Legge regionale 3 gennaio 1990, n. 3 - Testo storico

Legge regionale n. 3 del 03 01 1990

Bollettino ufficiale 16 1 1990 n. 3

Promozione di iniziative sociali, formative e culturali a favore dei giovani. Istituzione della Consulta giovanile.

Art. 1

(Finalità )

1. La Regione promuove la realizzazione di iniziative sociali, formative e culturali a favore degli adolescenti e dei giovani volte a:

a) favorire l’informazione, l’aggregazione, l’associazione e la cooperazione tra i giovani;

b) attuare interventi per l’inserimento nella società e rimuovere il disagio giovanile;

c) valorizzazione e dare impulso a ogni forma di manifestazioni di contenuto culturale e alle attività del tempo libero;

d) prevenire fenomeni di devianza e di emarginazione sociale.

Art. 2

(Gruppo di lavoro interdisciplinare)

1. Per il raggiungimento delle finalità di cui all’articolo 1 è istituito, presso la Presidenza della Giunta regionale, un gruppo di lavoro interdisciplinare formato da rappresentanti degli Assessorati regionali della Pubblica Istruzione,

dell’Industria, del Commercio, dell’Artigianato e dei Trasporti, della Sanità ed Assistenza Sociale, del Turismo, Urbanistica e Beni Culturali, nominati dalla Giunta regionale, nonché, dal responsabile dell’agenzia del lavoro della Valle d’Aosta e da tre esperti, nominati dalla stessa.

2. Il gruppo di lavoro promuove il coordinamento e l’interdisciplinarietà tra i vari settori dell’Amministrazione regionale che si occupano delle politiche giovanili e mantiene stretti i collegamenti con la Consulta giovanile, di cui all’articolo 6.

3. Lo stesso organismo formula, entro otto mesi dal suo insediamento, una proposta per un osservatorio permanente sulla condizione giovanile, sa sottoporre al parere della Consulta giovanile, di cui all’articolo 6 e successivamente all’approvazione del Consiglio regionale.

Art. 3

(Competenze)

1. Le singole iniziative in materia di politiche giovanili spettano ai singoli Assessorati e Servizi della Regione competenti per materia.

Art. 4

(Programmi, progetti obiettivo e progetti pilota)

1. Il gruppo di lavoro interdisciplinare, di cui all’articolo 2, sentita la Consulta giovanile di cui all’articolo 6, formula alla Giunta regionale, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, programmi, progetti obiettivo e/ o progetti pilota, relativi alla condizione giovanile, da sottoporre all’approvazione del Consiglio regionale.

Art. 5

(Procedure)

1. Per le finalità di cui all’articolo 1 gli enti locali predispongono progetti da presentare all’approvazione della Giunta regionale, la quale, contestualmente, predispone i relativi finanziamenti.

2. Per la gestione delle iniziative, gli enti locali possono avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, di associazioni e di cooperative di giovani, nonché di cooperative di servizi sociali operanti nel settore giovanile.

Art. 6

(Consulta giovanile)

1. È istituita la Consulta giovanile composta da dodici membri di cui:

a) sei designati dalle associazioni o organizzazioni giovanili regionali;

b) quattro eletti tra gli studenti delle scuole medie superiori della Valle d’Aosta;

c) due sorteggiati tra gli elenchi delle persone di età inferiore ai 25 anni, in attesa di prima occupazione e disoccupate.

2. La presenza femminile deve essere garantita nella misura del 50 percento dei componenti.

3. Le modalità di elezione di rappresentanti degli studenti ed i criteri di individuazione delle associazioni o organizzazioni giovanili sono fissati dalla Giunta regionale.

4. La Consulta giovanile dura in carica tre anni.

Art. 7

(Funzione della Consulta giovanile)

1. La Consulta giovanile:

a) esprime pareri e proposte agli organi della Regione;

b) fornisce il parere obbligatorio sui progetti degli enti locali, di cui all’articolo 5;

c) si dota di un disciplinare per il proprio funzionamento.

2. La Giunta regionale adotta tutti i provvedimenti idonei per garantire il funzionamento della Consulta.

Art. 8

(Scambi socio - culturali)

1. La Regione, allo scopo di favorire lo sviluppo socio - culturale dei giovani nell’ambito degli accordi culturali e dei protocolli relativi agli scambi socio - culturali stipulati dal Ministero degli Affari Esteri, nel rispetto dell’articolo 2 del DPR 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello Statuto Speciale della regione Valle d’Aosta per l’estensione alla regione delle disposizioni del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l’articolo 1- bis del decreto legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641) e del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 1980, (Disposizioni di indirizzo e coordinamento per le attività promozionali all’estero delle Regioni nelle materie di competenza) adotta progetti tendenti a promuovere iniziative rivolte a realizzare scambi di esperienza con Paesi esteri.

2. Le modalità di adozione dei progetti di cui al primo comma sono fissate da un regolamento, che la Giunta regionale presenterà all’approvazione del Consiglio regionale entro otto mesi dall’entrata in vigore della presente legge.

Art. 9

(Finanziamento delle spese)

1. Per l’applicazione della presente legge è autorizzata, per l’anno 1989, la spesa di L. 100.000.000.

2. L’onere di L. 100.000.000 graverà sull’istituendo Capitolo 22818 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1989.

3. Alla copertura della spesa di cui ai precedenti commi si provvede mediante riduzione della somma di lire 100.000.000 dello stanziamento iscritto al Capitolo 50000 " Fondo globale per il finanziamento di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) ".

4. Al finanziamento della spesa per gli esercizi 1990 e 1991 si provvederà con successiva legge regionale.

Art. 10

(variazione al bilancio)

1. Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1989 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESE

Variazioni in diminuzione:

Cap. 50000 Fondo globale per il finanziamenti di spese per l’adempimento di funzioni normali (spese correnti) L. 100.000.000

Variazioni in aumento:

Settore 2.1.1. Finanza locale

Cap. 22818 (di nuova istituzione)

Contributi a favore degli Enti locali per promozioni sociali a favore dei giovani L. 100.000.000

Art. 11

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.