Legge regionale 6 agosto 1974, n. 30 - Testo storico

Legge regionale n. 30 del 06 08 1974

Bollettino ufficiale 9 9 1974 n. 8

Ulteriore finanziamento della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22, concernente: "Norme integrative della legge statale 18 marzo 1968, n. 444, riguardanti la istituzione delle scuole materne nella Regione autonoma della Valle d’Aosta".

Art. 1

A decorrere dall’anno 1974 č autorizzata la maggiore spesa annua di lire duecentotrentamilioni per la corresponsione degli stipendi e indennitą al personale insegnante in servizio nelle scuole materne istituite ai sensi della legge regionale 3 agosto 1972, n. 22.

Art. 2

L’onere derivante dall’applicazione della presente legge graverą sul capitolo 587 del bilancio di previsione per l’anno finanziario 1974, previo prelievo di pari somma dal capitolo 206 del bilancio stesso, e sui corrispondenti capitoli di bilancio degli anni successivi.

Art. 3

Al bilancio di previsione per l’anno finanziario 1974 sono apportate le seguenti variazioni:

Parte Spesa

- Variazioni in aumento:

- Capitolo 587 " Stipendi e indennitą alle insegnanti di scuole materne " L. 230.000.000

- Variazioni in diminuzione:

- Capitolo 206 " Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento " L. 230.000.000

La presente legge regionale sarą pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.