Legge regionale 16 novembre 2007, n. 30 - Testo storico

Legge regionale 16 novembre 2007, n. 30

Disposizioni in materia di servizio civile in Valle d'Aosta.

(B.U. 4 dicembre 2007, n. 50)

Art. 1

(Oggetto)

1. La presente legge istituisce il servizio civile nella Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. In particolare, detta disposizioni per:

a) l'attuazione della normativa statale vigente in materia di servizio civile nazionale;

b) l'attuazione, lo sviluppo e la valorizzazione del servizio civile regionale, anche in ambiti e a soggetti diversi da quelli previsti dal servizio civile nazionale.

Art. 2

(Finalità)

1. Finalità della presente legge è la diffusione nella società valdostana del servizio civile e dei principi di libertà, responsabilità e solidarietà cui esso si ispira, al fine di promuovere il sentimento di appartenenza alla comunità valdostana, italiana ed europea.

2. In particolare, la presente legge si prefigge di:

a) attuare, promuovere e sviluppare il servizio civile in ambito regionale, in quanto risorsa della comunità valdostana nei servizi alla persona e alla collettività e nelle aree di specifico interesse, quali la tutela, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio artistico, culturale e ambientale, la protezione civile, l'educazione e promozione culturale, l'educazione alla pratica sportiva ed altri settori individuati dalla Giunta regionale nell'ambito delle materie di competenza della Regione;

b) valorizzare le forme di cittadinanza attiva orientate allo svolgimento di concrete attività di solidarietà e di servizio alla comunità;

c) offrire ai volontari impegnati nel servizio civile un'opportunità di arricchimento culturale e professionale, al fine di incrementarne le capacità e le possibilità di accesso al mercato del lavoro;

d) valorizzare e sostenere le capacità operative del sistema delle autonomie locali e delle organizzazioni del terzo settore, promuovendone e favorendone la collaborazione, e valorizzare le potenzialità delle organizzazioni del terzo settore di operare in segmenti di mercato non efficacemente coperti dalle imprese lucrative.

Art. 3

(Funzioni della Regione)

1. La Regione esercita le funzioni ad essa assegnate dalla normativa statale vigente in materia di servizio civile nazionale.

2. La Regione esercita le funzioni relative al sistema del servizio civile regionale ed in particolare:

a) svolge le attività di programmazione e di gestione di cui agli articoli 7 e 8;

b) cura la gestione dell'Albo regionale di cui all'articolo 4;

c) cura la selezione e l'approvazione dei progetti di cui all'articolo 6;

d) promuove le attività formative connesse al servizio civile regionale e stipula gli accordi finalizzati alla concessione dei benefici e riconoscimenti di cui all'articolo 9;

e) svolge le attività di monitoraggio, controllo e valutazione;

f) effettua, anche avvalendosi di soggetti esterni, le attività di promozione, assistenza tecnica e comunicazione;

g) promuove i progetti sperimentali di servizio civile di cui all'articolo 11.

Art. 4

(Albo regionale del servizio civile)

1. E' istituito, presso la struttura regionale competente, l'Albo regionale del servizio civile, diviso in due sezioni, in coerenza con l'articolo 1, nel quale sono iscritti gli enti e le organizzazioni pubbliche e private che attuano progetti o sono coinvolti in attività collegate al servizio civile nel territorio regionale.

2. Il dirigente della struttura regionale competente provvede a definire le procedure per l'iscrizione e le modalità di tenuta e aggiornamento dell'Albo.

Art. 5

(Soggetti ammessi al servizio civile regionale)

1. Possono svolgere il servizio civile regionale i soggetti che, alla data di presentazione della domanda:

a) siano in età compresa fra diciotto e trenta anni, ovvero trentacinque anni se diversamente abili;

b) siano residenti in Valle d'Aosta o ivi domiciliati per motivi di studio o di lavoro.

2. La durata complessiva del servizio civile regionale non può eccedere i dodici mesi, ferma restando la possibilità di articolare detta durata su un arco temporale maggiore, comunque non eccedente i ventiquattro mesi in relazione alla tipologia dei progetti di cui all'articolo 6.

Art. 6

(Progetti di servizio civile regionale)

1. Il servizio civile regionale è prestato nell'ambito di progetti concernenti i settori di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), presentati dai soggetti iscritti nell'Albo regionale di cui all'articolo 4, sulla base dei criteri stabiliti dal Documento di programmazione triennale del servizio civile di cui all'articolo 7.

Art. 7

(Programmazione)

1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, sentiti il Consiglio permanente degli enti locali e la Consulta regionale di cui all'articolo 10, approva il Documento di programmazione triennale del servizio civile, di seguito denominato Documento. Il Documento, in relazione alle finalità della presente legge:

a) descrive il contesto socio-economico di riferimento;

b) definisce le priorità in ordine ai settori di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a);

c) indica le modalità di raccordo con gli altri strumenti di programmazione regionale;

d) definisce le modalità per la presentazione, la selezione, l'approvazione, il monitoraggio e il controllo dei progetti di cui all'articolo 6;

e) individua le modalità di concessione dei benefici e dei riconoscimenti di cui all'articolo 9;

f) definisce le azioni di formazione, promozione, assistenza tecnica e comunicazione;

g) individua il quadro di riferimento e le modalità di ripartizione delle risorse destinate al servizio civile dal bilancio regionale e dalle altre fonti di finanziamento rese disponibili.

