Legge regionale 9 gennaio 1986, n. 3 - Testo storico

Legge regionale n. 3 del 09 01 1986

Bollettino ufficiale 22 01 1986 n. 2, 2° S.S. al n. 2 del 20 01 1986

Nuove norme sugli asili - nido.

Art. 1

(Contenuti della legge)

1. La presente legge disciplina le finalità, i principi informatori, l'organizzazione, le modalità di gestione, i controlli ed i finanziamenti degli asili - nido.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 2

(Finalità )

1. L'asilo - nido è un servizio socio - educativo, operante nell'ambito del Servizio socio - sanitario regionale, aperto a tutti i bambini con età sino a tre anni, avente come scopo fondamentale di concorrere allo sviluppo della loro personalità mediante attività formative, educative e pedagogiche.

2. L'asilo - nido è una struttura aperta al contesto sociale del territorio in cui si trova e costituisce un mezzo per l'integrazione e per il miglioramento delle condizioni generali di vita del bambino.

3. Interventi specifici sono adottati per i bambini portatori di handicap.

TITOLO II

LOCALIZZAZIONE E COSTRUZIONE

Art. 3

(Localizzazione)

1. L'asilo - nido deve essere previsto, negli strumenti urbanistici, in aree facilmente accessibili alla popolazione interessata al servizio e, preferibilmente, adiacenti ad altri servizi sociali e di istruzione all'infanzia pre - sociale.

2. L'area da destinare ad asilo - nido deve essere lontana da fattori inquinanti e con caratteristiche di salubrità.

Art. 4

(Caratteristiche degli edifici)

1. Gli stabili destinati ad asilo - nido devono essere costruiti in assoluta osservanza delle norme di cui al DPR 27 aprile 1978, n. 384 concernente " Regolamento di attuazione dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, a favore dei mutilati ed invalidi civili, in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici " e rapportati alle esigenze del bambino.

2. I locali destinati all'accoglimento dei bambini devono essere, di preferenza, posti a piano terra e avere una idonea area verde annessa.

3. Sono estese agli asili - nido tutte le norme e le disposizioni statali e regionali concernenti le opere pubbliche.

Art. 5

(Ambienti)

1. I locali devono essere distinti in aree per lattanti e per divezzi, ma non devono configurarsi come strutture immodificabili, allo scopo di permettere l'adattamento degli ambienti alle necessità contingenti.

2. Gli spazi devono essere strutturati in modo da formare un insieme di ambienti direttamente comunicanti tra loro al fine di favorire l'autonomia di movimento dei bambini.

3. Gli spazi devono essere composti in modo da rendere possibili attività organizzate per piccoli gruppi di bambini.

4. Gli ambienti destinati ai bambini di età inferiore ai nove mesi devono essere predisposti ed attrezzati per le esigenze particolari dell'età.

Art. 6

(Dimensioni)

1. Di regola l'asilo - nido deve essere dimensionato per accogliere 25 bambini.

2. Non possono essere costruiti asili - nido con un numero di posti superiore a 35.

3. Eventuali micro - asili, per una ricettività masima di 10 bambini, possono essere costruiti come nuclei decentrati di altri asili - nido o come sedi aggregate di scuole materne, nel rispetto delle norme della presente legge e fatte salve le necessarie condizioni di igiene, sicurezza e funzionalità.

Art. 7

(Arredi e attrezzature)

1. Gli arredi e le attrezzature degli ambienti devono essere scelti in modo che consentano composizioni variabili in relazione alle diverse utilizzazioni degli spazi.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE

Art. 8

(Calendario e orari)

1. Di regola l'asilo - nido è aperto tutti i giorni feriali tranne una interruzione estiva, non superiore a due settimane, per permettere la fruizione dei congedi ordinari al personale e la ordinaria manutenzione degli stabili.

2. L'orario di apertura dell'asilo - nido deve essere compreso tra le ore 7,00 e le ore 18,30, secondo un orario stabilito dall'ente gestore.

3. L'orario di permanenza del bambino nell'asilo - nido è flessibile e preconcordato con la famiglia, tenendo conto delle esigenze della stessa e di quelle prioritarie del bambino.

4. Eccezionalmente, per periodi non superiori a tre giorni, quando insuperabili condizioni familiari lo richiedano, la permanenza, adeguatamente assistita, del bambino nell'asilo-nido può protrarsi anche nelle ore notturne.

Art. 9

(Accesso dei genitori)

1. Nel riconoscimento dell'insostituibilità del ruolo della famiglia e della necessità di un proficuo rapporto tra essa e l'asilo - nido, è consentito in qualsiasi momento l'accesso ai genitori purché non sia di ostacolo, a giudizio del coordinatore, al normale svolgimento delle attività.

