Legge regionale 14 giugno 1989, n. 30 - Testo vigente

Legge regionale 14 giugno 1989, n. 30

Interventi della Regione per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario.

(B.U. 27 giugno 1989, n. 29).

Art. 1

1. In applicazione del secondo comma dell'articolo 23 del DPR 22 febbraio 1982, n. 182, concernente l'estensione alla Regione Valle d'Aosta delle disposizioni del DPR 24 luglio 1977, n. 616, la Regione, al fine di favorire l'orientamento verso facoltà universitarie, istituti di istruzione superiore e corsi post - universitari, attua iniziative per rendere effettivo anche nell'ambito universitario il diritto allo studio, di cui all'articolo 34, commi terzo e quarto, della costituzione. (01)

Art. 2

1. Con la presente legge la Regione si propone di favorire ed orientare, secondo gli obiettivi della programmazione nazionale e regionale, l'accesso agli studi universitari, facilitare la frequenza degli studenti ai corsi universitari e post - universitari, agevolare l'inserimento professionale dei neo - laureati nella comunità.

Art. 3

(1)

1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti:

a) agli studenti residenti in Valle d'Aosta ed iscritti, in Italia o all'estero, a corsi di studio delle università, delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale e degli istituti superiori di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale;

b) agli studenti non residenti in Valle d'Aosta ed iscritti a corsi di studio attivati dall'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste, da altre istituzioni universitarie convenzionate con la Regione o l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste e a corsi di alta formazione artistica e musicale, esclusivamente per i seguenti interventi:

1) assegno di studio di cui all'articolo 5;

2) contributo nella spesa relativo all'alloggio di cui all'articolo 9;

3) sussidio straordinario di cui all'articolo 7;

4) contributi per corsi post-universitari di cui all'articolo 11;

5) servizio mensa di cui all'articolo 13bis.

2. Sono esclusi dagli interventi di cui alla presente legge:

a) gli studenti in possesso di altro titolo di studio di pari livello;

b) (1a)

c) gli studenti fuori corso da oltre un anno.

Art. 4

1. L'Assessore alla pubblica istruzione curerà la realizzazione degli obiettivi di cui agli articoli 1 e 2, prevedendo in particolare:

a) a censire annualmente i residenti nella Regione iscritti alle varie università, distinti per classi di laurea; (1b)

b) a svolgere un servizio di orientamento agli studi universitari, fornendo annualmente adeguate informazioni agli studenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria superiore ed artistica sui vari corsi universitari e sulla presumibile domanda di lavoro;

c) ad individuare e promuovere attività collaterali allo studio, finalizzate all'approfondimento ed allo sviluppo della formazione universitaria, anche attraverso tirocini pratici part-time presso aziende, enti pubblici e studi professionali.

Art. 5

1. La Regione bandisce annualmente concorsi per assegni di studio a favore degli studenti universitari in possesso dei requisiti di merito ed economici. (1c)

2. L'assegno di studio non è cumulabile con analoghe forme di contribuzione di natura pecuniaria, escluso il servizio abitativo, ma può integrare per la differenza tali provvidenze quando siano di importo inferiore. (1d)

3. (2)

4. Le modalità degli interventi indicati nei precedenti commi sono stabilite entro il 30 aprile di ogni anno con delibera della Giunta regionale (3).

Art. 6

1. La Regione concede facilitazioni particolari agli studenti meritevoli ricompresi nelle categorie di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, oppure in altre categorie di disabili protette dalla legge, purché l'invalidità sia pari o superiore al 66 per cento. (3a)

2. Le facilitazioni di cui al precedente comma possono essere convertite, a richiesta dell'interessato, in:

- dotazione di attrezzature specialistiche e materiale didattico differenziato;

- assegnazione di un accompagnatore o di un assistente agli studi;

- ogni strumento idoneo a superare l'handicap individuale.

3. Le modalità degli interventi indicati nei precedenti commi sono stabilite entro il 30 aprile di ogni anno con delibera della Giunta regionale (4).

