Legge regionale 30 luglio 1976, n. 30 - Testo storico

Legge regionale n. 30 del 30 07 1976

Bollettino ufficiale 20 9 1976 n. 10

Norme in materia di biblioteche di Enti locali o di interesse locale.

TITOLO I

(Disposizioni generali)

Art. 1

La Regione Autonoma Valle d’Aosta promuove lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche di Enti locali o di interesse locale nell’ambito della programmazione regionale, a norma dell’articolo 2 dello Statuto speciale 26 febbraio 1948.

Art. 2

Le biblioteche di Enti locali sono istituti culturali che operano al servizio di tutti i cittadini per:

a) diffondere l’informazione con criteri di imparzialità e pluralismo nel confronto delle varie opinioni;

b) favorire la crescita culturale e civile della popolazione valdostana;

c) stimolare l’educazione permanente e organizzarne le attività;

d) contribuire, in collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado e con gli organi collegiali delle medesime, all’attuazione del diritto allo studio;

e) garantire la custodia, l’integrità e il godimento pubblico del materiale bibliografico, dei documenti e degli oggetti di valore storico e culturale facenti parte del proprio patrimonio;

f) assicurare il reperimento, l’acquisizione, la tutela e il godimento pubblico delle opere manoscritte o a stampa, nonché dei documenti di interesse locale;

g) adottare le iniziative atte a diffondere la conoscenza della lingua, della storia e delle tradizioni locali e a difendere il particolarismo dell’etnia valdostana;

h) operare in collaborazione con le scuole presenti nel Comune promuovendo i necessari accordi con le direzioni delle scuole e con gli organi collegiali delle stesse, al fine di favorire l’utilizzazione più efficace della biblioteca comunale e delle biblioteche scolastiche da parte di insegnanti, alunni, genitori e associazioni operanti nel territorio.

Quale centro vivo ed attivo di cultura promuove - direttamente e in collaborazione con altri enti, circoli, associazioni e gruppi - manifestazioni culturali, incontri e dibattiti, proiezioni di films, ecc.

Art. 3

Gli archivi storici affidati ad Enti locali provvedono alla custodia, all’ordinamento e alla catalogazione dei documenti posseduti ai fini della loro conservazione e del loro pubblico uso.

Nel rispetto della legislazione statale e in attesa che l’intera materia venga regolata in maniera diversa, i comuni provvedono a consegnare agli archivi i documenti posseduti una volta che siano scaduti i termini per la loro conservazione negli uffici comunali.

I documenti, i cimeli e gli oggetti depositati negli archivi sono inalienabili.

TITOLO II

(Organizzazione delle biblioteche di Enti locali)

Art. 4

Le biblioteche, al fine di perseguire gli scopi istituzionali di cui al precedente articolo 2, mettono a disposizione degli utenti personale qualificato, materiali di consultazione e di prestito opportunamente conservati e aggiornati, locali e arredi adeguati.

I servizi di consultazione e di prestito delle biblioteche sono gratuiti.

Gli Enti locali adottano norme regolamentari che assicurano la democraticità delle biblioteche per quanto attiene le funzioni svolte dal personale, l’ordinamento interno, l’espletamento dei servizi, i programmi di attività culturale.

I regolamenti delle biblioteche determinano altresì le modalità intese ad assicurare le opportune informazioni sulle attività delle biblioteche e a favorire la partecipazione dei cittadini alla gestione culturale delle stesse.

Art. 5

La gestione culturale della biblioteca è affidata ad una apposita Commissione.

La Commissione propone al Consiglio comunale gli indirizzi generali di politica culturale della biblioteca; stabilisce i criteri di scelta dei materiali, gli orari di apertura al pubblico, l’impiego dei contributi comunali e regionali di cui al successivo articolo 15.

Entro il mese di ottobre di ogni anno, la Commissione presenta ai competenti organi comunali la relazione sull’attività svolta e le proposte in merito al programma da attuarsi nell’anno successivo.

Ove esistano i sistemi bibliotecari di cui al successivo articolo 6, le attività comuni a più biblioteche sono elaborate collegialmente da rappresentanti delle biblioteche interessate.

Il regolamento della biblioteca di cui al precedente articolo 4 determina:

a) la composizione della Commissione della biblioteca, garantendo la rappresentanza delle minoranze consiliari;

b) le modalità di nomina dei suoi membri, tenendo conto delle rappresentanze designate dagli utenti e dalle istituzioni e associazioni culturali;

c) le attribuzioni e il funzionamento della Commissione.