Art. 10

(Trasporti)

1. I trasporti sono, di regola, a carico della famiglia salvo casi di comprovata necessità, per i quali possono essere presi in carico dall'ente gestore.

Art. 11

(Assistenza socio - sanitaria)

1. L'assistenza socio - sanitaria è assicurata dai competenti servizi socio - sanitari distrettuali.

2. A tal fine i servizi suddetti devono essere dimensionati anche per far fronte alle esigenze degli asili - nido.

Art. 12

(Vigilanza igienico - sanitaria)

1. La vigilanza igienico - sanitaria agli asili-nido è assicurata dai competenti servizi dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.

Art. 13

(Dieta)

1. La dieta deve essere stabilita dal servizio pediatrico distrettuale tenendo conto delle esigenze dei bambini e individualizzata secondo i bisogni alimentari dei singoli.

Art. 14

(Assicurazioni)

1. Tutti i bambini accolti all'asilo - nido, per la durata della loro permanenza nella struttura, devono essere assicurati contro gli infortuni, invalidità permanente e temporanea, decesso.

Art. 15

(Ammissioni)

1. Hanno titolo all'ammissione tutti i bambini di età compresa tra i nove mesi e i tre anni.

2. In caso di eccezionali necessità della famiglia, possono essere ammessi all'asilo - nido bambini di età inferiore ai nove mesi. In tal caso è richiesto un parere o una proposta favorevole da parte del competente servizio socio - sanitario distrettuale.

3. Per i bambini che compiono il terzo anno di età nel primo semestre dell'anno, la permanenza nell'asilo - nido è prolungata sino all'apertura delle scuole materne.

4. Nel caso che le domande di ammissione eccedano il numero dei posti disponibili, il consiglio di gestione, di cui al successivo articolo 23, propone all'ente gestore le domande da non accogliere, sulla base di criteri formulati dal consiglio stesso.

5. L'ammissione alla scuola materna pubblica è garantita per i bambini che hanno frequentato l'asilo - nido.

TITOLO IV

GESTIONE

Art. 16

(Enti gestori)

1. L'amministrazione e la gestione degli asili-nido spettano ai comuni, ai consorzi e all'associazione dei comuni di cui all'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2, concernente " Organizzazione dei servizi sanitari e socio-assistenziali della Valle d'Aosta per la costituzione del Servizio socio - sanitario regionale ".

2. La conduzione degli asili - nido può essere svolta direttamente dagli enti gestori tramite personale dipendente oppure eccezionalmente mediante cooperative di servizi operanti sulla base di apposite convenzioni, approvate secondo uno schema - tipo stabilito dalla Giunta regionale.

3. Le cooperative di servizi si pongono quali strumenti degli enti gestori ai quali competono, comunque, la direzione, il coordinamento e il controllo operativo degli asili - nido.

Art. 17

(Funzioni dell'ente gestore)

1. Oltre ai compiti di cui al precedente articolo 16, l'ente gestore, attraverso i propri organi istituzionali, provvede in particolare a:

- approvare il programma annuale della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile;

- deliberare le ammissioni dei bambini all'asilo - nido;

- approvare l'orario giornaliero di apertura del servizio nonché il periodo annuale di chiusura.

2. Per tutti gli adempimenti suddetti l'ente gestore è tenuto a richiedere il preventivo parere del consiglio di gestione dell'asilo - nido di cui al successivo articolo 23.

Art. 18

(Organi di partecipazione)

1. La partecipazione dei genitori e del personale all'organizzazione dell'asilo - nido è garantita dai seguenti organi: assemblea dei genitori, assemblea del personale, consiglio di gestione.

Art. 19

(Assemblea dei genitori)

1. L'assemblea è costituita da entrambi i genitori dei bambini iscritti all'asilo - nido o da chi su di essi esercita la potestà parentale.

2. L'organo si riunisce in via ordinaria prima dell'inizio dell'attività annuale e alla sua conclusione e in via straordinaria ogniqualvolta l'ente gestore, il consiglio di gestione o un quinto dei suoi componenti lo richiedano.

3. L'assemblea è riunita validamente quando sia presente un numero di genitori almeno pari al cinquanta per cento dei bambini iscritti.

Art. 20

(Compiti dell'assemblea dei genitori)

1. L'assemblea dei genitori provvede a:

- eleggere al suo interno un presidente;

- eleggere i suoi rappresentanti nel consiglio di gestione;

- esprimere pareri e proposte al consiglio di gestione in ordine agli aspetti generali sull'organizzazione e sulla conduzione dell'asilo - nido;

- compiere verifiche sulla gestione complessiva dell'asilo - nido.

