Legge regionale 18 maggio 1972, n. 3 - Testo storico

Legge regionale n. 3 del 18 05 1972

Bollettino ufficiale 20 5 1972 n. 5

PROVVEDIMENTI DI VARIAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE PER L’ANNO FINANZIARIO 1972.

Art. 1

È approvata la seguente variazione allo stanziamento del sottoindicato capitolo dello stato di previsione della ENTRATA ( Allegato A) del bilancio preventivo della Regione per l’anno finanziario 1972:

IN AUMENTO

Cap. 157 Fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell’articolo 70 della legge 22- 10- 1971 n. 865 per l’edilizia popolare L. 1.582.000.000

Art. 2

È approvata la seguente variazione allo stanziamento del sottoindicato capitolo dello stato di previsione della SPESA ( Allegato B) del bilancio preventivo della Regione per l’anno finanziario 1972:

IN AUMENTO

Cap. 266 Spese sui fondi assegnati dallo Stato ai sensi dell’articolo 70 della legge 22- 10- 1971 n. 865 per l’edilizia popolare L. 1.582.000.000

Art. 3

È autorizzata, per l’anno finanziario 1972, sul capitolo 266 della parte SPESA del bilancio, la spesa di Lire un miliardo cinquecentottantadue milioni per le finalità previste dalla legge 22- 10- 1971 n. 865, spesa da approvare e liquidare con deliberazioni della Giunta Regionale à sensi delle norme vigenti in materia di edilizia popolare.

Art. 4

La presente legge entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà inserita nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Della promulgazione della presente legge sarà dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma della Valle d'Aosta.