Legge regionale 30 gennaio 1973, n. 3 - Testo storico

Legge regionale n. 3 del 30 01 1973

Supplemento ordinario Bollettino ufficiale regionale 8 2 1973 n. 3

APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA PER L’ANNO FINANZIARIO 1973.

Art. 1

È approvato, in conformità al progetto votato dal Consiglio Regionale nella adunanza del 21 dicembre 1972 (provvedimento n. 353), nei singoli stanziamenti e nel suo complesso, il bilancio di previsione della Regione Autonoma della Valle d’Aosta per l’anno finanziario 1973 che prevede, nel complesso ed in pareggio, l’ammontare di Lire quarantotto miliardi settecentonovantadue milioni per i capitoli dello stato di previsione della ENTRATA (Allegato A) e l’ammontare di Lire quarantotto miliardi settecentonovantadue milioni per i capitoli dello stato di previsione della SPESA (Allegato B), secondo le risultanze riassuntive e finali del prospetto riepilogativo del bilancio (Allegato C).

Art. 2

Sono autorizzati, per quanto di competenza della Regione, per l’anno finanziario 1973, à sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1065, l’accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate per tributi e quote di tributi previsti nello stato di previsione dell’ENTRATA del bilancio e di spettanza della Regione e degli Enti ed Uffici soppressi, i cui servizi sono stati trasferiti all’Amministrazione Regionale à sensi di legge.

Art. 3

L’approvazione, l’impegno e l’erogazione delle spese non a calcolo e delle spese per la gestione dei servizi regionali saranno deliberati, à sensi di legge e di regolamento, dalla Giunta Regionale nei limiti complessivi di spesa annua degli appositi stanziamenti del bilancio.

Art. 4

I prelievi di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine (capitolo 204) e la iscrizione delle somme stesse ai competenti capitoli di spesa recanti stanziamenti insufficienti saranno approvati con provvedimenti della Giunta Regionale, su proposta dell’Assessore alle Finanze.

È all’uopo approvato il seguente elenco allegato D annesso alla presente legge:

Elenco allegato D: Spese obbligatorie e di ordine iscritte nello stato di previsione della SPESA del bilancio per l’anno finanziario 1973, ad integrazione delle quali è autorizzato il prelievo di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d’ordine con provvedimenti della Giunta Regionale.

Art. 5

I prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste per far fronte a nuove e maggiori spese (capitolo 205) e la loro iscrizione ai vari capitoli del bilancio e a capitoli nuovi saranno approvati con provvedimenti della Giunta da convalidare con legge regionale.

Art. 6

Sono autorizzate, per l’anno finanziario 1973, sul capitolo 206 della parte SPESA del bilancio, le spese per complessive Lire un miliardo seicentoventisette milioni cinquecentomila di cui all’Allegato E annesso alla presente legge e, sul capitolo 271 della parte SPESA del bilancio, le spese per complessive Lire sei miliardi quattrocentodue milioni di cui all’Allegato F annesso alla presente legge; i prelievi di somme da tali capitoli di spesa saranno autorizzati con provvedimenti legislativi regionali.

Art. 7

L’Assessore regionale alle Finanze è autorizzato ad ordinare, con ordini di pagamento scritti e motivati ed entro i limiti di spesa degli appositi stanziamenti del bilancio, il pagamento delle spese concernenti i salari spettanti al personale giornaliero, agli operai e manovali provvisori addetti ai cantieri di lavoro gestiti dalla Regione o addetti a lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di strade, di stabili e di monumenti, delle spese per assegni e salari al personale a paga oraria o giornaliera addetto ai vari servizi regionali e ai cantieri scuola di rimboschimento, nonché il pagamento delle spese, anche non ricorrenti, preventivamente deliberate dal Consiglio o dalla Giunta con la espressa autorizzazione alla liquidazione mediante emissione di ordini di pagamento.

Art. 8

È autorizzata, per l’anno finanziario 1973, sul capitolo 267 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire ventimilioni per la concessione dei contributi previsti dall’articolo 8 della legge 1-6-1971, n. 291, spesa da approvare e liquidare con deliberazione della Giunta Regionale.

