Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31 - Testo vigente

Legge regionale 5 dicembre 2005, n. 31

Manutenzione, per l'anno 2005, del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni.

(B.U. 20 dicembre 2005, n. 53)

CAPO I

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Art. 1

(Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Modificazione alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45) (1)

Art. 2

(Disposizioni in materia di valutazione degli investimenti pubblici. Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 1995, n. 48)

1. (2)

2. (3)

3. Il NUVV è ricostituito con le modalità di cui all'articolo 24 della l.r. 48/1995, come sostituito dal comma 2, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il NUVV in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad esercitare le sue funzioni sino alla ricostituzione, ai sensi del primo periodo del presente comma.

Art. 3

(Disposizioni in materia di enti locali. Modificazioni alle leggi regionali 7 dicembre 1998, n. 54, e 4 settembre 2001, n. 23)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta):

a) la lettera n) del comma 2 dell'articolo 21;

b) i commi 1, 3 e 4 dell'articolo 75;

c) gli articoli 76, 77, 78, 79, 80, 81 e 89.

2. (4)

3. (5)

4. Sono, inoltre, abrogati gli articoli 42, 43, 44 e 45 della legge regionale 31 marzo 2003, n. 8.

5. (6)

6. (7)

7.

a) (8)

b) (9)

8. (10)

9. Il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 23/2001 è abrogato.

10. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 23/2001 è abrogata.

11. (11)

Art. 4

(Disposizioni in materia di personale volontario del Corpo valdostano dei vigili del fuoco. Modificazioni alla legge regionale 24 ottobre 2002, n. 20) (12)

Art. 5

(Disposizioni in materia di Fondazione per la formazione professionale agricola e per la sperimentazione agricola. Modificazione alla legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25)

1. L'articolo 48 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 (Legge finanziaria per gli anni 2003/2005), è abrogato.

Art. 6

(Disposizioni in materia di politiche del lavoro. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 7)

1. (13)

2. Il comma 4 dell'articolo 6 della l.r. 7/2003 è abrogato.

3. (14)

4. Le lettere f) e g) del comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 7/2003 sono abrogate.

5. (15)

6. (16)

7. (17)

8. (18)

9. (19)

10. (20)

11. (21)

Art. 7

(Disposizioni in materia di polizia locale. Modificazione alla legge regionale 19 maggio 2005, n. 11) (22)

CAPO II

AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI

Art. 8

(Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 21) (23)

Art. 9

(Disposizioni in materia di attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico. Modificazioni alla legge regionale 22 aprile 2002, n. 3) (24)

Art. 10

(Disposizioni in materia di circolazione dei veicoli a motore sul territorio della regione. Modificazione alla legge regionale 22 aprile 1985, n. 17) (27)

Art. 11

(Disposizioni in materia di indennizzi per incidenti stradali provocati dalla fauna selvatica. Modificazione alla legge regionale 8 gennaio 2001, n. 1) (28)

Art. 12

(Disposizioni in materia di Fondazione Gran Paradiso-Grand Paradis. Modificazione alla legge regionale 10 agosto 2004, n. 14) (29)

CAPO III

INDUSTRIA E ARTIGIANATO

Art. 13

(Disposizioni in materia di incentivazione alle produzioni artigianali tipiche e tradizionali. Modificazioni alla legge regionale 5 settembre 1991, n. 44)

1. (30)

2. (31)

3. (32)

Art. 14

(Disposizioni in materia di interventi regionali a sostegno della ricerca e dello sviluppo. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84)

1. (33)

2. (34)

3. (35)

Art. 15

(Disposizioni in materia di panificazione. Modificazioni alle leggi regionali 17 aprile 1998, n. 15, e 4 settembre 2001, n. 20)

1-4 (36)

5. Il comma 2 dell'articolo 13 della l.r. 15/1998 è abrogato.

6. Al capo IV della legge regionale 4 settembre 2001, n. 20 (Disposizioni in materia di installazione di impianti, di autoriparazione e di panificazione. Abrogazione delle leggi regionali 20 agosto 1993, n. 64, 30 agosto 1995, n. 38, 7 marzo 1995, n. 7 e dell'articolo 12 della legge regionale 17 aprile 1998, n. 15), l'espressione: "struttura regionale competente in materia di servizi camerali", ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: "Camera valdostana delle imprese e delle professioni-Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales".

7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione a far data dal 1° gennaio 2006.