Art. 21

(Assemblea del personale)

1. L'assemblea del personale è costituita da tutto il personale operante nell'asilo - nido. È convocata dal coordinatore dell'asilo - nido anche su richiesta del personale.

Art. 22

(Compiti dell'assemblea del personale)

1. L'assemblea del personale provvede a:

- eleggere i suoi rappresentanti nel consiglio di gestione;

- assicurare la gestione collegiale del lavoro favorendo l'integrazione delle diverse professionalità;

- formulare proposte al consiglio di gestione per la predisposizione del piano annuale delle attività socio - psico - pedagogiche;

- attuare e verificare la realizzazione del piano annuale delle attività socio - psico - pedagogiche;

- proporre al consiglio di gestione l'acquisto del materiale didattico e ludico;

- concordare con il consiglio di gestione proposte per l'aggiornamento professionale e la formazione permanente degli operatori.

Art. 23

(Consiglio di gestione)

1. Il consiglio di gestione è costituito da:

- due rappresentanti eletti dall'assemblea dei genitori, di cui uno con funzioni di presidente;

- due rappresentanti eletti dall'assemblea del personale;

- due rappresentati dell'ente gestore.

Il consiglio dura in carica tre anni.

2. Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il coordinatore di cui al successivo articolo 29, nel caso in cui questi non sia un rappresentante eletto dall'assemblea del personale.

3. I rappresentanti dei genitori decadono dalla carica nel caso in cui il figlio non frequenti più l'asilo - nido. I rappresentati dei genitori decaduti devono essere sostituiti.

4. Il consiglio si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno due componenti o dell'ente gestore.

5. Il consiglio è validamente riunito quando siano presenti almeno quattro componenti con la partecipazione di un rappresentante di ognuna delle tre parti che lo compongono.

Art. 24

(Compiti del consiglio di gestione)

1. Il consiglio di gestione provvede a formulare proposte e fornire pareri all'ente gestore su qualsiasi aspetto gestionale e amministrativo dell'asilo - nido.

2. In particolare il consiglio ha il compito di:

- esprimere parere obbligatorio sul programma annuale della gestione e della manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile di cui all'articolo 35;

- esprimere parere obbligatorio sulle ammissioni dei bambini all'asilo - nido, sull'orario giornaliero di apertura del servizio, nonché sul periodo annuale di chiusura;

- proporre all'ente gestore, nel caso le domande di ammissione eccedano il numero dei posti disponibili, le domande da respingere, sulla base di criteri formulati dal consiglio stesso;

- proporre all'ente gestore l'acquisto del materiale didattico e ludico;

- approvare il piano annuale delle attività socio - psico - pedagogiche e gli orientamenti educativi dell'asilo - nido;

- vigilare sull'applicazione del piano annuale suddetto e sugli orientamenti educativi dell'asilo - nido;

- concordare con l'assemblea del personale proposte da formulare alla Regione per l'aggiornamento professionale e la formazione permanente degli operatori.

Art. 25

(Norme di salvaguardia per il funzionamento)

1. La mancata costituzione o il mancato funzionamento o l'incompleto assolvimento dei compiti loro attribuiti, da parte degli organi di cui al presente titolo, non possono precludere il regolare funzionamento dell'asilo - nido.

2. Spetta all'ente gestore promuovere ogni intervento per assicurare il regolare funzionamento degli organi di partecipazione.

Art. 26

(Controversie tra gli organi)

1. La soluzione di eventuali controversie tra gli organi di cui al presente titolo è demandata all'ente gestore.

2. Le controversie tra gli organi di partecipazione e l'ente gestore sono demandate all'Assessore regionale alla Sanità ed assistenza sociale.

TITOLO V

PERSONALE

Art. 27

(Stato giuridico e assunzioni)

1. Il personale degli asili - nido è dipendente dagli enti di cui al precedente articolo 16 ed è assunto secondo le norme che regolano la materia.

2. Nella pianta organica del personale degli enti gestori deve essere evidenziato l'organico previsto per gli asili - nido.

3. Al personale degli asili - nido è esteso il trattamento economico - giuridico del personale degli enti locali.

Art. 28

(Tipologia del personale)

1. Il personale dell'asilo - nido si distingue in due categorie: personale addetto all'educazione e all'assistenza dei bambini e personale addetto ai servizi generali.