Art. 7

1. La Giunta regionale può erogare per un anno un sussidio straordinario, non superiore all'importo dell'assegno di studio, agli studenti in possesso dei requisiti economici che, per motivi di salute o per altre cause imprevedibili ed eccezionali, debitamente documentate, non abbiano potuto soddisfare il requisito di merito e accedere all'assegno di studi previsto dall'articolo 5. (5)

Art. 8

1. Agli studenti universitari meritevoli possono essere concessi prestiti d'onore al tasso annuo agevolato del 3 percento.

2. La concessione dei prestiti d'onore sarà regolata da convenzioni con gli istituti di credito, deliberate dal Consiglio regionale.

3. I prestiti d'onore sono garantiti, nel capitale e negli interessi, da fidejussioni regionali.

4. La concessione della garanzia fidejussoria è disposta con deliberazione della Giunta regionale.

5. Entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, sottoporrà all'approvazione del Consiglio regionale un apposito regolamento (6) con il quale saranno fissati:

a) i requisiti oggettivi per l'accesso ai prestiti d'onore e per il loro rinnovo annuale durante il corso universitario;

b) la cause che determinano l'interruzione provvisoria nell'erogazione dei prestiti d'onore, le modalità per la ripresa del beneficio e le cause che determinano la soluzione del contratto;

c) la procedura ed i termini per la presentazione delle domande all'Assessorato regionale alla pubblica istruzione, per il loro esame e per il successivo inoltro agli istituti di credito per la stipula del contratto;

d) la decorrenza del tasso di interesse;

e) le modalità di erogazione dei prestiti d'onore ed il loro piano di ammortamento, che comunque decorre dal terzo anno successivo alla data di conseguimento della laurea oppure alla data di risoluzione del contratto;

f) le regole di un'eventuale incompatibilità con altre forme d'assistenza.

Art. 9

1. In considerazione dei costi e dei disagi che la frequenza agli studi presso le varie università comporta per gli studenti valdostani, la Regione può stipulare, in alcune sedi universitarie, convenzioni con Regioni, enti pubblici e privati per la fornitura del servizio abitativo in strutture idonee.

2. Laddove e fino a quando non sia possibile stipulare le convenzioni indicate nel precedente comma, la Regione concorre finanziariamente nella spesa relativa all'alloggio.

3. L'ammontare dell'onere regionale per la fornitura del servizio di cui al presente articolo può essere differenziato in relazione alle condizioni economiche, alle capacità ed al merito dello studente, nonché all'obbligatorietà o meno della frequenza agli studi.

4. Le modalità di accesso e di godimento per le strutture previste dal primo comma e le modalità per gli interventi previsti dal secondo comma del presente articolo sono stabilite entro il 30 aprile di ogni anno con delibera della Giunta regionale (7).

Art. 10

1. La Giunta regionale stipula con le aziende di trasporto pubblico o in concessione apposite convenzioni per l'applicazione di tariffe preferenziali a favore degli studenti universitari, qualora le stesse non siano già previste da norme statali, nonché per la fruizione gratuita del servizio da parte dei soggetti di cui all'articolo 6 della presente legge e del loro eventuale accompagnatore.

2. Nei casi in cui non sia possibile stipulare le convenzioni indicate nel precedente comma, la Regione concorre nelle spese di trasporto dalla Valle d'Aosta alla sede di studio, debitamente documentate dagli interessati.

Art. 10 bis

(8)

1. A studenti che, per l'elaborazione di tesi di diploma, di laurea, di specializzazione e di dottorato, devono sostenere spese straordinarie conseguenti a soggiorni fuori sede, di durata non superiore a tre mesi, per il reperimento di dati in centri specializzati, la Giunta regionale può concedere un sussidio, erogabile anche ratealmente.

2. Per il conferimento di tale sussidio, lo studente deve presentare all'Assessorato della pubblica istruzione apposita domanda con descrizione del lavoro da compiere e preventivo di spesa.

3. L'entità del sussidio non può superare il settanta per cento della spesa sostenuta e documentata.

4. I requisiti di reddito e di merito per l'ammissione al sussidio, per la fruizione dello stesso e la documentazione da allegare alla domanda sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 10 ter

(9)

1. I titolari di diploma universitario o laureati, residenti nella regione, che hanno presentato una tesi o un lavoro di ricerca ad essa assimilabile sulla Valle d'Aosta ovvero su un argomento di interesse regionale possono ottenere un contributo a titolo di premio e aiuto nelle spese per la redazione della stessa.

