Legge regionale 21 agosto 2000, n. 30 - Testo storico

Legge regionale 21 agosto 2000, n. 30

Ulteriori modificazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), da ultimo modificata dalla legge regionale 26 maggio 1998, n. 35 (Nuova disciplina per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

(B.U. 5 settembre 2000. n. 39)

Art. 1

(Modificazioni all'articolo 2)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), come sostituito dall'articolo 34, comma 2, della legge regionale 26 maggio 1998, n. 35 (Nuova disciplina per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è aggiunto il seguente:

"6bis. La Giunta regionale può provvedere, con propria deliberazione, ad aggiornare i massimali di mutuo, di reddito e i relativi tassi di interesse di cui alla deliberazione CIPE 30 luglio 1991 (Determinazione dei massimali di mutuo e dei nuovi limiti di reddito per l'edilizia agevolata), in relazione all'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai e di impiegati, riferito al Comune di Aosta, verificatosi dalla data della deliberazione CIPE medesima alla data della deliberazione di Giunta che fissa l'adeguamento. Tale adeguamento è applicabile alle domande delle cooperative edilizie per le quali, alla data di entrata in vigore della legge regionale 26 maggio 1998, n. 35 (Nuova disciplina per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica), non erano stati adottati provvedimenti regionali di approvazione dei tassi di interesse posti a carico dei singoli soci.".

2. Dopo il comma 6bis dell'articolo 2 della l.r. 56/1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

"6ter. I soci delle cooperative edilizie, di cui al comma 6bis, finanziate ai sensi di leggi statali, possono accedere a fondi regionali diretti all'abbattimento dei tassi nella misura pari alla differenza tra il tasso agevolato applicato ai mutui regionali in seguito all'adeguamento di cui al comma 6bis e quello previsto dalla normativa statale. Le modalità di erogazione del contributo sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.".

3. Dopo il comma 6ter dell'articolo 2 della l.r. 56/1986, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è aggiunto il seguente:

"6quater. I redditi da prendere in considerazione ai fini dell'applicazione dei commi 6bis e 6ter sono quelli assunti nei provvedimenti di approvazione dei tassi d'interesse a carico dei singoli soci, ai sensi degli articoli 20 e 21, come modificato dall'articolo 2, quattordicesimo comma del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9 (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti), convertito, con modificazioni, in legge 25 marzo 1982, n. 94, della l. 457/1978.".

Art. 2

(Modificazione all'articolo 2bis)

1. Il comma 1 dell'articolo 2bis della l.r. 56/1986, inserito dall'articolo 2 della legge regionale 27 luglio 1989, n. 46, è sostituito dal seguente:

"1. Le cooperative edilizie, i cui interventi costruttivi già ultimati alla data di entrata in vigore della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56, sono stati esclusi dai programmi biennali di cui alla l. 457/1978, possono accedere a fondi regionali diretti all'abbattimento dei tassi nella misura determinata sulla base della percentuale da calcolare sul tasso applicato dagli istituti di credito o dall'ente che ha concesso il mutuo, stabilita, a seconda dei diversi limiti di reddito, dalla deliberazione CIPE del 30 marzo 1989 (Edilizia agevolata - Determinazione dei nuovi limiti di reddito, dei tassi agevolati e dei massimali di mutuo).".

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'applicazione dell'articolo 1 della presente legge è autorizzato un limite di impegno di lire dieci milioni a decorrere dall'anno 2000 per anni quindici.

2. L'onere di cui al comma 1 grava sugli stanziamenti già iscritti sul capitolo 51039 (Contributo in conto interessi e contributi integrativi per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative - rate consolidate) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 2000 e sui corrispondenti capitoli del bilancio pluriennale 2000/2002.

Art. 4

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.