Legge regionale 6 febbraio 1995, n. 3 - Testo vigente

Legge regionale 6 febbraio 1995, n. 3

Approvazione del piano di politica del lavoro per il triennio 1995/1997 e modificazione alla legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13 (Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all'occupazione). (*)

(B.U. 21 febbraio 1995, n. 10).

Art. 1

1. E' approvato il piano di politica del lavoro per il triennio 1995/1997, di cui all'art. 3 della legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13(Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all'occupazione).

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del piano di cui al comma 1, ammontanti a complessive lire 11 miliardi e 300 milioni per il triennio 1995/1997, di cui lire 3 miliardi e 500 milioni per l'anno 1995 e indicativamente lire 3 miliardi e 800 milioni per il 1996 e lire 4 miliardi per il 1997, gravano sul capitolo 26010 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1995 e sul corrispondente capitolo del bilancio pluriennale 1995/1997.

3. A decorrere dal 1996 gli oneri potranno essere rideterminati con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), come modificato dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.

4. Il presente piano assume le obbligazioni con riflesso pluriennale assunte dall'Amministrazione regionale con il piano di politica del lavoro 1992/1994, approvato con legge regionale 17 marzo 1992, n. 7.

Art. 2

(1)

Art. 3

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

PROPOSTA DI PIANO DI POLITICA DEL LAVORO PER IL TRIENNIO 1995 - 1997

(articolo 3 della L.R. 17 febbraio 1989, n. 13)

"COLLEGARE ALLA RIPRESA PRODUTTIVA LO SVILUPPO QUALITATIVO DELL'OCCUPAZIONE"

INDICE

PARTE PRIMA

:

Partecipazione al lavoro e qualità dell'offerta: indicazioni per la politica del lavoro.

1. Mercato del lavoro e struttura produttiva: il contesto di riferimento.

2. Le prospettive di medio periodo del mercato del lavoro regionale.

3. Vincoli e opportunità del mercato del lavoro: indicazioni per la politica regionale del lavoro del prossimo triennio.

PARTE SECONDA

:

Macro-Obiettivi e azioni di intervento.

Macro-Obiettivo n. 1

Qualificare l'azione regionale per l'occupazione.

1.1. Le azioni di coordinamento tra le politiche del lavoro e le politiche settoriali di sviluppo.

1.2. La valutazione delle politiche del lavoro.

1.3. I servizi reali per favorire la trasparenza del mercato del lavoro e a sostegno delle politiche per il lavoro.

1.3.1. L'osservatorio del mercato del lavoro.

1.3.2. L'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

1.3.3. Orientamento professionale.

1.4. Le azioni per promuovere la flessibilità del lavoro e il dialogo tra le parti sociali.

1.5. La partecipazione a programmi e iniziative comunitarie.

Macro-Obiettivo n. 2

Favorire lo sviluppo del sistema produttivo mediante l'accrescimento della professionalità.

2.1. Azioni di orientamento, di sostegno e di accrescimento professionale degli occupati.

2.1.1. La creazione di un sistema funzionale di formazione continua.

2.1.2. Azioni collegate all'innovazione tecnologica, ai mutamenti organizzativi e produttivi, alle modificazioni di processo e di prodotto.

2.1.3. Azioni per migliorare la qualità della Pubblica Amministrazione mediante la formazione continua degli occupati.

2.1.4. La qualificazione degli operatori del sistema formativo e delle politiche del lavoro.

2.2. Azioni al fine di qualificare le risorse umane per un migliore incremento professionale.

2.2.1. Azioni destinate a giovani che hanno assolto l'obbligo scolastico.

2.2.2. Azioni formative a favore dei giovani assunti con contratto di apprendistato e di formazione lavoro.

2.2.3. Azioni formative di secondo e terzo livello all'uscita della Scuola Secondaria e dell'Università.

2.2.4. Azioni formative in vista di specifici programmi di assunzione a tempo indeterminato.

2.2.5. Stages aziendali.

2.2.6. Borse di studio.

Macro-Obiettivo n. 3

Aumentare la partecipazione delle forze di lavoro nelle attività produttive.

3.1. Sostenere le azioni positive a favore delle donne, promosse dalle imprese, dalle forze sociali, da enti e associazioni.

3.2. Recuperare al mercato del lavoro le fasce "deboli"

3.2.1. Tipologia delle azioni.

3.2.2. Azioni di prevenzione dello stato di disoccupazione.

3.3. Recuperare al mercato del lavoro le fasce marginali: sostegno all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

3.3.1. Attività di sostegno all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

3.3.2. Azioni di orientamento e di formazione professionale anche presso Enti Pubblici, imprese e cooperative sociali.

3.3.3. Azioni per il sostegno all'inserimento e all'integrazione lavorativa.

3.3.4. Inserimenti lavorativi presso gli Enti Locali.

3.3.5. Incentivazione all'assunzione di soggetti svantaggiati.

3.4. Azioni a favore di emigrati e di figli di emigrati valdostani.

3.5. Governare i flussi migratori.

Macro-Obiettivo n. 4

Promuovere l'autoimprenditorialità e la crescita dimensionale delle microimprese.

Macro-Obiettivo n. 5

Sostenere le Comunità Montane, i Comuni, i Consorzi di Comuni, i servizi della Pubblica Amministrazione e le Cooperative Sociali nella realizzazione di progetti di utilità collettiva.

5.1. Sostegno alla Pubblica Amministrazione per i lavori di pubblica utilità

5.1.1. Progetti di lavori di pubblica utilità.

5.1.2. Cantieri scuola.

5.1.3. Lavoratori in mobilità

5.1.4. Lavori socialmente utili

5.2. Promuovere la nascita e lo sviluppo delle Cooperative Sociali.

PARTE TERZA

:

1. Disposizioni generali.

2. Riferimenti a leggi nazionali e regionali.

3. Quadro delle risorse finanziarie.

Allegato a. (Omissis)

Allegato b. (Omissis)

Allegato c. (Omissis)

Allegato d.

PARTE PRIMA

PARTECIPAZIONE AL LAVORO E QUALITA' DELL'OFFERTA:

INDICAZIONI PER LA POLITICA DEL LAVORO

1. Mercato del lavoro e struttura produttiva: il contesto di riferimento.

Dal 1981 ad oggi il mercato del lavoro della Valle d'Aosta ha attraversato tre diverse fasi cicliche (per approfondimenti specifici ed analitici si rimanda al rapporto D. CECCARELLI, E. MASIERO, A. MERLO, "Lavoro e professionalità in Valle d'Aosta", Obiettivo Lavoro, semestrale, n. 1, 1994).

Nella prima fase, che arriva approssimativamente fino al 1986, si registra:

una leggera contrazione dell'occupazione che colpisce solo il segmento maschile, a fronte di un aumento marginale di quella femminile;

una sostanziale stabilità delle forze di lavoro, come saldo di una lieve contrazione della forza lavoro maschile e di un analoga espansione di quella femminile;

una leggera contrazione della popolazione in età lavorativa dovuta ad un saldo migratorio negativo (Tav. 1.1. - Allegato a.).

In sostanza, a fronte di una performance negativa della domanda di lavoro e di una popolazione in età lavorativa che rispetto al movimento naturale è sostanzialmente stazionaria, la forza di lavoro femminile e quella maschile reagiscono con variazioni modeste che hanno lo stesso segno delle rispettive domande di lavoro.

In questa fase, l'andamento certo non brillante della domanda di lavoro è da attribuire al processo di declino industriale che interessa i comparti dell'industria manifatturiera, fino ad allora tradizionale asse portante dell'occupazione regionale, nonché all'ancora debole ruolo del settore terziario.

Nel quinquennio successivo [1986-91] la situazione cambia radicalmente per effetto di uno sviluppo particolarmente intenso dell'insieme del terziario, in particolare di quello pubblico, e delle costruzioni, comparto questo ultimo che è arrivato a pesare in termini occupazionali, come abbiamo visto in precedenza, per oltre il 43% degli occupati nel settore industriale. Questo andamento della domanda di lavoro ha fatto sì che si verificasse un incremento occupazionale estremamente pronunciato e pari a ben 5900 unità (+12,5%). Due terzi dei posti aggiuntivi vengono occupati dalle donne e un terzo dagli uomini. Gli ingressi medi annui nell'occupazione passano dai 1300 del quinquennio precedente ai 2200 di questo quinquennio: circa la metà di essi sono da attribuire alla domanda aggiuntiva.

Ancora una volta l'andamento della forza lavoro si adegua a quello dell'occupazione in misura meno che proporzionale per gli uomini, più che proporzionale per le donne. L'incremento dell'offerta di lavoro generato dall'incremento della domanda non poteva essere soddisfatto totalmente dalla dinamica demografica della popolazione locale. Basti osservare che gli ingressi generazionali nella popolazione in età lavorativa in questo periodo sono stati in media di circa 1600 unità all'anno e avrebbero potuto quindi generare un'offerta non superiore a quella richiesta da un livello occupazionale stazionario ed in cui tutta la domanda sarebbe stata provocata da effetti di sostituzione (che è stimabile in questo periodo attorno ad un valore medio annuo di 1100 unità).

Gli altri ingressi sono stati quindi alimentati dalle entrate, o dal reingresso, nel mercato del lavoro di donne in età matura e dai flussi migratori, il cui saldo è stato stimato attorno alle 800 unità all'anno.

Va anche notato che, in questo quinquennio, assumono una certa rilevanza anche flussi migratori femminili.

La terza fase è il risultato dei due quinquenni considerati. In sostanza nel decennio 1981-1991 l'occupazione della Valle d'Aosta è aumentata di circa 5200 unità (Tav. 1.1 - Allegato a.); l'area dell'occupazione ha accolto mediamente ogni anno circa 1700 nuovi occupati, mentre i livelli assoluti della forza lavoro e della popolazione in età lavorativa sono aumentati rispettivamente dell'11,8% e del 6,5%.

Il decennio risulta anche caratterizzato da una crescente femminilizzazione dell'occupazione e della forza lavoro. La quota della componente femminile tra le forze lavoro passa infatti dal 34,9% del 1981 al 40,6% del 1991, mentre tra gli occupati il tasso di femminilizzazione cresce dal 34,8% al 39,5%.

Anche il profilo per classe d'età dell'occupazione e della forza lavoro femminile si è notevolmente modificato ed è andato progressivamente ad avvicinarsi al profilo maschile, come risulta evidente dagli andamenti riportati nei Graf. 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 (Allegato b.).

In particolare, va notato come siano i comportamenti delle donne nelle classi centrali di età a determinare tale modificazione.