2. Il personale addetto all'educazione e all'assistenza si articola nelle figure professionali di educatore e di puericultrice, come previsto dal DPR 25 giugno 1983, n. 347. L'educatore promuove un corretto sviluppo psichico, fisico e pedagogico del bambino organizzando l'attività educativa e ricreativa, curando l'incolumità, l'igiene personale, l'alimentazione e tiene ogni necessario contatto in collaborazione con l'équipe distrettuale, il coordinatore e la famiglia del minore. La puericultrice collabora con l'educatore e svolge ogni attività di tipo pedagogico, educativo e ricreativo, cura l'incolumità, l'igiene personale e l'alimentazione del bambino.

3. Il personale addetto ai servizi generali si occupa di tutto quanto concerne la confezione del vitto dei bambini, il guardaroba, la lavanderia, la pulizia e l'igiene dei locali, il riordino dell'arredo e delle attrezzature.

Art. 29

(Coordinamento dell'asilo - nido)

1. Per ogni asilo - nido è previsto un coordinatore (VII qualifica funzionale prevista dal DPR 25 giugno 1983, n. 347).

2. Il coordinatore è il responsabile del servizio, coordina e dirige il lavoro del personale di cui al precedente articolo 28 e organizza l'attività dell'asilo - nido secondo il piano annuale delle attività socio - psico - pedagogiche e gli orientamenti dell'asilo - nido.

Art. 30

(Titoli per l'ammissione ai concorsi)

1. Per l'ammissione al concorso di educatore, oltre ai requisiti generali per l'accesso ai pubblici concorsi, è richiesto il possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) abilitazione magistrale

b) assistente educatore per portatori di handicap

c) assistente sanitaria visitatrice

d) educatore specializzato

e) infermiere pediatrico

f) infermiere professionale

g) maturità professionale di assistente di comunità

h) maturità tecnica femminile (con specializzazione dirigente di comunità )

i) vigilatrice d'infanzia

l) assistente all'infanzia (con almeno tre anni di scolarità dopo la scuola dell'obbligo)

m) maestra d'asilo.

Art. 31

(Titolo per l'ammissione al concorso per coordinatori)

1. Per l'ammissione al concorso di coordinatore è richiesto il possesso della qualifica di educatore con una anzianità nella qualifica di almeno cinque anni nonché il possesso di uno dei titoli di studio di cui al precedente articolo 30.

Art. 32

1. L'organico dell'asilo - nido deve assicurare il regolare funzionamento del servizio ed è determinato in base alle seguenti necessità operative di massima:

- un educatore o puericultrice ogni 7 bambini di età superiore ai 15 mesi;

- un educatore o puericultrice ogni 5 bambini di età inferiore ai 15 mesi.

2. Ogni asilo - nido è inoltre dotato di tre unità di personale addetto ai servizi generali.

3. Le quantità numeriche del personale da assumere da parte degli enti gestori devono essere preventivamente autorizzate dall'Assessorato regionale alla Sanità ed Assistenza Sociale.

4. Il personale assente dal servizio deve essere sostituito da personale assunto a tempo determinato, in possesso dei titoli di cui al precedente articolo 30, sulla base di graduatorie formate annualmente.

5. Nel caso in cui il personale in servizio sia in quantità superiore a quello previsto dal rapporto di cui al comma 1 del presente articolo, il personale eccedente può essere comandato a prestare servizio presso altro asilo - nido esistente nello stesso comune o in altro comune della Regione.

6. Il comando è disposto, per un periodo di tempo determinato e rinnovabile, dagli enti gestori interessati, sentito il dipendente.

Art. 33

(Formazione e aggiornamento del personale)

1. La Regione, sentiti gli enti gestori, nell'ambito dei piani di formazione professionale del personale socio - sanitario e assistenziale, promuove attività di aggiornamento e di formazione per il personale degli asili - nido.

TITOLO VI

ACCESSO AL FINANZIAMENTO

Art. 34

(Spese di investimento)

1. Le spese per la costruzione, la ristrutturazione, gli adattamenti strutturali e la manutenzione straordinaria degli asili - nido sono interamente finanziate dalla Regione, sulla base della normativa vigente in materia di opere pubbliche.

2. La realizzazione delle opere e dei lavori predetti può essere effettuata direttamente dalla Regione ovvero dagli enti promotori.

3. Gli enti promotori o gestori di asili - nido debbono rivolgere domanda di finanziamento all'Assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale.

I relativi finanziamenti sono approvati dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, secondo piani triennali da includersi nei piani triennali socio - sanitari.

Art. 35

(Spese di gestione)

1. Le spese per la gestione e per la manutenzione ordinaria degli asili - nido sono interamente finanziate dalla Regione.