Art. 16

(Disposizioni in materia di agevolazioni creditizie all'artigianato. Modificazione alla legge regionale 11 maggio 1998, n. 30) (37)

Art. 17

(Disposizioni in materia di interventi a sostegno della qualità, dell'ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale nelle piccole e medie imprese. Modificazioni alla legge regionale 12 novembre 2001, n. 31)

1. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 12 novembre 2001, n. 31 (Interventi regionali a sostegno delle piccole e medie imprese per iniziative in favore della qualità, dell'ambiente, della sicurezza e della responsabilità sociale. Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), da ultimo modificata dalla legge regionale 18 aprile 2000, n. 11), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "euro 5.200" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6.000";

b) alla lettera b), le parole: "euro 26.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 30.000";

c) alla lettera c), le parole: "euro 5.200" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6.000";

d) alla lettera d), le parole: "euro 2.600" sono sostituite dalle seguenti: "euro 3.000";

e) alla lettera e), le parole: "euro 5.200" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6.000".

2. Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 31/2001, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "euro 5.200" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6.000";

b) alla lettera b), le parole: "euro 26.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 30.000";

c) alla lettera c), le parole: "euro 5.200" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6.000";

d) alla lettera d), le parole: "euro 2.600" sono sostituite dalle seguenti: "euro 3.000";

e) alla lettera e), le parole: "euro 5.200" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6.000".

3. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 31/2001, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "euro 5.200" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6.000";

b) alla lettera b), le parole: "euro 26.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 30.000";

c) alla lettera c), le parole: "euro 5.200" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6.000";

d) alla lettera d), le parole: "euro 2.600" sono sostituite dalle seguenti: "euro 3.000".

4. Al comma 1 dell'articolo 17ter della l.r. 31/2001, come introdotto dall'articolo 10 della legge regionale 15 novembre 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: "euro 5.200" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6.000";

b) alla lettera b), le parole: "euro 26.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 30.000";

c) alla lettera c), le parole: "euro 5.200" sono sostituite dalle seguenti: "euro 6.000";

d) alla lettera d), le parole: "euro 2.600" sono sostituite dalle seguenti: "euro 3.000".

Art. 18

(Disposizioni in materia di interventi regionali per lo sviluppo delle imprese industriali e artigiane. Modificazioni alla legge regionale 31 marzo 2003, n. 6)

1. (38)

2. (39)

CAPO IV

FINANZE, PATRIMONIO E PARTECIPAZIONI REGIONALI

Art. 19

(Disposizioni in materia di nomine in enti partecipati dalla Regione. Abrogazione della legge regionale 24 agosto 1992, n. 49)

1. La legge regionale 24 agosto 1992, n. 49 (Individuazione dei requisiti dei rappresentanti della Regione nella Società italiana per il traforo del Monte Bianco e nella Società autostrade valdostane S.p.A.), è abrogata.

Art. 20

(Disposizioni in materia di patrimonio della Regione. Modificazioni alla legge regionale 10 aprile 1997, n. 12)

1. (40)

2. (41)

3. (42)

4. (43)

Art. 21

(Disposizioni in materia di contributi delle imprese di assicurazione. Modificazione alla legge regionale 19 marzo 1999, n. 7)

1. L'articolo 58 della legge regionale 19 marzo 1999, n. 7 (Ordinamento dei servizi antincendi della Regione Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale)), è abrogato.

CAPO V

ISTRUZIONE

Art. 22

(Disposizioni in materia di interventi a sostegno del diritto allo studio. Modificazioni alla legge regionale 20 agosto 1993, n. 68)

1. (44)

2. (45)

CAPO VI

SANITA' E POLITICHE SOCIALI

Art. 23

(Disposizioni in materia di aziende del settore lattiero caseario. Modificazione alla legge regionale 11 maggio 1998, n. 28) (46)

Art. 24

(Disposizioni in materia di portatori di grave handicap sensoriale. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1998, n. 44) (47)

Art. 25

(Disposizioni in materia di destinazione dell'immobile denominato "Ex maternità", in Comune di Aosta. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 18) (48)

CAPO VII

TERRITORIO, AMBIENTE E OPERE PUBBLICHE

Art. 26

(Disposizioni in materia di Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Modificazione alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41) (49)

Art. 27

(Disposizioni in materia urbanistica e di pianificazione territoriale. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)

1. (50)

2. (51)

3. (52)

4. In deroga a quanto previsto all'articolo 91, comma 1, della l.r. 11/1998, come modificato dall'articolo 35 della legge regionale 2 luglio 2004, n. 11, i vincoli ivi contemplati, imposti non anteriormente alla data del 1° gennaio 1996, conservano efficacia sino al termine di adeguamento dei PRG di cui all'articolo 13, comma 2, della l.r. 11/1998.