Art. 6

Tutte le biblioteche dei comuni della Regione, eccettuato il capoluogo, dovranno collegarsi in sistemi bibliotecari a livello di Comunità montana. Qualora sussistano comprovate esigenze di funzionalità, i comuni interessati possono essere autorizzati dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, alla istituzione di un sistema bibliotecario comprensoriale.

Il comune di Aosta istituisce nel proprio territorio biblioteche succursali, dando luogo ad un sistema bibliotecario urbano.

Ogni sistema bibliotecario, comprensoriale o urbano, fa capo ad una biblioteca che assume la funzione di centro del sistema, assicura i rapporti con l’Amministrazione regionale per quanto riguarda l’assistenza tecnica, attua i servizi richiesti dalle altre biblioteche del sistema e ne coordina le attività.

Art. 7

Le Comunità montane concorrono, nel quadro della programmazione regionale, a promuovere le forme di coordinamento e di associazione tra gli Enti locali per l’istituzione ed il funzionamento delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari; collaborano alla formazione del piano regionale mediante proposte elaborate in base alle domande degli Enti locali di cui ai successivi articoli 14 e 15.

Art. 8

La biblioteca regionale e civica di Aosta, in qualità di centro del sistema urbano, attua i servizi previsti nel precedente articolo 6 per le biblioteche succursali di quartiere e per la biblioteca centrale per ragazzi.

Attua altresì il servizio di prestito alle biblioteche dei centri comprensoriali.

I finanziamenti necessari al sistema urbano di Aosta saranno garantiti dall’Amministrazione regionale e da quella comunale, le quali dovranno elaborare in comune un regolamento che preveda la gestione del sistema urbano, in analogia agli artt. 4 e 5 della presente legge relativi ai sistemi comprensoriali.

Art. 9

Le biblioteche sono tenute al reciproco prestito dei materiali conservati nelle sezioni di prestito delle proprie raccolte.

I comuni depositano nelle proprie biblioteche copia delle pubblicazioni da essi curate. Le Comunità montane e la Regione depositano le loro pubblicazioni in tutte le biblioteche della Regione.

La Regione, i Comuni e gli altri Enti locali inviano alle biblioteche rispettivamente interessate, per opportuno riscontro, l’elenco completo delle pubblicazioni comunque stampate.

TITOLO III

(Competenze degli Enti locali)

Art. 10

Gli Enti locali proprietari di biblioteche sono tenuti a stanziare nel proprio bilancio annuale le somme necessarie al funzionamento e allo sviluppo delle biblioteche stesse. In particolare assicurano stanziamenti per le spese relative al personale, ai locali, alle attrezzature, all’espletamento dei servizi di biblioteca e alla attuazione dei programmi di attività culturale.

Gli Enti locali, le cui biblioteche sono collegate in un sistema comprensoriale, provvedono per la parte loro spettante alle spese previste per attività comuni.

La Regione provvede ad assicurare i finanziamenti integrativi, mediante il piano annuale di cui al successivo articolo 18, agli Enti che svolgono programmaticamente attività volte a perseguire le finalità espresse nei precedenti articoli.

Art. 11

Gli Enti locali forniscono le proprie biblioteche di personale nella misura necessaria al buon andamento dei servizi.

Il personale tecnico di ruolo addetto alle biblioteche di Enti locali comprende i bibliotecari e gli assistenti di biblioteca.

Possono partecipare ai concorsi per posti di ruolo di bibliotecario e di assistente di biblioteca coloro che sono in possesso, rispettivamente, del titolo di laurea in lettere o in storia e filosofia o in giurisprudenza o in scienze politiche o in sociologia, e del diploma di scuola secondaria superiore.

Costituisce titolo preferenziale la frequenza con esito favorevole di corsi per la formazione e il perfezionamento del personale addetto alle biblioteche.

La direzione delle biblioteche di Enti locali è affidata:

a) a bibliotecari, quando la popolazione dell’ente locale sia superiore ai ventimila abitanti;

b) ad assistenti di biblioteca, per tutte le biblioteche centri di comprensorio;

c) a personale tecnico, anche a tempo parziale, fornito di diploma di scuola secondaria superiore o che offra provate garanzie di preparazione culturale e di attitudine alla funzione, per tutti gli altri casi.

La nomina a direttore di cui alle lettere a) e b) si consegue con pubblico concorso.

Il personale di cui allegato a) della presente legge sarà inquadrato nei ruoli organici della Regione.

