Legge regionale 29 gennaio 1980, n. 3 - Testo storico

Legge regionale n. 3 del 29 01 1980

Bollettino ufficiale 30 1 1980 n. 1

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 19 dicembre 1978, n. 68, concernente applicazione del DPR 14 settembre 1978, n. 567, al personale scolastico della Valle d’Aosta.

Art. 1

All’articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 1978, n. 68, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

" Qualsiasi modifica, apportata con provvedimenti legislativi statali alle modalità ed ai criteri sopra richiamati, si estende al personale ispettivo, direttivo e docente in servizio nelle istituzioni scolastiche ed educative della Regione. Le eventuali modifiche ai limiti di spesa conseguenti all’applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati successivamente alla presentazione del bilancio di previsione della Regione saranno apportate con legge di variazione al bilancio ".

Art. 2

I limiti di spesa per la retribuzione del lavoro straordinario al personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche della Regione, che può essere autorizzato dal Sovraintendente agli Studi nell’anno 1979, sono modificati come segue:

Cap. 6038 (scuole materne) L. 770.000

Cap. 6130 (scuole elementari) L. 6.500.000

Cap. 6240 (scuole secondarie di I grado) L. 8.350.000

Cap. 6350 (scuole secondarie di II grado) L. 4.900.000

Cap. 6460 (istituti e scuole di istruzione professionale) L. 3.200.000

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1979 sono apportate le seguenti variazioni:

PARTE SPESA

Variazione in diminuzione:

Cap. 6130 - compensi per lavoro straordinario scuole elementari L. 1.000.000

Variazione in aumento:

Cap. 6460 - compensi per lavoro straordinario istituti e scuole d’istruzione professionale L. 1.000.000

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivoa quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.