Art. 28

(Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Modificazione alla legge regionale 18 giugno 1999, n. 14) (53)

Art. 29

(Disposizioni in materia di agevolazioni prima casa. Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33)

1. (54)

2. (55)

3. (56)

4. (57)

5. (58)

6. (59)

7. Il comma sesto dell'articolo 5 della l.r. 33/1973 è abrogato.

8. (60)

9. (61)

10. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle domande di finanziamento presentate, ai sensi del capo I della l.r. 33/1973, dopo il 30 giugno 2005. Le disposizioni di cui all'articolo 22 della l.r. 33/1973, come sostituito dal comma 9, si applicano anche ai finanziamenti concessi e non ancora estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

11. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, la durata del preammortamento sia superiore a quarantotto mesi, la stipulazione del contratto definitivo di mutuo deve essere effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la revoca delle somme erogate (61a).

Art. 30

(Disposizioni in materia di finanziamenti alle cooperative edilizie. Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56) (62)

Art. 31

(Disposizioni in materia di Fondo regionale per l'abitazione. Modificazione alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 36) (70)

Art. 32

(Disposizioni in materia di limiti di costo per gli interventi di edilizia residenziale pubblica. Modificazione alla legge regionale 30 aprile 1999, n. 8) (71)

CAPO VIII

TURISMO E TRASPORTI

Art. 33

(Disposizioni in materia di disciplina della classificazione delle aziende alberghiere. Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33)

1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), è abrogato.

2. (72)

Art. 34

(Disposizioni in materia di contributi per l'organizzazione di iniziative di interesse turistico-promozionale. Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 1992, n. 31)

1. (73)

2. (74)

Art. 35

(Disposizioni in materia di strutture ricettive extralberghiere. Modificazioni alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11)

1. (75)

2. (76)

3. (77)

4. (78)

5. (79)

Art. 36

(Disposizioni in materia di professioni turistiche. Modificazioni alle leggi regionali 7 marzo 1997, n. 7, 31 dicembre 1999, n. 44, e 17 marzo 2005, n. 6, e altre disposizioni)

1. (80)

2. (81)

3. (82)

4. (83)

5. (84)

6. Lo svolgimento dei corsi di aggiornamento professionale per direttori delle piste e pisteurs-secouristes di cui agli articoli 7 e 8 della legge regionale 15 gennaio 1997, n. 2 (Disciplina del servizio di soccorso sulle piste di sci della Regione), da effettuarsi nel corso dell'anno 2005, è rinviato al 2006. Fino all'avvenuta partecipazione al corso di aggiornamento, i soggetti abilitati all'esercizio delle professioni di direttore delle piste e di pisteur-secouriste, tenuti a frequentare i corsi di aggiornamento nel corso dell'anno 2005, conservano l'abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 37

(Disposizioni in materia di turismo itinerante. Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8)

1. (85)

2. Al comma 1 dell'articolo 16 della l.r 8/2002, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, la parola: "temporanea" è soppressa;

b) la lettera e) è abrogata.

3. Il comma 2 dell'articolo 16 della l.r. 8/2002 è abrogato.

4. (86)

5. (87)

6. (88)

7. (89)

8. (90)

Art. 38

(Disposizioni in materia di case e appartamenti per vacanze. Modificazioni all'articolo 46 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21) (91)

Art. 39

(Disposizioni in materia di interventi a favore dello sport. Modificazioni alla legge regionale 1° aprile 2004, n. 3)

1. Al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 1° aprile 2004, n. 3 (Nuova disciplina degli interventi a favore dello sport), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), le parole: ", esclusi i corsi a pagamento aperti a soggetti maggiorenni" sono soppresse;

b) alla lettera d), le parole: "manifestazioni nazionali organizzate" sono sostituite dalle seguenti: "campionati nazionali organizzati".

2. (92)

3. (93)

4. Il comma 3 dell'articolo 7 della l.r. 3/2004 è abrogato.

5. (94)

Art. 40

(Reviviscenza della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 2, in materia di sistema funiviario di trasporto pubblico collettivo regionale Chamois-Antey-Saint-André)

1. Il numero 19) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 14 ottobre 2002, n. 19 (Semplificazione del sistema normativo regionale. Abrogazione di leggi e regolamenti regionali), è abrogato, con effetto dalla data di entrata in vigore della l.r. 19/2002. A decorrere dalla medesima data, vige nuovamente la legge regionale 3 gennaio 1990, n. 2 (Nuovo sistema funiviario di trasporto pubblico collettivo regionale di persone e di merci Chamois-Antey-Saint-André).