Art. 12

Le domande di contributo degli Enti interessati, di cui ai successivi artt. 14 e 15, devono pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno alle rispettive Comunità montane, che le inoltreranno con le proprie proposte alla Regione entro il mese successivo.

Le domande di contributo devono essere corredate dalla necessaria documentazione tecnica. In caso di mancata istruttoria da parte della Comunità montana l’Ente interessato invierà le domande di contributo direttamente alla Presidenza della Giunta che deciderà entro 15 giorni.

TITOLO IV

(Funzioni della Regione)

Art. 13

La Regione adotta le iniziative e concede i contributi necessari per assicurare:

a) l’istituzione, l’ordinamento e il funzionamento delle biblioteche pubbliche;

b) l’istituzione, l’ordinamento e il funzionamento dei sistemi di biblioteche pubbliche di Enti locali;

c) la manutenzione, l’integrità, la sicurezza e il godimento pubblico delle cose raccolte nelle biblioteche di Enti locali o di interesse locale e negli archivi storici ad essi affidati;

d) il miglioramento e l’incremento delle raccolte delle biblioteche, ivi compresi i mezzi di comunicazione audiovisivi, nonché la riproduzione fotografica di cimeli, manoscritti e materiale bibliografico di pregio;

e) la sperimentazione, nell’ambito delle biblioteche, di nuove tecniche di animazione e di documentazione, nonché la promozione di iniziative atte a caratterizzare le biblioteche stesse come centro di azione culturale e sociale;

f) il coordinamento delle attività delle biblioteche, con possibilità di compilazione di inventari, cataloghi e altri mezzi di informazione bibliografica e archivistica;

g) la promozione di iniziative culturali - artistiche, scientifiche e formative - dei centri di servizi culturali, nonché degli istituti di ricerca, di studio e documentazione di interesse locale o regionale, effettuate nell’ambito delle biblioteche;

h) l’armonizzazione dei piani di sviluppo delle biblioteche con le attività promosse dalla Regione per garantire il diritto allo studio;

i) l’organizzazione di mostre di materiale storico ed artistico nell’ambito delle biblioteche;

l) la qualificazione e la formazione degli addetti alle biblioteche;

m) il funzionamento del servizio bibliografico regionale;

n) la promozione di iniziative atte a conoscere e a valorizzare l’apporto culturale determinato dalla emigrazione da e per la Valle d’Aosta.

Art. 14

La Regione, al fine di assicurare i finanziamenti integrativi necessari alla istituzione e alla ristrutturazione delle biblioteche degli Enti locali e dei sistemi bibliotecari, interviene con contributi fino ad un massimo del 75 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per opere edilizie, acquisto di beni e attrezzature e per miglioramenti.

Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo, è autorizzata per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1978 una spesa annua di L. 200.000.000, da finanziarsi, per il 1976, con prelievo di pari somma dal Cap. 271 della parte Spesa del bilancio per l’esercizio finanziario 1976, e per gli anni 1977 e 1978 con l’incremento delle entrate tributarie provenienti alla Regione dal riparto fiscale di cui al Cap. 11 della parte Entrata del bilancio 1976 e corrispondenti capitoli dei bilanci 1977 e 1978.

Art. 15

La Regione, al fine di assicurare i finanziamenti integrativi necessari al funzionamento e allo sviluppo delle biblioteche degli Enti locali e dei sistemi bibliotecari, interviene con contributi fino ad un massimo del 75 per cento della somma spesa dall’ente proprietario.

Art. 16

È istituito presso la Regione, per l’espletamento dei compiti sanciti negli articoli precedenti, un Servizio biblioteche, provvisto di personale qualificato che deve prestare assistenza tecnica alle singole biblioteche e ai sistemi bibliotecari in conformità a quanto stabilito nella presente legge.

Sono approvate, presso l’Assessorato della pubblica istruzione, la nuova pianta organica dei posti nonché le tabelle di attuazione della carriera economica del personale addetto al Servizio biblioteche della Regione ed alla biblioteca di Aosta, quali risultano dalle tabelle annesse alla presente legge quali allegati A e B.

Nella pianta organica dei posti e del personale dell’Assessorato della pubblica istruzione - Archivio storico e Biblioteca regionale - di cui all’allegato B della legge regionale 7 marzo 1973, n. 6, sono soppressi i posti indicati nella tabella annessa alla presente legge quale allegato C.

