Legge regionale 12 gennaio 1999, n. 3 - Testo storico

Legge regionale 12 gennaio 1999, n. 3

Bollettino Ufficiale regionale 19 01 1999 n. 4

Norme per favorire la vita di relazione delle persone disabili.

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Interventi

Art. 3 - Beneficiari

Art. 4 - Competenze

Art. 5 - Struttura responsabile

CAPO II

DISPOSIZIONI EDILIZIE

Art. 6 - Coordinamento con le norme edilizie

Art. 7 - Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti

Art. 8 - Edifici soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni

CAPO III

INTERVENTI FINANZIARI PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DAGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI E DAI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

Art. 9 - Edifici e luoghi pubblici

Art. 10 - Edifici e luoghi privati aperti al pubblico

Art. 11 - Edifici privati

Art. 12 - Ausili e attrezzature

Art. 13 - Concessione di interessi su mutui sulla spesa globale dell'acquisto

Art. 14 - Acquisto di veicoli privati da parte di persone non titolari di patente

CAPO IV

FUNZIONI REGIONALI

Art. 15 - Piano annuale di intervento

Art. 16 - Informazione e accessibilità

CAPO V

MODALITA' DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 17 - Domande di contributo degli enti pubblici

Art. 18 - Domande di contributo dei soggetti privati

Art. 19 - Assegnazione dei fondi regionali ai Comuni

Art. 20 - Modalità di erogazione dei contributi

Art. 21 - Determinazioni percentuali di intervento

Art. 22 - Disposizioni finanziarie

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 23 - Abrogazione di norme

Art. 24 - Norme transitorie

Art. 25 - Dichiarazione d'urgenza

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. La Regione Valle d'Aosta promuove iniziative ed interventi atti a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici pubblici e privati, e dei luoghi aperti al pubblico, quali condizioni essenziali per favorire la vita di relazione e la partecipazione alle attività sociali da parte delle persone disabili.

Art. 2

(Interventi)

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite, in particolare, attraverso:

a) la promozione di attività di sensibilizzazione ed informazione mirate alla rimozione degli ostacoli di ordine culturale che impediscano l'integrazione sociale delle persone disabili;

b) la disciplina edilizia delle nuove costruzioni, delle ristrutturazioni dei luoghi aperti al pubblico e di ogni altro intervento di edilizia;

c) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici pubblici e privati aperti al pubblico esistenti, nonché dai luoghi aperti al pubblico, intendendosi per tali quelli in cui l'accesso, anche se subordinato a determinate condizioni, è consentito ad un numero indeterminato di persone, senza bisogno di invito o permesso;

d) gli interventi finanziari per l'eliminazione delle barriere architettoniche dagli edifici privati esistenti;

e) gli interventi finanziari per l'acquisto di ausili, attrezzature e mezzi necessari per la locomozione ad uso privato.

Art. 3

(Beneficiari)

1. Beneficiano delle agevolazioni previste dalla presente legge:

a) gli enti pubblici;

b) gli enti privati e le imprese individuali aventi sede legale in Valle d'Aosta;

c) le persone portatrici di handicap consistente in una menomazione e una disabilità funzionale permanente dalle quali discendono obiettive difficoltà alla mobilità o alla vita di relazione, certificate dalle commissioni mediche di cui alla legge regionale 7 luglio 1995, n. 22 (Norme in materia di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti) ovvero da un medico di sanità pubblica per le persone ultrasessantacinquenni e per le persone appartenenti alle seguenti categorie protette: invalidi del lavoro, invalidi per servizio, invalidi di guerra, invalidi civili di guerra.

Art. 4

(Competenze)

1. I Comuni, singolarmente o in forma associata, sono titolari delle funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore dei beneficiari di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c).

2. La Giunta regionale esercita le funzioni amministrative relative agli interventi finanziari previsti dalla presente legge a favore degli enti pubblici.

Art. 5

(Struttura responsabile)

1. L'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge è affidata alla struttura regionale competente in materia di politiche sociali.

