:

"1. L'oggetto sociale della società di servizi comprende lo svolgimento di servizi di interesse generale diretti alla promozione della coesione sociale mediante il supporto alle attività e alle funzioni che istituzionalmente competono all'Amministrazione regionale ed in particolare i seguenti:".

3. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 10, comma 3, della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012/2014), in materia di riordino e di riduzione della spesa pubblica regionale, la composizione degli organi societari delle società partecipate dalla Regione resta disciplinata dalle disposizioni legislative regionali vigenti.

CAPO VII

INTERVENTI IN MATERIA DI GESTIONE DEL TERRITORIO E TUTELA DELL'AMBIENTE

Art. 23

(Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Legge regionale 4 settembre 1995, n. 41)

1. Il trasferimento annuale all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita con legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), è autorizzato, per l'anno 2013, in euro 5.100.000 (UPB 01.14.1.10 Interventi per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio - parz.).

2. L'autorizzazione di spesa disposta ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), è prorogata fino al 31 dicembre 2015 ed è rideterminata in annui euro 200.000 per il triennio 2013/2015 (UPB 01.14.1.20 Investimenti per la tutela, recupero, valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio - parz.).

3. Per la spesa di personale, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 57, comma 3, della l.r. 30/2011.

Art. 24

(Parco naturale del Mont Avic. Leggi regionali 10 agosto 2004, n. 16, e 7 aprile 1992, n. 18)

1. Il trasferimento annuale all'ente gestore per il funzionamento del Parco naturale del Mont Avic di cui alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 16 (Nuove disposizioni in materia di gestione e funzionamento del parco naturale Mont Avic. Abrogazione delle leggi regionali 19 ottobre 1989, n. 66, 30 luglio 1991, n. 31, e 16 agosto 2001, n. 16), è autorizzato, per l'anno 2013, in euro 1.100.000 (UPB 01.14.02.10 Interventi per la tutela dei parchi e delle riserve naturali - parz.).

2. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il Parco naturale del Mont Avic di cui alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 18 (Finanziamento dei lavori di costruzione di infrastrutture di servizio per il Parco del Mont Avic), è rideterminata, per il triennio 2013/2015, in annui euro 70.000 (UPB 01.14.02.20 Investimenti per i parchi e le riserve naturali - parz.).

3. Per gli importi e i periodi di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata a contrarre mutui passivi (Parte Entrata - UPB 01.05.01.10 Accensione di prestiti a medio e lungo termine - parz.).

Art. 25

(Disposizioni in materia di gestione dei rifiuti. Modificazione alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31)

1. Al comma 4bis dell'articolo 24 della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 31 (Nuove disposizioni in materia di gestione dei rifiuti), dopo le parole "Al finanziamento" sono inserite le seguenti: "per la gestione e".

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

(Determinazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)

1. Le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali elencate nell'allegato B e dalle leggi regionali modificative delle stesse sono determinate, ai sensi dell'articolo 24 della l.r. 30/2009, nelle misure indicate nel medesimo allegato B.

2. Le spese autorizzate dalla presente legge trovano copertura nelle risorse iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale 2013/2015.

Art. 27

(Entrata in vigore)

1. La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il 1° gennaio 2013.