Legge regionale 18 gennaio 1984, n. 3 - Testo storico

Legge regionale n. 3 del 18 01 1984

Bollettino ufficiale 27 1 1984 n. 2

Bilancio di previsione della Regione Autonoma della Valle d’Aosta per l’esercizio finanziario 1984 e per il triennio 1984-1986.

Art. 1

(Stato di previsione della parte entrata)

È approvato lo stato di previsione della parte entrata del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1984, annesso alla presente legge, in Lire 547.736.000.000 (Allegato A).

Sono autorizzati, ai sensi degli articoli 51, 52 e 53 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, l’accertamento, la riscossione ed il versamento alla Regione delle entrate derivanti da tributi propri, dalle quote di tributi erariali devoluti alla Regione, dai contributi ed assegnazioni dello Stato e di ogni altra entrata spettante per l’esercizio finanziario 1984.

Art. 2

(Stato di previsione della parte spesa)

È approvato lo stato di previsione della parte spesa del bilancio della Regione per l’esercizio finanziario 1984, annesso alla presente legge, in Lire 547.736.000.000 (Allegato B).

È autorizzata, ai sensi dell’articolo 55 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, l’assunzione di impegni di spesa entro i limiti degli stanziamenti di competenza dello stato di previsione della parte spesa di cui al comma precedente.

L’erogazione di somme su capitoli della parte spesa finanziati con le entrate previste nel titolo II, concernente contributi, assegnazioni e trasferimenti di fondi in genere dal bilancio statale, resta subordinata all’effettivo accertamento delle entrate stesse.

Art. 3

(Autorizzazione di spese quantificate dalla legge di bilancio)

Sono autorizzate, per l’esercizio finanziario 1984, le spese relative a leggi regionali che regolano attività ed interventi di carattere continuativo o ricorrente e che rinviano la quantificazione delle stesse alla legge di bilancio, nei limiti fissati dai corrispondenti stanziamenti del bilancio, quali risultano dalla tabella n. 1, allegata alla presente legge.

Art. 4

(Reiscrizione di annualità di spesa relative a limiti di impegno)

Ai sensi dell’articolo 23, comma II della legge regionale 30 dicembre 1982, n. 103, è autorizzata la reiscrizione, per l’esercizio finanziario 1984, delle annualità o delle quote di annualità relative a limiti di impegno negli importi fissati dai corrispondenti stanziamenti del bilancio, quali risultano dalla tabella n. 2, allegata alla presente legge.

Art. 5

(Spese di gestione di servizi regionali)

L’approvazione, l’impegno e l’erogazione delle spese non a calcolo e le spese per la gestione dei servizi regionali saranno deliberati, ai sensi di legge o di regolamento, dalla Giunta regionale, nei limiti complessivi di spesa annua degli appositi stanziamenti del bilancio.

Art. 6

(Erogazioni al Consiglio regionale)

I fondi iscritti ai capitoli nn. 20000 e 20050 dello stato di previsione della parte spesa (Allegato B) sono messi a disposizione del Consiglio regionale mediante mandati di pagamento da commutarsi in quietanza di versamento nel conto aperto presso l’istituto bancario gestore del servizio di tesoreria del Consiglio stesso.

Art. 7

(Prelevamento dai fondi di riserva per le spese obbligatorie e per i residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi)

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 38 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, sono considerate obbligatorie le spese indicate nell’allegato n. 6, annesso alla presente legge, nonché quelle relative a residui dichiarati perenti agli effetti amministrativi.

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio 1984 mediante il prelevamento dai fondi di riserva di cui ai capitoli n. 50750, 50805 e 50810 dello stato di previsione della parte spesa (allegato B) di somme da iscrivere ai capitoli compresi nell’allegato di cui al comma precedente e dagli appositi capitoli che verranno istituiti per i crediti non prescritti e reclamati dai creditori dopo l’eliminazione dal conto dei residui.

Art. 8

(Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste)

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 39 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, sono considerate impreviste le spese indicate nell’allegato n. 7, annesso alla presente legge.

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio 1984 mediante il prelevamento di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste, di cui al capitolo n. 50800, dello stato di previsione della parte spesa (allegato B) per l’iscrizione delle stesse in capitoli non inclusi nell’elenco di cui al precedente articolo 7, a fronte di spese di assoluta necessità nell’ambito delle funzioni regionali e che non impegnino i futuri bilanci.

