Legge regionale 7 dicembre 1967, n. 30 - Testo storico

Legge regionale n. 30 del 07 12 1967

Bollettino ufficiale 28 12 1967 n. 12

NORME DI ATTUAZIONE IN VALLE D’AOSTA DELLA LEGGE 27 NOVEMBRE 1960 N. 1397, PER L’ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO LE MALATTIE DEGLI ESERCENTI ATTIVITÀ COMMERCIALI.

Art. 1

La Regione provvede, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti, ad integrare l’assistenza mutualistica sanitaria prevista dalla legge statale 27 novembre 1960 n. 1397, a favore degli esercenti attività commerciali della Valle d’Aosta, a decorrere dal 1.o gennaio 1967.

Art. 2

A decorrere dall’anno finanziario 1967 la Regione corrisponderà alla locale Cassa Mutua Regionale di Malattia per gli Esercenti Attività Commerciali, a titolo di contributo integrativo regionale nelle spese per il maggior costo dell’assistenza ospedaliera, specialistica ed ostetrica prevista dalle lettere a), b) e c) dell’articolo 11 della legge statale 27 novembre 1960 n. 1397, una quota annua integrativa pro - capite, per ciascun commerciante e per ciascun familiare o coadiutore assistibile à sensi della legge suddetta, quota di importo non superiore al 25 percento del contributo suppletivo previsto, a carico degli assistiti, dalla lettera c) dell’articolo 38 della legge statale medesima.

La percentuale suddetta, relativa alla misura della quota annua integrativa da corrispondere dalla Regione, sarà annualmente stabilita dalla Giunta Regionale in base alle risultanze del rendiconto consuntivo annuo approvato dalla Cassa Mutua per il precedente esercizio finanziario, nonché in base alle risultanze dei ruoli principale e suppletivo dell’anno in corso, rilasciati dall’Intendenza di Finanza, e con espresso riferimento alle quote suppletive annualmente deliberate dalla Cassa Mutua stessa.

Art. 3

Alla determinazione ed alla liquidazione del contributo integrativo regionale di cui ai precedenti articoli si provvederà con deliberazioni della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale.

Art. 4

Il contributo integrativo regionale previsto dall’articolo 2 della presente legge non sarà corrisposto per gli esercenti attività commerciali che già beneficino di altra forma di assistenza mutualistica.

Resta fermo l’obbligo del versamento dei contributi ai sensi della legge 27 novembre 1960 n. 1397 per gli esercenti attività commerciali per i quali i contributi stessi non sono corrisposti dalla Amministrazione Regionale a norma della presente legge.

Art. 5

Qualora, in futuro, i contributi suppletivi previsti dalla lettera c) dell’articolo 38 della legge 27 novembre 1960 n. 1397, per la copertura totale o parziale dei disavanzi annui della Cassa Mutua Regionale di Malattia dei Commercianti, fossero assunti a carico del bilancio dello Stato o diminuissero sino ad un importo pro - capite inferiore a L. 3.000 ed a L. 6.000 ed a L. 7.000, rispettivamente per la 1a, la seconda e la terza classe di contribuzione previste dalla lettera b) dell’articolo 38 della legge statale sopracitata, la Regione non corrisponderà alla predetta Cassa Mutua il contributo integrativo previsto dalla presente legge.

Art. 6

In relazione all’intervento finanziario regionale previsto dalla presente legge, faranno parte del Consiglio di Amministrazione della locale Cassa Mutua Regionale Malattia Esercenti Attività Commerciali, quali membri di diritto e con voto consultivo, tre rappresentanti della Regione nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno designato dalla minoranza.

Art. 7

Per l’applicazione in Valle d’Aosta della legge statale 27 novembre 1960 n. 1397, le dizioni " Provincia " e " provinciale ", previste dalle norme della legge medesima, si intendono sostituite dalle dizioni " Regione " e " regionale ".

Art. 8

Le spese derivanti a carico della Regione dalla applicazione della presente legge, previste in annue lire dieci milioni, saranno imputate all’apposito sottoindicato nuovo capitolo di spesa da iscrivere nei bilanci di previsione della Regione per l’anno finanziario 1967 e per gli anni seguenti, con lo stanziamento annuo di lire dieci milioni, spesa la cui copertura è assicurata in relazione al provvedimento di variazione di bilancio di cui al comma seguente.

Per il finanziamento della spesa di lire dieci milioni prevista per l’anno 1967 per l’integrazione dell’assistenza di malattia agli esercenti attività commerciali, a' sensi della presente legge, è approvata la seguente variazione allo stato di previsione della PARTE SPESA del bilancio preventivo della Regione per l’anno finanziario 1967: " è istituito il seguente nuovo capitolo di spesa n. 472 (Spese per integrazione assistenza malattia per gli esercenti attività commerciali) ", con lo stanziamento annuo di lire dieci milioni, somma da prelevare dal capitolo 111 della PARTE SPESA del bilancio stesso (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento. - Spese correnti. - Allegato E).

Art. 9

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.