Nel complesso, il decennio 1981-1991 risulta un periodo positivo per il mercato del lavoro regionale, in particolare per la componente femminile che beneficia dell'82% della domanda aggiuntiva. Sul totale delle entrate nell'area dell'occupazione (domanda di flusso), prevalgono ancora gli uomini [53%], ma circa il 90% di esse compensa delle uscite che, nel caso degli uomini, risultano doppie rispetto a quelle delle donne.

A supporto di queste considerazioni abbiamo elaborato alcuni indicatori di reattività del mercato del lavoro e, per quanto possibile, li abbiamo confrontati con quelli relativi all'Italia settentrionale (Tav. 1.2 - Allegato c.). In questa sede ci limiteremo a commentare i principali.

Un primo indicatore di un certo interesse è il rapporto tra la domanda di flusso e l'offerta di flusso. Questo dato ci permette di valutare come si modifica la disoccupazione e se esistono dei problemi di carenza strutturale di lavoro. In sostanza, il dato rapporta la percentuale di persone che trovano lavoro rispetto a quante si offrono. Si tratta ovviamente di un riferimento di medio-lungo periodo, quindi di tendenza in quanto nel breve è chiaro che possono verificarsi degli squilibri tra i posti di lavoro disponibili ed il numero delle persone che intendono andare a ricoprirli. Ciò precisato, si può osservare che vi è un sostanziale equilibrio tra domanda ed offerta di flusso, sia nel caso delle donne che degli uomini. Pertanto, tendenzialmente, nel medio-lungo periodo ci si può attendere che pressoché tutta l'offerta trovi un'occupazione.

Abbiamo considerato inoltre il rapporto tra la domanda di flusso e quella sostitutiva, cioè un indicatore che ci consentisse di misurare le entrate nell'occupazione rispetto alle uscite. Relativamente ai tre diversi periodi considerati si osserva che esso è tendenzialmente in forte crescita e, soprattutto, che ogni 100 persone che entrano nell'occupazione, ne escono 141. Si tratta di un dato particolarmente elevato, se si considera che per l'Italia settentrionale questo indicatore era pari a 116.

Un terzo indicatore di particolare interesse è il rapporto tra le entrate nella domanda di flusso e le entrate nella popolazione in età lavorativa, in particolare le entrate generazionali nella popolazione in età lavorativa generazionale, cioè la variabile che tiene conto delle sole risorse locali. Il dato che si ricava ci consente di fornire una misura dell'utilizzo delle risorse, in quanto rapporta la domanda alla disponibilità dell'offerta.

In buona sostanza, il dato evidenzia che il numero di posti di lavoro supera quello delle persone che sono disposte a ricoprirli: per ogni giovane residente in Valle d'Aosta che entra nell'area dell'occupazione vi è infatti mediamente, anche in questo caso in una prospettiva di medio-lungo periodo, più di un posto di lavoro.

Infine, un'ultima considerazione riguarda la propensione marginale ad offrirsi sul mercato, in sostanza il rapporto tra offerta di flusso e entrate nella popolazione in età lavorativa. In proposito si deve rilevare che il dato regionale è ancora una volta nettamente superiore a quello dell'Italia settentrionale e che risulta decisamente più elevato per gli uomini rispetto alle donne.

Le valutazioni quantitative relative al decennio 81-91 trovano un ulteriore sostegno per gli ultimi anni [89-91] nei dati del Ministero del Lavoro e soprattutto nei dati censuari.

Secondo questa fonte la popolazione in condizione professionale risulta aumentata di circa 6000 unità, con una media di 1800 ingressi/anno nelle forze lavoro in condizione professionale.

E' possibile inoltre analizzare l'evoluzione della popolazione attiva anche rispetto ad altre prospettive.

Così, se si può rilevare un generale innalzamento del livello d'istruzione, rimane vero che ancora nel 1991 il 69% dei residenti ha al massimo la scuola dell'obbligo e solo il 3% è laureato. Tuttavia, se consideriamo le classi d'età centrali, in particolare tra 25 e 44 anni, e confrontiamo il 1981 con il 1991, è possibile rilevare che la popolazione in questa fascia di età ha decisamente innalzato in termini relativi la propria scolarità: infatti, i laureati sono passati dal 3,6% al 6,5% ed i diplomati dal 21,7% al 31,3%.

La struttura settoriale mostra una fortissima tendenza alla terziarizzazione, con una crescita complessiva rispetto al 1981 particolarmente evidente di addetti (+68%) e unità locali (+82%), ed uno sviluppo del settore industriale nel suo complesso.

Se però si considerano separatamente l'industria in senso stretto e le costruzioni, tale prospettiva si modifica sostanzialmente: infatti, le costruzioni crescono, sia in termini di addetti (+42%) che di imprese (+61%), mentre l'industria in senso stretto fa registrare un'ulteriore contrazione di aziende (-28%) e di occupati (-4%).

Nell'ambito del terziario, si deve poi osservare che il peso e la dinamica della Pubblica amministrazione risultano anomali: gli occupati di questo settore coprivano già una quota del 33% nel 1981, tale percentuale si è incrementata ed è pari al 42% nel 1991.

I Censimenti permettono poi di analizzare l'andamento dell'occupazione e la struttura della domanda di flusso per professioni. In merito alle tendenze di medio-lungo periodo di questa variabile, si deve osservare che il fenomeno della terziarizzazione ed il suo impatto sulla femminilizzazione si accentueranno ulteriormente. Infatti, i dati che seguono (Tav. 1.3 - Allegato d.) evidenziano con grande chiarezza tali andamenti:

le professioni terziarie [1-2-3-4-5-8] pesano infatti per il 60% del totale degli ingressi e per oltre l'80% degli ingressi femminili;

in particolare, la domanda di flusso delle professioni relative alle vendite ed ai servizi per le famiglie ha ancora particolare rilevanza per la componente femminile [31,3%].

Le professioni legate direttamente alla produzione, gruppi 6 e 7, rappresenteranno ancora quote di un certo interesse della domanda di flusso maschile; anche per la componente maschile si deve rilevare però una tendenza ad una progressiva terziarizzazione della struttura professionale.

Per quanto riguarda il periodo 1991-93, il mercato del lavoro della Valle d'Aosta entra in un periodo di stagnazione che è però di vera crisi per alcuni settori. I dati del Ministero del Lavoro evidenziano in particolare che l'industria ha perso circa 2000 occupati, di questi ben il 90% ha interessato la componente maschile. Anche il terziario privato, che fino al 1991 ha avuto una fase espansiva, vede arrestarsi l'espansione dei livelli occupazionali; anche in questo caso è la componente maschile a registrare le peggiori performance.

Le difficoltà dell'ultimo triennio del sistema economico vengono scontate in particolare dagli operai non qualificati, anche se segnali di tensione si rilevano nel caso degli impiegati, in particolare maschi, e degli operai qualificati maschi.

2. Le prospettive di medio periodo del mercato del lavoro regionale.

I dati relativi all'ultimo quinquennio commentati in precedenza hanno già mostrato come in una situazione di crescita elevata della domanda, l'offerta di lavoro locale non risulti più in grado di soddisfarla. Ciò è dovuto essenzialmente alla progressiva contrazione delle coorti che entrano in età lavorativa.

Si è pertanto ritenuto importante formulare alcuni scenari previsivi relativi al quinquennio 1991-1996: le nostre stime (Tav. 1.4 - Allegato d.) mostrano come la consistenza media delle coorti che entreranno nella età lavorativa durante questo quinquennio sia di circa 1100 unità, a fronte di un valore di 1630 nel quinquennio 1981-86.

Utilizzando i tassi marginali di partecipazione registrati dai maschi e dalle femmine nel quinquennio precedente, pari rispettivamente a 0.93 e a 0.70, si può ipotizzare un ingresso medio annuo nella forza lavoro di 550 maschi e 370 femmine per un totale di 920 giovani. Qualora il livello occupazionale rimanesse costante al livello del 1991, la nostra regione necessiterebbe di 1260 ingressi medi annui di giovani, di cui 860 maschi e 400 femmine, solamente per sostituire gli anziani che si ritireranno dal lavoro nello stesso periodo.

Secondo questo scenario emergerebbe una carenza di forza lavoro locale pari a circa 340 persone all'anno. Qualora l'economia valdostana presentasse tassi di crescita occupazionali positivi, prospettiva questa ultima tutt'altro che remota, il fabbisogno di importare manodopera o di generare più elevati livelli di partecipazione femminile, tenderebbe ovviamente ad aumentare.

Nel nostro esercizio previsionale, abbiamo considerato due scenari alternativi (Tav. 1.4 - Allegato d.), nel primo la crescita dell'occupazione prevista è di circa 1000 unità, pari al 2% dell'occupazione al 1991, nel secondo di 2100 unità pari al 4%.

Nel primo scenario la Valle d'Aosta dovrebbe importare 500 lavoratori all'anno, nel secondo 760. La situazione che abbiamo appena presentato tenderà a riprodursi in maniera per lo meno analoga anche nel quinquennio successivo. In sostanza si deve giungere alla conclusione che il fabbisogno di importare quantità crescenti di manodopera da aree esterne alla Valle d'Aosta, italiane o extranazionali, è già una necessità strutturale della nostra economia, un fenomeno con cui bisognerà confrontarsi.

3. Vincoli e opportunità del mercato del lavoro: indicazioni per la politica regionale del lavoro del prossimo triennio.

Una situazione come quella illustrata pone alternative ben precise, non solo per quanto riguarda le politiche del lavoro, ma anche per quanto riguarda le politiche di sviluppo.

In particolare il fabbisogno aggiuntivo di manodopera ed i conseguenti problemi di natura sociale che ne deriverebbero possono essere almeno parzialmente mitigati attraverso una progressiva modificazione del mix produttivo a favore di attività e di settori a più elevata produttività, attraverso un innalzamento delle capacità professionali della manodopera occupata, attirando nel mercato del lavoro fasce attualmente marginalizzate, utilizzando quella parte della popolazione che oggi non è attiva ma che potrebbe essere attratta nel mercato del lavoro nel quadro di forme contrattuali più flessibili.

Prima di entrare nel merito di alcune di queste indicazioni, occorre soffermarsi su alcune questioni di ordine generale.

In primo luogo, è opportuno ricordare ancora una volta che il mercato del lavoro è un mercato derivato, per cui "il mercato del lavoro non crea una domanda o una offerta di lavoro: le fa incontrare" (A. ACCORNERO - 1994 - pag. 174). Si tratta di una tesi condivisa da molti autori che occorre tenere in considerazione in quanto ha delle conseguenze dirette sulle politiche. In particolare, in questa prospettiva appaiono più evidenti gli stretti legami tra politiche settoriali e sociali e politiche del lavoro. In questa sede, ci limiteremo ovviamente a prospettare delle indicazioni nell'ottica degli interventi di politica del lavoro pur sottolineando i punti di contatto tra politica del lavoro ed altre politiche, in particolare quelle settoriali.