2. Gli enti gestori per ottenere i finanziamenti per la gestione degli asili - nido devono presentare all'Assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale, entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello per il quale il finanziamento viene richiesto, un programma, corredato da opportuna documentazione dimostrativa degli oneri e delle attività previsti, del numero dei bambini che si prevede frequenteranno l'asilo - nido e del numero del personale necessario, con le relative qualifiche.

Art. 36

(Piano annuale di riparto dei finanziamenti)

1. Il piano annuale di riparto dei finanziamenti è approvato dal Consiglio regionale su proposta dalla Giunta regionale, la quale provvede alla concessione delle somme assegnate agli enti gestori, anche in più soluzioni, con proprie deliberazioni, fissando modalità e condizioni per l'utilizzo.

Art. 37

(Partecipazione degli utenti alle spese)

1. La partecipazione dei genitori o di chi ne fa le veci alle spese del servizio, è stabilita dal Consiglio regionale, sentita l'Associazione dei sindaci della Valle d'Aosta, contestualmente all'approvazione del piano annuale di cui al precedente articolo 36.

Art. 38

(Rendiconto delle spese)

1. Entro il 31 maggio di ogni anno gli enti gestori degli asili - nido devono presentare all'Assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale il rendiconto analitico delle spese sostenute nell'anno precedente.

2. Le quote di partecipazione degli utenti sono riscosse dall'ente gestore e versate alla Regione trimestralmente. Esse sono introitate al Capitolo del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1986 e successivi corrispondente al cap. 9500 del bilancio preventivo regionale per l'anno 1985.

Art. 39

(Vigilanza)

1. La vigilanza sugli asili - nido e le funzioni ispettive di coordinamento e di indirizzo sugli asili - nido sono demandate all'Assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale.

2. La vigilanza sui lavori di cui al precedente articolo 34 compete all'Assessorato regionale ai lavori pubblici.

TITOLO VII

ASILI - NIDO PRIVATI

Art. 40

(Costruzione, organizzazione e gestione)

1. Gli asili - nido privati devono essere costruiti, organizzati e gestiti secondo le norme della presente legge.

Art. 41

(Autorizzazioni)

1. I privati che intendono costruire e/ o gestire asili - nido o strutture comunque denominate, destinate ad accogliere bambini da zero a tre anni, devono ottenere le preventive autorizzazioni dalla Regione per l'apertura e per l'esercizio.

2. La documentazione da allegare alle domande per l'apertura e per l'esercizio è fissata con deliberazione della Giunta regionale.

3. Per il rilascio delle autorizzazioni è necessario il preventivo parere obbligatorio del Comune in cui ha sede la struttura.

Art. 42

(Revoca delle autorizzazioni)

1. La Regione, con motivato provvedimento della Giunta regionale, può revocare le autorizzazioni all'apertura e all'esercizio degli asili - nido privati, in caso di sopravvenuta carenza di uno dei requisiti previsti o in caso di modifica delle condizioni che avevano determinato la concessione delle autorizzazioni.

Art. 43

(Controlli)

1. Gli asili - nido privati sono sottoposti, almeno due volte all'anno, alle ispezioni di cui al precedente articolo 39 e alla vigilanza igienico-sanitaria da parte dei competenti uffici dell'Unità sanitaria locale.

TITOLO VIII

NORME FINANZIARIE

Art. 44

(Norma finanziaria)

1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge graveranno sui capitoli del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1986 e per gli esercizi futuri corrispondenti ai capitoli 22807 e 22822 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1985 i cui limiti di spesa rimangono fissati da apposita legge regionale, nonché sui capitoli del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1986 e per gli esercizi futuri corrispondenti ai capitoli 22815 e 22825 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1985, i cui limiti di spesa sono fissati dalla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e successive modificazioni.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 45

(Norme transitorie)

1. Gli enti gestori, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, approvano le nuove piante organiche del personale degli asili - nido, in aderenza alle norme contenute nella presente legge.

2. Il personale di ruolo addetto ai servizi generali, in servizio presso gli asili - nido alla data di entrata in vigore della presente legge, assume le qualifiche funzionali di cuoco e di addetto al guardaroba, alla lavanderia e alle pulizie.

3. Il personale di ruolo, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrato nella qualifica funzionale di puericultrice o di assistente all'infanzia, mantiene la qualifica in atto ed è indicato ad esaurimento nelle relative piante organiche.

4. Nelle more del concorso, il coordinamento dell'asilo - nido può essere affidato, per il periodo massimo di un anno non prorogabile, sulla base di un concorso interno per titoli.

5. Le disposizioni della presente legge avranno applicazione dal primo gennaio 1986.

6. In sede di prima applicazione, l'adempimento degli enti gestori di cui al precedente articolo 35 deve essere effettuato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.