Art. 9

Sono autorizzate, per l’anno finanziario 1973, sul capitolo 333 della parte SPESA del bilancio la spesa di Lire venti milioni, sul capitolo 334 la spesa di lire quaranta milioni, sul capitolo 340 la spesa di Lire ventitremilioni e sul capitolo 341 la spesa di lire novemilioni per le finalità previste dalla Legge regionale 10 maggio 1952 n. 2, concernente provvedimenti in materia di pesca e per le finalità previste dalla legge regionale 15 maggio 1953 n. 1, dall’articolo 37 del DPR 10 giugno 1955 n. 987 e dalla legge 2-8-1967 n. 799, concernenti interventi per la protezione della selvaggina e per l’esercizio della caccia, spese da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 10

È autorizzata, per l’anno finanziario 1973, sul capitolo 364 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire quattrocento milioni per la concessione di sussidi e per interventi regionali nelle spese per la costruzione ed il riattamento di strade poderali e vicinali, secondo le norme e modalità stabilite con legge regionale 14 agosto 1962 n. 17, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 11

È autorizzata, per l’anno finanziario 1973, sul capitolo 367 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire trecento milioni per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 50 in data 7 aprile 1955, n. 167 in data 18 dicembre 1959, n. 115 in data 13 luglio 1962 e n. 192 in data 30 dicembre 1966, concernenti provvidenze intese a favorire lo sviluppo dell’attrezzatura agricola locale, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 12

È autorizzata, per l’anno finanziario 1973, sul capitolo 369 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire cinquecentocinquanta milioni per la concessione di contributi e sussidi per la costruzione, la sistemazione e la riparazione di canali di irrigazione e di opere e di impianti irrigui, secondo le norme e modalità stabilite con i provvedimenti consiliari n. 45 in data 7 aprile 1955 e n. 114 in data 15 giugno 1963, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 13

È autorizzata, per l’anno finanziario 1973, sul capitolo 375 della parte SPESA del bilancio, la spesa di lire settecento milioni per provvedimenti concernenti rimboschimenti, sistemazione di terreni franosi, viabilità montana, arginature e correzioni torrenti, paravalanghe e per l’esecuzione di opere pubbliche nei comprensori di bonifica montana, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 14

È autorizzata, per l’anno finanziario 1973, sul capitolo 376 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire quindici milioni per le finalità previste dalla legge regionale 28 settembre 1951 n. 3, concernente provvedimenti per promuovere la silvicoltura.

Art. 15

È autorizzata, per l’anno finanziario 1973, sui capitoli 390, 392, 393, 406 e 426 della parte SPESA del bilancio, la complessiva spesa di Lire centoquarantotto milioni, ripartita come dai singoli stanziamenti dei citati capitoli di bilancio, per le finalità previste dai rispettivi richiamati articoli delle leggi statali 2 giugno 1961 n. 454, 23 maggio 1964 n. 404, 27 ottobre 1966 n. 910 e 4-8-1971 n. 592 sull’attuazione dei Piani quinquennali di sviluppo dell’agricoltura e della zootecnia, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 16

È autorizzata, per l’anno finanziario 1973, sul capitolo 440 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire quattrocento milioni per sussidi ad opere di miglioramento fondiario e per le finalità previste dai provvedimenti consiliari n. 47 in data 7 aprile 1955, n. 37 in data 21 marzo 1959 e n. 115 in data 15 giugno 1963, concernenti provvedimenti a favore dell’edilizia rurale, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 17

Sono autorizzate, per l’anno finanziario 1973, sul capitolo 473 della parte SPESA del bilancio la spesa di Lire trentacinque milioni, sul capitolo 486 la spesa di lire trecento milioni e sul capitolo 487 la spesa di Lire centocinquanta milioni, per contributi e sussidi da concedere per le finalità previste dalle leggi vigenti e dai provvedimenti consiliari n. 72 in data 29 maggio 1957, n. 155 in data 22 dicembre 1961 e n. 98 in data 21 aprile 1967, concernenti provvidenze a favore delle piccole e medie industrie e dell’artigianato e dalle leggi regionali 21 agosto 1962 n. 20 e 11 marzo 1968 n. 8 per contributi straordinari ad aziende industriali.