In secondo luogo, l'analisi precedente ha messo indirettamente in evidenza una grossa opportunità per la programmazione della politica del lavoro regionale: infatti, la positività degli indicatori del mercato del lavoro pone l'amministrazione regionale nella posizione di poter scegliere l'orientamento ritenuto migliore o più opportuno per gli interventi in materia di lavoro. In sostanza, una volta tanto la politica del lavoro non deve agire prevalentemente in termini difensivi, oppure per affrontare emergenze occupazionali, quanto piuttosto operare a sostegno della ripresa produttiva realizzando un consolidamento qualitativo dell'occupazione. Si tratta di una opportunità non indifferente se si pensa che, da un lato, non sono molte le realtà dove c'è una così ampia possibilità di scelta, anzi spesso ci si trova di fronte a situazioni obbligate; dall'altro, la regione dispone anche di uno strumento legislativo proprio, il piano triennale di politica del lavoro, con il quale può promuovere e tarare gli interventi, nonché orientare le azioni verso una migliore rispondenza dei bisogni della realtà locale. In sostanza, l'Amministrazione Regionale, nell'elaborare il piano, deve porre in essere una strategia di medio-lungo periodo, piuttosto che una di breve periodo.

In terzo luogo, la situazione economico-occupazionale regionale appare contraddittoria. Infatti, se letta in base agli indicatori del mercato del lavoro, presenta caratteristiche simili alla maggior parte delle regioni dell'Italia settentrionale, di realtà territoriali quindi con problemi marginali nel mercato del lavoro; se invece si prendono in considerazione alcuni dati della struttura produttiva, la situazione della Valle d'Aosta si allontana decisamente da queste regioni. Una buona parte dei motivi che possono spiegare questa apparente contraddizione sono relativi al ruolo svolto dalla Regione.

Come abbiamo già visto in precedenza, infatti, sotto un certo profilo, il ruolo che gioca l'Amministrazione regionale presenta degli aspetti critici. Questi elementi sono rappresentati dal fatto che il grado di autonomia dei soggetti economici locali è condizionato da questo modello, che genera naturalmente anche posizioni di vantaggio relativo, ma che limita l'iniziativa individuale e determina comportamenti di adattamento, oltre ad indurre atteggiamenti di tipo assistenzialistico.

Non va poi trascurata "l'attrattività occupazionale" del pubblico impiego, in particolare dell'Ente Regione, ed il relativo condizionamento che questo fatto ha sul mercato del lavoro. La sicurezza del posto di lavoro e le buone retribuzioni inducono le risorse umane, ivi comprese quelle qualificate, ad orientarsi verso il settore pubblico.

D'altra parte, le imprese private valdostane non risultano ancora sufficientemente concorrenziali. Il loro sviluppo dipende anche da un maggiore investimento di risorse umane con più elevati livelli di formazione generale e professionale.

Alcuni degli stessi motivi appena citati, in particolare l'autonomia speciale, possono però rappresentare anche un punto di forza per la Valle d'Aosta, in quanto consentono agli organi amministrativi di legiferare e pianificare la gestione delle risorse del territorio con minori condizionamenti da parte degli organi dello Stato rispetto alle altre regioni italiane a Statuto Ordinario. La snellezza delle procedure da cui deriva la possibilità di agire più rapidamente e con maggiore incisività può senz'altro essere considerata un fattore strategico e di vantaggio relativo rispetto ad altre parti del territorio. Inoltre la grande disponibilità di risorse finanziarie che deriva dal riparto fiscale, contiene senza dubbio anche un enorme potenziale per l'avvio di politiche di sviluppo e di azioni positive volte a favorire la crescita complessiva del sistema Valle d'Aosta.

A seconda dell'equilibrio che si realizzerà tra questi diversi elementi, si possono quindi determinare opportunità oppure vincoli per il mercato del lavoro, ma più in generale per il sistema Valle d'Aosta.

L'economia regionale sta entrando in una nuova fase, in cui si stanno delineando nuovi equilibri tra i settori. Tuttavia, i problemi relativi al mercato del lavoro attengono solo in parte a assenza di opportunità lavorative. Certamente ancora aperta è la questione di ritrovare un'occupazione ai lavoratori espulsi dai processi produttivi, così come fenomeni di sfasamento temporale tra coloro che ricercano un'occupazione e posti di lavoro offerti devono essere oggetto di iniziative di politica del lavoro.

Le tensioni maggiori del mercato del lavoro locale riguardano però problematiche quali: la progressiva riduzione delle forze lavoro endogene, lo sfasamento qualitativo tra domanda ed offerta di lavoro, le caratteristiche professionali dell'offerta di lavoro, i processi di segmentazione del mercato, l'informazione scarsa ed ancora poco efficace sui posti di lavoro vacanti e sulle persone alla ricerca di un'occupazione, ecc. In sostanza, problematiche del mercato del lavoro tipicamente qualitative.

Il focus dell'azione regionale in materia di lavoro dovrebbe pertanto puntare ad obiettivi diversi rispetto a quelli dei piani precedenti.

In primo luogo, i futuri interventi di politica del lavoro dovrebbero porsi come finalità prioritaria quella di collegare la ripresa produttiva allo sviluppo qualitativo dell'occupazione. I segnali di una ripresa dell'economia iniziano a manifestarsi anche in Valle d'Aosta, affinché essi possano concretizzarsi appieno, occorre realizzare delle azioni sinergiche tra politica del lavoro e politiche settoriali. Questi interventi dovrebbero tendere a sopperire ai punti di debolezza evidenziati in precedenza, come ad esempio la dipendenza dall'esterno della struttura produttiva, la dimensione esigua delle aziende, un certo disequilibrio tra i settori, ecc.

In questo ambito, lo spazio proprio della politica del lavoro è quello di attivare, in sintonia con le scelte di sviluppo, iniziative che possano accompagnare e promuovere la crescita qualitativa della Regione. L'attuale assetto del sistema produttivo non deve però essere l'unico riferimento guida anche se occorre tenere debito conto delle compatibilità.

La strategia regionale dovrebbe quindi tendere al miglioramento qualitativo dell'occupazione, promuovere l'inserimento nelle imprese di risorse qualificate, incentivando l'occupazione anche nelle realtà produttive più piccole di professionalità medio-alte, promuovere professionalità legate ad attività di erogazione di servizi reali nelle imprese.

L'aumento della partecipazione delle forze lavoro nelle attività produttive e la promozione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro sono gli elementi alla base di un secondo indirizzo di fondo verso cui il nuovo piano triennale di politica del lavoro dovrebbe tendere.

Come abbiamo visto in precedenza, la dinamica demografica ha messo chiaramente in evidenza che vi è una mancata compensazione tra uscite dal mercato del lavoro e le entrate generazionali. Diviene quindi imprescindibile perseguire non solo l'obiettivo dell'aumento di produttività e competitività del sistema, ma anche quello di un recupero, in primo luogo, delle risorse umane disponibili localmente, prescindendo quindi dalle immigrazioni, per le quali è assai difficile avanzare previsioni.

In questo senso, fondamentale è il consolidamento di strutture di osservazione del mercato del lavoro, di servizi, di orientamento professionale e scolastico, di servizi di informazione sui posti vacanti e sulle persone in cerca di un'occupazione. Parallelamente, occorre però prevedere anche azioni di recupero al mercato del lavoro sia degli espulsi dai processi produttivi, sia delle fasce marginali e di quelle più deboli.

Per il conseguimento di questo obiettivo occorrerà studiare attentamente le iniziative affinché queste non vadano a scapito della partecipazione scolastica. Abbiamo infatti avuto modo di evidenziare come questo fenomeno sia particolarmente rilevante per la Valle d'Aosta e come esso sia un serio vincolo all'accrescimento della competitività del sistema regionale. Si dovrà pertanto ricercare attentamente un equilibrio tra la richiesta di una maggiore partecipazione e la finalità di accrescere il livello della scolarità della popolazione regionale.

Al fine di poter rispondere alle problematiche poste dal mercato del lavoro con servizi nuovi e più qualificati, oppure con servizi potenziati, diviene però anche obbligatorio ricondurre a unità competenze vanamente stratificate e localizzate, oppure promuovere concrete azioni di coordinamento e collaborazione con i diversi attori interessati.

Una terza finalità dovrebbe indirizzarsi da un lato, all'accrescimento della qualificazione della forza lavoro ai fini di inserimenti lavorativi più duraturi e qualitativamente migliori; dall'altro, all'aumento delle competenze della forza lavoro già occupata, al fine di migliorare la produttività e la competitività del sistema produttivo. In questo senso, la formazione diventa una risorsa strategica sia delle imprese, sia dei lavoratori. Andranno pertanto previste azioni formative per giovani adulti, e per gli occupati, ma parallelamente si dovrebbe prevedere un ampliamento dei servizi legati alla formazione, ivi comprese le attività di progettazione formativa e le analisi dei fabbisogni di professionalità, ecc.

Quelle esposte sono alcune delle indicazioni principali che potrebbero essere oggetto del piano di politica del lavoro. Ad esse, dovrebbero però essere affiancate anche azioni afferenti obiettivi di sostegno alla solidarietà sociale, di promozione di iniziative imprenditoriali, nonché di miglioramento del funzionamento del mercato del lavoro attraverso il sostegno delle relazioni industriali e delle iniziative di flessibilizzazione del mercato del lavoro.

In estrema sintesi, si può affermare che le linee di fondo verso cui sarebbe opportuno orientare gli interventi in materia di lavoro dovrebbero riguardare: la qualità del lavoro, piuttosto che la quantità; l'occupazione, piuttosto che la disoccupazione; la partecipazione, piuttosto che l'eccesso di offerta; l'erogazione di servizi qualificati, piuttosto che l'incentivazione finanziaria, il recupero di produttività e la competitività del sistema, piuttosto che gli aiuti indifferenziati.

Sulla base dell'analisi precedente il piano dovrà collegare le scelte operative al raggiungimento della finalità generale posta come titolazione della stessa:

"COLLEGARE ALLA RIPRESA PRODUTTIVA LO SVILUPPO QUALITATIVO DELL'OCCUPAZIONE"

E' opportuno raggruppare le azioni e gli interventi all'interno di cinque macro-obiettivi che danno maggiore specificità e concretezza alla finalità generale, anche favorendo l'adozione di azioni positive per la realizzazione delle pari opportunità uomo-donna. Essi sono:

- Macro-Obiettivo n. 1:

Qualificare l'azione regionale per l'occupazione.