2. Il contributo è concesso una sola volta nel corso di tutta la carriera universitaria del candidato ed è cumulabile con la provvidenza di cui all'articolo 10 bis.

3. Con deliberazione della Giunta regionale vengono stabiliti l'ammontare del contributo, i requisiti di merito per l'ammissione al contributo e la documentazione da allegare alla domanda.

4. La concessione del contributo è disposta dalla Giunta regionale ed è subordinata al deposito, in via definitiva, di una copia della tesi.

Art. 11

1. La Giunta regionale può concedere contributi ai laureati in possesso dei requisiti economici che intendano completare, anche all'estero, la loro preparazione con corsi post-universitari di perfezionamento e specializzazione, e può stipulare convenzioni con le università per l'istituzione di borse di studio per la frequenza di scuole di specializzazione e perfezionamento. (10)

Art. 12

(11)

Art. 13

(12)

1. A studenti universitari che si siano distinti particolarmente negli studi possono essere attribuite, per concorso, borse al merito scolastico istituite alla memoria di personalità valdostane, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio.

2. Possono accedere al beneficio gli studenti valdostani iscritti presso università italiane o estere o istituti di istruzione superiore di grado universitario che rilasciano titoli aventi valore legale nonché agli studenti iscritti ai corsi di filosofia e teologia presso il Seminario di AOSTA o altro istituto similare e che non fruiscano di provvidenze analoghe.

3. Al fine di determinare la graduatoria dei beneficiari in base al requisito di merito posseduto si tiene conto del voto del diploma di maturità che non può essere inferiore a 44/60. A parità di merito, la posizione in graduatoria è determinata con riferimento alle condizioni economiche degli aspiranti individuate sulla base della natura e dell'ammontare del reddito, della situazione patrimoniale e dell'ampiezza del nucleo familiare.

4. Per la conferma della provvidenza negli anni successivi al primo, i beneficiari devono avere superato non oltre il 28 febbraio di ogni anno tutti gli esami degli anni precedenti a quello di iscrizione previsti dal piano di studi del rispettivo corso di studi.

5. Nei bandi di concorso, emanati con decreto dell'Assessore alla pubblica istruzione, sono stabiliti:

a) l'ammontare delle borse;

b) termini per la presentazione delle domande;

c) la documentazione da allegare alla domanda;

d) le modalità di liquidazione;

e) le ulteriori modalità procedurali.

Art. 13bis

(13)

1. La Regione provvede all'erogazione del servizio di mensa per gli studenti iscritti a corsi attivati dall'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste, da altre istituzioni universitarie convenzionate con la Regione o l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste e a corsi di alta formazione artistica e musicale.

2. La Regione concorre nella spesa per la fruizione del servizio di mensa a favore delle tipologie di studenti individuate con deliberazione della Giunta regionale.

3. Il servizio di mensa deve essere funzionale alle esigenze derivanti dallo svolgimento delle attività didattiche e formative degli studenti, prevedendo anche modalità plurime di ristorazione.

4. Ai fini dell'erogazione del servizio di cui al comma 1, la Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce in particolare:

a) i requisiti economici e di merito per l'accesso al servizio di mensa;

b) l'entità della quota di partecipazione alla spesa, graduata sulla base delle condizioni economiche del nucleo familiare degli studenti;

c) le modalità di organizzazione del servizio.

Art. 14

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 200.000.000 per l'anno 1989 e in annue lire 1.000.000.000 a decorrere dall'esercizio 1990 graverà sui seguenti capitoli del bilancio di previsione della Regione:

- per l'applicazione degli artt. 4 - 9 - 10 - 12, lire 120.000.000 per l'anno 1989 e annue lire 300.000.000 per gli esercizi successivi, sul capitolo n. 44210, di nuova istituzione, con la denominazione " spese per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario".