Il titolare del posto di bibliotecario, soppresso con la presente legge, è inquadrato in uno dei posti di assistente di biblioteca. Al medesimo sarà riconosciuta, nella nuova qualifica, un’anzianità di servizio tale da consentirgli l’attribuzione di uno stipendio uguale a quello maturato nel gruppo soppresso, fermi restando la normale maturazione dei successivi aumenti periodici e lo svolgimento della carriera a ruolo aperto.

Art. 17

Per la nomina ai posti di bibliotecario capo servizio e di bibliotecario direttore è richiesto il possesso del diploma di laurea in lettere o in storia e filosofia o in giurisprudenza o in scienze politiche o in sociologia.

Per la nomina ai posti di catalogatore, di animatore e di assistente di biblioteca è richiesto il possesso del diploma di scuola secondaria superiore.

Art. 18

La Regione, sentito il parere dell’Ente locale competente per territorio, può concedere contributi a favore di biblioteche specializzate, nonché di altre biblioteche, comunque aperte gratuitamente al pubblico, che svolgono un servizio di interesse locale o regionale.

Art. 19

La Regione provvede alla determinazione dei contributi previsti agli artt. 14, 15 e 18 con apposito piano annuale.

Art. 20

Al Consiglio regionale competono le funzioni amministrative riguardanti l’approvazione del piano annuale di cui al precedente articolo 19 e il controllo sull’attuazione dello stesso.

La Giunta regionale predispone lo schema del piano di cui al comma precedente, in collaborazione con la competente commissione consiliare, e ne cura l’attuazione.

Il Presidente della Giunta regionale cura l’esecuzione dei provvedimenti adottati dal Consiglio regionale e dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli precedenti; vigila, avvalendosi dell’opera dell’Assessore regionale alla pubblica istruzione, sull’andamento dell’ufficio regionale e ne assicura il regolare ed efficiente funzionamento.

L’Assessore regionale alla pubblica istruzione presiede al funzionamento dell’ufficio e dei servizi di cui all’articolo 16 ed assume idonee iniziative per le proposte da sottoporre all’approvazione dei competenti organi regionali.

TITOLO V

(Norme transitorie e finali)

Art. 21

A copertura delle maggiori spese derivanti alla Regione dall’applicazione della presente legge, sono approvate le seguenti variazioni al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1976:

Parte Entrata

Variazioni in aumento

Cap. 10 - Provento quote fisse di ripartizione fra lo Stato e la Regione delle entrate erariali previste dall’articolo 3, lettera c) della legge 6- 12- 1971, n. 1065 L. 60.000.000

Cap. 57 - di nuova istituzione: " Contributo dello Stato per le spese di gestione e funzionamento di biblioteche pubbliche " L. 60.000.000

Parte Spesa

Variazioni in aumento.

Titolo I

Sezione II Istruzione e cultura Cat. II - Personale

Cap. 580 - Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto all’Assessorato L. 25.000.000

Cat. IV - Acquisto di beni e servizi

Cap. 637 - la cui denominazione è così modificata: " Spese per la gestione, il funzionamento dell’ufficio centrale per le biblioteche e per le dotazioni e gestione delle piccole biblioteche (articolo 16 della legge regionale 30 luglio 1976, n. 30) " L. 25.000.000

Cat. V - Trasferimenti

Cap. 667 - " Contributi per il funzionamento, lo sviluppo e le attività culturali delle biblioteche degli Enti locali e dei sistemi bibliotecari e altre biblioteche aperte gratuitamente al pubblico (artt. 15 e 17 della legge regionale 30 luglio 1976, n. 30) " L. 10.000.000

Cap. 668 di nuova istituzione: " Spese sui fondi assegnati dallo Stato per la gestione ed il funzionamento delle biblioteche pubbliche " L. 60.000.000

Titolo II

Sezione II Istruzione e cultura

Cat. III - Trasferimenti

Cap. 673 di nuova istituzione: " Contributi integrativi per opere o miglioramenti edilizi, acquisto di beni e attrezzature per le biblioteche degli Enti locali e dei sistemi bibliotecari (articolo 14 della legge regionale 30 luglio 1976, n. 30) " L. 200.000.000

Variazioni in diminuzione

Cap. 271 - " Fondo speciale per oneri derivati da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento (Spese in conto capitale all. F) L. 200.000.000

Le maggiori spese correnti derivanti alla Regione in applicazione della presente legge per gli esercizi 1977 e successivi troveranno copertura nell’incremento delle entrate tributarie, provenienti alla Regione dal riparto fiscale, di cui al capitolo 11 - parte Entrata - del bilancio preventivo della Regione, per l’anno 1976, che farà registrare un incremento di lire 666.400.000 per il 1977 ed un ulteriore incremento del 10 per cento per il 1978 (articolo 8 del DPR 26 ottobre 1972, n. 638).