Art. 41

(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale. Modificazioni alla legge regionale 1° settembre 1997, n. 29)

1. (95)

2. (96)

3. (97)

4. (98)

5. (99)

Art. 42

(Disposizioni in materia di finanziamenti del servizio di soccorso sulle piste di sci. Modificazioni alle leggi regionali 12 novembre 2001, n. 32, e 19 maggio 2005, n. 9)

1. (100)

2. (101)

Art. 43

(Proroga di termini relativi a controlli tecnici sugli impianti a fune. Modificazioni all'articolo 51 della l.r. 21/2003) (102)

Art. 44

(Disposizioni in materia di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali alle prescrizioni in materia di sicurezza della navigazione aerea)

1. Al fine di garantire la sicurezza della navigazione aerea, i Comuni interessati adeguano i propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica alle limitazioni e alle prescrizioni poste dalle competenti autorità sulla base delle vigenti norme tecniche, nazionali e internazionali.

Art. 45

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

(1) Articolo abrogato dall'articolo 77, comma 1, lettera mm), della L.R. 23 luglio 2010, n. 22. Modificava il comma 5 dell'art. 62 della L.R. 23 ottobre 1995, n. 45.

(2) Modifica la rubrica del capo III del titolo III della L.R. 20 novembre 1995, n. 48.

(3) Sostituisce l'art. 24 della L.R. 20 novembre 1995, n. 48.

(4) Sostituisce il comma 2 dell'art. 94 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54.

(5) Modifica il comma 1 dell'art. 120 della L.R. 7 dicembre 1998, n. 54.

(6) Sostituisce la lettera b) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 4 settembre 2001, n. 23.

(7) Sostituisce il comma 2 dell'art. 2 della L.R. 4 settembre 2001, n. 23.

(8) Modifica la rubrica dell'art. 6 della L.R. 4 settembre 2001, n. 23.

(9) Modifica il comma 2 dell'art. 6 della L.R. 4 settembre 2001, n. 23.

(10) Sostituisce l'art. 7 della L.R. 4 settembre 2001, n. 23.

(11) Modifica la lettera a) del comma 1 dell'art. 20 della L.R. 4 settembre 2001, n. 23.

(12) Articolo abrogato dall'art.110, comma 1, lettera h), della L.R. 10 novembre 2009, n. 37. Modificava gli articoli 5, 6 e 36 della L.R. 24 ottobre 2002, n. 20 .

(13) Modifica il comma 2 dell'art. 3 della L.R. 31 marzo 2003, n. 7.

(14) Sostituisce l'art. 21 della L.R. 31 marzo 2003, n. 7.

(15) Comma abrogato dall'art. 26, comma 2, della L.R. 23 dicembre 2009. n. 53. Modificava il comma 1 dell'art. 24 della L.R. 31 marzo 2003, n. 7.

(16) Modifica il comma 1 dell'art. 25 della L.R. 31 marzo 2003, n. 7.

(17) Modifica il comma 1 dell'art. 26 della L.R. 31 marzo 2003, n. 7.

(18) Modifica il comma 1 dell'art. 27 della L.R. 31 marzo 2003, n. 7.

(19) Modifica il comma 1 dell'art. 29 della L.R. 31 marzo 2003, n. 7.

(20) Inserisce il comma 1bis all'art. 33 della L.R. 31 marzo 2003, n. 7.

(21) Modifica il comma 4 dell'art. 33 della L.R. 31 marzo 2003, n. 7.

(22) Sostituisce la lettera c) del comma 2 dell'art. 4 della L.R. 19 maggio 2005, n. 11.

(23) Articolo abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 34 della L.R. 3 agosto 2016, n. 17. Il comma 1 modificava l'alinea del comma 2 dell'art. 1 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21; il comma 2 sostituiva la lettera d) del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 4 settembre 2001, n. 21.

(24) Articolo abrogato dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 34 della L.R. 3 agosto 2016, n. 17. Il comma 1 modificava l'alinea del comma 1 dell'art. 2 della L.R. 22 aprile 2002, n. 3; il comma 2 sostituiva l'alinea del comma 4 dell'art. 2 della L.R. 22 aprile 2002, n. 3.

(27) Inserisce il comma 5bis all'art. 2 della L.R. 22 aprile 1985, n. 17.

(28) Modifica il comma 2 dell'art. 25 della L.R. 8 gennaio 2001, n. 1.

(29) Inserisce la lettera bbis) al comma 1 dell'art. 8 della L.R. 10 agosto 2004, n. 14.

(30) Modifica il comma 3 dell'art. 4 della L.R. 5 settembre 1991, n. 44.

(31) Sostituisce il comma 1 dell'art. 5 della L.R. 5 settembre 1991, n. 44.