- per l'applicazione degli artt. 5 - 6 - 7 - 11, lire 80.000.000 per l'anno 1989 e annue lire 200.000.000 per gli esercizi successivi, sul capitolo 44220, di nuova istituzione con la denominazione " Spese per la concessione di assegni e sussidi di studio a studenti universitari".

- per l'applicazione dell'articolo 8, lire 500.000.000 a decorrere dall'anno 1990, di cui lire 499.000.000 sul capitolo da istituire sui corrispondenti bilanci con la denominazione " Concorso nel pagamento di interessi su prestiti d'onore a favore di studenti universitari meritevoli - prime rate" e lire 1.000.000 sui capitoli dei relativi bilanci corrispondenti al capitolo 51000 del bilancio di previsione per l'anno in corso " oneri derivanti dalle garanzie prestate dalla Regione in dipendenza di disposizioni relative".

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma precedente si provvede:

- per l'esercizio 1989 mediante riduzione di L. 200.000.000 dello stanziamento iscritto al capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti)" a valere sull'accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio di previsione per il corrente esercizio concernente " interventi nel settore formativo scolastico"; su detto intervento risulta, quindi, disponibile la minor somma di L. 300.000.000;

- per gli esercizi 1990-1991 mediante utilizzo per L. 2.000.000.000 delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. " Altri oneri non ripartibili" del bilancio pluriennale 1990-1991.

3. A decorrere dall'anno 1991 alla rideterminazione degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8 si provvederà annualmente con legge finanziaria ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68.

Art. 15

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario 1989 sono approvate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

In diminuzione

Cap. 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spesa per l'adempimento di funzioni normali (Spese correnti)" L. 200.000.000

In aumento

Settore quarta Promozione sociale

Programma 2.2.4.0.3. Istruzione e cultura - diritto allo studio

Cap. 44210 (di nuova istituzione)

Codificazione 1.1.1.4.2.2.06.04.07

"Spese per l'attuazione del diritto allo studio nell'ambito universitario"

LR 14 giugno 1989, n. 30 artt. 4 - 9 - 10 e 12 L. 120.000.000

Cap. 44220 (di nuova istituzione)

Codificazione 1.1.1.6.1.2.06.04.07

"Spese per la concessione di assegni e sussidi di studio a studenti universitari

LR 14 giugno 1989, n. 30 artt. 5 - 6 - 7 e 11 L. 80.000.000

Art. 16

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo al quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

___________

(01) Comma modificato dal comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2023, n, 24.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 1 recitava:

"1. In applicazione del secondo comma dell'articolo 23 del DPR 22 febbraio 1982, n. 182, concernente l'estensione alla Regione Valle d'Aosta delle disposizioni del DPR 24 luglio 1977, n. 616, la Regione, al fine di favorire l'orientamento verso facoltà universitarie, istituti di istruzione superiore e corsi post - universitari le cui materie di insegnamento siano coerenti con le esigenze del mercato del lavoro e con la realtà produttiva e sociale della Valle d'Aosta, attua iniziative per rendere effettivo anche nell'ambito universitario il diritto allo studio, di cui all'articolo 34, commi terzo e quarto, della costituzione.".

(1) Articolo così sostituito dall'art. 38, comma 1, della L.R. 12 dicembre 2007, n. 32.

L'articolo 3 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 11, comma 1, della L.R. 4 agosto 2006, n. 21:

" 1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti agli studenti residenti in Valle d'Aosta ed iscritti alle varie università, italiane ed estere, nonché agli istituti di istruzione superiore di grado universitario ed ai laureati residenti in Valle d'Aosta che si iscrivano a corsi di perfezionamento e specializzazione, le cui materie di insegnamento siano coerenti con gli obiettivi indicati nel precedente articolo 1.

2. Sono esclusi dagli interventi di cui alla presente legge i laureati iscritti ad un nuovo corso di laurea e, per quanto riguarda gli interventi cui si accede per concorso, gli studenti fuori corso da oltre un anno.".

e precedentemente modificato nel modo seguente dall'art. 11, comma 1, della L.R. 19 dicembre 2005, n. 34:

" 1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti agli studenti residenti in Valle d'Aosta ed iscritti alle varie università, italiane ed estere, nonché agli istituti di istruzione superiore di grado universitario ed ai laureati residenti in Valle d'Aosta che si iscrivano a corsi di perfezionamento e specializzazione, le cui materie di insegnamento siano coerenti con gli obiettivi indicati nel precedente articolo 1.

