Legge regionale 10 gennaio 1985, n. 3 - Testo storico

Legge regionale 10 gennaio 1985, n. 3

Riparto dei residui dello stanziamento di cui alla legge regionale 15 maggio 1974, n. 13 concernente: Provvedimenti intesi a favorire la più ampia informazione sull'attività della Regione.

(B.U. 31 gennaio 1985, n. 1 - Testo ufficiale approvato in lingua francese)

Art. 1

La Commissione prevista dall'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 1974 n. 13 propone annualmente alla Giunta Regionale il riparto dei residui dello stanziamento di L. 92.000.000 di cui alla legge stessa e integrato dalla legge regionale 10 giugno 1983, n. 45, come risultano dopo l'approvazione dei rendiconti relativi al bilancio di previsione dell'anno precedente.

La Giunta regionale provvederà al riparto delle somme tra i vari periodici che avranno pubblicato la pagina " Nouvelles de la Région Autonome de la Vallee d'Aoste ", sulla base dei criteri previsti dalla legge stessa, dopo l'approvazione del piano di riparto da parte del Consiglio Regionale.

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto Speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.