Legge regionale 18 febbraio 1983, n. 3 - Testo storico

Legge regionale n. 3 del 18 02 1983

Bollettino ufficiale 8 3 1983 n. 3

Ulteriore modificazione della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33, concernenti i fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche.

Art. 1

All’articolo 18 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 sono apportate le modifiche seguenti:

1) l’alinea lettera c) del secondo comma è così modificato:

"dal dirigente dell’Ufficio Urbanistica e tutela del paesaggio o da un suo delegato";

2) l’alinea lettera g) del secondo comma è così modificato:

"da un funzionario dell’Assessorato della Sanità e Assistenza sociale, designato dall’Assessore";

3) dopo l’alinea lettera h) sono aggiunti i seguenti commi:

"La delega prevista agli alinea a), c), e h) del secondo comma è permanente. Il delegato sostituisce il componente titolare in caso di assenza o impedimento di questo.

Per ciascuno dei membri indicati alle lettere b), d), e), f), g) del secondo comma l’organo incaricato della designazione provvede anche a designare il rispettivo sostituto".

Art. 2

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.