Legge regionale 14 gennaio 1974, n. 3 - Testo storico

Legge regionale n. 3 del 14 01 1974

Bollettino ufficiale 8 2 1974 n. 1

Aumento - limitatamente all’anno 1973 - della spesa per l’applicazione della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, recante provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari.

Art. 1

Per l’anno 1973 è autorizzata la maggiore spesa di lire centomilioni per l’applicazione delle norme della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, recante provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari.

Art. 2

Limitatamente all’anno 1973 le spese annue a carico della Regione di cui all’articolo 13 della legge regionale 3 agosto 1972, n. 19, sono autorizzate nei seguenti importi:

a) Titolo I - Elettrificazione rurale L. 25.000.000

b) Titolo II - Acquedotti rurali L. 60.000.000

c) Titolo III - Fabbricati rurali al servizio di alpeggi e di mayens L. 265.000.000

Art. 3

La maggiore spesa di lire centomilioni graverà sull’apposito capitolo 372 della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione (Provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari) per l’anno 1973; a tal fine, lo stanziamento del capitolo stesso è aumentato di lire centomilioni.

Al finanziamento della maggiore spesa di cui sopra si provvede mediante le seguenti variazioni agli stati di previsione della parte Entrata e della parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l’anno 1973:

Variazione in aumento alla parte Entrata:

Lo stanziamento del capitolo 16 (Proventi della Casa da gioco di St-vincent) è aumentato di lire cinquantamilioni.

Variazioni alla parte Spesa:

Lo stanziamento del capitolo 372 (Provvidenze nel settore dei miglioramenti fondiari) è aumentato di lire centomilioni, di cui lire cinquantamilioni finanziati con la precedente variazione in aumento allo stanziamento del capitolo 16 della parte Entrata, e lire cinquantamilioni finanziati mediante prelievo di corrispondente somma dal capitolo 271 (Fondo speciale per oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali in corso di perfezionamento - spese in conto capitale - allegato F).

È approvata per l’anno 1973 la spesa di lire centomilioni, con impegno sul precitato capitolo di spesa 372 del bilancio.

Art. 4

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell’articolo 31 dello Statuto speciale della Valle d’Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.