Legge regionale 1° settembre 1997, n. 30 - Testo storico

Legge regionale 01 settembre 1997, n. 30

Bollettino Ufficiale regionale 08 09 1997 n. 41

Modificazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), già modificata dalle leggi regionali 17 agosto 1987, n. 79, e 27 luglio 1989, n. 46.

Art. 1

(Modificazioni all'art. 5)

1. Il comma 4 dell'art. 5 della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), è sostituito dal seguente:

"4. Il tasso di pre-ammortamento a carico delle cooperative edilizie finanziate ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), è pari al cinquanta per cento del tasso di riferimento, determinato per il settore del credito fondiario edilizio, in vigore nel mese antecedente la data di stipulazione del contratto preliminare di mutuo, e ha durata non superiore a quarantotto mesi dalla data della prima erogazione del mutuo. Nel termine suindicato devono essere perfezionati il frazionamento del mutuo e l'atto pubblico di assegnazione. Decorso tale termine, l'importo ancora da erogare viene revocato e sulle somme erogate, fino al momento in cui vengono perfezionati il frazionamento del mutuo e l'atto pubblico di assegnazione, viene applicato il tasso di riferimento determinato per il settore del credito fondiario edilizio vigente alla data di scadenza dei quarantotto mesi sopra indicati."

Art. 2

(Modificazione all'art. 12)

1. Il comma 1 dell'art. 12 della l.r. 56/1986 è sostituito dal seguente:

"1. Il proprietario dell'abitazione costruita o recuperata con i finanziamenti di cui alla presente legge non può cederla in locazione, neppure parzialmente, fatti salvi i casi in cui sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi, prima che siano trascorsi, dalla data di assegnazione o di acquisto, cinque anni nei casi di cui all'art. 2 e dieci anni nei casi di cui all'art. 3."

Art. 3

(Modificazioni all'art. 13)

1. Il comma 1 dell'art. 13 della l.r. 56/1986 è sostituito dal seguente:

"1. Il proprietario dell'abitazione costruita o recuperata con i finanziamenti di cui alla presente legge non può alienarla, fatti salvi i casi in cui sussistano gravi, sopravvenuti e documentati motivi, prima che siano trascorsi, dalla data di assegnazione o di acquisto, cinque anni nei casi di cui all'art. 2 e dieci anni nei casi di cui all'art. 3."

2. Il comma 3 dell'art. 13 della l.r. 56/1986 è sostituito dal seguente:

"3. L'alienazione dell'abitazione effettuata nei casi consentiti dal comma 1 comporta la risoluzione del contratto di mutuo con la restituzione del capitale residuo, maggiorato dell'importo degli eventuali interessi maturati alla data dell'estinzione anticipata."

3. Il comma 4 dell'art. 13 della l.r. 56/1986 è sostituito dal seguente:

"4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano nel caso in cui l'acquirente sia in possesso dei requisiti soggettivi vigenti al momento dell'alienazione e richieda di subentrare nel mutuo alle stesse condizioni dell'alienante. Il subentro è autorizzato con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica."

Art. 4

(Modificazioni all'art. 14)

1. Il comma 1 dell'art. 14 della l.r. 56/1986 è sostituito dal seguente:

"1. Il mutuatario può estinguere anticipatamente il mutuo, con le modalità ed i criteri previsti dalla convenzione con l'istituto mutuante, previo pagamento del capitale residuo maggiorato dell'importo degli eventuali interessi maturati nel periodo intercorrente tra la data di scadenza dell'ultima semestralità emessa e la data dell'estinzione anticipata, dopo che siano trascorsi, dalla data di assegnazione o di acquisto, cinque anni nei casi di cui all'art. 2 e dieci anni nei casi di cui all'art. 3."

2. Il comma 2 dell'art. 14 della l.r. 56/1986 è sostituito dal seguente:

"2. L'estinzione anticipata, effettuata prima che siano decorsi, dalla data di assegnazione o di acquisto, cinque anni nei casi di cui all'art. 2 e dieci anni nei casi di cui all'art. 3, comporta la restituzione del capitale residuo maggiorato della differenza tra gli interessi ricalcolati al tasso di riferimento fissato dal Ministero del tesoro per gli interventi nel settore dell'edilizia residenziale, in vigore alla data di erogazione del finanziamento e quelli corrisposti dalla data di inizio dell'ammortamento a quella dell'estinzione anticipata."

Art. 5

(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni di cui all'art. 1 si applicano anche ai mutui concessi e non ancora in ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni di cui agli art. 2, 3 e 4 si applicano anche ai mutui concessi e non estinti alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.