2. Il Documento conserva validità sino all'approvazione del nuovo Documento triennale.

Art. 8

(Gestione)

1. La Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, sentita la Consulta regionale di cui all'articolo 10, approva il programma operativo annuale del servizio civile regionale che:

a) specifica le azioni, le risorse, le modalità e i tempi per la realizzazione degli obiettivi e delle linee programmatiche indicati nel Documento di cui all'articolo 7;

b) individua la capacità di impiego complessiva dei soggetti nell'ambito dei progetti di cui all'articolo 6.

2. La struttura regionale competente assicura le attività organizzative e gestionali necessarie per l'indizione dei bandi, la raccolta, la valutazione, l'approvazione e il monitoraggio dei progetti di cui all'articolo 6, e le altre attività inerenti all'attuazione della presente legge.

Art. 9

(Benefici e riconoscimenti)

1. La Regione stipula convenzioni con l'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste e con altri soggetti per il riconoscimento dei crediti formativi derivanti dallo svolgimento del servizio civile e dalla partecipazione alle attività formative ad esso connesse.

2. La Regione stipula convenzioni con le associazioni imprenditoriali, con le associazioni di rappresentanza delle organizzazioni del terzo settore e con altri enti senza finalità di lucro al fine di favorire l'accesso al mercato del lavoro dei soggetti che hanno svolto il servizio civile.

3. Nei pubblici concorsi e nelle selezioni pubbliche banditi dalla Regione, dagli enti locali e dagli altri enti appartenenti al comparto unico regionale, il periodo di servizio civile effettivamente prestato è valutato con gli stessi criteri e modalità del servizio prestato presso enti pubblici.

4. L'attività svolta nell'ambito dei progetti di cui all'articolo 6 non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro. Ai volontari del servizio civile regionale compete un assegno, di natura non retributiva, la cui misura è determinata nel Documento di cui all'articolo 7.

5. Ai volontari del servizio civile regionale è garantita la copertura assicurativa per i rischi contro gli infortuni e la responsabilità civile, relativamente ai danni subiti o cagionati nell'espletamento del servizio. Ai volontari è inoltre garantita, a cura delle strutture del servizio sanitario regionale e senza oneri per gli interessati, l'erogazione delle prestazioni sanitarie propedeutiche o connesse all'espletamento delle attività di servizio civile.

6. A favore dei soggetti impiegati nel servizio civile regionale, la Regione e gli enti locali possono riconoscere, con le modalità stabilite nel Documento di cui all'articolo 7, agevolazioni nella fruizione di servizi e altri benefici.

7. I benefici e le agevolazioni previsti dal presente articolo sono estesi anche ai soggetti che partecipano ai progetti sperimentali di cui all'articolo 11.

Art. 10

(Consulta regionale per il servizio civile)

1. E' istituita la Consulta regionale per il servizio civile, di seguito denominata Consulta, quale organo consultivo della Giunta regionale nella materia oggetto della presente legge. La Consulta, che ha durata quinquennale, ha il compito di formulare proposte e pareri in ordine al servizio civile regionale, con particolare riferimento alla proposta di Documento di cui all'articolo 7 e di programma operativo annuale di cui all'articolo 8.

2. La Consulta, costituita con deliberazione della Giunta regionale, è composta da:

a) il Presidente della Regione, che la presiede, o suo delegato;

b) l'assessore regionale competente in materia di politiche sociali, o suo delegato;

c) il dirigente della struttura regionale competente;

d) un rappresentante dell'Università della Valle d'Aosta/Université de la Vallée d'Aoste;

e) un rappresentante della Sovrintendenza regionale agli Studi;

f) un rappresentante del Consiglio permanente degli enti locali;

g) due rappresentanti degli enti di servizio civile, diversi dagli enti pubblici, iscritti all'Albo regionale;

h) tre rappresentanti delle organizzazioni del terzo settore, ovvero di promozione sociale, volontariato e imprese sociali, operanti nel territorio regionale;

i) un rappresentante del Comitato regionale del CONI.

3. Contestualmente alla designazione dei propri rappresentanti, gli enti di cui al comma 2, lettere da d) a i), individuano i relativi supplenti.

4. Le modalità di funzionamento della Consulta sono stabilite dalla Giunta regionale.

5. I componenti della Consulta esercitano la loro funzione a titolo gratuito.

Art. 11

(Progetti sperimentali)

1. Nell'ambito del Documento di cui all'articolo 7, la Regione predispone le attività necessarie alla realizzazione di progetti sperimentali di servizio civile in Valle d'Aosta, autonomamente finanziati, anche rivolti a settori e soggetti diversi da quelli di cui, rispettivamente, agli articoli 2, comma 2, lettera a), e 5, comma 1.

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato in euro 300.000 annui a decorrere dal 2007.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione sia per l'anno finanziario 2007 e di quello pluriennale per il triennio 2007/2009 sia per l'anno finanziario 2008 e di quello pluriennale per il triennio 2008/2010, nell'obiettivo programmatico 2.2.4.08. (Attività culturali - Promozione culturale, sportiva e sociale).

3. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si provvede:

a) con riferimento agli anni 2007, 2008 e 2009 dei bilanci per l'anno finanziario 2007 e per il triennio 2007/2009, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), per annui euro 300.000 a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto A.1. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi;

b) con riferimento agli anni 2008, 2009 e 2010 dei bilanci per l'anno finanziario 2008 e per il triennio 2008/2010, mediante l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa nell'obiettivo programmatico 3.1. (Fondi globali), al capitolo 69000 (Fondo globale per il finanziamento di spese correnti), per annui euro 300.000 a valere sull'apposito accantonamento previsto al punto A.2. dell'allegato n. 1 ai bilanci stessi.

4. Per l'applicazione della presente legge, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.