Legge regionale 10 maggio 1988, n. 30 - Testo storico

Legge regionale n. 30 del 10 05 1988

Bollettino ufficiale 10 06 1988 n. 0013 SUPPLEMENTO STRAORDINARIO 13 06 1988 N. 0001

Finanziamento, per l'esercizio 1988 della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2, concernente: "Provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine)".

Art. 1

1. Per l'applicazione della legge regionale 10 gennaio 1961, n. 2 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la concessione di provvidenze per l'incremento del patrimonio alpinistico (rifugi e altre opere alpine) è autorizzata, limitatamente all'esercizio 1988 la spesa di lire 1600 milioni, il cui onere graverà, quanto a lire 1000 milioni, sul capitolo 37350, e quanto a lire 600 milioni, sul capitolo 37360 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1988.

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma precedente si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al cap¿ 50150 (" Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese d'investimento ") della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 del bilancio stesso.

Art. 2

1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno 1988 sono apportate le seguenti variazioni: Parte spesa:

Variazione in diminuzione:

Cap. 50150 Fondo globale per il finanziamento di spese per ulteriori programmi di sviluppo - spese d'investimento.

lire 1.600.000.000

Variazioni in aumento:

Cap. 37350 " Contributi e sussidi ad imprese per l'incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico "

- LR 10 gennaio 1961, n. 2

- LR 9 maggio 1963, n. 11

lire 1.000.000.000

Cap. 37360 " Contributi e sussidi ad enti per l'incremento e la conservazione del patrimonio alpinistico "

- LR 10 gennaio 1961, n. 2

- LR 9 maggio 1963, n. 11

lire 600.000.000

Totale in aumento lire 1.600.000.000

Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.