Legge regionale 23 maggio 1990, n. 30 - Testo storico

Legge regionale 23 maggio 1990, n. 30

Proroga all'anno 1992 dell'autorizzazione di spesa di cui alle leggi regionali 4 maggio 1984, n. 15 e 15 aprile 1987, n. 29 e aumento della spesa annua per la concessione di un contributo alla Cooperativa Culturale Regionale "Universitą Valdostana della Terza Etą".

(B.U. 29 maggio 1990, n. 22 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)

Art. 1

(Oggetto)

1. L'autorizzazione di spesa per la concessione del contributo annuo previsto dalle leggi regionali 4 maggio 1984, n. 15 e 15 aprile 1987, n. 29 a favore della Cooperativa Culturale Regionale " Universitą Valdostana della Terza Etą ", č prorogata fino all'anno 1992 ed č fissata, a decorrere dall'anno 1990, in lire 28.000.000 annui.

Art. 2

(Provvedimenti amministrativi)

1. La Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1984 n. 15, mediante apposite deliberazioni, alla concessione e alla liquidazione dei contributi annui di cui all'articolo precedente.

Art. 3

(Norme finanziarie)

1. L'onere di lire ventotto milioni derivante dall'applicazione della presente legge graverą sul capitolo 47350 (Contributo annuo per il funzionamento della Cooperativa Culturale Regionale " Universitą Valdostana della Terza Etą " della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1990 e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura del maggior onere annuo di lire 28.000.000 si provvede per l'anno 1990 mediante prelievo della corrispondente somma dal capitolo 50000 - fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione della regione per l'anno 1990; per gli anni 1991 e 1992 mediante utilizzo per lire 56.000.000 delle risorse disponibili relative al programma 2.2.4.10 " attivitą culturali promozione culturale sportiva e sociale " del bilancio pluriennale della Regione 1990/1992.

Art. 4

(Variazioni di bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1990 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte spesa

Variazione in diminuzione:

Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 28.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 47350 contributo annuo per il funzionamento della Cooperativa Culturale Regionale " Universitą Valdostana della Terza Etą "

LR 4 maggio 1984, n. 15

LR 15 aprile 1987, n. 29

LR 23 maggio 1990, n. 30

L. 28.000.000

Art. 5

(Dichiarazione di urgenza)

1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.