CAPO II

DISPOSIZIONI EDILIZIE

Art. 6

(Coordinamento con le norme edilizie)

1. Le norme della presente legge, nonché quelle di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503 (Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), emanate in attuazione dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili) per gli edifici pubblici, e le prescrizioni tecniche del decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, sovvenzionata e agevolata ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), emanate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) per gli edifici privati, come pure le disposizioni tecniche da emanarsi ai sensi dell'articolo 7, comma 2, prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti comunali e sulle norme tecniche dei piani programmi urbanistici contrastanti con esse.

2. Alle comunicazioni al Comune dei progetti di esecuzione dei lavori riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico, rese ai sensi dell'articolo 15, comma terzo, e dell'articolo 26, comma secondo, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie), e successive modificazioni, sono allegate una documentazione grafica e una dichiarazione di conformità alla normativa vigente in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche sottoscritta dal progettista previo rilascio di nulla osta ai sensi dell'articolo 16, comma 1.

3. Il Sindaco, nel rilasciare il certificato di agibilità o di abitabilità per le opere riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico, deve accertare che le stesse siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche. A tal fine, il Sindaco può richiedere al proprietario dell'immobile o all'intestatario della concessione una dichiarazione resa sotto forma di perizia giurata redatta da un tecnico abilitato.

4. Nel caso di opere pubbliche, fermo restando il divieto di finanziamento di cui all'articolo 32, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1986)), e l'obbligo della dichiarazione del progettista, l'accertamento di conformità alla normativa vigente in materia di eliminazione delle barriere architettoniche spetta all'amministrazione competente, che ne dà atto in sede di approvazione del progetto.

5. La richiesta di modifica di destinazione d'uso da edifici privati a luoghi pubblici o aperti al pubblico è accompagnata dalla dichiarazione di cui al comma 2. Il rilascio del certificato di agibilità o abitabilità è condizionato alla verifica tecnica della conformità della dichiarazione allo stato dell'immobile.

6. L'esecuzione di interventi di nuova costruzione e di recupero globale in edifici pubblici e privati aperti al pubblico, realizzati in difformità dalle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nei quali le difformità siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone disabili, comporta la dichiarazione di inabitabilità o inagibilità parziale o totale dell'edificio. Il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l'agibilità o l'abitabilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili ai sensi dell'articolo 24, comma 7, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

7. I piani di eliminazione delle barriere architettoniche di cui all'articolo 32, comma 21, della legge 41/1986 sono modificati con integrazioni relative all'accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all'individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all'installazione di semafori acustici per non vedenti ed alla rimozione della segnaletica installata che risulti di ostacolo alla circolazione delle persone disabili.

8. I Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni di cui all'articolo 27 della legge 118/1971, al d.p.r. 503/1996, alla legge 13/1989, e successive modificazioni, e al d.m. lavori pubblici 236/1989, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Scaduto tale termine, le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con le disposizioni del presente articolo perdono efficacia.

Art. 7

(Progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di edifici esistenti)

1. I progetti relativi alla costruzione di nuovi edifici ovvero alla ristrutturazione di interi edifici esistenti sono redatti in osservanza delle prescrizioni tecniche stabilite dal d.p.r. 503/1996 per gli edifici pubblici, e delle prescrizioni tecniche emanate con d.m. lavori pubblici 236/1989 per gli edifici privati, ivi compresi quelli aperti al pubblico, per i luoghi privati aperti al pubblico e per gli edifici di edilizia residenziale pubblica e agevolata.

2. Al fine di garantire l'accessibilità e la visitabilità degli edifici pubblici e privati esistenti e di ogni luogo aperto al pubblico, la Giunta regionale può deliberare ulteriori prescrizioni tecniche ad integrazione e specificazione di quelle di cui al comma 1.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per gli interventi di ristrutturazione parziale di edifici pubblici, di edifici di edilizia residenziale pubblica ed agevolata e di edifici privati, ivi compresi quelli aperti al pubblico, limitatamente allo specifico intervento progettato.