Art. 22

Sono a carico della Regione le spese relative all’acquisto di beni e servizi per l’alimentazione delle piccole biblioteche, fino a quando quest’ultimo servizio non verrà decentrato e delegato alle biblioteche di comprensorio.

Art. 23

Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, i regolamenti delle biblioteche di Enti locali devono essere armonizzati alle norme contenute nella legge stessa.

Art. 24

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Allegato A alla legge regionale 30 luglio 1976, n. 30.

Pianta organica dei posti e del personale addetto all’Assessorato della Pubblica Istruzione. Servizio Biblioteche e Biblioteca di Aosta.

Nel Servizio Biblioteche sono previsti i seguenti posti: //

con la qualifica di Bibliotecario posti di ruolo 0; //

con la qualifica di Capo Servizio è previsto 1 posto di ruolo della carriera direttiva, gruppo regionale A/ 3; //

con la qualifica di Catalogatore sono previsti 2 posti di ruolo della carriera di concetto, gruppo regionale B; //

con la qualifica di animatore sono previsti 2 posti di ruolo della carriera di concetto, gruppo

regionale B; //

con la qualifica di Assistente di biblioteca sono previsti 14 posti di ruolo della carriera di concetto, gruppo regionale B; //

con la qualifica di coadiutore sono previsti 2 posti di ruolo della carriera esecutiva, gruppo regionale c.

Nella Biblioteca di Aosta sono previsti i seguenti posti: //

con la qualifica di Bibliotecario Direttore è previsto 1 posto di ruolo della carriera direttiva, gruppo regionale A/ 3; //

con la qualifica di Catalogatore sono previsti 3 posti di ruolo della carriera di concetto, gruppo regionale B; //

con la qualifica di Assistente di Biblioteca sono previsti 3 posti di ruolo della carriera di concetto, gruppo regionale B; //

con la qualifica di Coadiutore sono previsti 2 posti di ruolo della carriera esecutiva, gruppo regionale c; //

con la qualifica di usciere sono previsti 4 posti di ruolo della carriera ausiliaria, gruppo regionale S/ 2.

Allegato B alla legge regionale 30 luglio 1976, n. 30.

Tabelle di attuazione della Carriera Economica a ruolo aperto delle nuove qualifiche del personale addetto all’Assessorato della Pubblica Istruzione Servizio Biblioteche e Biblioteca d’Aosta.

Carriera direttiva. Ruolo Speciale.

Con la qualifica di Bibliotecario Capo Servizio gruppo regionale A/ 3 è previsto 1 posto, sviluppo carriera a ruolo aperto, classe di stipendio 4.840.000 dopo 14 anni, 4.290.000 dopo 10 anni, 3.800.000 dopo 6 anni; //

con la qualifica di Bibliotecario Direttore gruppo regionale A/ 3 è previsto 1 posto, sviluppo carriera a ruolo aperto, classe di stipendio 3.370.000 dopo 2 anni, 2.990.000 iniziale.

Carriera di Concetto. Ruolo speciale

Con la qualifica di Catalogatore, gruppo regionale B sono previsti 5 posti, sviluppo carriera a ruolo aperto, classe di stipendio 3.800.000 dopo 20 anni; //

con la qualifica di Animatore gruppo regionale B sono previsti 2 posti, sviluppo carriera aruolo aperto, classe di stipendio 3.330.000 dopo 16 anni; //

con la qualifica Assistente di Biblioteca sono previsti 17 posti, sviluppo carriera a ruolo aperto, classe di stipendio 2.830.000 dopo 12 anni, 2.450.000 dopo 8 anni, 2.120.000 dopo 4

anni, 1.830.000 iniziale.

Allegato C alla legge regionale 30 luglio 1976, n. 30.

Elenco dei posti soppressi nella pianta organica dell’Assessorato della Pubblica Istruzione, di cui all’allegato A alla legge regionale 7 marzo 1973, n. 6.

Archivio Storico e Biblioteca Regionale.

Con la qualifica di Bibliotecario è soppresso 1 posto della carriera di concetto, gruppo regionale B; //

con la qualifica di Coadiutore sono soppressi 4 posti della carriera esecutiva, gruppo regionale c; //

con la qualifica di usciere è soppresso 1 posto della carriera ausiliaria, gruppo regionale S/ 2.