- Macro-Obiettivo n. 2:

Favorire lo sviluppo del sistema produttivo mediante l'accrescimento della professionalità.

- Macro-Obiettivo n. 3:

Aumentare la partecipazione delle forze di lavoro nelle attività produttive.

- Macro-Obiettivo n. 4:

Promuovere l'autoimprenditorialità e la crescita dimensionale delle microimprese.

- Macro-Obiettivo n. 5:

Sostenere le Comunità Montane, i Comuni, i Consorzi di Comuni, i servizi della Pubblica Amministrazione e le Cooperative Sociali nella realizzazione di progetti di utilità collettiva.

PARTE SECONDA

MACRO-OBIETTIVI E AZIONI DI INTERVENTO

MACRO-OBIETTIVO N. 1

QUALIFICARE L'AZIONE REGIONALE PER L'OCCUPAZIONE.

1.1. Le azioni di coordinamento tra le politiche del lavoro e le politiche settoriali di sviluppo.

1.2. La valutazione delle politiche del lavoro.

1.3. I servizi reali per favorire la trasparenza del mercato del lavoro e a sostegno delle politiche per il lavoro.

1.4. Le azioni per promuovere la flessibilità del lavoro e il dialogo tra le parti sociali.

1.5. La partecipazione a specifici programmi di iniziativa comunitaria.

1.1. Le azioni di coordinamento tra le politiche del lavoro e le politiche settoriali di sviluppo.

1. L'Agenzia del Lavoro promuove il raccordo delle politiche del lavoro con le politiche settoriali. A tale scopo svolge le seguenti attività:

a. partecipa a gruppi di lavoro regionali sui problemi dell'occupazione e della formazione;

b. valuta le implicazioni sulle politiche del lavoro e della formazione di piani e progetti settoriali e aziendali promossi dagli Assessorati, fornendo altresì consulenza tecnica e supporti operativi nella realizzazione degli stessi;

c. valuta l'impatto della legislazione regionale e statale che ha rilevanza sull'occupazione;

d. propone iniziative alla Giunta Regionale.

2. L'Agenzia del Lavoro, in base all'art. 24, legge 28 febbraio 1987, n. 56, promuove altresì il raccordo tra gli interventi di politica del lavoro dello Stato e della Regione, assumendo i compiti assegnati alle Agenzie per l'impiego dalla normativa nazionale.

1.2. La valutazione delle politiche del lavoro.

Oggetto e finalità.

Al fine di valutare costantemente l'impatto delle politiche del lavoro e al fine di verificare con sistematicità l'efficacia e l'efficienza degli interventi, l'Agenzia del Lavoro svolge analisi, indagini, studi, ricerche e convegni.

Tale azione, richiesta dai regolamenti comunitari, è parte integrante del processo di programmazione regionale.

Modalità di svolgimento.

a. La Regione adeguerà i propri sistemi informativi, statistici e decisionali, anche in riferimento alla tipologia degli utenti e degli interventi.

b. La valutazione riguarderà i costi e i benefici diretti ed indiretti degli interventi, l'adeguatezza delle procedure e degli aspetti gestionali e la qualità del prodotto-servizio.

c. Sarà perseguito un costante confronto con analoghe esperienze a livello nazionale ed europeo.

1.3. I servizi reali per favorire la trasparenza del mercato del lavoro e a sostegno delle politiche per il lavoro.

1.3.1. L'Osservatorio del mercato del lavoro.

L'Osservatorio del mercato del lavoro svolge le seguenti attività:

a. Sistema permanente informativo di base.

Acquisizione ed organizzazione delle informazioni relative al mercato del lavoro, valorizzando le fonti informative disponibili, al fine di produrre e sviluppare una base dati integrata, con particolare riferimento ai seguenti profili:

a.1. andamento e previsione della domanda, ivi compreso il settore pubblico, e dell'offerta di lavoro;

a.2. quadro evolutivo degli aggregati economici a livello regionale;

a.3. quadro demografico, scolarità e partecipazione formativa.

b. Monitoraggio e valutazione delle politiche con riferimento a:

b.1. valutazione delle politiche del lavoro nazionali e regionali;

b.2. raccolta sistematica e valutazione (follow up) della legislazione e della contrattazione collettiva.

c. Approfondimenti specifici e ricorrenti attraverso analisi e ricerche, supporti tecnici e metodologici, in relazione ai punti precedenti, nonché a:

c.1. stock e flussi dell'offerta e della domanda di lavoro;

c.2. analisi dei fabbisogni di professionalità.

d. Diffusione ed interpretazione delle informazioni relative al mercato del lavoro:

d.1. linea editoriale ed accesso ai media;

d.2. produzione di informazioni specifiche a supporto delle decisioni politiche e della programmazione regionale.

1.3.2. L'incontro tra domanda e offerta di lavoro.

Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro l'Agenzia del Lavoro svolge le attività di seguito riportate.

a. Servizio informativo per l'offerta di lavoro.

Diffusione tempestiva dell'informazione sui posti di lavoro vacanti e sulle opportunità lavorative e formative in collaborazione con l'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione.

b. Servizio informativo per la domanda di lavoro:

b.1. collaborazione diretta con le imprese al fine di rilevare i fabbisogni occupazionali e di professionalità;

b.2. pre-selezione e ricerca dei soggetti collocabili presso le imprese secondo le tipologie e le caratteristiche richieste.

c. Gestione dell'archivio dei lavoratori iscritti nelle liste regionali di mobilità e in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.

Messa a disposizione della banca dati ed effettuazione per conto delle imprese di ricerche mirate nell'ambito della lista di mobilità.

d. Promozione e sostegno di azioni di outplacement sia da parte di imprese, a seguito di accordi tra le parti sociali, sia di enti bilaterali, anche con la partecipazione ai costi.

1.3.3. Orientamento professionale.

L'attività di orientamento professionale, svolta dall'Agenzia del Lavoro, si articola prevalentemente nelle seguenti direzioni:

a. Consulenze e fornitura di materiali per le scuole medie:

- consulenza agli insegnanti;

- produzione di guide, di strumenti informativi e di materiali didattici;

- sostegno della sperimentazione di modelli e di progetti in collaborazione con la scuola.

b. Consulenza a giovani ed adulti in cerca di lavoro:

- servizio individualizzato;

- servizio rivolto a specifici gruppi di utenza attraverso tecniche e metodologie specifiche (Job Club, Rétravailler, ecc.);

- stages a carattere orientativo;

- elaborazione di bilanci di competenze professionali (Check up della professionalità).

c. Centro di documentazione:

- produzione e diffusione di materiali informativi e didattici, anche multimediali, di guide e di manuali.

d. Attività di orientamento collegate con le azioni del piano di politica del lavoro e della formazione professionale.

1.4. Le azioni per promuovere la flessibilità del lavoro e il dialogo tra le parti sociali.

La Regione, mediante l'Agenzia del Lavoro, in collaborazione con le Commissioni Regionali per l'Impiego, svolge le seguenti azioni:

a. sostegno della contrattazione collettiva in materia di flessibilità del lavoro e della produzione o finalizzato alla stabilizzazione dell'occupazione stagionale e precaria anche mediante interventi degli enti bilaterali.

b. sostegno dei contratti di solidarietà.

c. orientamento e sostegno alle iniziative imprenditoriali concordate con le Organizzazioni Sindacali finalizzate alla valorizzazione delle risorse umane o finalizzate al rafforzamento del dialogo sociale.

1.5. La partecipazione a programmi e iniziative comunitarie.

La Regione, mediante l'Agenzia del Lavoro:

a. individua le priorità per la realizzazione dei programmi comunitari (Now, Horizon, Youth-Start, Adapt, Lingua, Leonardo, ecc.), partecipa direttamente o valuta eventuali proposte di soggetti esterni;

b. attua o favorisce iniziative in regime di partenariato con altre regioni italiane e transfrontaliere o con altri organismi dell'Unione Europea;

c. realizza specifiche iniziative nell'ambito di programmi nazionali di politica del lavoro;

d. porta a completamento le iniziative già avviate con i programmi Horizon, Euroform, Now, Lingua, Eurotecnet e Interreg.

MACRO-OBIETTIVO N. 2

FAVORIRE LO SVILUPPO DEL SISTEMA PRODUTTIVO MEDIANTE L'ACCRESCIMENTO DELLA PROFESSIONALITA'.

2.1 Azioni di orientamento, di sostegno e di accrescimento professionale degli occupati.

2.2 Azioni al fine di qualificare le risorse umane per un migliore inserimento professionale.

2.1. Azioni di orientamento, di sostegno e di accrescimento professionale degli occupati.

2.1.1. La creazione di un sistema funzionale di formazione continua.

FINALITA'

L'Agenzia del Lavoro in stretta collaborazione con il Servizio Studi, Programmi e Progetti, gli Assessorati ed i Servizi regionali, le associazioni datoriali e dei lavoratori, gli enti bilaterali, le strutture formative, promuove lo sviluppo della formazione continua. Gli obiettivi generali, rientranti negli indirizzi dell'Unione Europea (obiettivo 4), sono:

a. Dotare la Regione di adeguate strutture formative, valorizzando gli istituti professionali regionali, promuovendo consorzi di formazione tra le imprese e coinvolgendo le università o altri enti specializzati.

b. Effettuare azioni di sensibilizzazione presso le imprese per migliorare l'attenzione allo sviluppo delle risorse umane e agli investimenti per più elevate competenze professionali.

c. Promuovere il "dialogo sociale" in materia di formazione realizzando le opportune sinergie con le strutture pubbliche.

d. Privilegiare gli interventi di anticipazione e di sostegno all'innovazione e alla competitività delle imprese.

e. Sviluppare il "terziario della formazione", l'aggiornamento dei formatori e le nuove metodologie didattiche.

f. Sviluppare un sistema di certificazione delle professionalità.

Gli obiettivi possono essere raggiunti anche mediante forme di collaborazione e di partenariato con altre strutture regionali nazionali e transfrontaliere.

2.1.2. Azioni collegate all'innovazione tecnologica, ai mutamenti organizzativi e produttivi, alle modificazioni di processo e di prodotto.

Le azioni sono correlate ai seguenti obiettivi:

- soddisfare i bisogni professionali indotti dalla ripresa produttiva, dai programmi di reindustrializzazione, di aggiornamento tecnologico, organizzativo e produttivo;

- sviluppare il settore dei servizi all'impresa favorendo l'occupazione aggiuntiva di lavoro dipendente;

- favorire processi di mobilità verticale e mutamento professionale.