4. Per gli edifici pubblici esistenti, non assoggettati ad interventi di ristrutturazione, ai quali sono apportate, ai sensi dell'articolo 1 del d.p.r. 503/1996, le possibili e conformi varianti, possono essere adottati criteri di progettazione, volti a conseguire livelli di accessibilità non inferiori a quelli previsti dal d.m. lavori pubblici 236/1989.

5. Le prescrizioni tecniche di cui ai commi 1 e 2 non si applicano a singole parti di edifici che, nel rispetto di normative tecniche specifiche, non possono essere realizzate senza barriere architettoniche, o a singoli volumi tecnici il cui accesso è riservato esclusivamente ad addetti a lavorazioni specialistiche che per la loro natura sono del tutto precluse a persone disabili.

Art. 8

(Edifici soggetti ai vincoli di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497, e successive modificazioni)

1. Per gli edifici pubblici e privati aperti al pubblico soggetti a vincoli di cui alle leggi 1° giugno 1939, n. 1089 (Tutela delle cose d'interesse artistico e storico), e successive modificazioni, e 29 giugno 1939, n. 1497 (Protezione delle bellezze naturali), e successive modificazioni, nonché ai vincoli previsti da leggi speciali e regionali aventi le medesime finalità, qualora le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 della l. 13/1989 non possano essere concesse per il mancato rilascio del nulla osta da parte delle autorità competenti alla tutela del vincolo, la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche può essere realizzata, d'intesa con l'organo competente alla tutela del vincolo, con apparecchiature rispondenti alle specifiche di cui al punto 8.1.13. del d.m. lavori pubblici 236/1989 ovvero con opere provvisionali, come definite dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni), nei limiti della compatibilità suggerita dai vincoli stessi; laddove per la natura dei luoghi e delle opere non fossero possibili gli accorgimenti sopra descritti, il gerente provvede a renderli accessibili mediante personale all'uopo addetto.

CAPO III

INTERVENTI FINANZIARI PER L'ELIMINAZIONE ED IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE DAGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI E DAI LUOGHI APERTI AL PUBBLICO

Art. 9

(Edifici e luoghi pubblici)

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici e luoghi pubblici, ivi compresi gli edifici di edilizia residenziale pubblica, possono essere concessi contributi agli enti pubblici in misura non superiore al novanta per cento della spesa effettivamente sostenuta, comprensiva dei costi di progettazione, appalto, esecuzione e direzione lavori, e comunque per un importo non superiore a lire 300 milioni per ogni singolo immobile.

2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli concessi in base ad altre leggi regionali per interventi, sullo stesso immobile, relativi alla tipologia di opere finanziate con la presente legge.

Art. 10

(Edifici e luoghi privati aperti al pubblico)

1. Per la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche in edifici e luoghi privati aperti al pubblico, possono essere concessi contributi ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), in misura non superiore al settantacinque per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a lire 100 milioni per ogni singola unità immobiliare.

2. I contributi di cui al comma 1 non sono cumulabili con quelli concessi in base ad altre leggi regionali per interventi, sulla stessa unità immobiliare, relativi alla tipologia di opere finanziate con la presente legge.

Art. 11

(Edifici privati)

1. Per la realizzazione di opere, direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati, ivi compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e gli edifici di edilizia residenziale pubblica, possono essere concessi contributi alle persone di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), nella misura percentuale indicata all'articolo 21 e comunque per un importo non superiore a lire 20 milioni per ogni singolo intervento, ovvero non superiore a 50 milioni per la realizzazione di ascensori.

2. Dai contributi di cui al comma 1 sono escluse le abitazioni secondarie.

Art. 12

(Ausili e attrezzature)

1. Per ausili ed attrezzature si intendono:

a) beni mobili idonei al miglioramento della vita di relazione;

b) beni mobili idonei al superamento delle barriere architettoniche e a favorire la mobilità interna ed esterna agli edifici;

c) strumenti di adattamento degli autoveicoli e motoveicoli anche se prodotti in serie.