(32) Sostituisce il comma 4 dell'art. 5 della L.R. 5 settembre 1991, n. 44.

(33) Sostituisce il comma 4 dell'art. 8 della L.R. 7 dicembre 1993, n. 84.

(34) Inserisce il comma 4bis all'art. 8 della L.R. 7 dicembre 1993, n. 84.

(35) Sostituisce la lettera a) del comma 1 dell'art. 12 della L.R. 7 dicembre 1993, n. 84.

(36) Commi abrogati dall'art. 37, comma 3, della L.R. 29 marzo 2007, n. 4). Modificavano la L.R. 17 aprile 1998, n. 15.

(37) Sostituisce il comma 1 dell'art. 1 della L.R. 11 maggio 1998, n. 30.

(38) Modifica il comma 1 dell'art. 18 della L.R. 31 marzo 2003, n. 6.

(39) Modifica il comma 1 dell'art. 19 della L.R. 31 marzo 2003, n. 6.

(40) Sostituisce il comma 3 dell'art. 6 della L.R. 10 aprile 1997, n. 12.

(41) Sostituisce il comma 4 dell'art. 6 della L.R. 10 aprile 1997, n. 12.

(42) Sostituisce il comma 1 dell'art. 9 della L.R. 10 aprile 1997, n. 12.

(43) Sostituisce il comma 1 dell'art. 13 della L.R. 10 aprile 1997, n. 12.

(44) Sostituisce la lettera c) del comma 1 dell'art. 6 della L.R. 20 agosto 1993, n. 68.

(45) Sostituisce la lettera d) del comma 1 dell'art. 8 della L.R. 20 agosto 1993, n. 68.

(46) Modifica il comma 2 dell'art. 8 della L.R. 11 maggio 1998, n. 28.

(47) Articolo abrogato dall'art. 26, comma 1, lettera h), della L.R. 23 luglio 2010, n. 23. Inseriva l'art. 19bis alla L.R. 27 maggio 1998, n. 44.

(48) Apporta modificazioni al piano socio-sanitario della Valle d'Aosta 2002-2004, approvato con legge regionale 4 settembre 2001, n. 18.

(49) Articolo abrogato dalla lettera f) del comma 1 dell'art. 21 della L.R. 29 marzo 2018, n. 7. Sostituiva il comma 2 dell'art. 11 della L.R. 4 settembre 1995, n. 41.

(50) Modifica la lettera e) del comma 2 dell'art. 22 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(51) Sostituisce l'art. 68 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(52) Modifica il comma 7 dell'art. 69 della L.R. 6 aprile 1998, n. 11.

(53) Articolo abrogato dall'art. 30, comma 1, lettera c), della L.R. 26 maggio 2009, n. 12. Sostituiva il comma 2 dell'art. 17 della L.R. 18 giugno 1999, n. 14.

(54) Sostituisce il comma terzo dell'art. 2 della L.R. 8 ottobre 1973, n. 33.

(55) Sostituisce il comma settimo dell'art. 2 della L.R. 8 ottobre 1973, n. 33.

(56) Aggiunge il comma 7bis all'art. 2 della L.R. 8 ottobre 1973, n. 33.

(57) Aggiunge il comma 7ter all'art. 2 della L.R. 8 ottobre 1973, n. 33.

(58) Sostituisce la lettera c) del comma primo dell'art. 4 della L.R. 8 ottobre 1973, n. 33.

(59) Sostituisce il comma quinto dell'art. 5 della L.R. 8 ottobre 1973, n. 33.

(60) Sostituisce il comma settimo dell'art. 5 della L.R. 8 ottobre 1973, n. 33.

(61) Sostituisce l'art. 22 della L.R. 8 ottobre 1973, n. 33.

(61a) Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 4 agosto 2006, n. 20.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 11 dell'art. 29 recitava:

"11. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, la durata del preammortamento sia superiore a quarantotto mesi, la stipulazione del contratto definitivo di mutuo deve essere effettuata entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la revoca delle somme erogate.".

(62) Articolo abrogato dal comma 2 dell'art. 90 della L.R. 13 febbraio 2013, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 30 recitava:

Art. 30

(Disposizioni in materia di finanziamenti alle cooperative edilizie. Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56)

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), è sostituito dal seguente:

"2. L'accesso ai fondi di cui al comma 1 è riservato alle cooperative i cui soci, assegnatari degli alloggi oggetto del finanziamento, sono in possesso, al momento della presentazione della domanda, dei requisiti soggettivi e di reddito di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento regionale 27 maggio 2002, n. 1 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3), come modificati dagli articoli 5 e 6 del regolamento regionale 17 agosto 2004, n. 1. Tali requisiti devono essere posseduti anche dai soci di riserva il cui numero deve essere pari ad almeno il 20 per cento degli alloggi costruiti o recuperati, arrotondato all'unità superiore. Nel caso in cui, prima della stipulazione dell'atto di assegnazione, subentrino nuovi soci a quelli inizialmente indicati, il possesso dei requisiti soggettivi deve essere accertato con riferimento al momento di accettazione del subentro da parte della cooperativa.".

2. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 3 della l.r. 56/1986, come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 17 agosto 1987, n. 79, è sostituito dal seguente: "Le cooperative edilizie devono realizzare interventi che prevedono la costruzione o il recupero di un numero di alloggi ricompreso tra sei e diciotto, anche collocati in più fabbricati, purché insistenti sulla medesima area.".

3. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 56/1986, le parole: "anni quindici" sono sostituite dalle seguenti: "anni venti".

4. Gli articoli 6 e 7 della l.r. 56/1986 sono abrogati.

5. L'articolo 8 della l.r. 56/1986 è sostituito dal seguente:

Art. 8

(Presentazione della domanda)

1. Le domande, corredate della documentazione di cui all'articolo 9, devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, nello stesso termine stabilito annualmente con deliberazione della Giunta regionale per la presentazione delle domande finalizzate all'ottenimento dei finanziamenti di cui alla l.r. 76/1984.

2. La priorità del finanziamento è stabilita in base al seguente punteggio:

a) punti 0,5, per ogni alloggio costruito;

b) punti 1, per ogni alloggio recuperato;

c) punti 1, per ogni socio di riserva eccedente rispetto al numero richiesto ai sensi dell'articolo 3, comma 2, con un punteggio massimo pari al numero di alloggi realizzati;

d) punti 6, nel caso di ripresentazione della domanda per mancato finanziamento conseguente alla carenza di disponibilità finanziaria nell'anno precedente. Tale punteggio è riconosciuto per un massimo di due volte, a condizione che almeno l'80 per cento dei soci della cooperativa siano gli stessi dell'anno precedente.

3. A parità di punteggio, la priorità del finanziamento è stabilita in base all'ordine di presentazione delle domande.

4. Nei sessanta giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, il dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale, previo esame da parte della Commissione di cui all'articolo 15, approva la graduatoria provvisoria.

5. Avverso l'approvazione della graduatoria provvisoria, è dato ricorso in opposizione, entro trenta giorni dalla comunicazione o dall'avvenuta conoscenza del relativo atto.

6. La graduatoria definitiva è approvata con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 5.

7. La Giunta regionale individua l'ammontare delle risorse annuali del fondo di rotazione di cui alla l.r. 76/1984, destinate al finanziamento delle domande di mutuo presentate dalle cooperative ai sensi dell'articolo 3.".

6. Il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 56/1986 è sostituito dal seguente:

"1. Le domande devono essere corredate della seguente documentazione:

a) relativamente alla società:

1) atto costitutivo: una copia semplice e una copia in forma autentica;

2) statuto: una copia semplice e una copia in forma autentica;

3) certificato di iscrizione al registro regionale degli enti cooperativi, in duplice copia;

4) libro dei soci, in duplice copia;

b) relativamente ai soci:

1) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il luogo e la data di nascita, la residenza anagrafica e la situazione storica di residenza, lo stato civile e la composizione del nucleo familiare;

2) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il reddito di ciascun componente il nucleo familiare;

3) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso dei requisiti soggettivi e di reddito di cui all'articolo 3, comma 2.".

7. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 56/1986, come sostituito dal comma 6, è inserito il seguente:

"1bis. Le cooperative edilizie ammesse a finanziamento devono produrre, nei sei mesi successivi alla comunicazione di ammissione, la seguente documentazione:

a) atto di proprietà del terreno o dell'immobile o convenzione con il Comune per la cessione dell'area: una copia semplice e una copia in forma autentica;

b) concessione edilizia: una copia semplice e una copia in forma autentica;

c) progetto completo degli elaborati tecnici vistato dal Comune: una copia semplice e una copia in forma autentica;

d) computo metrico-estimativo: originale e una copia semplice;

e) relazione tecnica: originale e una copia semplice;

f) estratti di mappa del catasto terreni: originale e una copia semplice;

g) certificati storici ventennali del catasto terreni: originale e una copia semplice.".

8. Il comma 3 dell'articolo 10 della l.r. 56/1986 è sostituito dal seguente:

"3. Per ogni alloggio, è ammessa la costruzione di un'autorimessa o posto auto coperto di superficie massima non superiore a 18 mq.. La restante superficie non residenziale deve essere contenuta nel limite massimo del 60 per cento della superficie residenziale dell'intero complesso abitativo calcolata ai sensi del comma 2. Le superfici di cui al presente comma sono calcolate al netto delle murature.".