Art. 18

È autorizzata, per l’anno finanziario 1973, sul capitolo 480 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire trentacinque milioni per le finalità previste dalla legge regionale 9 maggio 1963 n. 12, concernente la istituzione dell’Ente Valdostano per l’Artigianato Tipico, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 19

Sono autorizzate, per l’anno finanziario 1973, sul capitolo 505 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire duecentocinquanta milioni, sul cap. 508 la spesa di Lire cento milioni, sul cap. 548 la spesa di Lire trecentosessanta milioni, sul capitolo 549 la spesa di Lire settantamilioni e sul capitolo 550 la spesa di Lire centomilioni per la manutenzione delle strade regionali, comunali e consorziali, per la costruzione, il ripristino e la manutenzione straordinaria di opere stradali di interesse regionale, nonché di opere danneggiate da frane, alluvioni e da altre calamità e per la loro prevenzione, spese da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 20

È autorizzata, per l’anno finanziario 1973, sul capitolo 564 della parte SPESA del bilancio la spesa di Lire ventisettemilioni per gli interventi tecnico - finanziari della Regione per l’impianto di linee elettriche e telefoniche per l’allacciamento di località e frazioni isolate, previsti dalle leggi regionali 22 giugno 1964 n. 8 e 203- 1970 n. 10, spese da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 21

È autorizzata, per l’anno finanziario 1973, sul capitolo 565 della parte SPESA del bilancio, la spesa di lire ventimilioni per contributi nelle spese per il ripristino di opere danneggiate da frane, alluvioni ed altre calamità e per la loro prevenzione.

Art. 22

È autorizzata, per l’anno finanziario 1973, sul capitolo 706 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire diciotto milioni per la vaccinazione obbligatoria del bestiame ai fini profilattici e per il funzionamento del posto di controllo sanitario di Pont-St-Martin, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 23

Sono autorizzate, per l’anno finanziario 1973, la spesa di Lire trentamilioni trecentomila sul capitolo 729 del bilancio e la spesa di Lire ottantamilioni sul capitolo 730 del bilancio concernenti, rispettivamente, il contributo annuo ordinario dovuto al Consorzio Antitubercolare della Valle d’Aosta e contributi straordinari da concedere per spese di ricovero e di assistenza di tubercolotici poveri, spese da approvare e da liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale à sensi delle leggi vigenti e del provvedimento consiliare n. 170 in data 18 dicembre 1959 e successive modificazioni.

Art. 24

Sono autorizzate, per l’anno finanziario 1973, sui capitoli 748 e 749 della parte SPESA del bilancio, rispettivamente, la spesa di Lire novantamilioni per spese e contributi concernenti l’assistenza ed il ricovero di minori e di malati poveri in Istituti ed in luoghi di cura e la spesa di Lire sessantacinque milioni per assistenza climatica all’infanzia, spese da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 25

È autorizzata, per l’anno finanziario 1973, la spesa di Lire quindici milioni sul capitolo 814 e la spesa di Lire dieci milioni sul capitolo 853 del bilancio per le finalità previste dalle leggi regionali 10 gennaio 1961 n. 2 e 9 maggio 1963 n. 11, recanti provvidenze per l’incremento del patrimonio alpinistico (rifugi ed altre opere alpine) e per l’attrezzatura ed il funzionamento dei servizi del Corpo di Soccorso Alpino, spesa da approvare e liquidare secondo le modalità ed i criteri previsti dalle precitate leggi regionali.

Art. 26

È autorizzata, per l’anno finanziario 1973, sul capitolo 850 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire venticinque milioni per impianti, attrezzature e velivoli per il Campo regionale di aviazione di Aosta, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale.

Art. 27

È approvato il seguente riepilogo da cui risulta il complesso delle entrate e delle spese del bilancio di previsione della Regione Autonoma Valle d’Aosta per l’anno finanziario 1973, come da Allegati A, B e C annessi alla presente legge:

TABELLA RISTRUTTURATA

Riepilogo delle entrate e delle spese.

Entrate.

Avanzo di amministrazione, L. 6.680.000.000.

Titolo I

Entrate tributarie, totale L. 26.145.500.000.

Titolo II

Entrate extratributarie, totale L. 10.324.800.000.

Totale dei titoli I e II, L. 36.470.300.000.

Titolo III

Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti, totale L. 3.541.700.000.

Titolo IV

Accensione di prestiti, totale L. 2.100.000.000.

Totale generale delle entrate, L. 48.792.000.000.