Sono ritenute prioritarie:

a. Le iniziative formative derivanti da piani di formazione aziendale.

b. Le iniziative formative realizzate dagli Assessorati competenti a sostegno ed integrazione di politiche e programmi settoriali.

E' consentita altresì la formazione individualizzata a carattere specialistico realizzabile presso strutture esterne, anche extraregionali, purché collegata a piani di miglioramento e di aggiornamento del personale. Essa può riguardare lo stesso imprenditore.

Le azioni sono realizzate direttamente dalle aziende richiedenti presso proprie strutture o all'esterno presso centri e strutture formative specializzate e prevedono comunque una quota carico di finanziamento aziendale.

Gli interessati devono presentare apposito progetto contenente la descrizione delle azioni, il numero e le caratteristiche dei soggetti coinvolti, le modalità di realizzazione e il piano dei costi.

Sono considerate con priorità le azioni derivanti da progetti anche interaziendali o elaborati dagli enti bilaterali o da consorzi di impresa, anche a seguito di specifici accordi con le parti sociali.

L'Agenzia del Lavoro fornisce assistenza tecnica per la predisposizione dei piani e dei progetti e per l'attuazione degli stessi.

2.1.3. Azioni per migliorare la qualità della Pubblica Amministrazione mediante la formazione continua degli occupati.

- La Pubblica Amministrazione (Regione, Enti Locali) promuove programmi di formazione del proprio personale, rivolti al primo inserimento, all'aggiornamento tecnico-professionale e allo sviluppo di competenze organizzative.

- I programmi annuali sono finanziati dall'ente proponente per i costi di realizzazione. I costi relativi all'analisi dei fabbisogni, alla valutazione e monitoraggio, all'assistenza tecnica per la progettazione formativa sono finanziabili con il piano di formazione professionale.

2.1.4. La qualificazione degli operatori del sistema formativo e delle politiche del lavoro.

La Regione, in conformità con gli obiettivi comunitari intraprende azioni formative finalizzate ad una più adeguata utilizzazione degli operatori della formazione professionale, ivi compresi i docenti degli Istituti Professionali Regionali e gli operatori degli enti bilaterali.

Adeguate azioni formative sono rivolte agli operatori delle politiche del lavoro e delle strutture periferiche del Ministero del Lavoro coinvolti in progetti finalizzati a realizzare le azioni previste nel presente piano.

2.2. Azioni al fine di qualificare le risorse umane per un migliore inserimento professionale.

2.2.1. Azioni destinate a giovani che hanno assolto l'obbligo scolastico.

L'Agenzia del Lavoro interviene con azioni per la transizione al lavoro dei giovani, al fine di incidere sui fenomeni della dispersione scolastica e lavorativa.

Le azioni, attuate in stretto raccordo con tutti i soggetti istituzionali e sociali interessati, comprendono:

a. iniziative di recupero per il conseguimento dei percorsi scolastici obbligatori, anche attraverso l'istituto contrattuale delle 150 ore;

b. percorsi di orientamento e di prequalificazione di gruppo ed individualizzati;

c. itinerari mirati per l'inserimento lavorativo con contratti di apprendistato e di formazione e lavoro;

d. sperimentazioni da realizzarsi in forma integrata con gli Istituti Professionali Regionali.

2.2.2. Azioni formative a favore dei giovani assunti con contratto di apprendistato e di formazione lavoro.

La Regione attua azioni formative a favore dei giovani assunti con contratto di apprendistato e con contratto di formazione lavoro. Esse sono finalizzate a sostenere il primo inserimento lavorativo con particolare riferimento all'acquisizione di conoscenze e competenze.

Nell'organizzazione delle azioni si terrà conto dell'età, dei settori e degli indirizzi professionali.

Le azioni avranno una configurazione modulare e potranno svolgersi anche con apprendimenti a distanza.

L'adesione alle iniziative, da parte delle imprese, è formalizzata con apposita domanda.

Alle imprese aderenti, per ogni soggetto partecipante, viene erogato un contributo finanziario pari al costo del lavoro concernente il periodo della formazione.

2.2.3. Azioni formative di secondo e terzo livello all'uscita della Scuola Secondaria e dell'Università.

La Regione attua azioni formative per favorire il passaggio al lavoro dalla Scuola Secondaria Superiore e dall'Università, con particolare attenzione ai titoli di studio "deboli".

Le azioni tendono a potenziare, anche in forma specialistica, le competenze di base e le conoscenze tecniche acquisite nei percorsi scolastici, tenendo conto delle linee di tendenza del mercato del lavoro, dei fabbisogni occupazionali e professionali espressi dal mondo produttivo.

Le azioni rientrano nel programma annuale di formazione professionale. Esse sono attuate mediante interventi modulari realizzabili anche in convenzione con le imprese.

Per particolari specializzazioni possono essere realizzate azioni di formazione individualizzata anche presso strutture esterne.

2.2.4. Azioni formative in vista di specifici programmi di assunzione a tempo indeterminato.

Possono essere realizzate azioni formative a sostegno di specifici programmi finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato, promossi dalle imprese, anche a seguito di accordi aziendali o con gli enti bilaterali o in attuazione di convenzioni con l'Amministrazione regionale.

Sono ritenute prioritarie le azioni formative preordinate al reinserimento di giovani ad alta scolarità.

Le azioni sono orientate a favorire la crescita dimensionale delle imprese, specie se a conduzione familiare, all'innovazione tecnologica, alla salvaguardia dell'ambiente, a ridurre la dipendenza dall'esterno della struttura produttiva della Regione.

L'Agenzia del Lavoro sostiene, con assistenza e finanziamenti, i costi di analisi della professionalità e della progettazione formativa.

2.2.5. Stages aziendali.

L'Agenzia del Lavoro promuove l'effettuazione di stages aziendali.

Essi sono rivolti a:

a. studenti frequentanti il penultimo anno delle Scuole Medie Superiori;

b. diplomati, laureati e laureandi;

c. partecipanti ad iniziative formative previste ai punti precedenti.

L'Agenzia del Lavoro coprirà i costi di progettazione, tutoraggio e assicurazione.

Lo svolgimento degli stages può avvenire nell'ambito di specifici Programmi Comunitari che prevedono scambi transnazionali.

2.2.6. Borse di studio.

L'Agenzia del Lavoro eroga borse di studio individuali per:

- i giovani di cui al punto 2.2.5. a) e b) di età sino a 32 anni per l'effettuazione degli stages;

- la frequenza a corsi di alto contenuto professionale di carattere specialistico riferiti all'innovazione tecnologica, organizzativa e gestionale, al risparmio energetico, alla salvaguardia ambientale e alle politiche del lavoro e sociali, realizzate anche tramite convenzioni con Enti Pubblici, Istituti Universitari o di ricerca pubblici o privati, singole imprese o loro consorzi;

- la partecipazione a programmi di indagini e ricerca effettuati dall'Agenzia del Lavoro.

L'erogazione della borsa di studio è subordinata alla presentazione di un progetto.

Non possono usufruire della borsa di studio i docenti di ogni ordine e grado, gli ammessi ad un dottorato di ricerca, i liberi professionisti.

La borsa è incompatibile con il godimento di altre borse di studio.

Il godimento della borsa di studio è subordinato alla certificazione con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, dell'atto di svolgimento di qualsiasi attività di lavoro.

MACRO-OBIETTIVO N. 3

AUMENTARE LA PARTECIPAZIONE DELLE FORZE DI LAVORO NELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

3.1. Sostenere le azioni positive a favore delle donne, promosse dalle imprese, dalle forze sociali, da Enti e Associazioni

3.2. Recuperare al mercato del lavoro le fasce "deboli".

3.3. Recuperare al mercato del lavoro le fasce marginali: sostegno all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

3.4. Azioni a favore di emigrati e di figli di emigrati valdostani.

3.5. Governare i flussi migratori.

3.1. Sostenere le azioni positive a favore delle donne, promosse dalle imprese, dalle forze sociali, da Enti e Associazioni.

Per favorire il raggiungimento dell'obiettivo 1.4. "Promuovere la flessibilità del lavoro" del Macro-Obiettivo n. 1 e del Macro-Obiettivo n. 2, l'Agenzia del Lavoro sviluppa le seguenti azioni:

a. informa e sensibilizza in merito alle azioni positive;

b. collabora con i soggetti interessati per la realizzazione di attività formative;

c. sostiene, anche mediante studi di organizzazione aziendale, la progettazione e la realizzazione di azioni positive.

3.2. Recuperare al mercato del lavoro le fasce "deboli".

DESTINATARI DELLE AZIONI

Lavoratori inseriti nelle liste di mobilità, lavoratori collocati in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria, disoccupati di lunga durata da almeno 12 mesi.

3.2.1. Tipologia delle azioni:

Azioni di orientamento e di formazione professionale finalizzate all'inserimento lavorativo ed erogazione di incentivi finanziari.

a. Orientamento, rimotivazione, informazione e consulenza realizzati attraverso colloqui individuali e moduli orientativi per gruppi di utenti, compresi quelli finalizzati a promuovere l'ingresso o il recupero delle donne nel mercato del lavoro.

b. Interventi formativi di qualificazione e riqualificazione, gestiti anche in convenzione con le aziende se finalizzati a sbocchi occupazionali predeterminati.

c. Tirocini lavorativi e stages formativi individualizzati presso imprese ed Enti Pubblici, della quota massima di sei mesi, finalizzati all'addestramento professionale e all'acquisizione di nuove competenze professionali specifiche.

d. Erogazione di incentivi finanziari alle imprese e agli Enti pubblici economici per l'assunzione a tempo indeterminato, a seguito delle azioni precedenti, di:

- persone disoccupate da almeno 12 mesi e di età superiore ai 32 anni;

- persone poste in cassa integrazione straordinaria da almeno 12 mesi di età superiore ai 40 anni;

- persone inserite nelle liste di mobilità e di età superiore ai 40 anni (2).

L'intervento finanziario, di durata biennale, è così articolato:

- per i maschi lire 7.000.000 per anno;

- per le femmine lire 10.000.000 per anno.

L'entità dei contributi sopraindicati è soggetta alla maggiorazione del 100% per l'assunzione di lavoratori di età superiore ai 45 anni se femmine e superiore ai 50 anni se maschi.

Nel caso di assunzione part-time l'intervento finanziario è ridotto proporzionalmente al numero di ore.