9. L'articolo 11 della l.r. 56/1986 è sostituito dal seguente:

Art. 11

(Erogazione del mutuo)

"1. All'erogazione del mutuo si provvede con le seguenti modalità:

a) 90 per cento per quote successive, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori, subordinatamente alla stipulazione del contratto preliminare di mutuo e all'acquisizione delle garanzie prescritte;

b) 10 per cento, subordinatamente alla stipulazione del contratto definitivo di mutuo e alla presentazione delle copie di eventuali progetti di variante e delle relative concessioni, del certificato di agibilità e della documentazione attestante la denuncia catastale al nuovo catasto edilizio urbano.".

10. Agli articoli 12, comma 1, 13, comma 1, e 14, commi 1 e 2, della l.r. 56/1986, come sostituiti dagli articoli 2, 3, comma 1, e 4, commi 1 e 2, della legge regionale 1° settembre 1997, n. 30, le parole: "dieci anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".

11. Le disposizioni di cui agli articoli 11, 12, comma 1, 13, comma 1, e 14, commi 1 e 2, della l.r. 56/1986, come modificati dai commi 9 e 10, si applicano anche alle domande di finanziamento presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge.".

(70) Articolo abrogato dall'art. 24, comma 2, della L.R. 26 ottobre 2007, n. 28. Sostituiva l'art. 2 della L.R. 26 maggio 1998, n. 36.

(71) Articolo abrogato dall'art. 24, comma 2, della L.R. 26 ottobre 2007, n. 28. Sostituiva il comma 1 dell'art. 6 della L.R. 30 aprile 1999, n. 8.

(72) Comma abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera c), della L.R. 30 giugno 2010, n. 19.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 2 dell'art. 33 recitava:

"2. Dopo l'articolo 7 della l.r. 33/1984, è inserito il seguente:

"Art. 7bis

(Disposizioni particolari in materia di villaggi albergo e di residenze turistico-alberghiere)

1. Nel caso di realizzazione di villaggi albergo e di residenze turistico-alberghiere, la proprietà delle strutture non può essere frazionata per tutto il periodo di permanenza del vincolo urbanistico di destinazione alberghiera dell'area interessata.

2. Il vincolo di non frazionabilità di cui al comma 1 è trascritto presso l'ufficio dei registri immobiliari competente per territorio, a cura e spese dell'interessato, entro la data di ultimazione dei lavori.".

(73) Sostituisce il comma 4 dell'art. 3 della L.R. 24 giugno 1992, n. 31.

(74) Sostituisce il comma 1 dell'art. 4della L.R. 24 giugno 1992, n. 31.

(75) Aggiunge la lettera ebis) al comma 2 dell'art. 16 della L.R. 29 maggio 1996, n. 11.

(76) Aggiunge la lettera ebis) al comma 2 dell'art. 16quater della L.R. 29 maggio 1996, n. 11.

(77) Sostituisce il comma 1 dell'art. 17 della L.R. 29 maggio 1996, n. 11.

(78) Aggiunge la lettera dbis) al comma 4 dell'art. 19 della L.R. 29 maggio 1996, n. 11.

(79) Sostituisce l'art. 24 della L.R. 29 maggio 1996, n. 11.

(80) Sostituisce il comma 6 dell'art. 16 della L.R. 7 marzo 1997, n. 7.

(81) Inserisce la lettera abis) al comma 2 dell'art. 19 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(82) Inserisce la lettera cbis) al comma 2 dell'art. 20 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(83) Modifica il comma 5 dell'art. 26 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 44.

(84) Modifica il comma 1 dell'art. 9 della L.R. 17 marzo 2005, n. 6.

(85) Modifica il comma 1 dell'art. 15 della L.R. 24 giugno 2002, n. 8.

(86) Sostituisce il comma 3 dell'art. 16 della L.R. 24 giugno 2002, n. 8.

(87) Inserisce il comma 3bis all'art. 16 della L.R. 24 giugno 2002, n. 8.

(88) Sostituisce il comma 5 dell'art. 16 della L.R. 24 giugno 2002, n. 8.

(89) Aggiunge il comma 5bis all'art. 16 della L.R. 24 giugno 2002, n. 8.

(90) Sostituisce l'art. 18 della L.R. 24 giugno 2002, n. 8.

