Legge regionale 4 agosto 2010, n. 31 - Testo vigente

Legge regionale 4 agosto 2010, n.31

Modificazioni alle legge regionale 18 giugno 2004, n. 10 (Interventi per il patrimonio immobiliare regionale destinato ad attività produttive e commerciali).

(B.U. 24 agosto 2010, n. 35)

Art. 1

(Introduzione dell'articolo 3bis)

1. (1)

Art. 2

(Introduzione dell'articolo 3ter)

1. (2)

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in euro 3.000.000 per l'anno 2010, in euro 1.000.000 per l'anno 2011 e in euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2012.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione della Regione per il triennio 2010/2012:

a) nell'unità previsionale di base 01.03.002.10 (Oneri fiscali, legali, assicurativi e contrattuali);

b) nell'unità previsionale di base 01.11.001.21 (Partecipazioni azionarie e conferimenti);

c) nell'unità previsionale di base 01.03.001.13 (Consulenze studi e collaborazioni tecniche);

d) nell'unità previsionale di base 01.11.003.20 (Contributi per gli investimenti nel settore dell'industria).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo, per pari importi, degli stanziamenti iscritti nello stesso bilancio nell'unità previsionale di base 01.16.02.20 (Fondo globale di investimento) a valere sull'accantonamento previsto al punto A5 (Bonifica e reinfrastrutturazione dell'area industriale ex Balzano di Verrès) dell'allegato 2/B al bilancio stesso.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio, ivi comprese quelle necessarie per l'attuazione del comma 4 dell'articolo 3bis, introdotto dall'articolo 1.

(1) Inserisce l'articolo 3bis della L.R. 18 giugno 2004, n. 10.

(2) Inserisce l'articolo 3ter della L.R. 18 giugno 2004, n. 10.