I datori di lavoro devono presentare all'Agenzia del Lavoro un progetto che espliciti l'intenzione dell'impresa di avvalersi degli interventi sopraindicati, individui i tempi e le modalità dell'assunzione, il numero e la tipologia dei lavoratori coinvolti.

L'erogazione è effettuata in due rate semestrali posticipate per il primo anno ed in una rata annuale posticipata per il secondo anno.

3.2.2. Azioni di prevenzione dello stato di disoccupazione.

Iniziative di orientamento, di riqualificazione, di specializzazione, di aggiornamento del personale in stato di precarietà occupazionale, per crisi aziendale o di settore o per piani di ristrutturazione.

Sono anche presi in considerazione i progetti aziendali definiti con l'Agenzia Regionale del Lavoro.

3.3. Recuperare al mercato del lavoro le fasce marginali: sostegno all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

TIPOLOGIA DEI DESTINATARI

Destinatari delle azioni e dei servizi sono quelle persone che, per la presenza di handicap fisici, psichici o sensoriali o a causa di situazioni personali o sociali si trovano in situazione o a rischio di marginalità sociale e presentano difficoltà nell'ingresso o nel reinserimento nel mercato del lavoro. In particolare:

a. persone portatrici di handicap fisici, psichici o sensoriali riconosciuti ai fini della L. 482/68 e successive modificazioni ed integrazioni;

b. giovani portatori di handicap fisici, psichici o sensoriali, nonché soggetti coinvolti in situazioni di devianza, disagio sociale e relazionale, che hanno usufruito di differenti servizi sociali e sanitari finalizzati ad un più adeguato inserimento sociale;

c. tossicodipendenti, ex-tossicodipendenti, alcoolisti, ex-alcoolisti, condannati ammessi alle misure alternative alla detenzione, ex-detenuti.

DISPOSIZIONE PARTICOLARE

L'Agenzia del Lavoro, di concerto con l'Assessorato alla Sanità ed Assistenza Sociale, provvederà ad elaborare una proposta di riordino della normativa per l'inserimento al lavoro dei disabili in armonia con i principi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e diritti delle persone handicappate".

3.3.1. Attività di sostegno all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati.

L'Agenzia del Lavoro tutela l'iter di accompagnamento, anche individualizzato, all'inserimento lavorativo; progetta i percorsi orientativi, formativi e di inserimento lavorativo; cura i rapporti con il mondo produttivo; realizza interventi di counseling ed informazione; ricerca il collegamento e l'integrazione con le agenzie formative ed educative, nonché con i diversi servizi sociali e sanitari operanti nella regione.

L'Agenzia del Lavoro fornisce consulenza alle aziende per lo studio e la progettazione di inserimenti lavorativi e per la individuazione di soluzioni organizzative ed ergonomiche.

Per lo svolgimento dell'attività l'Agenzia del Lavoro opererà in raccordo con l'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione, con l'Assessorato Regionale della Sanità ed Assistenza Sociale, con l'U.S.L. della Valle d'Aosta, con il sistema scolastico e formativo, con gli Enti Locali, con le associazioni e gli organismi di volontariato.

3.3.2. Azioni di orientamento e di formazione professionale anche presso Enti Pubblici, imprese e cooperative sociali.

a. Attività e tirocini di orientamento, della durata massima di 600 ore.

b. Interventi formativi, da svolgersi in azienda, con formazione teorica anche esterna, per soggetti invalidi avviati o da avviare ai sensi della Legge 2 aprile 1968, n. 482. L'intervento è previsto per almeno tre invalidi iscritti nelle liste presso ciascuna azienda.

c. Iniziative formative finalizzate all'acquisizione di competenze professionali specifiche sia organizzate in loco che presso altre agenzie specializzate all'esterno della Regione.

d. Sostegno ed accompagnamento a soggetti frequentanti iniziative formative ordinarie.

e. Tirocini formativi individualizzati, della durata massima di 2.400 ore, da svolgersi in ambiti lavorativi anche diversi.

3.3.3. Azioni per il sostegno all'inserimento e all'integrazione lavorativa.

a. Tirocinio di pre-inserimento graduale in azienda in presenza di prospettiva occupazionale, della durata massima di 1.200 ore.

b. Borse-lavoro a tempo determinato, rinnovabili, per soggetti disabili di età superiore ai 18 anni con invalidità certificata sino al 100% che non usufruiscono dell'indennità di accompagnamento e che non sono inseribili in attività lavorative con gli istituti contrattuali tradizionali.

c. Rimborso dei costi di adattamento del posto di lavoro.

La Regione rimborsa, sino ad un massimo di lire 10.000.000, i costi - sostenuti dai datori di lavoro per modifiche tecniche e materiali e per l'acquisto di strumenti ed attrezzature particolari, purché documentabili - non soggette ad altre forme di contribuzione da parte di altri soggetti pubblici - necessari per l'inserimento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Il rimborso dei costi per la creazione di posti di lavoro a distanza, non potrà avvenire in misura superiore a lire 20.000.000 per ogni soggetto interessato.

MODALITA' DI ATTUAZIONE PER LE AZIONI DI CUI AI PUNTI 3.3.2. E 3.3.3.

Per le azioni di cui alle lettere a), b) ed e) del punto 3.3.2. e alle lettere a) e b) del punto 3.3.3., Ia Regione sostiene la spesa derivante dalla presenza della persona nell'ambiente di lavoro mediante la corresponsione di una borsa al tirocinante, la copertura assicurativa, il rimborso o la copertura delle spese al tirocinante dei costi di trasporto, di mensa ed indumenti di lavoro, la copertura di eventuali costi di insegnamento, addestramento, tutoring e supervisione all'addestramento, anche tramite collaborazioni esterne.

L'entità della borsa di tirocinio o di lavoro, che non potrà superare l'ammontare di lire 6.000/orarie, verrà determinata sulla base della tipologia del soggetto e della tipologia dello strumento utilizzato.

Per i tirocini di cui alla lettera e), del punto 3.3.2. e di cui alla lettera a) del punto 3.3.3., svolti presso cooperative sociali, oltre agli oneri di cui sopra, è previsto il rimborso all'azienda dei costi di tutoraggio, svolto da personale interno, pari al costo orario del lavoro del dipendente per un massimo del 30% delle ore di tirocinio.

3.3.4. Inserimenti lavorativi presso gli Enti Locali.

La Regione sostiene i progetti che prevedono l'assunzione, anche a tempo determinato, da parte degli Enti Locali, dei soggetti appartenenti alle fasce marginali, mediante un contributo pari al 50% del costo del lavoro, nonché con la copertura di eventuali costi ed oneri per la formazione ed il tutoraggio.

L'intervento è finanziabile per un massimo di tre anni e non è ammesso per le assunzioni effettuate ai sensi della Legge 482/68.

3.3.5. Incentivazione all'assunzione di soggetti svantaggiati.

Per ogni rapporto di lavoro instaurato da datori di lavoro con soggetti rientranti nelle successive tipologie può essere concesso un contributo per l'alleggerimento dei costi di assunzione e di adattamento al lavoro.

Le categorie dei soggetti sostenuti e l'entità dei relativi contributi sono determinati come segue:

a. per l'assunzione a tempo indeterminato, anche part-time, di persone disoccupate, portatrici di handicap fisici con invalidità civile riconosciuta superiore al 45%:

- con invalidità compresa fra il 46% ed il 66%:

lire 8.000.000 alla fine del 1° anno;

lire 7.000.000 alla fine del 2° anno;

lire 6.000.000 alla fine del 3° anno;

- con invalidità superiore al 66%:

lire 12.000.000 alla fine del 1° anno;

lire 10.000.000 alla fine del 2° anno;

lire 8.000.000 alla fine del 3° anno.

b. per persone disoccupate, portatrici di handicap psichici, psicofisici o sensoriali con invalidità civile riconosciuta superiore al 45% o segnalati dai competenti servizi e con età inferiore ai 24 anni:

- in caso di assunzione a tempo indeterminato:

fino al 70% del costo del lavoro per il 1° anno;

fino al 50% del costo del lavoro per il 2° anno;

fino al 40% del costo del lavoro per il 3° anno.

- in caso di assunzione con contratto di formazione e lavoro, apprendistato o a termine:

50% del costo del lavoro per il 1° anno;

40% del costo del lavoro per il 2° anno;

20% del costo del lavoro per il 3° anno.

- in caso di convenzione a tempo indeterminato del contratto verrà erogato un premio di lire 8.000.000.

Sono escluse dai contributi dei precedenti punti a. e b. le assunzioni effettuate da aziende private ai sensi della Legge 482/68. In deroga a tale esclusione può essere concesso il contributo di cui al punto b. alle aziende che assumano, a tempo indeterminato, ai sensi del protocollo di intesa, firmato presso l'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione in data 22 luglio 1994, tra la Regione e le parti sociali.

c. per persone in difficoltà occupazionale in quanto tossicodipendenti, ex-tossicodipendenti, alcooldipendenti o ex-alcooldipendenti, detenuti o ex detenuti, minori in situazioni di difficoltà familiare e altre persone in situazioni di marginalità sociale, segnalate dalle strutture pubbliche competenti nel settore:

- in caso di assunzione a tempo indeterminato:

60% del costo del lavoro per due anni;

- in caso di assunzione con contratto di formazione e lavoro o apprendistato a termine:

40% del costo del lavoro per due anni;

- in caso di trasformazione a tempo indeterminato del contratto verrà erogato un premio pari a lire 5.000.000.

Per le assunzioni di durata stagionale per i soggetti di cui ai punti b), c) è prevista l'erogazione di un contributo pari al 40% del costo del lavoro. Il contributo può essere reiterato per lo stesso soggetto e per lo stesso datore di lavoro più volte nell'arco di due anni.

3.4. Azioni a favore di emigrati e di figli di emigrati valdostani.

Al fine di sostenerne l'inserimento nel mondo del lavoro valdostano, l'Agenzia del Lavoro effettua attività di consulenza, orientamento, sostegno e formazione professionale rivolte agli emigrati e ai figli di emigrati valdostani.

L'Agenzia del Lavoro fornisce altresì aiuti a sostegno della mobilità geografica e al reinsediamento.

3.5. Governare i flussi migratori.

Oggetto e modalità.

Al fine di migliorare la conoscenza e favorire un più proficuo inserimento di lavoratori immigrati, l'Agenzia del Lavoro, in collaborazione con le istituzioni ed i servizi competenti in materia di politiche sociali, svolgerà azioni mirate di informazione ed orientamento di gruppo ed attiverà iniziative di coordinamento con le politiche sociali.

Tipologie e modalità di attuazione.

