Legge regionale 31 agosto 1972, n. 30 - Testo storico

Legge regionale n. 30 del 31 08 1972

Bollettino ufficiale 31 8 1972 n. 10

ESTENSIONE DELLA INDENNITÀ GIORNALIERA PER INABILITÀ TEMPORANEA CONSEGUENTE AD INFORTUNIO SUL LAVORO A FAVORE DEI COLTIVATORI DIRETTI.

Art. 1

L’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, derivante da infortunio sul lavoro in agricoltura, di cui agli articoli 213, 210 e 211 del Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124, è estesa nel territorio della Valle d’Aosta a tutti i coltivatori diretti, in attività di servizio, iscritti alle rispettive Casse Mutue Comunali di Malattia per i Coltivatori Diretti della Regione ed assicurati contro gli infortuni in agricoltura, a mente dell’articolo 205 lettera b) del Testo Unico di cui sopra.

Art. 2

La misura dell’indennità dovuta ai coltivatori di cui all’articolo 1 è quella prevista, - sia nella misura, sia nei limiti della durata, sia in relazione all’età dell’infortunato -, dall’articolo 213 del Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965 n. 1124 e successive modificazioni.

Detta misura sarà adeguata automaticamente, ogni triennio, secondo quanto previsto dall’articolo 234 del Decreto suddetto, in base alle variazioni dell’indice salariale relativo ai salari lordi minimi contrattuali dei lavoratori dell’agricoltura, al netto degli assegni familiari, quali risultano accertati nelle pubblicazioni ufficiali dell’Istituto Centrale di Statistica.

Art. 3

L’Amministrazione Regionale della Valle d’Aosta provvede, a tal uopo, a sue spese al pagamento dell’indennità giornaliera di cui al precedente articolo dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio o accertata la malattia professionale e per tutta la durata dell’inabilità stessa, che impedisca totalmente e di fatto di attendere al lavoro.

Art. 4

Nel caso in cui l’infortunato abbia indugiato più di 3 giorni da quello dell’infortunio a farsi visitare dal medico, viene considerata come data dell’infortunio, agli effetti del pagamento dell’indennità, quella della prima visita medica.

Art. 5

L’indennità per il periodo di inabilità temporanea viene erogata a favore di tutti gli infortunati appartenenti alla categoria di cui all’articolo 1, a condizione che l’infortunio o la malattia professionale siano stati denunciati all’Istituto Nazionale Infortuni e riconosciuti dall’Istituto stesso.

L’indennità non viene concessa ai lavoratori che subiscono infortuni durante l’uso di macchine agricole mosse da agente inanimato, ove - a favore degli stessi - venga già erogata analoga indennità a cura dell’INAIL.

Art. 6

L’istruttoria delle domande documentate per ottenere l’indennità giornaliera possono essere svolte dall’INAIL in base agli accordi e alle norme di apposita stipulanda Convenzione.

A tal fine, l’Assessorato regionale della Sanità ed Assistenza Sociale è autorizzato a valersi dei servizi dell’Istituto stesso.

Art. 7

Gli interventi della Regione, previsti dalla presente legge, cesseranno alla data in cui, con legge statale, saranno stabilite analoghe provvidenze a carico dello Stato o di altro Ente.

Art. 8

Le spese derivanti dall’applicazione della presente legge sono approvate e finanziate con deliberazioni della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale, nei limiti dell’apposito stanziamento di spesa iscritto annualmente nel bilancio di previsione della Regione.

Art. 9

Le spese derivanti a carico della Regione dall’applicazione della presente legge, previste in annue lire ventidue milioni saranno imputate nell’apposito capitolo di spesa annualmente iscritto nei bilanci di previsione della Regione per l’anno 1972 e per gli anni successivi.

Per la copertura ed il finanziamento della spesa annua di lire ventidue milioni, derivante dall’applicazione della presente legge, è approvata l’istituzione nella Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1972 del seguente nuovo capitolo di spesa 755 (" Spese per la estensione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea conseguente ad infortunio sul lavoro a favore dei lavoratori autonomi dell’agricoltura residenti in Valle d’Aosta "), con lo stanziamento annuo di lire ventidue milioni, somma da prelevare dal Capitolo 206 della Parte Spesa del bilancio stesso: (" Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso di perfezionamento. - Spese correnti - Capitolo 206 ").

Art. 10

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.