Spesa.

Titolo I

Spese correnti per la Presidenza del Consiglio regionale e gli assessorati: //

Presidenza Consiglio regionale, L. 233.800.000; //

Finanze, L. 9.920.799.590; //

Agricoltura e foreste, L. 993.650.000; //

Industria e commercio, L. 338.200.000; //

Lavori pubblici, L. 1.015.200.000; //

Pubblica istruzione, L. 6.956.100.000; //

Sanità ed assistenza sociale, L. 2.735.000.000; //

Turismo, antichità e belle arti, L. 1.246.900.000.

Titolo II

Spese in conto capitale per la Presidenza del Consiglio regionale e gli assessorati: //

Presidenza del Consiglio regionale, L. 5.000.000; //

Finanze, L. 14.646.856.725; //

Agricoltura e foreste, L. 3.650.000.000; //

Industria e commercio, L. 450.000.000; //

Lavori pubblici, L. 4.674.000.000; //

Pubblica istruzione, L. 55.000.000; //

Sanità ed assistenza sociale, L. 264.500.000; //

Turismo, antichità e belle arti, L. 1.310.000.000.

Totale delle spese per la Presidenza del Consiglio regionale e gli assessorati: //

Presidenza Consiglio regionale, L. 238.800.000; //

Finanze, L. 24.567.656.315; //

Agricoltura e foreste, L. 4.643.650.000; //

Industria e commercio, L. 788.200.000; //

Lavori pubblici, L. 5.689.200.000; //

Pubblica istruzione, L. 7.011.100.000; //

Sanità ed assistenza sociale, L. 2.999.500.000; //

Turismo, antichità e belle arti, L. 2.556.900.000

Totali: //

Spese correnti, L. 23.439.649.590; //

Spese in conto capitale, L. 25.055.356.725; //

Totale spese correnti e spese in conto capitale, L. 48.495.006.315; //

Spese per rimborso di prestiti, titolo III, L. 296.993.685.

Totale complessivo delle spese, L. 48.792.000.000.

Art. 28

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.

Allegato A. STATO DI PREVISIONE DELL’ENTRATA PER L’ANNO FINANZIARIO 1973

Allegato B. STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L’ANNO FINANZIARIO 1973

Allegato D. SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE ISCRITTE NELLO STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA PER L’ANNO FINANZIARIO 1973, AD INTEGRAZIONE DELLE QUALI È AUTORIZZATO IL PRELIEVO DI SOMME DAL FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E DI ORDINE, CON PROVVEDIMENTI DELLA GIUNTA REGIONALE

Allegato E. ELENCO DIMOSTRATIVO DELLA DESTINAZIONE DEL FONDO SPECIALE PER ONERI (SPESE CORRENTI) DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO

Allegato F. ELENCO DIMOSTRATIVO DELLA DESTINAZIONE DEL FONDO SPECIALE PER ONERI (SPESE IN CONTO CAPITALE) DERIVANTI DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI IN CORSO DI PERFEZIONAMENTO.

Allegato G. DIMOSTRAZIONE DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE APPLICATO AL BILANCIO PREVENTIVO PER L’ANNO FINANZIARIO 1973.

Allegato H. PROSPETTO DIMOSTRATIVO DELLE SPESE IN CONTO CAPITALE CUI È DESTINATO L’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ISCRITTO NEL BILANCIO PREVENTIVO PER L’ANNO FINANZIARIO 1973.

Il prospetto riassuntivo non viene riprodotto perché uguale a quello riportato all’articolo 27 della legge.

Allegato C alla legge regionale 30 gennaio 1973, n. 3.

Prospetto riassuntivo delle entrate e delle spese per l’esercizio 1973.

Bilancio economico per l’esercizio 1973.

Entrata.

Disponibilità di bilancio a copertura di spese correnti, L. 27.730.162.000.

Spesa.

Spese correnti, totale L. 23.439.649.590.

Spese in conto capitale aventi natura di spese ricorrenti in quanto finanziate in via continuativa (Cap. 235- 236- 239- 265 e Cap. 271 per L. 280.000.000), totale L. 855.156.725.

Rimborso di prestiti, totale L. 296.993.685.

Totale generale delle spese, L. 24.591.800.000.

Avanzo economico, totale L. 3.138.362.000.