- Rilevazione e monitoraggio dei flussi migratori.

- Coordinamento e collaborazione con i servizi e le istituzioni competenti in materia di politiche sociali.

- Azioni di informazione e orientamento da realizzare anche in realtà extra-regionali con particolare riferimento ai profili professionali carenti.

- Azioni di formazione professionale rivolte a cittadini extra-comunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno.

- Azioni di promozione, orientamento e formazione rivolte a lavoratori transfrontalieri nell'ambito dei programmi comunitari EURES ed INTERREG.

MACRO-OBIETTIVO N. 4

PROMUOVERE L'AUTOIMPRENDITORIALITA' E LA CRESCITA DIMENSIONALE DELLE MICROIMPRESE (3)

La Regione promuove la nascita di attività produttive di beni e di servizi, in particolar modo nei settori dell'artigianato tipico, dell'innovazione tecnologica, del risparmio energetico, della salvaguardia ambientale e prioritariamente interessanti le zone di media montagna, attraverso le azioni di seguito riportate:

1. Azioni di informazione, sensibilizzazione e orientamento al lavoro autonomo attraverso l'istituzione e la gestione, anche in collaborazione con altri servizi e istituzioni di uno sportello informativo.

2. Azioni di sostegno alle nuove imprese:

a. Assistenza tecnica alla elaborazione dei progetti di impresa e interventi formativi mirati o personalizzati.

b. Rimborso spese per la definizione del progetto di fattibilità nella seguente misura:

- contributo pari all'80% del costo sostenuto e comunque non superiore a lire 5.000.000 per le ditte individuali;

- e comunque non superiore a lire 10.000.000 per le cooperative sociali e le società.

3. Azioni di sostegno all'avvio, alla gestione e al consolidamento di attività mediante l'erogazione di incentivi economici e servizi reali.

a. Rimborso spese sostenute per l'avvio di attività opportunamente documentate, nella seguente misura:

- Contributo non superiore a lire 15.000.000 per le ditte individuali e le società e non superiore a lire 60.000.000 per le cooperative sociali.

b. Tutoraggio.

Le imprese di nuova costituzione ammesse a beneficiare dei contributi, sulla base di una preventiva valutazione del Comitato di Valutazione di cui al punto 5.a, possono usufruire altresì di una azione di tutoraggio, ad opera dell'Agenzia del Lavoro, con valenza di formazione intervento per un massimo di:

- 20 giorni nel primo anno di attività;

- 15 giorni nel secondo anno di attività;

- 10 giorni nel terzo anno.

c. Consulenze specialistiche.

Nel triennio di avvio dell'attività, previa approvazione di specifici programmi, sulla base delle necessità indicate dall'impresa, dal tutor e dalla valutazione espressa in merito dal Comitato di Valutazione, sono finanziate, purché non oggetto di altri finanziamenti, consulenze tecnico-specialistiche, attività di ricerca e sviluppo, marketing, conseguimento di brevetti.

Il finanziamento viene erogato nella misura del 50% del costo e comunque non può essere superiore a lire 5.000.000 per le ditte individuali e le società, e a lire 10.000.000 per le cooperative sociali.

d. Le azioni di cui al punto 2 e alle lettere b) e c) del punto 3 sono destinate anche alle cooperative di produzione e lavoro, di servizio ed agricole.

4. Azioni di formazione continua.

Possono essere organizzate attività di formazione per ruoli imprenditoriali, manageriali e di lavoro autonomo.

5. Modalità di attuazione:

a. E' istituito un nucleo di valutazione composto da un responsabile dell'Agenzia del Lavoro con compiti di coordinamento e da 4 esperti con particolari competenze tecniche, gestionali, finanziarie, di cooperazione che esprime pareri in ordine a:

- i progetti presentati;

- le richieste di erogazione degli incentivi;

- le richieste di erogazione di tutoraggio, formazione e consulenze specialistiche.

b. Controllo.

L'Agenzia del Lavoro ha la facoltà di verificare il raggiungimento degli obiettivi dei progetti di impresa a cui concede benefici effettuando controlli in ordine agli avanzamenti delle fasi di realizzazione delle iniziative avviate, anche attraverso sopralluoghi del Comitato di Valutazione.

A seguito dei controlli si darà corso a:

- conferma del contributo;

- sospensione dei servizi e degli eventuali contributi in corso di erogazione, qualora si verifichino situazioni che compromettano l'efficacia dell'intervento avviato;

- revoca del contributo, qualora si verifichi:

a. la cessazione dell'attività dell'impresa nei tre anni dalla data di costituzione per quanto riguarda le società e le cooperative, dalla data di iscrizione al registro ditte per le ditte individuali;

b. la fusione dell'impresa con altre nei primi tre anni se ciò risulti incompatibile con l'intervento avviato o ne comprometta l'efficacia;

c. l'alienazione o la distrazione dalla destinazione indicata nel relativo progetto d'impresa dei beni nel corso del primo triennio.

6. Contributi per le assunzioni:

Allo scopo di favorire la crescita dimensionale delle imprese, nella direzione del lavoro qualificato, sono erogati incentivi per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani diplomati e laureati valdostani nella misura di lire 8.000.000.

Le assunzioni devono riguardare figure professionali connesse con l'innovazione tecnologica, organizzativa e gestionale. il risparmio energetico, la salvaguardia ambientale, la gestione di imprese a conduzione familiare.

Condizione di ammissione al contributo è la presentazione di un progetto di sviluppo e il parere positivo del Comitato di Valutazione.

Il contributo è erogato in due rate semestrali posticipate. L'impresa deve dimostrare di non avere effettuato licenziamenti di figure analoghe.

MACRO-OBIETTIVO N. 5

SOSTENERE LE COMUNITA' MONTANE, I COMUNI, I CONSORZI DI COMUNI, I SERVIZI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LE COOPERATIVE SOCIALI NELLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI UTILITA' COLLETTIVA.

5.1. Sostegno alla Pubblica Amministrazione per i lavori di pubblica utilità.

5.1.1. Progetti di lavori di pubblica utilità. (4)

L'Agenzia del lavoro sostiene, nei limiti degli stanziamenti a tal fine iscritti nel proprio bilancio, progetti di pubblica utilità promossi da Comunità montane, Comuni, Consorzi di Comuni e servizi della Pubblica amministrazione, della durata compresa tra 4 e 10 mesi, a prevalente contenuto di manodopera, svolgendo le seguenti attività:

a. Assistenza tecnica-informativa per la predisposizione dei progetti al fine di armonizzarne i contenuti ad obiettivi di politica del lavoro e valutazione ex-ante degli stessi.

b. Realizzazione di interventi formativi a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone coinvolte nelle iniziative.

c. L'erogazione di un contributo finanziario pari all'80% del costo del lavoro. I progetti sono destinati alle seguenti tipologie di soggetti:

- donne che si ripresentano sul mercato del lavoro dopo un'assenza superiore a 24 mesi;

- persone disoccupate con un'invalidità civile riconosciuta superiore al 45% o portatori di handicap psichici e sensoriali;

- persone in difficoltà occupazionale in quanto soggette a processi di emarginazione sociale;

- persone disoccupate di lunga durata (da oltre 12 mesi) di età superiore a 32 anni;

- detenuti ed ex-detenuti;

- persone inserite nelle liste di mobilità, di età superiore ai 40 anni.

Si provvederà all'ammissione dei soggetti interessati alla realizzazione dei progetti tramite una prova di selezione, prescindendo dal limite di età massima.

L'erogazione del finanziamento avverrà in due fasi: acconto del 30% all'avvio dell'attività, il saldo al termine. I progetti devono riguardare i seguenti settori:

- abbellimento urbano e rurale, ivi compresa la relativa manutenzione;

- cura e valorizzazione di beni ambientali, culturali e artistici, ivi compresa attività di salvaguardia di oggetti ed attrezzature appartenenti alla tradizione locale.

Gli enti locali ed i servizi della Pubblica amministrazione possono affidare a cooperative sociali e loro consorzi la gestione dei lavori di pubblica utilità, ai sensi della legge 381/1991 e della legge regionale 20/1993.

5.1.2. Cantieri scuola.

Progetti di lavori di pubblica utilità possono essere realizzati tramite cantieri scuola d'intesa e in collaborazione con gli assessorati competenti.

Tali progetti vengono realizzati dagli Assessorati competenti previa valutazione, in collaborazione con l'Agenzia del Lavoro, dei soggetti da inserire e delle azioni di sostegno al loro inserimento.

5.1.3. Lavoratori in mobilità.

I Servizi della Pubblica Amministrazione possono presentare progetti destinati ai lavoratori collocati in Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria o in mobilità.

A tali lavoratori compete un importo integrativo non inferiore al 10% del trattamento previdenziale in godimento.

5.1.4. Lavori socialmente utili. (5)

Ai soggetti promotori di lavori socialmente utili, organizzati ai sensi della normativa vigente ed approvati dalla Giunta regionale nei limiti delle disponibilità di bilancio, viene erogata una somma di lire 800.000 mensili, da corrispondere ad ogni persona impegnata nel progetto che sia:

- disoccupata da più di 24 mesi;

- inserita nelle liste di mobilità senza percepire l'indennità di mobilità.

5.2. Promuovere lo sviluppo delle cooperative sociali e loro consorzi. (6)

L'Agenzia del lavoro in attuazione della legge regionale n. 20/93 promuove lo sviluppo delle cooperative sociali e loro consorzi mediante:

a) l'assunzione delle iniziative di cui al punto 5.1;

b) il sostegno all'inserimento lavorativo di soci e dipendenti mediante azioni formative e contributi finanziari di cui al punto 3.3;

c) la formazione dei quadri direttivi e degli operatori sia attraverso iniziative promosse dalla Regione che tramite la partecipazione a iniziative esterne.

PARTE TERZA

1. Disposizioni generali.

Il presente piano di politica del lavoro è predisposto ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13, concernente la "Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all'occupazione".

Esso ha durata triennale e viene aggiornato annualmente, preferibilmente in correlazione con l'approvazione del bilancio annuale di previsione della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Al fine di consentire una maggiore efficacia degli interventi o di semplificare l'applicazione del piano, la Giunta regionale. su proposta dell'Agenzia del Lavoro, può emanare istruzioni al fine di fissare termini e modalità per la presentazione delle domande di contributo, individuare spese ammissibili e fissare modalità e termini per l'erogazione dei contributi.