2. Sono esclusi dagli interventi di cui alla presente legge i laureati iscritti ad un nuovo corso di laurea e, per quanto riguarda gli interventi cui si accede per concorso, gli studenti fuori corso da oltre un anno.

2bis. Sono altresì esclusi dagli interventi di cui alla presente legge gli studenti lavoratori.".

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 3 recitava:

" 1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti agli studenti residenti in Valle d'Aosta ed iscritti alle varie università, italiane ed estere, nonché agli istituti di istruzione superiore di grado universitario ed ai laureati residenti in Valle d'Aosta che si iscrivano a corsi di perfezionamento e specializzazione, le cui materie di insegnamento siano coerenti con gli obiettivi indicati nel precedente articolo 1.

2. Sono esclusi dagli interventi di cui alla presente legge i laureati iscritti ad un nuovo corso di laurea e, per quanto riguarda gli interventi cui si accede per concorso, gli studenti fuori corso da oltre un anno.".

(1a) Lettera abrogata dalla lettera a), del comma 1, dell'art. 14 della L: R. 31 luglio 2017, n. 11.

La lettera b), del comma 2, dell'art. 3 era stata modificata dall'art. 45, comma 1, della L.R. 10 dicembre 2008, n. 29, nel modo seguente:

"b) gli studenti iscritti al corso di laurea in infermieristica avente sede nella Regione;".

Nella formulazione originaria, derivante dalla sostituzione dell'intero art. 3 ad opera dell'art. 38, comma 1 della L.R. 12 dicembre 2007, n. 32, il testo della lettera b), del comma 2 dell'art. 3 recitava:

"b) gli studenti iscritti al corso di laurea in infermieristica;".

(1b) Lettera modificata dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2023, n, 24.

Nella formulazione originaria, la lettera a) del comma 1 dell'articolo 4 recitava:

"a) a censire annualmente i residenti nella Regione iscritti alle varie università, distinti per corsi di laurea;".

(1c) Comma modificato dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2023, n, 24.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 5 recitava:

"1. La Regione bandisce annualmente concorsi per assegni di studio a favore degli studenti universitari in possesso dei requisiti di merito scolastico e di condizioni economiche disagiate.".

(1d) Comma modificato dalla lettera b) del comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2023, n, 24.

Nella formulazione originaria, il comma 2 dell'articolo 5 recitava:

"2. L'assegno di studio non è cumulabile con altre forme di contribuzione di natura pecuniaria, escluso il servizio abitativo, ma può integrare per la differenza tali provvidenze quando siano di importo inferiore.".

(2) Comma abrogato dall'art. 11, comma 2, della L.R. 19 dicembre 2005, n. 34.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 5 recitava:

"3. La Regione concede sussidi di studio agli studenti lavoratori meritevoli.".

(3) Comma così modificato dall'art. 4, comma 1, della L.R. 19 giugno 2000, n. 14.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 5 recitava:

"4. Le modalità degli interventi indicati nei precedenti commi sono stabilite entro il 30 aprile di ogni anno con delibera della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.".

(3a) Comma modificato dal comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2023, n, 24.

Nella formulazione originaria, il comma 1 dell'articolo 6 recitava:

"1. La Regione concede facilitazioni particolari agli studenti meritevoli ricompresi nelle categorie di cui all'articolo 2 della legge 30 marzo 1971, n. 118, oppure in altre categorie di disabili protette dalla legge, purché l'invalidità sia pari o superiore al 50 percento.".

(4) Comma così modificato dall'art. 4, comma 2, della L.R. 19 giugno 2000, n. 14.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 3 dell'articolo 6 recitava:

"3. Le modalità degli interventi indicati nei precedenti commi sono stabilite entro il 30 aprile di ogni anno con delibera della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente.".

(5) Comma sostituito dal comma 5 dell'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2023, n, 24.

