Legge regionale 6 febbraio 1995, n. 3 - Testo storico
Legge regionale 6 febbraio 1995, n. 3
Approvazione del piano di politica del lavoro per il triennio 1995/1997 e modificazione alla legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13 (Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all'occupazione).
(B.U. 21 febbraio 1995, n. 10)
1. E' approvato il piano di politica del lavoro per il triennio 1995/1997, di cui all'art. 3 della legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13 (Riorganizzazione degli interventi regionali di promozione all'occupazione).
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del piano di cui al comma 1, ammontanti a complessive lire 11 miliardi e 300 milioni per il triennio 1995/1997, di cui lire 3 miliardi e 500 milioni per l'anno 1995 e indicativamente lire 3 miliardi e 800 milioni per il 1996 e lire 4 miliardi per il 1997, gravano sul capitolo 26010 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1995 e sul corrispondente capitolo del bilancio pluriennale 1995/1997.
3. A decorrere dal 1996 gli oneri potranno essere rideterminati con la legge di bilancio ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilitą generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), come modificato dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.
4. Il presente piano assume le obbligazioni con riflesso pluriennale assunte dall'Amministrazione regionale con il piano di politica del lavoro 1992/1994, approvato con legge regionale 17 marzo 1992, n. 7.
1. La lett. c) del comma 2 dell'art. 3 della l.r. 13/1989 č sostituita dalla seguente:
"c) il Consiglio regionale approva con propria deliberazione il piano triennale di politica del lavoro;"
1. La presente legge č dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.