2. Per l'acquisto e la installazione degli ausili e delle attrezzature di cui al comma 1 possono essere concessi contributi:

a) ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), in misura non superiore al novanta per cento della spesa effettivamente sostenuta e comunque per un importo non superiore a 50 milioni per ogni singolo intervento;

b) alle persone di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), nella misura percentuale indicata all'articolo 21, dedotto l'eventuale finanziamento concesso dal Servizio sanitario nazionale.

Art. 13

(Concessione di interessi su mutui sulla spesa globale dell'acquisto)

1. I Comuni sono autorizzati a concedere il settantacinque per cento della spesa per il pagamento degli interessi su mutui o prestiti contratti per l'acquisto di mezzi necessari per la locomozione ad uso privato a favore di cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), ovvero di coloro i quali abbiano in carico i beneficiari ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).

2. Gli interessati per essere ammessi a beneficiare degli interventi di cui al comma 1, riferiti ad un solo veicolo, non devono aver usufruito del beneficio nel quadriennio precedente, a meno che non documentino che la sostituzione dell'autoveicolo sia dovuta a cause di forza maggiore quali la distruzione, il furto, il danneggiamento grave, la radiazione dalla circolazione o l'intervenuta mutazione delle condizioni fisiche degli interessati.

Art. 14

(Acquisto di veicoli privati da parte di persone non titolari di patente)

1. I Comuni possono concedere contributi fino al quindici per cento della spesa sostenuta e riferita ad un solo veicolo per l'acquisto di mezzi necessari per la locomozione ad uso privato di cittadini di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), non in possesso di patente di guida e per il cui trasporto si rendono necessarie particolari tipologie di veicoli.

CAPO IV

FUNZIONI REGIONALI

Art. 15

(Piano annuale di intervento)

1. La Giunta regionale adotta il piano annuale di intervento con il quale:

a) ripartisce i fondi regionali tra gli enti pubblici ed i Comuni sulla base del fabbisogno presunto segnalato, da ripartire fra i soggetti privati e gli enti privati aventi diritto;

b) stabilisce i criteri e le modalità per la definizione delle graduatorie degli aventi diritto;

c) approva l'ammissibilità ai contributi delle domande presentate dagli enti pubblici ed impegna la relativa spesa presunta;

d) anticipa agli enti pubblici che ne abbiano fatto richiesta fino al cinquanta per cento del contributo impegnato.

Art. 16

(Informazione e accessibilità)

1. La struttura regionale competente di cui all'articolo 5 provvede in merito agli aspetti tecnici e sociali relativi alla disabilità fisica, psichica e sensoriale, e a compiti comunque connessi all'applicazione della presente legge ed individuati dalla Giunta regionale con i provvedimenti previsti dall'articolo 8 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale).

2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, la struttura regionale competente si avvale della collaborazione dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, nonché di ogni altro ente, istituzione, associazione di natura sia pubblica che privata, competente in materia.

CAPO V

MODALITA' DI CONCESSIONE ED EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI E COMPETENZE DEI COMUNI

Art. 17

(Domande di contributo degli enti pubblici)

1. Per ottenere i contributi di cui all'articolo 9 gli enti pubblici presentano domanda alla struttura regionale competente secondo i tempi e le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.

Art. 18

(Domande di contributo dei soggetti privati)

1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 i soggetti privati presentano domanda al Sindaco del Comune di residenza, con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare nonché della relativa spesa.

2. Qualora la realizzazione di opere direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche insista su immobili detenuti a titolo di locazione dai soggetti di cui al comma 1, alla domanda deve essere allegato un atto di assenso del proprietario.

3. Le domande di cui al comma 1 devono essere corredate dalla documentazione stabilita con deliberazione della Giunta regionale.

4. Il Comune di residenza è tenuto ad anticipare su richiesta, i contributi di cui al comma 1, alle persone che dispongano di un reddito famigliare non superiore a 20 milioni oltre il minimo vitale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 27 maggio 1994, n. 19 (Norme in materia di assistenza economica), come annualmente rivalutato con deliberazione della Giunta regionale.