Il comma 1 dell'articolo 7 era già stato modificato dall'art. 4, comma 3, della L.R. 19 giugno 2000, n. 14, nel modo seguente:

"1. Agli studenti in disagiate condizioni economiche che, per motivi di salute o per altre cause sopraggiunte ed eccezionali, debitamente documentate, non abbiano potuto soddisfare le condizioni del merito scolastico ed accedere all'assegno di studi previsto dall'articolo 5, la Giunta regionale può erogare per un anno un sussidio straordinario non superiore all'importo dell'assegno di studio.".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 7 recitava:

"1. Agli studenti in disagiate condizioni economiche che, per motivi di salute o per altre cause sopraggiunte ed eccezionali, debitamente documentate, non abbiano potuto soddisfare le condizioni del merito scolastico ed accedere all'assegno di studi previsto dall'articolo 5, la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, può erogare per un anno un sussidio straordinario non superiore all'importo dell'assegno di studio.".

(6) Si veda il R.R. 6 marzo 1990, n. 1.

(7) Comma così modificato dall'art. 44 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25..

Il comma 4 dell'articolo 9 era già stato modificato nel modo seguente dall'art. 4 della L.R. 19 giugno 2000, n. 14:

4. Le modalità di accesso e di godimento per le strutture previste dal primo comma e le modalità per gli interventi previsti dal secondo comma del presente articolo sono stabilite entro il 30 aprile di ogni anno con delibera del Consiglio regionale, su proposta della Giunta.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 4 dell'articolo 9 recitava:

"4. Le modalità di accesso e di godimento per le strutture previste dal primo comma e le modalità per gli interventi previsti dal secondo comma del presente articolo sono stabilite entro il 30 aprile di ogni anno con delibera del Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentita la commissione consiliare competente.".

(8) Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 1° agosto 1994, n. 37.

(9) Articolo aggiunto dall'art. 1 della L.R. 1° agosto 1994, n. 37.

(10) Comma sostituito dal comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2023, n, 24.

Il comma 1 dell'articolo 11 era già stato sostituito dall'art. 44 della L.R. 11 dicembre 2002, n. 25, nel nodo seguente:

"1. La Giunta regionale può concedere contributi ai laureati meritevoli e bisognosi che intendano completare, anche all'estero, la loro preparazione con corsi post - universitari di perfezionamento e specializzazione, le cui materie di insegnamento siano coerenti con gli obiettivi indicati dall'articolo 1 e può stipulare convenzioni con le università per l'istituzione di borse di studio per la frequenza di scuole di specializzazione e perfezionamento, ai sensi dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica).".

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 11 recitava:

"1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentita la commissione consiliare competente, può concedere contributi ai laureati meritevoli e bisognosi che intendano completare, anche all'estero, la loro preparazione con corsi post - universitari di perfezionamento e specializzazione, le cui materie di insegnamento siano coerenti con gli obiettivi indicati nel precedente articolo 1 e può stipulare convenzioni con le università per l'istituzione di borse di studio per la frequenza di scuole di specializzazione e perfezionamento, ai sensi dell'articolo 80 del DPR 11 luglio 1980, n. 382.".

(11) Articolo abrogato dall'art. 11, comma 4, lettera a), della L.R. 19 dicembre 2005, n. 34.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 12 recitava:

"1. La Regione valorizza e favorisce l'associazionismo universitario rivolto all'organizzazione ed allo sviluppo in Valle d'Aosta, di attività culturali, ricreative, turistiche e sportive.

2. Le deliberazioni relative al conseguimento degli obiettivi indicati nel precedente comma sono approvate dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentita la commissione consiliare competente.".

(12) Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 1° agosto 1994, n. 37.

Nella formulazione originaria, il testo dell'articolo 13 recitava:

"1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non saranno più istituite nuove orse di studio intitolate a personalità valdostane, escluse quelle da lascito.

2. Gli assegnatari delle borse esistenti potranno fruire degli altri benefici previsti dalla presente legge, ma l'ammontare di tali benefici dovrà essere calcolato sottraendo l'importo della borsa di studio in godimento.".

(13) Articolo inserito dall'art. 38, comma 2, della L.R. 12 dicembre 2007, n. 32.