Salvo diversa specificazione e fermo restando i requisii indicati in ciascun progetto, per essere ammessi ai benefici previsti è necessario il possesso dei seguenti requisiti generali:

1. per le persone fisiche: essere residenti nella Regione Valle d'Aosta salvo disposizioni legislative diverse;

2. per gli enti non territoriali, le imprese e i datori di lavoro:

avere sede legale e amministrativa nella Regione Valle d'Aosta e ove richiesto, il riconoscimento, le iscrizioni ai pubblici registri, omologhe, ecc.

Possono essere considerati anche Enti non territoriali, imprese e datori di lavoro con sede fuori della Regione limitatamente ad attività svolte nella medesima a favore di lavoratori residenti in Valle d'Aosta.

La perdita dei requisiti soggettivi, ovvero il mancato rispetto delle condizioni cui sia subordinata l'ammissione agli interventi del piano prima della scadenza dei medesimi, determina l'interruzione dell'intervento e la revoca di eventuali rate contributive non ancora maturate per intero.

La parziale esecuzione di attività assistite da contributo determina la proporzionale riduzione del medesimo salva la facoltà di revocare l'intero contributo qualora una parte eseguita risulti non idonea al conseguimento degli obiettivi degli interventi.

Alle richieste di interventi presentate anteriormente all'adozione del presente piano e non ancora deliberate, viene applicata la disciplina del piano 1992/1994.

L'Agenzia del Lavoro effettua verifiche e controlli sul rispetto delle modalità e dei requisiti cui sono subordinati i destinatari degli interventi del piano.

Ogni domanda può riguardare benefici relativi ad un solo intervento e deve utilizzare i modelli allo scopo predisposti dall'Agenzia del Lavoro.

Il piano di formazione professionale, che risulta parte integrante del piano di politica del lavoro, individua le iniziative rientranti all'interno del Fondo Sociale Europeo.

2. Riferimenti a leggi nazionali e regionali.

Il programma ed i relativi progetti vengono definiti tenendo presenti i seguenti riferimenti:

a. Leggi nazionali:

- legge n. 25/1955 e successive modificazioni ed integrazioni (Disciplina dell'apprendistato);

- legge n. 482/68 (Disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private);

- legge n. 354/1975 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione di misure limitative della libertà) e legge n. 663/1986 (Modifiche alle leggi sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà);

- D.P.R. n. 616/1977 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge n. 382/1975 e art. 23 sull'assistenza post-penitenziaria);

- legge n. 903/1977 (Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro);

- legge n. 845/1978 (legge quadro in materia di formazione professionale);

- Decreto Legge n. 726/1984 convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 863/1984 (contratti di formazione e lavoro e contratti a tempo parziale);

- legge n. 49/1985 (Cooperative di cui all'art. 14);

- legge n. 297/1985 (Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge n. 144/1985 recante norme per l'erogazione di contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti);

- legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro);

- legge n. 160/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale);

- decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416 convertito con legge 28 febbraio 1990, n. 39 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato);

- legge n. 108/1990 (Disciplina dei licenziamenti individuali);

- legge n. 407/1990 - art. 8 - comma 9 (Legge finanziaria 1991 - Norme in favore dei disoccupati di lunga durata);

- legge n. 309/1990 (Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza);

- legge n. 125/1991 (Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro);

- legge 23 luglio 1991, n. 223 - Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro;

- legge 381/1991 (Disciplina delle cooperative sociali);

- legge n. 215/1992 (Azioni positive per l'imprenditoria femminile);

- legge n. 104/1992 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);

- legge n. 236/1993 (Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione);

- legge n. 451/1994 (Disposizioni urgenti in materia di occupazione e fiscalizzazione degli oneri sociali);

- legge 489/1994 (Disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia, nonché per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente).

b. Leggi regionali.

- legge regionale 6 giugno 1977, n. 41, e successive modificazioni recante "Provvidenze a favore dell'artigianato";

- legge regionale 11 agosto 1981, n. 54, recante "Interventi per favorire l'inserimento lavorativo di cittadini portatori di handicap";

- legge regionale 30 dicembre 1982, n. 101, e successive modificazioni, recante "Costituzione di fondi di rotazione per l'artigianato, il commercio e la cooperazione";

- legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, recante "Disciplina della formazione professionale in Valle d'Aosta";

- legge 20 maggio 1986, n. 24, come modificata dalla legge regionale 26 maggio 1993, n. 50;

- legge regionale 17 agosto 1987, n. 80, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Interventi a favore della cooperazione";

- legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13, recante "Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all'occupazione";

- legge regionale 26 aprile 1993, n. 20, recante "Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381, recante "Disciplina delle cooperative sociali" e modificazioni della legge regionale 1°giugno 1984, n. 16, concernente "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di vigilanza e tutela sulle società cooperative e loro consorzi";

- legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84, recante "Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità nel settore industriale".

c. Protocollo d'intesa tra l'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione e le parti sociali in merito alla legge 482/68.

¦

(*) Piano prorogato per l'anno 1998 come disposto dall'art. 12 della L.R. 17 dicembre 1997, n. 41.

(1) Articolo abrogato dall'art. 36 della L.R. 31 marzo 2003, n. 7. Modificava l'art. 3 della L.R. 17 febbraio 1989, n. 13.

(2) Lettera così sostituita dall'art. 13 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 48.

Nella formulazione originaria, il testo della lettera d. del punto 3.2.1. recitava:

"d. Erogazione di incentivi finanziari alle imprese e agli enti pubblici economici, per l'assunzione, a seguito delle azioni precedenti, di persone disoccupate da almeno 12 mesi ove non beneficino di altre agevolazioni statali di analoghe finalità.".

(3) L'art. 12, comma 2, della L.R. 17 dicembre 1997, n. 41 dispone che: "Le azioni previste dal Macro Obiettivo n. 4 escludono le società cooperative ad eccezione degli interventi previsti ai punti 4.3, lettera b) e 4.3, lettera c)

(4) Punto così sostituito dall'art. 13 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 48.

Nella formulazione originaria, il testo del punto 5.1.1. recitava:

"5.1.1. Progetti di lavori di pubblica utilità.

L'Agenzia del Lavoro sostiene [, nei limiti degli stanziamenti a tal fine iscritti nel proprio bilancio,] progetti di pu.bblica utilità promossi da Comunità montane, Comuni, Consorzi di Comuni e servizi della Pubblica amministrazione, della durata compresa tra 4 e 10 mesi, a prevalente contenuto di manodopera, svolgendo le seguenti attività:

a. Assistenza tecnica-informativa per la predisposizione dei progetti al fine di armonizzarne i contenuti ad obiettivi di politica del lavoro e valutazione ex-ante degli stessi.

b. Realizzazione di interventi formativi a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone coinvolte nelle iniziative.

c. L'erogazione di un contributo finanziario pari all'80% del costo del lavoro. I progetti sono destinati alle seguenti tipologie di soggetti:

- donne che si ripresentano sul mercato del lavoro dopo un'assenza superiore a 24 mesi;

- persone disoccupate o con un'invalidità civile riconosciuta superiore al 45% o portatori di handicap psichici e sensoriali;

- persone in difficoltà occupazionale in quanto soggette a processi di emarginazione sociale;

- persone disoccupate di lunga durata (da oltre 12 mesi) di età superiore a 32 anni;

- detenuti ed ex-detenuti;

[- persone inserite nelle liste di mobilità, di età superiore ai 40 anni.]

[Si provvederà all'ammissione dei soggetti interessati alla realizzazione dei progetti tramite una prova di selezione, prescindendo dal limite di età massima.]

L'erogazione del finanziamento avverrà in due fasi: acconto del 30% all'avvio dell'attività, il saldo al termine. I progetti devono riguardare i seguenti settori:

- abbellimento urbano e rurale, ivi compresa la relativa manutenzione;

- [cura e] valorizzazione di beni [ambientali,] culturali e artistici, ivi compresa attività di salvaguardia di oggetti ed attrezzature appartenenti alla tradizione locale.

[Gli enti locali ed i servizi della Pubblica amministrazione possono affidare a cooperative sociali e loro consorzi la gestione dei lavori di pubblica utilità, ai sensi della legge 381/1991 e della legge regionale 20/1993.]

(5) Punto aggiunto dall'art. 13 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 48.

(6) Punto così integralmente sostituito dall'art. 12, comma 3, della L.R. 17 dicembre 1997, n. 41.

Il punto 5.2 era già stato precedentemente modificato nel modo seguente dall'art. 13 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 48:

"5.2. Promuovere la nascita [e lo sviluppo delle] di cooperative sociali e loro consorzi.

L'Agenzia del Lavoro in attuazione della legge regionale n. 20/93 promuove la nascita di cooperative sociali e ne sostiene lo sviluppo mediante:

[1. l'assunzione delle iniziative di cui al punto 5.1;]

2. il sostegno all'inserimento lavorativo di soci e dipendenti mediante azioni formative e contributi finanziari di cui al punto 3.3;

3. la formazione dei quadri direttivi e degli operatori sia attraverso iniziative promosse dalla Regione che tramite la partecipazione a iniziative esterne;

4. le azioni di sostegno di cui al macro-obiettivo n. 4, definite per le neoimprese, possono interessare anche le cooperative sociali già esistenti:

· di tipo A, che sviluppano i progetti rivolti direttamente alle famiglie e ad Enti Pubblici esterni alla Regione;

· di tipo B, che sviluppano nuove aree di attività.

Le cooperative devono presentare un piano di sviluppo.

Su di esso sarà espresso un parere da parte del Comitato di Valutazione di cui al macro-obiettivo n. 4.".

Nella formulazione originaria, il testo del punto 5.2 recitava:

"5.2. Promuovere la nascita e lo sviluppo delle cooperative sociali. [e loro consorzi.]

L'Agenzia del Lavoro in attuazione della legge regionale n. 20/93 promuove la nascita di cooperative sociali e ne sostiene lo sviluppo mediante:

1. l'assunzione delle iniziative di cui al punto 5.1;

2. il sostegno all'inserimento lavorativo di soci e dipendenti mediante azioni formative e contributi finanziari di cui al punto 3.3;

3. la formazione dei quadri direttivi e degli operatori sia attraverso iniziative promosse dalla Regione che tramite la partecipazione a iniziative esterne;

4. le azioni di sostegno di cui al macro-obiettivo n. 4, definite per le neoimprese, possono interessare anche le cooperative sociali già esistenti:

· di tipo A, che sviluppano i progetti rivolti direttamente alle famiglie e ad Enti Pubblici esterni alla Regione;

· di tipo B, che sviluppano nuove aree di attività.

Le cooperative devono presentare un piano di sviluppo.

Su di esso sarà espresso un parere da parte del Comitato di Valutazione di cui al macro-obiettivo n. 4.".