Art. 9

(Prelevamento dai fondi globali)

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 42, comma 4°, della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio 1984 per l’iscrizione, in capitoli istituiti o da istituire, di nuove o maggiori spese a carattere continuativo disposte, a partire dall’anno 1983, da leggi regionali entrate in vigore dopo l’approvazione del bilancio, la cui copertura finanziaria sia assicurata dai fondi globali del bilancio medesimo.

Art. 10

(Variazioni per assegnazioni di fondi statali)

Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 42, comma primo, della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 68, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle finanze, è autorizzata ad apportare variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio 1984 per l’iscrizione di somme derivanti da assegnazioni dello Stato destinate a scopi specifici in appositi capitoli della parte entrata e nei corrispondenti capitoli della parte spesa, qualora la relativa spesa sia tassativamente regolata da leggi statali o regionali.

Art. 11

(Contrazione di mutui passivi)

È autorizzata la contrazione, con uno o più istituti di credito, di uno o più mutui per complessive Lire 35 miliardi per il finanziamento di spese di investimento, ad un tasso massimo del 19,50 percento e per un periodo di ammortamento di anni 15.

L’onere derivante alla Regione per l’applicazione del comma precedente previsto in annue Lire 7.332 milioni graverà sui seguenti capitoli dello stato di previsione della parte spesa (allegato B) del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1984 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci successivi:

- n. 50650 " Quote interessi per ammortamento mutui da contrarre " per Lire 6.825 milioni

- n. 50700 " Quota capitale per ammortamento

mutui da contrarre " per Lire 507 milioni.

La copertura dell’onere di cui al comma precedente è assicurata:

- per l’esercizio finanziario 1984 mediante utilizzo degli appositi stanziamenti già iscritti ai pertinenti capitoli

- per gli anni 1985 - 1986 mediante utilizzo delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. -

" altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale per gli 1984- 1986.

La copertura dell’onere di cui al comma precedente è assicurata:

- per l’esercizio finanziario 1984 mediante utilizzo degli appositi stanziamenti già iscritti ai pertinenti capitoli - per gli anni 1985 - 1986 mediante utilizzo delle risorse disponibili iscritte al programma 3.2. -

" altri oneri non ripartibili " del bilancio pluriennale per gli 1984- 1986.

Art. 12

(Allegati al bilancio annuale)

Sono approvati i seguenti allegati al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1984: Allegato 1 - quadro di classificazione della regionale;

Allegato 2 - quadro generale riassuntivo del bilancio per l’anno finanziario 1984;

Allegato 3 a) - entrate derivanti da assegnazioni dello Stato effettuate in base all’articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

3 b) - spese finanziate con i fondi provenienti da assegnazioni dello stato in base all’articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

3 c) - entrate derivanti da assegnazioni dello Stato in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell’articolo 4 - comma secondo dello Statuto speciale;

3 d) - spese finanziate con i fondi provenienti da assegnazioni dello Stato in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell’articolo 4 - comma secondo dello Statuto speciale;

Allegato 4 a) - stanziamenti di competenza relativi a spese per l’adempimento di funzioni normali;

4 b) - stanziamenti di competenza relativi a spese per ulteriori programmi di sviluppo;

Allegato 5 - classificazione ISTAT - classificazione funzionale (sezioni) ed economica (categorie) delle spese regionali;

Allegato 6 - elenco delle spese obbligatorie; Allegato 7 - elenco delle spese per le quali è concessa la facoltà di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste;

Allegato 8 - elenco dei provvedimenti legislativi che si intendono finanziare con i fondi globali;

Allegato 9 - garanzie fideiussorie concesse a norma della legge regionale primo aprile 1975, n. 7;

Allegato 10 - dimostrazione del saldo finanziario presunto applicato al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 1984.

Art. 13

(Bilancio pluriennale)

È adottato ed approvato il bilancio pluriennale per il triennio 1984 - 1986, annesso alla presente legge (allegato C).

