Legge regionale 23 maggio 1973, n. 30 - Testo storico
Legge regionale n. 30 del 23 05 1973
Bollettino ufficiale 13 6 1973 n. 8
ISTITUZIONE DI TASSE DI CONCESSIONE PER IL RILASCIO DELLE LICENZE PER L’ESERCIZIO DELLA PESCA NEL TERRITORIO DELLA REGIONE VALLE D’AOSTA.
Sono istituite, a decorrere dal corrente anno 1973 ed in relazione all’articolo 2 lettera a) della legge 6- 12- 1971 n. 1065, le seguenti tasse regionali di concessione per il rilascio delle licenze per l’esercizio della pesca nel territorio della Regione Valle d’Aosta à sensi delle norme approvate con legge regionale 10 maggio 1952 n. 2:
Licenza di pesca di categoria A (pesca con tutti gli attrezzi)
Tassa L. 5.500
Licenza di pesca di categoria B (pesca con canna, con o senza mulinello, con uno o più ami e con bilancia di lato non superiore a metri 1,50)
Tassa L. 3.000
Licenza di pesca di categoria C (pesca con canna con uno o più ami e con bilancia di lato non superiore a metri 1,50)
Tassa di L. 1.700
Licenza di pesca di tipo D (licenza per gli stranieri)
Tassa L. 1.500
I titolari di licenze di pesca rilasciate dalle Province e per le quali sia stata pagata la relativa tassa di concessione non sono soggetti al pagamento delle tasse di concessione di cui alla presente legge.
Per la riscossione delle tasse regionali di concessione di cui alla presente legge si applicano le norme vigenti per la riscossione dei tributi di spettanza della Regione Valle d’Aosta.
La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.