Legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 - Testo vigente

Legge regionale 2 marzo 1992, n. 3

Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale.

(B.U. 10 marzo 1992, n. 11).

Art. 1.

(Finalitą).

1. Sono da considerarsi di preminente interesse regionale gli interventi diretti a qualificare servizi e infrastrutture della cittą di Aosta al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:

a) conservare e valorizzare il patrimonio monumentale archeologico ed artistico;

b) assicurare una efficace tutela dell'ambiente e del territorio, realizzando aree verdi comunali e parchi naturali, la sistemazione e fruizione degli argini della Dora Baltea e del Buthier;

c) favorire una rapida soluzione dell'emergenza abitativa, incentivando il recupero edilizio, la realizzazione di edilizia residenziale pubblica e l'incremento delle case in affitto controllate;

d) costruire un centro regionale per lo spettacolo, la politica culturale, e le attivitą congressuali;

e) realizzare un sistema direzionale e commerciale riqualificando il tessuto urbano a sud della cittą;

f) adeguare la dotazione di impianti sportivi e per il tempo libero di interesse regionale;

g) migliorare la dotazione dei servizi e delle infrastrutture per la mobilitą urbana, in particolare attraverso la definizione di un sistema di raccordi stradali, di trasporti e di parcheggi;

h) insediare una sede per corsi a livello universitario, centri di ricerca e nuove strutture per la scienza e la cultura.

2. Agli eventuali fini di espropriazione, gli interventi necessari al conseguimento delle finalitą indicate al comma uno saranno considerate come opere di pubblica utilitą.

Art. 2.

(Procedure).

1. Per il raggiungimento delle finalitą di cui all'articolo 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Sindaco di Aosta propone al Consiglio comunale il programma degli interventi.

2. Il Consiglio comunale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta il programma degli interventi e lo trasmette alla Giunta regionale.

3. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del programma degli interventi, procede all'armonizzazione delle proposte acquisite ed adotta il programma degli interventi per il capoluogo regionale, trasmettendolo al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva ed il relativo finanziamento dell'opera.

4. Per l'integrazione e le modifiche del programma o per la presentazione di successivi programmi si applicano le disposizioni di cui ai commi uno, due e tre.

Art. 3.

(Accordi di programma).

1. Qualora il programma di interventi richieda per la sua attivazione l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni, enti od altri soggetti pubblici, il Presidente della Giunta regionale individua fra questi ultimi il soggetto che, in base alla competenza primaria o prevalente sugli interventi e in considerazione delle strutture tecniche di cui dispone, promuovere la conclusione di accordi di programma.

2. L'accordo di programma assicura il coordinamento delle azioni e ne determina i tempi, le modalitą, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

Art. 4.

(Autorizzazione alla contrazione di mutui passivi) (1)

1. Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, la Giunta regionale č autorizzata a contrarre, nel decennio 1992-2001, mutui passivi, con gli istituti di credito o enti autorizzati, per l'importo complessivo di lire 150 miliardi, di cui lire 15 miliardi annui per il 1992, 1993 e 1994, ad un tasso massimo del 14 percento e per un periodo di ammortamento non superiore ad anni venti.

2. Limitatamente all'esercizio finanziario 1992 č consentito l'utilizzo di parte delle risorse destinate alle finalitą di cui all'articolo 1 della presente legge per l'agibilitą e la messa a norma degli stabili di proprietą dell'Amministrazione comunale di Aosta.

Art. 5.

(Concessione di contributo una tantum).

1. In attesa della revisione della normativa regionale sulla finanza degli enti locali della Regione, č concesso al Comune di Aosta, limitatamente all'esercizio finanziario 1992, un contributo una tantum di lire 4 miliardi per il finanziamento di spese correnti in aggiunta ai trasferimenti finanziari di cui alla legge regionale 8 agosto 1989, n. 61, recante trasferimenti finanziari della Regione ai Comuni della Valle d'Aosta a garanzia di un adeguato livello di spesa corrente pro capite, per l'esercizio delle funzioni di loro competenza.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie).

1. La spesa per il trasferimento dei fondi al Comune di Aosta per la progettazione e la realizzazione dei programmi di intervento previsto dall'articolo 1 della presente legge, ammontante a lire 15 miliardi annui per gli anni 1992, 1993 e 1994, grava sull'istituendo capitolo 33665 della parte spesa del bilancio della Regione per l'anno 1992, che assume la seguente denominazione: " Trasferimento di fondi al Comune di Aosta per interventi finalizzati alla riqualificazione della cittą " e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

2. Alla copertura dell'onere di cui al comma uno si provvede mediante l'iscrizione delle entrate derivanti dalla contrazione dei mutui indicati all'articolo 4.

3. L'onere derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al comma due, previsto in lire 2.390.000.000 per il 1992, in lire 4.780.000.000 per il 1993 ed in lire 7.170.000.000 per il 1994, č coperto mediante utilizzo per complessive lire 14.340.000.000 degli stanziamenti iscritti al capitolo 69020 (Fondo globale per spese di investimento) del bilancio per l'anno finanziario 1992 e pluriennale 1992/ 1994 a valere sull'apposito accantonamento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso (punto C. 2.9.).

4. Gli oneri di cui al comma tre graveranno sui capitoli n. 69300 e n. 69320 del bilancio per l'anno in corso e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.

5. A decorrere dal 1995 gli oneri di ammortamento saranno determinati ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilitą generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).

6. La spesa di lire 4 miliardi per la concessione del contributo di cui all'articolo 5 grava sul capitolo 20500 del bilancio di previsione per l'anno 1992.

7. Alla copertura dell'onere di cui al comma sei si provvede mediante riduzione di pari importo dallo stanziamento iscritto al capitolo 69400 del bilancio per il corrente esercizio.

Art. 7.

(Variazioni di bilancio).

1. Al bilancio di previsione della regione per l'anno finanziario 1992 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che di cassa:

a) parte entrata

in aumento

Cap. 11150 "Contrazione di mutui per spese di investimento" lire 15.000.000.000

b) parte spesa

in diminuzione

Cap. 69020 " Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento lire 2.390.000.000

Cap. 69400 " Fondo di riserva per la riassegnazione in bilancio di residui perenti agli effetti amministrativi (Spese di investimento) Lire 4.000.000.000

Totale in diminuzione Lire 6.390.000.000

in aumento

Cap. 20500 " Trasferimento finanziari correnti ai comuni a garanzia di un adeguato livello di spesa corrente pro capite per l'esercizio delle funzioni di competenza

Legge regionale 8 agosto 1989, n. 61.

Legge regionale 17 gennaio 1991, n. 1, articolo 1, comma uno" lire 4.000.000.000

Programma regionale 2.1.1.01.

Codificazione: 2.1.2.3.2.3.11.15.03.

Cap. 33665 (di nuova istituzione)

"Trasferimento di fondi al Comune di Aosta per interventi finalizzati alla riqualificazione della cittą

Legge regionale 2 marzo 1992, n. 3 " Lire 15.000.000.000

Cap. 69300 " Quota interessi per ammortamento di mutui da contrarre lire 2.100.000.000

Cap. 69320 " Quota capitale per ammortamento di mutui da contrarre lire 290.000.000

Totale in aumento lire 21.390.000.000

(1) Si veda il comma 1 dell'art. 11 della L.R. 28 giugno 2011, n. 16.