Art. 14

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione della regione Valle d’Aosta per l’esercizio finanziario 1984 - (Competenza). Entrata

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 1

Avanzo di amministrazione

L. 45.000.000.000

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 2

TITOLO I

ENTRATE DERIVANTI DA TRIBUTI PROPRI DELLA REGIONE, DAL GETTITO di tributi erariali o di quote di esso devolute alla regione IL TOTALE DI L. 373.005.000.000 è così ripartito: // Categoria prima - Tributi propri

L. 45.385.000.000; //

Categoria seconda - Compartecipazione di tributi erariali

L. 327.620.000.000

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 3

TITOLO II

ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI ED ASSEGNAZIONI DELLO STATO ED IN GENERE DA TRASFERIMENTI DI FONDI DAL BILANCIO STATALE, ANCHE IN RAPPORTO ALL’ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE,

IL TOTALE DI L. 75.594.396.000 è così ripartito: //

Categoria quarta - Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato per funzioni proprie

L. 75.594.396.000; //

Categoria quinta - Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato per ulteriori programmi di sviluppo

L. 0; //

Categoria sesta - Assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio dello Stato per funzioni delegate

L. 0

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 4

TITOLO III

ENTRATE DERIVANTI DA RENDITE PATRIMONIALI, DA UTILI DI ENTI O AZIENDE REGIONALI,

IL TOTALE DI L. 6.686.604.000 è così ripartito: //

Categoria settima - Contributi e concorsi da parte di privati ed enti diversi

L. 124.000.000; //

Categoria ottava - Proventi per servizi pubblici

L. 438.000.000; //

Categoria nona - Proventi di beni della Regione e da partecipazione in aziende ed enti diversi

L. 5.261.000.000; //

Categoria undicesima - Interessi attivi

L. 500.000.000; //

Categoria dodicesima - Ricuperi, rimborsi e concorsi

L. 363.604.000; //

Categoria tredicesima - Partite che si compensano con la spesa

L. 0

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 5

TITOLO IV

ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RIMBORSO DI CREDITI,

IL TOTALE DI L. 42.000.000 è così ripartito: //

Categoria quattordicesima - Alienazione di beni patrimoniali

L. 32.000.000; //

Categoria quindicesima - Trasferimento di capitali

L. 0; //

Categoria sedicesima - Rimborso di crediti

L. 0; //

Categoria diciasettesima - Ammortamento di beni patrimoniali

L. 10.000.000

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 6

TITOLO V

ENTRATE DERIVANTI DA MUTUI, DA PRESTITI E DA ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE,

IL TOTALE DI L. 35.000.000.000 è così ripartito: // Categoria diciottesima - Mutui e Prestiti

L. 35.000.000.000; //

Categoria diciannovesima - Anticipazioni ed altre operazioni a breve termine

L. 0

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 7

TITOLO VI

ENTRATE PER CONTABILITÀ SPECIALI,

IL TOTALE DI L. 12.408.000.000 è così ripartito: // Categoria ventesima - Partite di giro

L. 8.820.000.000; //

Categoria ventunesima - Contabilità speciali

L. 3.588.000.000

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 8

TOTALE ENTRATA L. 547.736.000.000

Spesa

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 9

DISAVANZO AMMINISTRAZIONE

L. 0

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 10

SPESE DI FUNZIONAMENTO ISTITUZIONALE,

IL TOTALE DI L. 35.585.440.000 è così ripartito: // 1. Organi della Regione

L. 2.401.000.000; //

2. Personale regionale

L. 26.061.000.000; //

3. Funzionamento (acquisto beni e servizi) L. 7.123.440.000.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 11

SPESE DI INTERVENTO

Interventi a carattere generale

L. 16.438.208.100; //

Interventi a carattere specifico,

il totale di L. 281.865.425.285 è così ripartito: //

primo settore - Assetto del territorio e tutela dell’ambiente L. 64.444.400.000; //

secondo settore - Sviluppo economico

L. 66.826.043.620; //

terzo settore - Sicurezza sociale

L. 65.225.481.665; //

quarto settore - Promozione sociale

L. 78.741.500.000; //

quinto settore - Formazione professionale

L. 6.628.000.000.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 12

ONERI NON RIPARTIBILI,

IL TOTALE DI L. 201.438.926.615 è così ripartito: //

Fondi globali

L. 171.556.000.000; //

Altri oneri non ripartibili

L. 29.882.926.615.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 13

CONTABILITÀ SPECIALI,

IL TOTALE DI L. 12.408.000.000 è così ripartito: // 1. Partite di giro

L. 8.820.000.000; //

2. Contabilità speciali

L. 3.588.000.000.

ATTO ALLEGATO SUBARTICOLO 14

TOTALE SPESA L. 547.736.000.000

TITOLO DEDOTTO

Capitoli dell’entrata e della spesa del bilancio di previsione della regione Valle d’Aosta

per l’esercizio finanziario 1984.

TITOLO DEDOTTO

Progetto di bilancio pluriennale 1984- 1986 della regione Valle d’Aosta.