(91) Articolo abrogato dall'art. 8, comma 1, lettera c), della L.R. 30 giugno 2010, n. 19.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 38 recitava:

Art. 38

(Disposizioni in materia di case e appartamenti per vacanze. Modificazioni all'articolo 46 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21)

1. Al comma 1 dell'articolo 46 della legge regionale 15 dicembre 2003, n. 21 (Legge finanziaria per gli anni 2004/2006), le parole ", con o senza titolo abilitativo di tipo edilizio," sono soppresse.

2. Dopo il comma 3 dell'articolo 46 della l.r. 21/2003, è aggiunto il seguente:

"3bis. Il rilascio delle autorizzazioni comunali e l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 della l.r. 19/2001 sono comunque fatti salvi nei confronti delle iniziative volte alla realizzazione e all'esercizio di case e appartamenti per vacanze per le quali sia accertata la sussistenza, alla data di entrata in vigore della presente legge, del relativo titolo abilitativo di tipo edilizio a destinazione d'uso di case e appartamenti per vacanze.".

(92) Sostituisce la lettera d) del comma 6 dell'art. 6 della L.R. 1° aprile 2004, n. 3.

(93) Aggiunge il comma 8bis all'art. 6 della L.R. 1° aprile 2004, n. 3.

(94) Modifica la lettera c) del comma 1 dell'art. 8 della L.R. 1° aprile 2004, n. 3.

(95) Modifica il comma 1 dell'art. 14 della L.R. 1° settembre 1997, n. 29.

(96) Aggiunge il comma 5bis dell'art. 24 della L.R. 1° settembre 1997, n. 29.

(97) Sostituisce il comma 6 dell'art. 24 della L.R. 1° settembre 1997, n. 29.

(98) Sostituisce il comma 1 dell'art. 56 della L.R. 1° settembre 1997, n. 29.

(99) Inserisce il comma 1bis all'art. 56 della L.R. 1° settembre 1997, n. 29.

(100) Sostituisce l'alinea del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 12 novembre 2001, n. 32.

(101) Sostituisce l'alinea del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 19 maggio 2005, n. 9.

(102) Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 18 gennaio 2010, n. 1.

Nella formulazione originaria, il testo dell'art. 43 recitava:

Art. 43

(Proroga di termini relativi a controlli tecnici sugli impianti a fune. Modificazioni all'articolo 51 della l.r. 21/2003)

1. Al comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 21/2003, come sostituito dall'articolo 34 della l.r. 1/2005, le parole: "31 dicembre 2005" sono sostituite dalle seguenti: "28 febbraio 2006".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 51 della l.r. 21/2003, come modificato dal comma 1, è inserito il seguente:

"1bis. Gli impianti aerei che hanno ottenuto la proroga di cui al comma 1, la cui nuova scadenza di revisione generale o di fine di vita tecnica cade nella stagione invernale 2005/2006 e per i quali è prevista la sostituzione con un nuovo impianto, possono proseguire l'esercizio fino al termine della predetta stagione invernale, alle seguenti condizioni, da verificarsi entro la nuova data di scadenza:

a) sia positivamente terminata la prima fase approvativa di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1280 in data 26 aprile 1999, concernente l'approvazione di modalità e procedure per l'attuazione degli articoli 41 e seguenti della l.r. 29/1997 in materia di concessioni per la costruzione e l'esercizio degli impianti a fune;

b) siano effettuati controlli e verifiche equivalenti ad una revisione speciale.".

3. Dopo il comma 1bis dell'articolo 51 della l.r. 21/2003, come introdotto dal comma 2, è inserito il seguente:

"1ter. Le funivie bifune, la cui scadenza di fine di vita tecnica cade prima della stagione invernale 2007/2008, per le quali è prevista la sostituzione con nuovi impianti e riconosciute dalla Giunta regionale di interesse regionale, possono proseguire l'esercizio sino al 31 dicembre 2010, al fine di mantenere la continuità della frequentazione, a condizione che entro la data di fine di vita tecnica:

a) sia positivamente terminata la prima fase approvativa di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1280/1999;

b) sia consegnato alla struttura regionale competente in materia di impianti a fune il progetto definitivo della nuova installazione;

c) siano effettuati i controlli e le verifiche ritenuti necessari dalla struttura regionale competente in materia di impianti a fune, almeno equivalenti a quelli previsti ai fini della revisione speciale dal d.m. trasporti 2 gennaio 1985.".

4. Dopo il comma 1ter dell'articolo 51 della l.r. 21/2003, come introdotto dal comma 3, è inserito il seguente:

"1quater. Alle medesime condizioni di cui al comma 1ter, la proroga può essere accordata per ulteriori due anni, se le necessità di cantiere lo richiedono.".