Legge regionale 3 gennaio 1977, n. 3 - Testo storico

Legge regionale n. 3 del 03 01 1977

Bollettino ufficiale 27 1 1977 n. 1

Approvazione di maggiore spesa annua per interventi regionali per l’estensione dell’assistenza farmaceutica a favore delle categorie previste dalla legge regionale 31 agosto 1972, n. 37, e successive modificazioni.

Art. 1

La spesa annua per gli interventi previsti dalla legge regionale 31 agosto 1972, n. 37, e successive modificazioni č aumentata di lire trentacinque milioni, a decorrere dall’esercizio finanziario 1976.

Art. 2

L’onere di Lire trentacinque milioni derivante dall’applicazione della presente legge graverą sul capitolo 756 della Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l’anno finanziario 1976 e sui corrispondenti Capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Il finanziamento della maggiore spesa č assicurato da una maggiore entrata di pari somma accertata sul Capitolo 13 della Parte Entrata del bilancio di previsione della Regione per l’anno 1976.

Art. 3

Al bilancio di previsione della Regione per l’anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni: PARTE ENTRATA

Variazioni in aumento

Cap. 13 - " Provento delle quote fisse di ripartizione, fra lo Stato e la Regione, di entrate erariali previste dalle lettere e), f) del primo comma, dal secondo comma dall’articolo 3 e dall’articolo 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 " L. 35.000.000

PARTE SPESA

Variazioni in aumento

Cap. 756 - " Contributi per l’estensione dell’assistenza farmaceutica a favore dei coltivatori diretti, degli artigiani e degli esercenti attivitą commerciali " L. 35.000.000

Sul precedente stanziamento di spesa possono essere assunti impegni entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

Art. 4

La presente legge č dichiarata urgente ą sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerą in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.