5. Il reddito di cui al comma 5 è determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della l.r. 19/1994.

6. Le persone di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), al fine di poter accedere ai contributi di cui all'articolo 11, devono presentare la domanda, relativa allo stesso immobile, per accedere al fondo speciale di cui all'articolo 10 della l. 13/1989, secondo le modalità previste dall'articolo 11 della legge stessa.

Art. 19

(Assegnazione dei fondi regionali ai Comuni)

1. Entro il termine perentorio stabilito con deliberazione della Giunta regionale, i Comuni comunicano alla Regione il loro fabbisogno presunto per l'anno successivo, da ripartire fra i soggetti privati e gli enti privati aventi diritto.

2. I Comuni sulla base dei fondi regionali loro assegnati, eventualmente integrati con fondi propri, concedono i contributi ai soggetti e agli enti che ne fanno richiesta e ne hanno titolo.

Art. 20

(Modalità di erogazione dei contributi)

1. La Regione o il Comune, entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione attestante le spese sostenute per l'esecuzione delle opere o l'acquisto dei beni, predispongono l'erogazione del contributo.

2. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella preventivata, il contributo è conseguentemente ridotto, fermo restando il rispetto dei limiti percentuali di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

3. Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultino conformi alla documentazione presentata con le domande di cui agli articoli 17 e 18, è disposta la revoca del contributo concesso da parte della Regione o del Comune.

4. Le somme eventualmente recuperate dai Comuni, per effetto dei provvedimenti di cui ai commi 2 e 3, possono essere reimpiegate fino all'esaurimento delle graduatorie degli aventi diritto ed al raggiungimento dei limiti di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14.

5. I Comuni trasmettono alla Regione il rendiconto dei contributi erogati entro un anno dalla approvazione del piano di cui all'articolo 15. La Regione eroga il saldo delle somme assegnate agli enti pubblici. I Comuni restituiscono le somme eventualmente inutilizzate.

Art. 21

(Determinazioni percentuali di intervento)

1. La seguente tabella si applica per la determinazione delle percentuali di intervento di cui all'articolo 11 e all'articolo 12, comma 2, lettera b) in relazione al reddito del richiedente:

a) fino al minimo vitale ai sensi della l.r. 19/1994:

100%

b) fino a lire 20.000.000 oltre il minimo vitale:

90%

c) da lire 20.000.001 a lire 30.000.000 oltre il minimo vitale:

80%

d) da lire 30.000.001 a lire 40.000.000 oltre il minimo vitale:

70%

e) da lire 40.000.001 a lire 50.000.000 oltre il minimo vitale:

60%

f) da lire 50.000.001 a lire 60.000.000 oltre il minimo vitale:

50%

g) da lire 60.000.001 a lire 70.000.000 oltre il minimo vitale:

40%

h) da lire 70.000.001 a lire 150.000.000 oltre il minimo vitale:

30%.

Art. 22

(Disposizioni finanziarie)

1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata la spesa di lire 1,5 miliardi per l'anno 1999 e di lire 2 miliardi per l'anno 2000 che graverà sugli stanziamenti iscritti al capitolo 58700 del bilancio triennale della Regione 1998/2000.

2. A decorrere dall'anno 2001 la spesa di cui alla presente legge sarà determinata con legge finanziaria ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE FINALI

Art. 23

(Abrogazione di norme)

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 4 settembre 1995, n. 42;

b) legge regionale 17 aprile 1998, n. 16.

Art. 24

(Norme transitorie)

1. Per l'anno 1998 le domande presentate ai sensi della l. r. 42/1995, e della l. r. 16/1998, sono riesaminate d'ufficio ai sensi della presente legge.

2. Le domande presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della l.r. 42/1995 da persone aventi i requisiti soggettivi previsti dall'articolo 3, comma 1, lettera c) e respinte per inosservanza dei termini temporali di cui agli articoli 15 e 16 della l.r. 42/1995 sono riesaminate d'ufficio ai sensi della presente legge.

Art. 25

(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.